DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n.
201
Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(GU n. 284
del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251)
Entrata in
vigore del provvedimento: 06/12/2011
testo in
vigore dal: 6-12-2011
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti
pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese
nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del
principio di equità, nonchè di adottare misure dirette a favorire la crescita,
lo sviluppo e la competitività;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;
E M A N A
Il seguente
decreto-legge:
Titolo I
Sviluppo ed
equità
Art. 1
Aiuto alla
crescita economica (Ace)
1. In considerazione della
esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal
finanziamento con capitale di rischio, nonchè per ridurre lo squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si
finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura
patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della
determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli
enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei
commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente
articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota
percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta
l'aliquota percentuale per il calcolo
del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di
ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a
titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo
triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento
nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente
alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della
disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo
bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come
variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonchè gli utili accantonati a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di
partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di
aziende.
6. Gli incrementi derivanti da
conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le
relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova
costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica
anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al
comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai
soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione
del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere
stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.
Art. 2
Agevolazioni
fiscali riferite al costo del lavoro nonchè per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive
determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo
decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All'articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole
"periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a
10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età
inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole
"Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a
15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età
inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2011.
Art. 3
Programmi regionali
cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della
eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare
la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni
2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e
2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo
Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione
Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014."
L'esclusione delle spese di cui al
periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri
di cui al comma 2.
2. Per compensare gli effetti in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi
volti a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni sulla base
della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi
operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale
2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007.
All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da
comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle
richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente
provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di
garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle
esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul
conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e
150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere
riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. All'onere
derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori
spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni
per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le
parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e
16-bis)";
b) nell'articolo 12, comma 3, le
parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e
16-bis)";
c) dopo l'articolo 16, è aggiunto
il seguente: "Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati
gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e
d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o
al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del
presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di
handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi;
g) relativi alla realizzazione di
opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di
opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in
assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della
normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di
esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui
al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1
spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data
di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi
di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al
comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al
50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con
le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per
cento.
7. La detrazione è ripartita in
dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante
norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo
le parole: "e i)", sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo
16-bis)".
2. All'articolo 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010,
2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole:
«dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole:
«dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole:
«giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "31 dicembre 2011"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". La detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle
spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Art. 5
Introduzione
dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei
relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo
parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono
riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di
ricchezza patrimoniale della famiglia, nonchè della percezione di somme anche
se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le
agevolazioni fiscali e tariffarie, nonchè le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più
riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia
individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti
reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza
derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali
per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle
donne e dei giovani.
Art. 6
Equo
indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza
dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per
causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non
sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai
procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta
data.
Titolo II
Rafforzamento
del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7
Partecipazione
italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30
settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è incaricato
dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con
l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione è data
agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato
ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli
impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi
internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012,
di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la
partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di
Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul
conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del
bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di
euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di
euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Art. 8
Misure per
la stabilità del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione
della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30
giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività
delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire
dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui
all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità
alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia
di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della
Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca
richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui
al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui
al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su
apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale
escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo,
per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie
concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente necessario per
ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono
oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la
necessità di mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1 e l'esigenza
di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati
alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle
operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le
eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla
Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base
degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012
un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al
comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli
interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività
in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per
il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto
delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze,
su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata
dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già
in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare
massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può
eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di
terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del
Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i
risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può
essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che
presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di
emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del
capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non
subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o
prodotti complessi nè incorporano una componente derivata. A tal fine si fa
riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X,
Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al
precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso
essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel
patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza
prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27
dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di
strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata
superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma
1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti
dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del
comma 1.
14. Gli oneri economici a carico
delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire
dal 1° gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata
originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei
seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40
punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul
rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio
composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o
alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior
Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati
Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a
5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie
garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la
commissione, di cui al punto
(ii) della lettera a), è computata
per la metà;
c) per passività con durata
originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei
seguenti elementi:
(i) una commissione di base di
0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul
rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del
debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per
banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non
sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati
rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a)
del comma 14 è calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un
rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti
di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito
dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla
medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la
mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un
campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in
paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating
disponibile.
16. In caso di difformità delle
valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è
quello più elevato.
17. I rating di cui al presente
articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia
dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre
2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni
della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla
Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione è applicata in
ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le
commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali
posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative
quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può variare i criteri di calcolo e la
misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle
Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di
mercato.
Le variazioni non hanno effetto
sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione
alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel
medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità
che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata
secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento
del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di
essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le
quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle
operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità
di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti
criteri:
a) i coefficienti patrimoniali
alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori
a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della
banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.
24. La Banca d'Italia comunica
tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla
presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di
valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità
delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce
delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di
vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione
dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi
comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede
tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della
banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal
sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonchè dell'insieme
delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro
comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con
modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado
di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata
d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia,
allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le
obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi
importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro
accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità
della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno
antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la
Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante
contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato
entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento
della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme
pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno
del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea
del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene
trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di
cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in conseguenza
della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il
provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare
anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui
operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante
pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore
e dei terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1,
lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e
all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In
caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione
prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a
favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta
alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle
passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della
banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la
solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in
conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19
agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica
alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di
strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e
modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze
può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti
erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità
(emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito
delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 9
Imposte
Differite Attive
1. All'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole "dei
soci" sono aggiunte le seguenti: "- o dei diversi organi competenti
per legge -";
2) dopo l'ultimo periodo è
aggiunto il seguente: "Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla
data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma;"
b) dopo il comma 56, sono inseriti
i seguenti:
"56-bis. La quota delle
attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di
cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è
trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla
data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la
perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata
nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari
alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di
cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno
dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti
d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai
commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria
ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione
delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per
cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o
liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è
trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte
anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600."
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole
"al comma 55" sono sostituite dalle parole "ai commi 55, 56,
56-bis e 56-ter" e le parole "rimborsabile nè" sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole
"può essere ceduto ovvero" sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le
parole "n. 241" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero può essere
ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
4) dopo il terzo periodo, è
aggiunto il seguente: "L'eventuale credito che residua dopo aver
effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è
rimborsabile.";
5) l'ultimo periodo è soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole
"modalità di attuazione" sono aggiunte le parole "dei commi 55,
56, 56-bis, 56-ter e 57".
Titolo III
Consolidamento
dei conti pubblici
Capo I
Misure per
l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10
Regime
premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la
trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di
impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti
benefici:
a) semplificazione degli
adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti
amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o
della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti
al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo
10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati
sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei
termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1
sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico
all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a
fattura;
b) istituisca un conto corrente
dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale
o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti
l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In
particolare, col provvedimento potrà essere previsto:
a) predisposizione automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli
di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico
da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD
e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonchè gestione degli
esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte
del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di
certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di
compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per
compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della
garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1,
che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni
di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti
benefici:
a) determinazione del reddito
IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle
scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e
dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai
versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle
medesime.
7. Il contribuente può adempiere
agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un
intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono
agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonchè a quelli di cui al decreto
legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici
previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli
obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni
non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della
sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi
dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti
soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti
basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera
d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i
termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al
comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia
regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati
previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla
precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli
specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti
soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende
applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la
Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione
di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo
proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su
specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle
informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore
e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente
comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri
istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri
6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo
10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni
di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina
di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal
contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni
di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento
effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad
applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 11
Emersione
di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle
richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1° gennaio
2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di
cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti
necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonchè l'importo delle operazioni
finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli
operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al
precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti
dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,
sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior
rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge
14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio
informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto
Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla
Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni socio-assistenziali affinchè vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su
specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: " a) esclusi i casi straordinari di controlli
per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma
d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli
accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;"
b) al comma 2, lettera a), i
numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole
"e dei consigli tributari" e le parole "nonchè ai relativi
consigli tributari" sono soppresse, nel terzo comma le parole ", o il
consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario" sono
soppresse, la parola "segnalano" è sostituita dalla seguente:
"segnala", e le parole "Ufficio delle imposte dirette" sono
sostituite dalle seguenti:"Agenzia delle entrate";
b) al quarto comma, le
parole:", ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola:
" comunicano" è sostituita dalla seguente:"comunica";
c) all'ottavo comma le parole:
"ed il consiglio tributario possono" sono sostituite dalla seguente:
"può";
d) al nono comma, secondo periodo,
le parole: "e dei consigli tributari" sono soppresse.
9. All'articolo 18 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
Art. 12
Riduzione
del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso
del contante
1. Le limitazioni all'uso del
contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e
13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo
di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le
parole:
"30 settembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
2. All'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di favorire
la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i
costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento
delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi
basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera
precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti
correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai
servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500
euro;
c) lo stipendio, la pensione, i
compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale
e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro,
debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero
mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al
periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di
sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli
accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per
tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto
di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di
cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei
tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari
finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinchè i soggetti
in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che
tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle
norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula
della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere
stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli
intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le
convenzioni.".
3. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad
offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le
caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un
numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una
carta di debito;
b) struttura dei costi semplice,
trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con
finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione
IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente
svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente
individuato ai sensi del comma 3 è esente dall'imposta di bollo nei casi di cui
al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal
comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di
quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L'Associazione Bancaria
Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle
commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo
giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle
transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.
183.
11. All'articolo 51, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura
fiscale".
Capo II
Disposizioni
in materia di maggiori entrate
Art. 13
Anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha
per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta
municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il
valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L'aliquota di base dell'imposta
è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a
0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4
per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2
per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre
l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono
stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che
queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la
quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonchè dei fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo
periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo,
nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio
2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".
Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla
misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice
civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero
dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
14. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e
le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
15. A decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.
16. All'articolo 1, comma 4,
ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole
"31 dicembre" sono sostituite dalle parole:"20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a
"legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate
entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere
l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo
13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai
comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza
ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonchè le Province autonome di
Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto
maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un
importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
18. All'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai
commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonchè, per gli anni 2012,
2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4";
19. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonchè dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All'articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo
periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2012";
b) al comma 2-ter, primo periodo,
le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2012";
c) al comma 2-ter, terzo periodo,
le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2013".
Restano salve le domande
presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini
originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
Art. 14
Istituzione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio
2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo
dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al
tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque
possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro
che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei
di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in
multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali
e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in
base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone
comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui
manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica,
presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità
immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile.
10. Nella determinazione della
superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne
dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi
entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per
l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo
del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della
sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento
di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in
base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio
comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro,
anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è
ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013
il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23
del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana
e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito
derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonchè le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
15. Il comune con regolamento può
prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel
caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso
abitativo.
16. Nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione
alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della
tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che
il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale
si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella
misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di
danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai
commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni
tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali
riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie
di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione
della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
24. Per il servizio di gestione
dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione
del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione
della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con
le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla
data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto
dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l'applicazione
del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed
aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al
comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio è
determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma
12.
31. La tariffa è applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29
applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla
componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili
dei comuni determinato ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo
presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso,
dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a
tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su
modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui
consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del
tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente
postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del
corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
38. In caso di mancata
collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o
insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele
dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta
o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100
a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40
e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del
comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto
dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale
rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio
2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo
195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la
predetta tariffazione".
47. L'articolo 14, comma 7, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere
dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.
Art. 15
Disposizioni
in materia di accise
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui
all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo:
euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante:
euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti
usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione:
euro 0,00331per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonchè
l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I
del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro
704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle
benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1,
comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente
agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,
disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma
1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Art. 16
Disposizioni
per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica
di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da
diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate
in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al
pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o
frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo
di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo
di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo
di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo
di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo
di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo
di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo
di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo
di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo
di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà
per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente
dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei
comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonchè per le
unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle
unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino
l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonchè alle
unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni
di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui
al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto
soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della
tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con
patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie
all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della
tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche
elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità
da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori,
al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la
navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le
forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonchè le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia
giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed
elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che
trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per
l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del
processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della
sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni
tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa
tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo
della tassa dovuta.
11. È istituita l'imposta erariale
sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure
annuali:
a) velivoli con peso massimo al
decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al
kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al
kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al
kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al
kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al
kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al
kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al
kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è
pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri
e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta è dovuta da chi
risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente
con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in
relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in
cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella
misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validità.
13. Per gli aeromobili con
certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data
di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in
cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve
essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta di
cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli
aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e
non di linea, nonchè del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione,
parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di
addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento
per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili
di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e
dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili
immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili
esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
15. L'imposta di cui al comma 11 è
versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 17
Canone RAI
1. Le imprese e le società, ai
sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono
indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la
categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di
abbonamento radiotelevisivo speciale, nonchè gli altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la
dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di
abbonamento radiotelevisivo speciale.
Art. 18
Clausola di
salvaguardia
1. All'articolo 40 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal
seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1°
ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento
sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013
continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le
predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti
percentuali.".
b) al comma 1-quater, dopo le
parole: "comma 1-ter" sono inserite le seguenti: ", secondo e
terzo periodo"; nel medesimo comma la parola:
" adottati" è sostituita
dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel medesimo comma le parole:
"4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonchè a 16.000 milioni di euro
per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014" sono sostitute dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per
l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".
Art. 19
Disposizioni
in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonchè su valori "scudati"
1. A decorrere dal 1° gennaio
2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è
sostituito dal seguente:
Articolo Della Tariffa |
Indicazione degli atti soggetti all'imposta |
Imposte Dovute fisse |
Imposte dovute proporzionali |
13 |
2-ter. Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso |
|
0,1 per cento annuo per il 2012 0,15 per cento a decorrere dal 2013 |
2. Nella Nota 3-ter all'articolo
13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli
strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di
deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno
nonchè alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un
obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso
dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo
rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti
finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura
massima di euro 1.200,00.".
3. Per le comunicazioni di cui al
comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della
somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al
50 per cento.
4. Le attività oggetto di
rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e
15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e
integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria
dell'1,5 per cento.
5. Gli intermediari di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
provvedono a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate,
ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari
effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16
febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute
nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al
comma precedente segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei
confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa
dell'intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o
gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei
contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
7. Per l'omesso versamento si
applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l'accertamento e la
riscossione dell'imposta, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L'imposta di cui al comma 4 è
dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto
di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di
emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di
attuazione dei commi da 4 a 9.
Art. 20
Riallineamento
partecipazioni
1. La disposizione del comma 12
dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle
operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il
versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di
scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il
termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta 2014.
2. Gli effetti del riallineamento
di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili,
le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate del 22 novembre 2011.
Capo III
Riduzioni
di spesa. Costi degli apparati
Art. 21
Soppressione
enti e organismi
1. In considerazione del processo
di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonchè al fine di migliorare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale
e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all' INPS,
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo
2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono
trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è
incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di
ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui
all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I
due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in
altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L'Inps subentra, altresì, nella
titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la
loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1,
cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti
all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale,
sono così attribuiti:
a) in considerazione
dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti
di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del
Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza
del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni
dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e
ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni
regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei
medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui
al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è
integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione
dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando
una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1
a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel
2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il
conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio
statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66,
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento
degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,
nonchè la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le
più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con
cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del
processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le
attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e
Basilicata, nonchè nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è
soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente
con le relative risorse umane e strumentali, nonchè tutti i rapporti attivi e
passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate,
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello
Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A
far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure
di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata
dall'attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale
per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione
e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su
designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei
revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla
data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi
decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni:
<<Consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore>>, <<Consorzio dell'Oglio - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago d'Iseo>> e <<Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di
Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonchè le modalità di
funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati
della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla
medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al
precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I
dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto
collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione
organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere
il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A
sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli
enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse
finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel
medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari
del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti
soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità
dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può
delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere
sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi
per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo
periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute
nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle
funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di
personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti
soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie
misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad
essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a
quanto previsto dall'allegato A, sono trasferite all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza
della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per
la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
ALLEGATO A
Ente soppresso |
Amministrazione interessata |
Ente incorporante |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia per la sicurezza nucleare |
Ministero dello sviluppo economico |
Ministero dello sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale |
Ministero dello sviluppo economico |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
21. Dall'attuazione dei commi da
13 a 20 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 22
Altre
disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della
spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a
carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere
i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci
giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire
l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse
quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità
dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo,
amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di
cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli
enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la
riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle
Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2
si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del
decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e attività culturali", convertito, con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole "entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2012".
6. I commi da 18 a 26
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai
seguenti:
«18. È istituita l'Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di
denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per
le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero dell'economia e delle finanze.
19. Le funzioni attribuite all'ICE
dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il
finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione
degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di
sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali,
e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le
attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare,
offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane
che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario,
al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in
stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici
e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il
presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con
funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal
Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono
scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente
del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici
elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio
dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai
Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina
della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge
funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia.
Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e
alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento
delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale
non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri
del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque,
entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle
risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se
dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di
amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di
organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite
massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai
Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano
annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti,
attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero
nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale
dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della
dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla
osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste
dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso
le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato
nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò
che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della
Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle
imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione,
con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo
indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una
valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo
indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è
attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono
controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle
sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in
questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle
risorse umane, strumentali, finanziarie, nonchè dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al
Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a
rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in
misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato
trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine
della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero dello
sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti
del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a
tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo
periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti
giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i
pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del
regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni
del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni
e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria
amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le
sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei
rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto
Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento
delle attività di ordinaria amministrazione.
26-ter. A decorrere dall'anno
2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il
finanziamento delle attività di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è
altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo
per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia.
Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere
utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai
predetti oneri si provvede nell'ambito delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia
sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la
realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione
europea;
b) corrispettivi per servizi
prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle società
eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e
di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede
alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei
limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter
e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida
e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo economico
sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli
uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire
opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle
modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media
annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle
attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e
medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo
indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di
apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale
trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti
al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonchè il trattamento
economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della
legge stessa.»
7. Fino alla piena operatività
dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis, fermo restando
quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o più decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e
26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque
spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per
ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al
comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della
legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore
generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì
delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto
stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e
l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto.
Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7
sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le
modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al
termine di cui al primo periodo del comma 7 il personale in servizio presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso
termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal
collegio dei revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6
a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il
finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero nonchè le risorse per le spese di funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
Art. 23
Riduzione
dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il
contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità
amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente;
b) dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre,
compreso il Presidente;
c) dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per
la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da
sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la
vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è
ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma
1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e i componenti
degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative
indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione
dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti
nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica
centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici.
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica
alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le
incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della
legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti
pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di
Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il
limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che
il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento
all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la
parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la
retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre
2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia - Europa
prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto
alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici
di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti
all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni
dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di
economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal
seguente:
" Art. 2. Composizione del
Consiglio.
1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle
categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre
al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati
esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati
dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) quarantotto rappresentanti
delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato,
dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove
rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle
imprese. Tali rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per
ciascuna delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei
quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il
volontariato.
Tali rappresentanti nominano fra
loro un vicepresidente.";
b) all'articolo 3 sono apportate
le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Procedura di nomina dei componenti";
2) al comma 2, le parole:
"lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: " lettere b) e
c)";
c) all'articolo 4 sono apportate
le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Procedura di nomina dei rappresentanti";
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la
ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima
applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del
Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli
attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni
e servizi, nonchè gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione,
la riduzione numerica, nonchè l'assegnazione dei resti percentuali risultanti
da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentatività
nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo
della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della
specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di
riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei
componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati
secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale
consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne la
procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3
e 4, della legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle
disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia
esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle
attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della
Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali
organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è
composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni
ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono
stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia
è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui
al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive
competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni
conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato
trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si
provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo
le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,
assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di
segreteria per l'operatività degli organi della provincia.
20. Con legge dello Stato è
stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province
decadono.
21. I Comuni possono istituire
unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni
amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi
carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non
previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può
essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
Capo IV
Riduzioni
di spesa. Pensioni
Art. 24
Disposizioni
in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente
articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e
con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del
sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e
convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative
soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell'accesso ai
trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della
vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di
accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione
ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni
previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo
il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro
il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con
riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i
requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)
«pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla
base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14,
17 e 18.
4. Per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento
dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali
dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli
adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti
dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente
ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di
cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla
pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici
dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016
e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le
lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e
per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui
pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto
e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
è determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la
cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato
in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione
risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di
variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche
per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando
un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355,
convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai
requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018
il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti
anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del
presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso
dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli
stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo
12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di
accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto
dal penultimo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre
2011 n. 183 è soppresso.
10. A decorrere dal 1° gennaio
2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico
dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonchè della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6
è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42
anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti
contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un
ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa
alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è
applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di
anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in
cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto
dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla
pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere
conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre
anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare
mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo
soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di
variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche
per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni
caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici
previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi
stabilite al pensionamento, nonchè al requisito contributivo di cui al comma
10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole
"e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica";
b. al comma 12-ter alla lettera a)
le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti:
"i requisiti di età e di anzianità contributiva";
c. al comma 12-quater, al primo
periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli
incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza
1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità
previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al
triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti
che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè nei limiti del numero di 50.000 lavoratori
beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in
mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data
del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che,
antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del
31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui
alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto
limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi,
qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del
beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle
decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12.
16. Con il decreto direttoriale
previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via
derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal
1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le
età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già
previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con
riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto
valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di
tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a
70 nell'ambito della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.
Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma
12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni
e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con
periodicità biennale.
17. Al decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini
del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di
conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti:
"2008-2011" e alla
lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di
tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre
unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite
dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1°
luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma "6.bis Per i lavoratori che prestano le
attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di
cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati
rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette
attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati
rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette
attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a
77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
Per i lavoratori di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni
di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un
processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche
ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di
cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, con
regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonchè dei
rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo
periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non
inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come
disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre,
salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di
età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165,
anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite
nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto
Fondo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di
cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto
al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri
più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o
inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di
invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo
sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto
del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5
volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio
2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali
ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio
2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei
lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza
di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di
cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia
gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare
l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche
secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le
delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti
secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine
del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso
di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà,
per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due
volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo
18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e
inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
26. A decorrere dal 1° gennaio
2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e
delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a
decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto
Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione
composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonchè di Autorità di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità
finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal
presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita
individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo
restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione
pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012,
eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore
delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della
previdenza.
29. Il Ministero del Lavoro e
della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione
da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione
istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi
dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le
giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il
31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali
al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti
di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di
fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo
concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente
comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi
titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga
all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui
diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Capo V
Misure per
la riduzione del debito pubblico
Art. 25
Riduzione
del debito pubblico
1. Una quota dei proventi di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze, è versata all'entrata del bilancio dello stato
per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.
Art. 26
Prescrizione
anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e
all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si
prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo
controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Art. 27
Dismissioni
immobili
1. Dopo l'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo:
"Art. 33 bis Strumenti sussidiari per la gestione degli
immobili pubblici
1. Per la valorizzazione,
trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di
proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli
Enti vigilati dagli stessi, nonchè dei diritti reali relativi ai beni immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative idonee per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società,
consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di
fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso
dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4
dell'art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi
immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni
preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una
conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto
articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al
presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal
ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa
preventiva all'avvio dell'iniziative. In caso di mancata espressione entro i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al
presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti
apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio,
che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello
Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia
del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali
soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle
attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza
pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al
presente comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della
Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti
sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i
diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di
eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese
sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle società o
l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui
al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi
immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le
disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative
avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di
cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
"1. Per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali, nonchè di società o Enti a totale
partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di
Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili
nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso
agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta
classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di
società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e
valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le
Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale
di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le
procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito
della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per
l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60
giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n.
47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle
previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del
comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
non sono soggette a valutazione ambientale strategica"."
2. Dopo l'articolo 3 bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:
2. Dopo l'articolo 3 bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 ter
Processo di valorizzazione degli
immobili pubblici
1. L'attività dei Comuni, Città
metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione
del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi
procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di
concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la
coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del
territorio.
2. Al fine di contribuire alla
stabilizzazione finanziaria, nonchè per promuovere iniziative volte allo
sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del
Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più
protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione
territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli
immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di
ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di
immobili pubblici, nonchè degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti
territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di
detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad
immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello
Stato, il potere d'impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci
impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della
Costituzione, nonchè di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato
partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele
differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per
consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente
articolo.
4. Per l'attuazione delle norme
contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia
del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali
interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare
riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi
unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura
unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di
valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere,
in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel
rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli
indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento,
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale,
nonchè per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle
relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione
territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni già inseriti in
programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5
bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonchè di
alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente norma, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni
pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario
riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai
programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta
regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di
un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonchè in base alla relativa legge regionale di
regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di
procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale
partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti
proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di
programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati
dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della
vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da
corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte,
anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di
una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa,
all'Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e
non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi
regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio
o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per
l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo
commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono
versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli
immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso
entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le
Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti,
della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti
partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle
modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di
esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonchè ogni altra modalità di definizione del procedimento utile
a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo
non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i
successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste
di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma
unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di
valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette
proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del
procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo
di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni,
può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta
Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per
l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono
concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del
programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi
vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la
sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello
Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono
nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il
Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sè la determinazione,
assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni
per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga
facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e
del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalità di cui al
presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e
33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il
finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei
programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche
in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a
valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da
attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni
del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonchè per gli interventi
sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto
all'ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso
al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente
della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonchè con gli Organi
di governo dei comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto
previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi
strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai
sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di
programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione,
il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle
finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento
della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti,
anche attraverso interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente,
essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della
somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata
della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il
concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi
al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli
interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati
con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni
stessi, nonchè le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle
attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni
amministrative.".
3. All'articolo 7, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "a vocazione agricola"
sono inserite le seguenti parole "e agricoli, anche su segnalazione dei
soggetti interessati,"
All'articolo 7, comma 2, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "terreni alienati"
sono inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo"
All'articolo 7, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso: "Il
prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."
All'articolo 7, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono
aggiunte le seguenti ", anche su richiesta dei soggetti interessati"
All'articolo 7, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "aventi destinazione agricola"
sono sostituite "a vocazione agricola e agricoli"
4. All'articolo 2, comma 222 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "c) stipula i contratti di
locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza
sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla
lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni
responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto
di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta
eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza
dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate
dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione." sono
sostituite dalle seguenti:
"c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al
rinnovo di quelli in scadenza, ancorchè sottoscritti dall'Agenzia del demanio.
È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta
eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza
dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette
amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei
canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno
l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di
stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere
alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione
presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.".
5. All'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "1
gennaio 2012" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "1 gennaio
2013";
b) al comma 7, primo periodo, dopo
le parole "limiti stabiliti dalla normativa vigente, " sono inserite
le seguenti "dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi."
c) al comma 8, dopo le parole
"manutenzione ordinaria e straordinaria" le parole "si
avvale" sono soppresse e sono inserite le seguenti parole "può
dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6
nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del
demanio può avvalersi".
6. Il comma 442 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma
441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
"nonchè agli alloggi di cui al comma 442" sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole "nonchè definire organicamente
il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente
programma di riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.
Il comma 4 dell'articolo 62 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
I commi 208 e 209 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR
27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole "In
sede di prima applicazione del presente decreto"; le parole "entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione
della domanda di trasferimento".
9. Per fronteggiare l'eccessivo
affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il
Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in
uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche
parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi
istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non
devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle
norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico - contabile.
10. Per le finalità di cui al
comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze
dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui
territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da
destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia
affida a società partecipata al 100% dal Ministero del Tesoro, in qualità di
contraente generale, ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice
degli appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito
di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti
di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico - edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli
interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e
di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale
previsto dal comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e
promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli
enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati
all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di
permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della
giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o
più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o
dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che può avvalersi
del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore
degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della
giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia
comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli
immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui
all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le
attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui
all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla
ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le
amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito
positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si
applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono
individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della
valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 può convocare
una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate;
f) i contratti di permuta sono
approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore
tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione
statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari
all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti
dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 3, in virtù del presente
articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9,
in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico
gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste
forme di penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere
non conformi alla proposta.
16. In considerazione della
necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare
a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti
commi 11 e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e
approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di
programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del
sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni
dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende
comunque ratificato.
17. È fatto salvo quanto disposto
dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al
trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
Capo VI
Concorso
alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28
Concorso
alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
1. All'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per
cento", sono sostituite dalle seguenti:"pari a 1,23 per cento".
Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1,
si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste
dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui.
Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012,
un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei
Comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni
è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto
della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della
legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi
stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2"
sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All'articolo 77-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"Le risorse corrispondenti al
predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti
regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle
condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto
anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.".
7. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e
successivi.
8. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7,
è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta
municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8
è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
Capo VII
Ulteriori
riduzioni di spese
Art. 29
Acquisizione
di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale
e interventi per l'editoria
1. Le amministrazioni pubbliche
centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il
processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di
risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo
svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma
34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire
all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema
di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla
data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo
provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine
di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa
selezione dell'accesso alle risorse, nonchè risparmi nella spesa pubblica.
Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono
destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della
contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere
l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
Capo VIII
Esigenze
indifferibili
Art. 30
Esigenze
indifferibili
1. All'articolo 33, comma 18,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "30 giugno 2012" sono
sostituite dalle parole "31 dicembre 2012" e le parole "700
milioni" sono sostituite dalle parole "1.400 milioni".
2. Per l'anno 2011, alle esigenze
del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni
a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si
provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale
di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal
relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di
applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e
razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre
2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo
21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo è
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui
all'articolo 15 del presente provvedimento; l'aliquota della compartecipazione
è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente,
al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono
soppresse le parole "ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione
soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4".
b) all'articolo 8, il comma 4 è
abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le
parole: "a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti:
" a decorrere dall'anno 2013".
4. L'autorizzazione di spesa di
cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla
tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di
euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del
Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6. In attuazione degli articoli 9
e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la
continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione,
coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle
loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della
cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,
quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo
studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la
spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le
attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle
disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui, si
provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo
corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett.
b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare
l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del
patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed
economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale
nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in
grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese,
nonchè in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i
beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013
all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di
graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà
assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del
predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento
del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto
dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività
culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche
attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei
secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva
riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di
validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età
anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di
consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano
mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per
cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede
alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero
per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
Titolo IV
Disposizioni
per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I
Liberalizzazioni
Art. 31
Esercizi
commerciali
1. In materia di esercizi
commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole
"dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina
dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali
sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 32
Farmacie
1. In materia di vendita dei
farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione
superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali
come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro
della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere
venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei
medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Con il medesimo decreto, sentita
l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali
sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario
nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita
dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del
citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto
dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai
farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di
apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le
prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei
farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di
fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. È data facoltà alle farmacie e
agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti
venduti, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al
consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
Art. 33
Soppressione
limitazioni esercizio attività professionali
1. All'articolo 10, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole
"sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5", è aggiunto il seguente periodo: "e,
in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti:
"la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a
diciotto mesi".
Capo II
Concorrenza
Art. 34
Liberalizzazione
delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal
presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e)
ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonchè per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività
economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e
di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che
possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o
autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti
restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una
attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze
minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività
economica;
c) il divieto di esercizio di una
attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio
di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio
di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi
o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di
specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L'introduzione di un regime
amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di
un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in
merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge
governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e
all'esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi
del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività
economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter
essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine
definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a
terzi nell'esercizio dell'attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la
legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4
e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di
applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come
definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi
di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno).
Art. 35
Potenziamento
dell'Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.
287, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:
"21-bis (Poteri dell'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che
determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del
mercato.
2. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia
emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del
mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili
delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma
nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi
trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi
del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".
Art. 36
Tutela
della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito
e finanziari
1. È vietato ai titolari di
cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari
di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,
assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese
o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al
comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali
non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e
geografici.
Art. 37
Liberalizzazione
del settore dei trasporti
1. Il Governo con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare
una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1
sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità
indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle
previste dal presente articolo;
b) attribuire all'Autorità di cui
alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso
eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie,
aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto
necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti
nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza
di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese
regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime
di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o
sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle
convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze
disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi
del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le
amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante
l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la
redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario
per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle
imprese integrate;
c) propone all'amministrazione
competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione,
delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di
programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora
sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso
le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonchè raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni,
da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili
violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni
presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a
mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e
qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e
altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle
dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle
condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune
di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare
cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni
da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e
chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il
procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli
impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete,
inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano
motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di
tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e
irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e
le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati,
in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle
sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di
procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni
previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi
sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina
relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte
dalla stessa Autorità, nonchè di inottemperanza agli ordini e alle misure
disposti;
l) applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa
interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta
della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione
rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonchè rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli
impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre
competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni
pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito
dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture,
in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del
servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti.
Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007,
n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia
per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorità individuata ai sensi
del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di
regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della
disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a
quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui
saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3
del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato
dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle
attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato
annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini
dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorità
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
Capo III
Misure per
lo sviluppo industriale
Art. 38
Misure in
materia di politica industriale
1. All'articolo 1, comma 355,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e per i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio" sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è
aggiunta la seguente lettera: "c-quater) iniziative e programmi di ricerca
e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di
cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Art. 39
Misure per
le micro, piccole e medie imprese
1. In materia di fondo di
garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo
di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il
territorio nazionale, purchè rientranti nei limiti previsti dalla vigente
normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e
controgaranzia, nonchè la misura della copertura massima delle perdite è
regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di
imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del
Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per
singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e
cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie
di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilità
finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a
[cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al
comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione
nonchè l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da
destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta
garanzia.
5. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle
commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena
di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le
condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono
al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione
dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29
e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge
24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni
di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non
finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purchè le piccole
e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti
esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che
esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata
all'assemblea.
Art. 40
Riduzione
degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. In materia di semplificazione
degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie,
al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti di
cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica
sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In
alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione
inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i
dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o
mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al
comma i sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive
all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle
persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda
con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali."
2. Per la riduzione degli oneri in
materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla
lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono
soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite
dalle parole "identificata o identificabile".
b) All'articolo 4, comma 1, alla
lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione"
sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5
è abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9,
l'ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo
43 è soppressa.
3. Allo scopo di facilitare
l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso
di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 è inserito il seguente comma:
"9-bis. In attesa del
rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore
straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo
del permesso di soggiorno. L'attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle
seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo
le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo,
la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi
del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."
4. In materia di semplificazione
degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3
dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono
sostituire con le seguenti: "entro la fine".
5. In materia di bonifica dei siti
inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: " Nel caso di interventi di bonifica o di
messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle
dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata
dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli
interventi per singole aree o per fasi temporali successive." Al comma 9
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attività in
esercizio" sono soppresse. Possono essere altresì autorizzati interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli
impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità di
effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando
appropriate misure di prevenzione dei rischi.
6. Al fine di semplificare gli
adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, è abrogato.
7. In materia di semplificazione
degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici
Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2,
comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole
"o per gli utenti" sono soppresse.
8. In materia di semplificazione
dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che
svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e
semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103:
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto
proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino
all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di
raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di
registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto
di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati
con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti
dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività
di cui al presente comma.
9. La documentazione e le
certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle
agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli
articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle
attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni.
Capo IV
Misure per
lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
Misure per
le opere di interesse strategico
1. Fatte salve le priorità già
deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Nell'ambito del
programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle
infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) coerenza con l'integrazione con
le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter
procedurale;
c) possibilità di prevalente
finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture
individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di
attuazione;
c) le fonti di finanziamento della
spesa pubblica;
d) la quantificazione delle
risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il
contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione,
per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo
studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque
conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla
comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica
l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di
bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il
termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate
con i tempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 è inserito
il seguente:
"Art. 169-bis (Approvazione
unica progetto preliminare)
1. Su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare,
istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione
unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto.
In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di
decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione
del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto
preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto
definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di
rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente
articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di
avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è
corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166
comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal
responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo
rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non
comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del
progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal
CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo è
rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonchè ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di
opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative
che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle
opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei
trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e
richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di
opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto
preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le
condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il
decreto di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto
definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo
166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto
riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo
170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto
aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,
approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio,
con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.";
b) all'articolo 163, comma 2, dopo
la lettera f-bis) è inserita la seguente:
"f-ter) verifica
l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi
presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può
avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.".
3. All'articolo 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione
delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle
infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo
IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a
trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli
articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.
In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al
Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la
certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche,
le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono
formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera.
In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del
predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al
Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui
al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini
previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
Art. 42
Misure per
l'attrazione di capitali privati
1. All'articolo 143 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel
piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la
cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni
immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio
economico finanziario della concessione.".
2. Al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, è
aggiunto il seguente periodo:
"La gestione funzionale ed
economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti
di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da
ricomprendere nella stessa.";
b) all'articolo 143, comma 1, dopo
le parole: "gestione funzionale ed economica" sono inserite le
seguenti: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti
di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";
c) all'articolo 143, comma 4, dopo
le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti: "nonchè,
eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere
o parti di opere già realizzate".
3 Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una
gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di assicurare il rientro del capitale investito
e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le
nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può
essere stabilita fino a cinquanta anni."
5. Le disposizioni di cui al comma
4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una
gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio
regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma
3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle
quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono
utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38,
comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere,
delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti
energetiche.
7. Gli investimenti in questione
possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e
la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da
quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: "alla data di entrata in
vigore della presente legge,", sono inserite le seguenti parole:
"nonchè di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e
di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari
inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di
trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)".
9. Nell'Elenco 1, recante
"Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di
entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato
"Ministero per i beni e le attività e le attività culturali", sono
abrogate le seguenti parole: "Legge 30 marzo 1965, n. 340 nonchè
"Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8". Le somme
elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante
nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali,
versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del
Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli
corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi
capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate
per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
Art. 43
Alleggerimento
e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano
degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della
finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta
trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui
al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale
ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle concessioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono
già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale
ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il
comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del
decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è
aggiunto il seguente:
"2-ter. I contratti di
concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto.
6. Ai fini della realizzazione di
nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla
realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle
infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano
già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si
applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la
sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua in ordine di priorità, anche sulla
base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la
progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento
della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del recupero delle
capacità di invaso e del ripristino delle originarie condizioni di sicurezza il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le
provincie autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei
progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe
per le quali sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi
nei serbatoi.
9. I concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto
il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 30 giugno
2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente
articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno
superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il piano di manutenzione
dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in
forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del
decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al
predetto Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese
le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e
sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato
responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni
riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dall'emanazione
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei
criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre
1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di
gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli
obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139, nonchè della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono
tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via
telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le
dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite
dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di
concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli
stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e
controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero
delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate
provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei
soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis,
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e
a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere
anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate
successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi
della normativa sopra indicata.
Art. 44
Disposizioni
in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena
salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonchè la trasparenza nelle procedure
di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella
misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
restano comunque disciplinati:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e
3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del
2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6,
e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere
n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che
le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai
contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima
data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal
predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non
sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da:
"ricevuti dalle Regioni" fino a:
"gestori di opere interferenti",
sono sostituite dalle seguenti:
"pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
b) il comma 10-bis è sostituito
dal seguente:
"10-bis. Le disposizioni di
cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e
1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui
progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono
pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.".
5. Alla legge 11 novembre 2011, n.
180, l'articolo 12 è soppresso.
6. All'articolo 140, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le
parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le
seguenti: "o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte
le seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma
3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
7. All'articolo 2 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire
l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti
funzionali.
1-ter. La realizzazione delle
grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV, nonchè delle connesse opere integrative o compensative, deve
garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.".
8. Al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 è inserito
il seguente:
"Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i
lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base
di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta
di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul
progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo
le parole "87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti:
"112-bis;".
9. Le disposizioni di cui al comma
8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 45
Disposizioni
in materia edilizia
1. All'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti
attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonchè degli interventi
in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione
urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e
non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
2. Al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Qualora vengano usati
materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.";
b) all'articolo 59, comma 2, le
parole ", sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono
eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Presidente del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
4. All'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole:
"Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Art. 46
Collegamenti
infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la
realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che
intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonchè con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1
devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare
distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento
devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali
per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie
nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali,
cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla
medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 47
Finanziamento
infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, le parole: "ferroviarie e stradali" sono
sostituite dalle seguenti: "ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico".
2. Nelle more della stipula dei
contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011
dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente
normativa comunitaria.
Art. 48
Clausola di
finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti
dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito,
attraverso separata contabilizzazione.
Art. 49
Norma di
copertura
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1,
all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma
4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15,
all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo
20, all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi
1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di
euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a
12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.108,628 milioni di euro per
l'anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni
di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a
14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per
l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro
per l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 50
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio
dei
Ministri e Ministro dell'economia
e
delle finanze
Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare
Giarda, Ministro per i rapporti
con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato 1
TABELLA A - Contributo di solidarietà
Anzianità contributive al 31/12/1995 |
da 5 a fino a 15 anni |
oltre 15 fino a 25 anni |
Oltre 25 anni |
Pensionati |
|
|
|
Ex Fondo trasporti |
0,3% |
0,6% |
1,0% |
Ex Fondo elettrici |
0,3% |
0,6% |
1,0% |
Ex Fondo telefonici |
0,3% |
0,6% |
1,0% |
Ex Inpdai |
0,3% |
0,6% |
1,0% |
Fondo volo |
0,3% |
0,6% |
1,0% |
Lavoratori |
|
|
|
Ex Fondo trasporti |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
Ex Fondo elettrici |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
Ex Fondo telefonici |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
Ex Inpdai |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
Fondo volo |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
Tabella B
Aliquote di finanziamento
anno |
Zona normale |
Zona svantaggiata |
Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
Maggiore di 21anni |
Minore di 21 anni |
2012 |
20,6% |
18,4% |
17,7% |
14,0% |
2013 |
20,9% |
19,0% |
18,1% |
18,1% |
2014 |
21,2% |
19,6% |
18,5% |
16,0% |
2015 |
21,5% |
20,2% |
18,9% |
17,0% |
2016 |
21,8% |
20,8% |
19,3% |
18,0% |
2017 |
22,0% |
21,4% |
19,7% |
19,0% |
dal 2018 |
22,0% |
22,0% |
20,0% |
20,0% |
Tabella C
Aliquote di computo
Anni |
Aliquota di computo |
2012 |
20,6% |
2013 |
20,9% |
2014 |
21,2% |
2015 |
21,5% |
2016 |
21,8% |
2017 |
22,0% |
Dal 2018 |
22,0% |