DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale.
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO
SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ,
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei
consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo
anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a
razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonchè in tema di
entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno
2006;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalità
e ambito di intervento
1. Le norme del
presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo
e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di
competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli
articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed
assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione
europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità
di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza
di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di
assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il
rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2.
Disposizioni
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio
comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle
persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva
facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione
di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto,
anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di
fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di
società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte
salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela
degli utenti.
3. Le
disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in
ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole
di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le
attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a
registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per
l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela
della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di
distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla
medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni
quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di
limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle
vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione
di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano
prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento
di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli
esercizi commerciali.
2. Sono fatte
salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine
stagione.
3. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore
della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al
comma 1.
4. Le regioni e
gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai
principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni
urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la
promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della
panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai
relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del
comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di
un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici
esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e
dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo
edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.
3. I comuni e le
autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive
funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni
delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi
dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi
urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi
commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al
pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente
articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di
cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio
commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con
l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione
ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le
operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun
distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo
indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purchè
lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato
a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono
abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni
altra norma incompatibile.
4. Alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia
all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in
commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del
servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti
parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti
parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione».
6. Sono abrogati
i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo
100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le attività
di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico
di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo
soggetto imprenditoriale.».
Art. 6.
Deroga
al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di
assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le
esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta
salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonchè
concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la
vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà
di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle
nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I
proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono
ripartiti, in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per
cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una
sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio
personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso
all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il
servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei,
non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art. 7.
Misure
urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione degli atti e
delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e
rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente,
tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e
391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole
anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio
comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86
del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro
agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta
di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
auto.
2. Le clausole
contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro
distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile
auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai
medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai
consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto
dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data
di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro
naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo
quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi
dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti
massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il
rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
Art. 9.
Prime
misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo
23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i
seguenti:
«2-quater. Al
fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della
rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo
le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I
dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul
sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche
ed emittenti radio televisive.».
2. All'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis)
effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Condizioni
contrattuali dei conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti
di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i
tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo.
2. Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente
comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di
recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
4. Le variazioni
contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del
presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni
dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare,
contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».
Art. 11.
Disposizioni
urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni
istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative
funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti
amministrativi.
2. Sono soppresse
le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n.
39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello
sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione
giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte
gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse
le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n.
204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio
e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati
tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi
interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni
in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di
universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto
locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle
connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea
di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia
svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche
dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi
restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre
finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede
di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire
l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del
diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti
della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli
enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori
economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e
leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei
centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico.
Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste
zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni
possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego
di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13.
Norme
per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a
tutela della concorrenza
1. Al fine di
evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente
pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti,
nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con
gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non
possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette
società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione
delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di
assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al
comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non
consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società
da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti
conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
Art. 14.
Integrazione
dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopol'articolo 14 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari).
- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per
la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni
adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di
tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'Autorità,
quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari,
può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del
fatturato.
«Art.14-ter
(Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la
violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le
imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione.
L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può
renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l'illecito.
2. L'Autorità in
caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l
può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato.
3. L'Autorità può
d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la
situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese
interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione
si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o
fuorvianti».
2. All'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
"2-bis.
L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio
provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di
concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura
non superiore alla metà.».
Art. 15.
Disposizione
sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi
15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Titolo II
MISURE
PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA
Capo I
Misure
per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto
collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi
di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente
riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro
ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilità interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la
prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta
capacita», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite
massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a
società del gruppo.
2. All'articolo
1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole:
«1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».
Art. 18.
Integrazione
del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le
politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione
del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione
del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni
di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi
per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità
Art. 19.
Fondi
per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità
1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le
sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della
famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di
promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata
la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006
e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a
quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione
relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
Art. 21.
Spese
di giustizia
1. Per il
pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione
da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di
notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di
giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente
normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo
stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai
sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di
previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per
l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a
decorrere dal 2008.
4. All'articolo
13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i
ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo
e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n.
205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.
6-ter. Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
5. All'articolo
16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso
di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione
di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore
o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All'articolo
1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
Art. 22.
Riduzione
delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli
stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci
di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche
finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere,
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10
per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che
adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del
codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di
consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per
cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono
versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa
e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non
potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo
restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese
per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere
versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto
alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 23.
Parere
del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di
evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al
reclutamento di professori universitari, associati e dei ricercatori, nonchè
alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164, è abrogato.
Art. 24.
Contenimento
spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato,
anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli
arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i
componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in
parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al
punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure
di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di
previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge
23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione
le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco
1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni
da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio
2007-2009.
2. Gli
accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture
contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre
2006.
3. Nel corso
della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al
comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro
competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei
conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto
complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta
delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle
riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma
1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il
mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti
inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di
mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi
dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal
predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore
di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti
interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e
2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi.
Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31
luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di
spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione
del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie
per missioni all'estero
1. Le diarie per
le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto
1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3
del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e
militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno
2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento
spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto
previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del
trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini
le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella
prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare
le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le
amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I
provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione
delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)
razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione
del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al
funzionamento degli organismi;
d) diminuzione
del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei
compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3. Le
amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e
sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le
stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi
non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque
soppressi.
5. Scaduti i
termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti
ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le
disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai
fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione,
amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica
delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«204. Per le
amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai
fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma
198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico
con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti
esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per
il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da
parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione
contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare
specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare,
sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e
della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i
casi di mancato adempimento;
d) elaborare
analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di
personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le
risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204
sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del
referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
Art. 31.
Riorganizzazione
del servizio di controllo interno
1. All'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche
ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo
con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente
di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e
controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare
il numero massimo
di unità pari al
10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti
di collaborazione
1. Ai fini del
contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica,
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis
e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto
della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere
preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I
regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento
in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e
quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle
forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la
richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età,
possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche,
anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente
al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di
età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche
dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri
per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.».
2. All'articolo
53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo
periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.».
3. All'articolo
53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole:
«dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di
pubblicità e trasparenza.».
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI
POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure
di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma
6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da
ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo
ivi svolte.».
2. Nel terzo
comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al
precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi
dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma 1
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui
al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi
ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi».
4. L'articolo 15
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.
5. All'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o
di un altro subappaltatore.».
6. Il comma
precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva
77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i
seguenti:
«Articolo 10-ter
(Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si
applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo
10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo
10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni
e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende
agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le
quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le
cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate,
entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978,
n. 457;»;
b) all'articolo
19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono
soppresse;
c) all'articolo
36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata
Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso.».
9. In sede di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione
al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della
rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell'articolo
5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo
periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le seguenti:
«, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11. Al fine di
contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei
veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime
proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del
testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al
comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma
sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività
e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in
denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente
mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento
bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per
importi unitari inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma
5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti
i seguenti:
«5-bis. Salvo
prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono
controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del
codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono
amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di
gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello
Stato.
5-ter. Ai fini
della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la
situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
del soggetto estero Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La
disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo
30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti
del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè
le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non
operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore
delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni
dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di
società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4)
alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani;
5) alle società
esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società
con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Fermo
l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito
per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma
degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei
beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi
precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Per le
società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa
al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre
periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore
all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. In
presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile
il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la
disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo
37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo
172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«In caso di
retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo
autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente
a quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni
del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate
dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il
seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La
disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare
nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo
periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30
per cento»;
b) al comma 498,
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte,
il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di
quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente
irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto
della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno
l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si
è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare
l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di
pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del
codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di
registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai
sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e
22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private
autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
24. Al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo
l'articolo 53 è inserito il seguente: «53-bis (Attribuzioni e poteri degli
uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro,
nonchè delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347.».
b) all'articolo
74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le
violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti
della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante
ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti
della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate
dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi
fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono
altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita
richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li
detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti
riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
27. All'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli
intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che
erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di
denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via
telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto
versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della
somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme
erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le
modalità ed i termini delle trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche del
formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
29. La
responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la
relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti
di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo
fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi
dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
31. Gli atti che
devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono
notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La
competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque
determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il
committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore
previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33.
L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è
punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai
fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la
presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede
dell'appaltatore.
34. Le
disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti
di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i
predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L'Agenzia
delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni
tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli
altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai
costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che
forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione
in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente
comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta
dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di
servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle
persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e
rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per
le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000
euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca
delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
Art. 36.
Recupero
di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono
soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce
numero 122) è sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di servizi relativi
alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante
dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
2. Ai fini
dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo
47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti»
sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo
102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei
due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di
cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata
fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni
di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico,
acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del
calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati
strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle
predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in
bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le
disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi
di imposta precedenti.
9. All'articolo
115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«Le perdite
fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione
per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate.».
10. All'articolo
116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo» sono
aggiunte le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni
di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai
redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a
partire dalla predetta data.
12. All'articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole
«primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di
costituzione»;
2) in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova
attività produttiva»;
b) al comma 3, la
lettera a) è soppressa.
13. Le perdite
realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui
all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma
12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono
essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo
84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le
disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui
partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. L'articolo
33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. All'articolo
116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo
periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2 è
aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli
utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito
imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.».
17. Le
disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo
101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere
a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le
disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo
93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è soppresso.
21. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo
unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito
complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle
deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo
24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è
soppresso.
24. All'articolo
25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono
aggiunte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere,».
25. All'articolo
51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è
soppressa.
26. La
disposizione di cui al comma 28 si applica alle azioni la cui assegnazione ai
dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
27. L'articolo 8
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 8
(Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite
delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo
5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso
articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale
sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.
3. Le perdite
derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè
quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate
attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta
e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
28. Le
disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
29. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
54:
1) dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione, se:
a) sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono
realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la
professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si
considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra
il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in
assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il
costo non ammortizzato.
1-quater.
Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività
artistica o professionale.»;
2) nel comma 5,
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette spese sono
integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell'articolo
17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: «g-ter)
corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica
soluzione;».
30. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al
comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo
188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
32. Nei periodi
di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito
o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità
pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da
disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o
esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via
transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di
imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è
stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in
vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso
in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono
abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13
maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
46.
34. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
Art. 37.
Disposizioni
in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere
finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni» sono inserite le
seguenti:
«il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto
dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3
sono abrogati;
b) nel comma 3-bis
le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le
parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente
al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le
modalità ivi previste.
4. All'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto
comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza
dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo
comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono
aggiunte le seguenti: «,nonchè le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le
attività connesse alla riscossione mediante ruolo.».
5. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi
dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed
i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente,
relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorchè
cessati, nonchè per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo
10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le
parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle notizie
e»;
2. le parole:
«alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La
sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi
di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» è aggiunta la seguente:
«ovvero».
8. In attesa
dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo
8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro
sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione
di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la
comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono
indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate,
al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono
individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal
presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via
telematica, degli stessi;
b) il termine di
cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di
natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di
contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da
trasmettere.»;
b) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. Per
l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli
stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
9. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco
dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli
titolari di partita IVA.
10. Al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno
solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui
all'articolo 2,
comma 2,»;
b) all'articolo
2:
1. al comma 1 le
parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno
ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le
parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono abrogate
le lettere a) e b);
c) all'articolo
3:
1. al comma 1 il
terzo periodo è soppresso;
2. al comma 2,
primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche
che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale
ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
«e dei parametri»;
3. al comma 7 le
parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«entro quattro mesi»;
d) all'articolo
4:
1. al comma 3-bis
le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
marzo»;
2. al comma 4-bis
le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
marzo»;
3. al comma
6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 28 febbraio»;
e) all'articolo
5:
1. al comma 1 le
parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le
parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo
5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo
8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica,
entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via
telematica».
11. All'articolo
17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16».
12. Al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti:
«mese di maggio»;
b) all'articolo
16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo
17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30
giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16
giugno» e «16 dicembre».
14. Le
disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è
inserito il seguente:
«Art. 32-bis
(Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche
esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di
realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti
dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di
certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di
cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno
diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche
intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi
dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi
speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via
esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito
della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al
comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti
che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono
di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia
delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che
rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un
triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è
comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in
corso.
8. L'applicazione
del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi
dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente
transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al
mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della
rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il
27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima
dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene
conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo
comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
10. Ferme
restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza
detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai
soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di
cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per
le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai
quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle
operazioni effettuate.
13. I
contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti
tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione
del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione
con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di
cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è
assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
nei modi ordinari:
a) a decorrere
dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di
cui al comma 1;
b) a decorrere
dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente
o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per
cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare,
salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo.
15. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i
termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
16. All'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato
membro», sono aggiunte le seguenti «nonchè le cessioni di beni effettuate dai
soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17. Le
disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis.
L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi
al rilascio dello stesso nonchè all'eventuale preventiva effettuazione di
accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti
dal presente decreto.
15-ter. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche
informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di
contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato
al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;
c) modalità per
la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio,
utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
19. Le
disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del
numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.
20. L'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati,
relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche
in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma
18.
21. In attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al
fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla
lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati
dei bilanci di esercizio depositati.
22. Fino alla
realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato
elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri
per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto
interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le
specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata
entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».
25. All'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».
26. Le
disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
27. All'articolo
60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la
lettera b) del primo comma è aggiunta la seguente: «b-bis) se il consegnatario
non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui
trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà
notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera
raccomandata;»;
b) nella lettera
e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto
dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «,
in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la
lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del
contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio
ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante
fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla
stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli
altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello
della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla
lettera e-bis) del comma precedente.»;
e) al terzo comma
le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo
comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».
28. Nell'articolo
16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1,
dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul
plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso.»;
b) al comma 3,
dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul
plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai
casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a
comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la
constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono
sostituite dalle seguenti: «nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo
32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4),
dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonchè nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8),
le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «,
rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e
prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di
cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate,
distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle
informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma
5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al
comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su
richiesta del cliente.
35. È soppresso
l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
36. Salva
l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di
registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli
obblighi previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
da 1.000 a 4.000 euro.
37. Le
disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
38. All'articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o
donazione» sono soppresse;
b) in fine, è
aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili
ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data
di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo
68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b)
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a)
dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31
dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;».
41. Nel comma 1
degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
«iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti
«iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti».
42. All'articolo
2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le
parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato il
comma 1-bis.
43. Per le
indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonchè per le altre indennità e somme e per le indennità
equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio
2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nè all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito
o a credito è inferiore a cento euro.
44. La notifica
delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli
articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di
pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere
a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti
che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi
dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo
103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo
periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50
per cento del costo»;
b) nel secondo
periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo del costo».
46. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche
per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi
di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione
del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti
registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei
cinque anni precedenti.
47. All'articolo
109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo
della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di
locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi
passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è
indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le
disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche
di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal
1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare,
anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte,
dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle
casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi
previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai
sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonchè del comma
519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere
dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in
materia di riduzione dell'imposta.
54. In attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006.
Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per
la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente
quelli di connessione.
55. L'imposta
comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Qualora le
offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare
dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data
della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità
immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini
reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo
semestre 2005.».
57. Per la
copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti
legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22
dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri
diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13
milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a
tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato,
per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta
autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli
anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
Art. 38.
Misure
di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a
distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori;
b) i giochi di
abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in
misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori.
L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della
somma giocata;
c) le caratteristiche
dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale
destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29, nonchè gli ulteriori punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi
2 e 4.
2. L'articolo 1,
comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«287. Con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione,
tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip,
delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonchè di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su
eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di
raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli
operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea
per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) esercizio
della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune
tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000,
di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione
del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti
e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione
dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri
dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione
dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri
dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi
pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione
dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti
gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro
venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione
della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di
abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non
inferiore a euro duecentomila;
j) definizione
delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è
sostituito dal seguente:
«3) per le
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le
scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
I. nel caso in
cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850
milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
II. nel caso in
cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150
milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
III. nel caso in
cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500
milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
IV. nel caso in
cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000
milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
V. nel caso in
cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500
milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta
da più di sette eventi;».
4. Al fine di
contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione,
tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa
sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilità di
raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la
raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli
operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità
definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio
della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000,
di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione
del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione
dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione
dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri
dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione
dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei
comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri
dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso
pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo
1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione
dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a
tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro
trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione
della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di
abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non
inferiore a euro duecentomila;
j) definizione
delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse
ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169.
5. L'articolo 22,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«6. Il numero
massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati
presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonchè
le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con
decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi
per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura
dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie
degli stessi.».
6. Nei casi di
reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi,
concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del
provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli
stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i
soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della
raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera
b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio
2007»;
2. alla lettera
c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono
aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1°
luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 39.
Modifica
della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis.
L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività
indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale.».
Art.
40.
Copertura
finanziaria
1. Agli oneri recati dal
presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a
1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno
2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di
spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
41.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
4 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa,
Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro
dello sviluppo Economico
Visto, il
Guardasigilli: Mastella