DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n.280
Interventi
urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
(GU
n. 280 del 29-11-2004)
testo
in vigore dal: 30-11-2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme volte a fronteggiare la
crisi intervenuta in alcuni settori economici e ad assicurare la funzionalità
di alcuni settori della pubblica amministrazione, nonchè a corrispondere a
pressanti esigenze sociali;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
novembre 2004;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia
e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
Stato
di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo
1.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo
stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio
unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo
medio unitario del triennio precedente.
2.
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui
produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono
accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà
nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche
con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la
sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi
tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi
versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.
3.
Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanziamenti di cui al
comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono
destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4.
Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 30,519 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, quanto a 12,919
milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919 milioni di
euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5.
Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4, è
assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004,
l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di
10 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Norme
per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse
1.
Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, al fine di garantire il massimo
utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere
sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001,
undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in
data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono
state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003,
alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al
cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10
dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonchè le
modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere
effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono
maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti
effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di
contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo
concesso.
2.
Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli
investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene
indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa,
fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi
prescritti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9,
comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso
decreto è ridotto a sei mesi.
Art. 3.
Controversie
relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
1.
I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile
divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1°
ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera
Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni
contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2,
comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato
dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186.
2.
I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1
perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo
pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3.
Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla
soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario
di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
Art. 4.
Incarichi
dirigenziali
1.
L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di
funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti
e, limitatamente a quelli di seconda fascia, a funzionari dell'area funzionale
C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici
dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la
durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso
purchè sussistano esigenze per la suaprosecuzione.
2.
All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, la
parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».
Art. 5.
Forniture
di interesse nazionale
1.
All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione
di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse
nazionale»;
b)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli
eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non
possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche
straordinarie.».
Art. 6.
Modifiche
al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191.
1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di
responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite
di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali
previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro
competente.».
Art. 7.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 29 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Alemanno,
Ministro delle politiche agricole e forestali
Marzano,
Ministro delle attività produttive
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto,
il Guardasigilli: Castelli