Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 - SO 263 - del 29
novembre 2008)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale
situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di
acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di
famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché per garantire
l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari
stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla
competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere
fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il
finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi
amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in grado
di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento
ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in
sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni
straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la
contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessità di
sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per
promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori
residenti all'estero;
Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie
occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di
stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei
termini vigenti degli adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 novembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo 1
Sostegno alle famiglie
Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale
concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel
Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1,
lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge
non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi
indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a
duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il
richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se
non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del
citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito
complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a
ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito
indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo
familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i
requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al
comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione
ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non
sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap
per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del
citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del
nucleo familiare e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini
della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa
la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di
cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono
titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei
dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati.
Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici
fiscali nonché la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione
al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con
indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata
presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro
il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai
sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili
nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti
pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti
d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a
quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre
alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto
legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli
enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge
29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle
ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo
comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di
attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere
presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità
prescelte per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al
comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono
titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base
della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro
il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata
presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro
il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai
sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli
enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo
comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di
attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere
presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla
presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte
per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi
11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29
dicembre 2000.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in
parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla
erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non
spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro
i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non
restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9,
eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le
autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire
a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è
istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e
quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato
dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si
calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso
da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore
tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e
il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale
criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali
determinano una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la
costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di
quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31
ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in
applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto
di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di
finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere
nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate
determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle
condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche
per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello
Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono
assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a
tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in
tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di
indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza
all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche
trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa
indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su
numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni
di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate
dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle
imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che,
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto
l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o
persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri
meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero
dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i
settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e
seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di
pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui
al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di
governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie
contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono
applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro
il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni
per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione
dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali
decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il
seguente periodo: «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per
la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva
medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5
è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo
a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi
trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi
conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal
concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come
modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle
convenzioni;».
8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare
monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla
fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla
diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009
adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per
assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti
dalla predetta diminuzione.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di
energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie
con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La
compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della
famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto
delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la
fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune
di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura
degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione
sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della
legge n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di
cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze
non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio
settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per
l'attribuzione del beneficio.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei
suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita
l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa
al mercato elettrico ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita
offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del
mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più
bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di
carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o
non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza
nella produzione e nell'offerta di energia.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di
energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di
trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli
stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente
inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena
concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è
determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli
oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;
b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di
dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di
energia.
12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,
l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della
rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre
macro-zone.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del
Presidente Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire
l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno
di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo
di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di
organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività
delle garanzie.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e
successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in
parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché
gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1°
gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile
qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione
della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del
comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola
«definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8
marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge.
TITOLO II
Sostegno all'economia
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivit
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le
misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali
misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000
euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di
reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad
applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario
attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nel medesimo anno 2008.
Art. 6.
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro
e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso
in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle
attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8
del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita
all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,
4-bis.1 del medesimo decreto.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31
dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi
corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri
assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i
contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma
4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e
spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di
istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora
sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di
spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il
2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale
completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con
successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle
istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo 1.
Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso
in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine
annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate
dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti
che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che
si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla
preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce
del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle
risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti
nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati,
con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga
all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31
maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n.
146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale,
degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella
analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per
gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.
Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto - legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere
all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data
del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui
ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per
i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma
139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai
contribuenti.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato. 3. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della
SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti
delle amministrazioni pubbliche.
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e
dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito
di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le
modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in
applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto
degli andamenti della finanza pubblica.
Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo
1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di
450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese
artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle
garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a
livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli
interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla
garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni
e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a
tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di
altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e
territoriali.
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e
un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre
2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su
specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei
diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono
negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari
italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti
convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere
inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto,
a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilità della banca nè del gruppo bancario di
appartenenza.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può
dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai
sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la
quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al
rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti
finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica
nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale
al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un
apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze,
in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole
e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con
l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra
l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici
aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione
e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno
speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.
Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al
funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di
una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche
dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel
patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera
anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal
presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente
condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna
operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni
di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai
trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla
legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati
ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli
riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i
connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto
capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla
Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo
2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile
sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di
aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri,
condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo.
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
sostituito dal seguente: «1. Gli statuti delle società italiane quotate possono
prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole
previste dai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea
ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società
italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla
comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura
dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera
ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli
amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e
dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. 1-ter.
L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione
di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo
comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri
nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. 2. I termini e le
modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono
disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con
regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo
123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle
società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi
si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario»
sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis,
commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti,
le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis,
commi 2 e 3»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare
il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società
emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente
autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del
medesimo articolo 114.
Art. 14.
Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione
straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund).
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società
controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non
bancari nè finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo
decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le
condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle
relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve
essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione
di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la
partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza
professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può
chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale
valutazione.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto
previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità
operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in
applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia
del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il
comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti
designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98
e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di
sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il
tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione
degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato
di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la
possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi
decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti
disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi
da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica
anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo
la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai
sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il
terzo comma è aggiunto il seguente comma: «4. Le operazioni di cui ai commi 1
e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono
comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei
partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può
prevedere che, sino al 31 dicembre 2009: a) nel caso di richieste di rimborso
complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del
valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle
quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le
quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il
primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali. b) nei casi
eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria
per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei
partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo,
trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun
partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che
detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le
quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso
sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di
cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte
della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già
presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo
speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di
attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei
commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla
definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di
cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche
dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito
dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di
valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto
stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale
esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai
fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini
della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata
dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di
eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le
divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a
partire da tale inizio.
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che
derivano: a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate
se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico,
dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato
applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi
contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali, per effetto dei
commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate
per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque,
determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso
testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n.
244 del 2007; b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto
legislativo n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa
disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo
unico.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può
essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal
fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso,
la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione
concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo
esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4
successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può
essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si
intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la
medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi
rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato
ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con
aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è
comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro
il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 6. Se nell'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato
testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il
soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei
commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione. 7. Il riallineamento
delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite
opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle
divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81,
commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 8. Le disposizioni dei
commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a)
variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati,
rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto
rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2007. 9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle
imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di
attuazione, i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti
in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività
immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con
l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto
entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I maggiori valori
assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata
l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo
unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere
effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione
al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo
periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior
valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a
conto economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore
stesso.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i
valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse
da quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori valori
sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto.
L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie,
come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo
1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro
patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente
approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura,
in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le
modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a
copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III
e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le
imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica
della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al
comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle
disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di
chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di
utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la
riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza,
mediante utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge
vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree
fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte
categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con
riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa
utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di
imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con
l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali
nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma
23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli
immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della
rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore
a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio
la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a
scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la
medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del
3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11,
13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia
e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente
periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia
delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso."; b) il
comma 10 è soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono
abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32
sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono
abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole
"un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo"; b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto"
sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"; c) al comma 1, lettera
c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo".
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma
societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro
delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e
le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e
dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello
Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile
in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba
dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi
costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri.
L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche
amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi
di loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono sostituiti dai
seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su
altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata
da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva,
la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Art. 17.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici
residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in
Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero.
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di
ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in
vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che
il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di
commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o
territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
TITOLO III
Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole
infrastrutture, con priorità per l'edilizia scolastica
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze
regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e
6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede
europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle
destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture
di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza
delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le
infrastrutture strategiche per la mobilità.
2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono
utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a
libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonché di sostegno al reddito. 3. Per le risorse derivanti dal
Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per
cento alle Regioni del Centro-Nord. 4. Agli interventi effettuati con le
risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga.
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni
di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle
quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità
stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela
del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il
riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo
familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2: a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi
aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare
novanta giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla
presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) l'indennità ordinaria
di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese
del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione
di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta
giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro; c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011
e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del
venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o
occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la
qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da
trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di
vigenza del contratto di apprendista; Con riferimento ai lavoratori di cui
alle lettere da a) a c) del presente comma il datore di lavoro è tenuto a
comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e
alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente
competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative
motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver
reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per
l'impiego. Il centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non
oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli
articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i
nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo
finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della
normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a) e b)
del presente comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla
normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di
tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari
al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in
via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2 ,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in
regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati
accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a
tre; c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; d) svolgano
nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi
ovvero in settori dichiarati in crisi; e) non risultino accreditati nell'anno
precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo,
nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso
decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del
comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei
benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi
nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati,
nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di
euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale,
per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per
l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS
di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con
esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non
destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla
predetta quota; b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui
al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009; c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al
comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono
le risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge n. 388/2000 possono destinare interventi, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela
dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio
di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga
alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui
all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori
subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai
lavoratori somministrati.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla
concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in
sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del
40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche
miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe
è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di
apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono
definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente
comma, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde
il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a
carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese
esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta
dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel
limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9, l'importo di
12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla
concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione
figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che
prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna
impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro,
predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o,
laddove non istituite, dalle autorità marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni
di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009». 14. All'articolo 1, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione. 15.
Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico
del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi
informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
Art. 20.
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive
di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica
modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la
contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di
sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari
per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica
utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito
del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari
per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è
emanato di concerto anche con il Ministro per lo sviluppo economico quando
riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale
programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza
regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le
fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso.
Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli
atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine.
Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi
ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento
utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente,
ovvero al Presidente della regione. Qualora sopravvengano circostanze che
impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il
commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al
Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase
dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri,
anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile
per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle
disposizioni comunitarie.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non
possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione
dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il
patto di stabilità con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la
vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le
attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il
Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei
Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini
dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati
agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi
indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci
giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la
notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale
avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta
giorni dalla comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar
entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso;
in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione
dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque
giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci
giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine
possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato
con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi
aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e
vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso
principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la
sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo
26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e
l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun caso, la
sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il
Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento
degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente
del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo
che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario,
desumibile dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non
espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari
delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con
esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso
non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreti del Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto
dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due
contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate di cui al presente decreto. 3. Alla compensazione degli
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti
all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente
comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di
euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato
dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 22.
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come
convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono
aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse
pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei
medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa,
tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a
quanto previsto dal comma 11, lettera b).»
2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito
in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri
generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui
al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a
compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi
compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale
sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta
società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società
Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente
proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi
di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede
sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti,
enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti
locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività
ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale
abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni
autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza
necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione
delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente,
deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei
lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si
applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare
luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la
formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla
attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul
reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per
il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo
1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri
dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi
a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che
le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. è fatta in ogni
caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV
Servizi pubblici
Art. 24.
Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti
illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle
imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione
del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica
maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le
ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui
redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta
definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei
relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3,
terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno
2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato
fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere
somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro
trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del
ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di
natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure
disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti
della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e
giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla
Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03,
disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di
interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non
corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal
recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello
Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione
del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al
fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle
Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di
480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione
delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che
devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per
garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli
stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle
eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i
contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno
2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene
individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni
di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.
133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia
e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente
articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di
investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme
dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti
pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
Art. 26.
Privatizzazione della società Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione
della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa
controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono
erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della
compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi
dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a
valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi
dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
in legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli
effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per
l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.»; b) i commi 3 e
4 sono abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 27.
Accertamenti
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera b) sono
aggiunte le seguenti: «c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte,
ritenute e contributi di cui alla lettera c)»; b) dopo il comma 1, sono
aggiunti i seguenti: «1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai
contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di
adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del
numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto
pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle
sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1
deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma
1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai
processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle
maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei
processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera
b), del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste
dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in
attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con
riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il
seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione
finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli
inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione
ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10,
relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo
39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non
dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al
comma 4, lettera a), dell'articolo 10. 2. La disposizione di cui al comma 1
del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per
l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di
cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo
32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica
anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e
dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali
di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte
dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al
comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla
scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32,
primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni
IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva
un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della
presentazione.
10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono
un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale
importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31
dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze
organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo
selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore
produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di
rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni
effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente
comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997,
n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta
viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal
1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi
non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività: a) di
liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi; b) di controllo formale
previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi; c) di controllo sostanziale con riferimento
alla quale, alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini
previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; d) di recupero dei crediti non spettanti o
inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti
disposizioni di legge; e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli
atti di competenza delle strutture stesse.
15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e
procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e
finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che
comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli
importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la
riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di
presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati
crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai
quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora
pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di
recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo
ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che
risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente
articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni
di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze
fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal
verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al
garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo
garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito
nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti
crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore
principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del
termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal
comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità
dinanzi alla Corte dei conti.
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva
copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge
n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche
con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al
presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di
cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito
dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2
milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di
654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno
2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come
segue: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via
telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal
contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta
Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla
fruizione del credito d'imposta; b) per le attività di ricerca avviate a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione
del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via
telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso
alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di
arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti
interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera
a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la
fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero,
in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi; b) relativamente alle
prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta
presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione,
nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della
prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il
quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo
periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in
progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per
la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è
attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge
28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le
condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente
articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per
consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti
di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9
milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di
invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli
interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione
dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito
decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita
comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da
pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il
modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente
tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo
comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il
contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal
15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due
periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1°
giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008
per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata
legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono
la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine
alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al
36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a
48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari
importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli
stanziamenti di cui al comma 6.
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a
condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti
qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via
telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al
comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione
da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in
mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che
non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con
decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le
notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito
dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente
corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi
derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto.
Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente
comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o
periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale,
letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o
riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti
immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari
al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi
interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per
cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso
contrario.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi,
tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni
e dei costi del sistema.»; c) il comma 3 è abrogato; d) il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»; e) il
comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione
spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole «di pari
importo» sono eliminate; b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle
seguenti: «c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in
venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande
di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in
vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata
con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la
data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto
di cui alla lettera a).» «d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere
a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari
entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle
società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo
sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da
effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.
Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a
seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui
al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1
commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni
conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre
2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate
fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro
il 20 gennaio 2009.».
4. A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed
informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia
spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50
milioni di euro.
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal
seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle
agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati
dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul
valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio,
la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo
ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto
a quello degli altri creditori chirografari.»; b) al secondo comma sono
aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini della proposta di accordo
sui crediti di natura fiscale,».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di
applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli
enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di
omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate)
1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7,
comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente
legge: a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a
cinquemila euro; b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77,
comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973; c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine
di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede
ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
Art. 33.
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in
regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta
l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione,
dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio
economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in
sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito
dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per
l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a
carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo
di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale
in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente
disciplinato da disposizioni di legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro
per l'anno 2009.
Art. 35.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione
di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente
la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per
l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di
euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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