DECRETO-LEGGE
7 Settembre 2007, n. 147
Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari.
(GU
n. 208 del 7-9-2007 )
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni
scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività
dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato
avvio dello stesso, nonchè di garantire l'immediata assunzione di ricercatori
nelle università e negli enti di ricerca;
Considerato
lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche
in relazione a specifiche richieste in materia di "tempo scuola"
avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonchè a
questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
settembre 2007;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e
dell'università e della ricerca;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
Norme
in materia di ordinamenti scolastici
1.
Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è
reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a
tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti
al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di
quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta
organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva
dell'organico di
diritto
determinata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il
numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività
di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito
dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa
previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.
2.
All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato
dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti:
"I
candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato
indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono
sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati
medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato
nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
organizzativo regionale devono
essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono
sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni
scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
3.
Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal
2007, per la corresponsione dei compensi ai
commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al
relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";
b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede
di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato
gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.".
5.
All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come
modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comitato di
indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio
di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della
scuola.". A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della
pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della
valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione
al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti,
determinando anche gli anni di corso
oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di
istruzione.
7.
Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro
sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le
iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà
sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla
competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8.
All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle
scuole materne riconosciute paritarie" ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi
abilitanti appositamente istituiti.".
Art. 2.
Norme
urgenti in materia di personale scolastico
1.
Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 503:
1)
al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, le parole: "in conformità del parere" sono sostituite
dalle seguenti: "acquisito il parere"; le parole: "salvo che non
ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente" sono sostituite
dalle seguenti: ", nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento"; sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Il predetto parere è reso nel termine dei
sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di
trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori
e specifici adempimenti istruttori che si rendano
necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere
all'adozione del provvedimento.";
2)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5
della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere
concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli
eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5.";
b)
all'articolo 506:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.";
2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può
essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico,
salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei
confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale.
In
mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della
sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il
provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza
di conferma da parte dello stesso dirigente
preposto all'ufficio scolastico
regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della
sospensione cautelare disposta nei
confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di
diritto.";
c)
all'articolo 468:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasferimento per
incompatibilità ambientale e
utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento";
2)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di
cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento
dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra
l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici
comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli
studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da
risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente
scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti
medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro
preparazione culturale e professionale.
Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da
effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via
sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente
scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento,
fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il
provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente
comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico
del dipendente.".
2. Il
disposto dell'articolo 503,
comma 5-bis, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica
ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. A
decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti
scolastici
provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo
professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento
predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi
in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il
conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 587.
4.
Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito
dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181,
e successive modificazioni, ed
al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione,
trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già
irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti
dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
5.
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle
retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del
personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze
brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonchè alle indennità di cui all'articolo 17 della
medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le
supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli
oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi
complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a
decorrere dall'anno 2008,
riducendo allo scopo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza
alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle
retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al
Servizio centrale del Sistema
informativo integrato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3.
Disposizioni
urgenti per l'assunzione di ricercatori
1.
Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e
negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con
riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652
della medesima legge n. 296 del 2006,
non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20
milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il
finanziamento ordinario delle università
di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad
incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 7 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro
della pubblica istruzione
Padoa
Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais,
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella
pubblica amministrazione
Mussi, Ministro dell'uni-versità e
della
ricerca
Visto,
il Guardasigilli: Mastella