DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI)
(V. Stampato Camera n. 2724)
approvato dalla Camera
dei deputati il 21 ottobre 2009
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 ottobre 2009
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la
continuità del servizio scolastico ed educativo per
l’anno 2009-2010
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134
All’articolo 1:
al comma 1, capoverso 14-bis, le
parole da: «non possono» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
«possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel
caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base
delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di
convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze,
avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata»;
al comma 2, dopo le parole: «nell’anno scolastico 2008-2009» sono inserite le seguenti: «o che abbia
conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di
istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Limitatamente all’anno
scolastico 2010-2011, il termine di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è
prorogato al 31 agosto 2010.
4-ter. La lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione
e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita
richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione
dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di
essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima
posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie
per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo
1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del
riconoscimento del diritto di ciascun candidato al
trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e
dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008
e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta,
con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella
graduatoria.
4-quater.
Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma
605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da
disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è
consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito
all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o
più specifiche graduatorie.
4-quinquies. A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a
tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento
o classi di concorso.
4-sexies. Restano validi, secondo quanto già stabilito
dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione
per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei
prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui
al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad
esaurimento.
4-septies. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’abilitazione
all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato,
in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali
indetti con i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la
partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla
normativa vigente.
4-octies. A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefìci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto della richiesta di
inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di
residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui
graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale
comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire
dei benefìci medesimi. Per il personale già
inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini
stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico
indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici
che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza
trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies
all’ufficio scolastico regionale competente.
4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi
4-octies e 4-novies, le
autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con
metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a
fruire dei benefìci previsti dalle citate norme;
questi ultimi sono svolti presso un’unità sanitaria locale diversa da quella
che ha esaminato la documentazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le
disposizioni necessarie per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies.
4-duodecies. All’articolo 427, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento
delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche
necessarie, su richiesta dell’interessato il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può limitare gli
effetti del riconoscimento previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell’accesso ai posti di insegnamento
nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano“.
4-terdecies. Al fine di favorire l’occupazione e la
formazione, nonché la ricollocazione
dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis
dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,
all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le
parole: “banca dati“ sono inserite le seguenti: “nella quale confluiscono
tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al
reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi
trattamenti e“; dopo le parole: “e successive modificazioni,“ sono inserite
le seguenti: “le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e
l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori“ e
le parole: “, e provvede“ sono sostituite dalle seguenti: “. L’INPS provvede
altresì al monitoraggio“.
4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e
2 dell’articolo 8 sono abrogati;
b) all’articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è
sostituito dal seguente:
“3) alla
definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che
permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando
anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione
delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro“.
4-quinquiesdecies. L’annullamento di atti
delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente
scolastico indette antecedentemente all’emanazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide
sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che
in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4-sexiesdecies. Dall’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). –
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico
attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la
realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di
formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate
per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le
somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono annualmente
individuati gli istituti scolastici interessati all’applicazione del comma 1,
l’entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro
successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere
dall’esercizio finanziario 2010, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli
ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito
e del talento degli studenti, nonché alle
innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
5. A decorrere dall’anno 2010, le
risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio
2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione
del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262,
sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del
merito e del talento degli studenti, nonché il
riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalità e
quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all’articolo 2, comma 5,
della citata legge n. 1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio
dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla
valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità
di cui al presente comma.
6. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno 2009, può
avvalersi del disposto dell’articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1-ter. – (Libri di testo:
contenimento delle spese per le famiglie). – 1. All’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: “Salva la
ricorrenza di specifiche e motivate esigenze“ sono inserite le seguenti: “,
connesse con la modifica di ordinamenti scolastici
ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet“.
Art. 1-quater. – (Anagrafe
degli studenti). – 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, dopo le parole: “dei singoli
studenti“ sono inserite le seguenti: “e dei dati relativi alla valutazione degli
studenti,“.
2. All’articolo 3,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla
prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica“.
Art. 1-quinquies. – (Disposizioni sugli esami preliminari agli
esami di Stato). – 1. All’articolo 2, comma 3, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: “Sostengono altresì l’esame preliminare,
sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in
possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno
che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque
titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame“».
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