DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115
Disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione.
(in
G.U. n. 151 del 1° luglio 2005)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro della
giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e
forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi urgenti per l'università la scuola e gli ordini
professionali
Art. 1.
Interventi
urgenti per l'Università «Carlo Bo» di Urbino
1. Per sopperire alle
improrogabili esigenze dell'Università «Carlo Bo» di Urbino è assegnato alla
medesima università, ad integrazione del contributo erogato ai sensi della
legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15
milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di
amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata
qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'università, salvaguardandone le finalità
istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli
strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario
ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del
patrimonio edilizio;
b) la definizione
delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso
agli esperti di cui al comma 2 è a carico dell'università di Urbino a valere
sul contributo assegnato alla stessa università dalla presente disposizione.
4. Il piano
programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua
definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato con decreto
interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma
1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno
2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo
speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro
nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nonchè, per l'importo di 18 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di
7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2.
Permanenza
in carica del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa
dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio
universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30
aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque,
non oltre il 30 ottobre 2005.
Art. 3.
Disposizioni
sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
1. In attesa della
definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il
triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad
assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale
docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste
dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonchè
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di
5.000 unità.
2. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui
al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno
conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno
situazioni di soprannumeralità.
4. La partecipazione
obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente
nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di
formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale
docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di
concorso.
5. All'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole:
«professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori
universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le
parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o
private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano
diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione,
ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private
di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca»;
c) al quarto periodo
le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro
anni».
Art. 4.
Elezioni
degli organi degli ordini professionali
1. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati
secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15
settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono
alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i
consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il
rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma
1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il
mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della
proclamazione degli eletti.
Capo II
Ulteriori
interventi
Art. 5.
Requisiti
per la guida dei ciclomotori
1. All'articolo 116
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter
è sostituito dal seguente:
«1-ter. A
decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore
età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di
domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici
e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter
sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I
requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli
prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale;
1-quinquies.
Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i
conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le
parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono
sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai
commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione
professionale»;
d) al comma 13-bis,
le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto»
sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».
Art. 6.
Misure
antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive;
obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
2. Le società sportive
che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-bis della legge
23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in
corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto
dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da
ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione
dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi
professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore
calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi
durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali
disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.
3. Sono abrogati
l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28
della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. L'obbligo di cui
all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.
Art. 7.
Ammortizzatori
sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30
giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui
all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005.
A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al
citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di
euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante
utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Art. 8.
Efficacia
delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al
tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater
dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:
«3-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter
hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.
3-quinquies. Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non
si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005.».
2. Le disposizioni
previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30
giugno 2006.
Art. 9.
Contenimento
delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del
mandato di giudice di pace
1. All'articolo 51 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al
Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato
nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie
attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di
durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;
c) il comma è
sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della
politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa
pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun
distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il
Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di
attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale
della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonchè,
previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di
prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle
prestazioni.».
2. Il comma 1
dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal
seguente:
«1. In attesa della
complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro
anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un
terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore
mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni
al compimento del settantacinquesimo anno di età.».
Art. 10.
Contratti
di programma
1. All'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di
contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino
erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».
2. Per la
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni
di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attività
produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri
strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del
limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del
2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis,
comma 3, e 11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo
2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i
limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in
2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
Art. 11.
Conferimento
in discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e
6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16
luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 12.
Cessazione
anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica
militari, nonché del servizio civile sostitutivo
1. Ferma restando la
disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n.
226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare
anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che
svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare
anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 13.
Disposizioni
per il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo del contratto
della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma
di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a
euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 14.
Ammodernamento
delle infrastrutture portuali
1. L'articolo 3-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera f-quater) del comma 24
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo
36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di
investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di
incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne
derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro
60.000.000.
Art. 15.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30
giugno 2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Lunardi, Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Buttiglione, Ministro
per i beni e le attività culturali
Castelli, Ministro
della giustizia
Martino, Ministro
della difesa
Alemanno, Ministro
delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli
affari esteri
Maroni, Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli