DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147
del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152)
ALLEGATI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla
promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche
mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica,
nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la
necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali
ambiti;
Ritenuta, altresì, la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la
stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli
impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro
di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e
crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette
a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il
rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione
normativa;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Titolo I
FINALITÀ E
AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e
ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente
decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere
dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico
diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL
nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010
e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito
pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7
per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di
incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso
e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori
investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia,
potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso
interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione
e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti
sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali
da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
Titolo
II
SVILUPPO
ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITÀ
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione
di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione
ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le
infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o
comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti
le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato
dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2
resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni
dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n.
249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della
comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla
normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi
ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate
all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività
è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
7. Qualora l'immobile interessato
dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è
provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero
qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o
salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della
comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che
precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il
progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati
dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui
agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i
soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà
di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad
eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività
possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del
suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo
titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo
68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal
loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e
all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività,
mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni
al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non
più di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione
prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del
costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione,
nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti
innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la
valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti
da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti
appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e
privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e
rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le
ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle
operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza
dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. È istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi
che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e
delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso analizza le segnalazioni
ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare
indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a
disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.».
«199. Per l'esercizio della
propria attività il Garante di cui al comma precedente si avvale dei dati
rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive.
Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate
al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo
consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività
del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio
dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al
comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese
italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni
finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai
benefici sono:
a) la realizzazione di programmi
aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione
di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di
fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di
assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari
individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
3. Con una o più delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini,
le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del
gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi
precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno,
il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di
risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via
straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. È abrogato il decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì
degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È, per altro abrogata la legge 20 ottobre
1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i
commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme
abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal
riferimento al presente articolo.
Capo III
Energia
Art. 7.
«Strategia
energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica
nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di
energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della
competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture
nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti
rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
e) incremento degli investimenti
in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella
produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione
della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione
degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la
stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri
dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo
del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e
garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e
produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19
luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione
2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26
giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere
modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a
lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo
di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio
nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti
gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze
dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a
realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 8.
Legge
obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo
26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del
mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi
apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi,
che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle
concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più
conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la
coltivazione.
2. I titolari di concessioni di
coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi
definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica,
comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi
giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad
essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo
economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica
l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello
stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. È abrogata ogni incentivazione
sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i
giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione
dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono
modificate con le parole: «è adottato»;
b) al primo periodo, dopo le
parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola:
«esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi
dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto
conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre
2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti
istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il
mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche
agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2,
che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di
cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla
normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria
intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle
disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione
degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.».
Capo IV
Casa e
infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera
organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai
fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di
edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla
Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il piano è rivolto
all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta
di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a
prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al
libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso
reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad
oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo
esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di
criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente
nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi
immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta
abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione
e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio
abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di
alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo
legittimo;
c) promozione da parte di privati
di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche
amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione
del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi
integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai
sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano
nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del
Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli
interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi
metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni
di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla
effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli
contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di
riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana,
anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale
intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di
programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una
quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito
secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun
programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini
di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.
Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo
III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti
edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del
patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la
possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti
edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di
proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti
edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di
miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla
riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi
immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere
altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese
di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione
dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88
del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e
integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che
costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento
di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei
programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i
termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione
più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure
di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva
alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione
dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di
cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli
interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione
delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo
di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini
di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
Art. 12.
Abrogazione
della revoca delle concessioni TAV
All'articolo 13 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «per
effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15
ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità,
con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che
deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies,
8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per
valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli
immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei
fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti
con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli
accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di
vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di
opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge,
qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da
parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purchè la convivenza duri da
almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle
alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività
strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
Art. 14.
Expo Milano
2015
1. Per la realizzazione delle
opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal
Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro
per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per
l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il
Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività
preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli
enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal
presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Capo V
Istruzione
e ricerca
Art. 15.
Costo dei
libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico
2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte,
nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la
disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie,
nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione
secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile
da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei
docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line
scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative
all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i
contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di
apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei
libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche
dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo
della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per
ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della
propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di
trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia
didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche
possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta
ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del
patrimonio dell'Università.
Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la
proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di
trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti
da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie
sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità
consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di
economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti
dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni
universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.
5. I trasferimenti a titolo di
contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti
da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e
sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie
sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera
di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di
amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono
essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano
un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
8. Le fondazioni universitarie
hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di
bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il
sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni
universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei
rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il
controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla
legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di
legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte
degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da
tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo,
secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle
fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico
vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie
continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università
statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di
ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente
allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di
progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte
delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio
2008 la Fondazione IRI è soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008,
le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI
in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute
alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico
e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata
dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà
essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti
di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al
comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono
destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati
alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori
tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture
di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca
pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni
e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento
del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a
partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati
regolamentati.
Art. 19.
Abolizione
dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243
del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente
comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo:
a) sono interamente cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate
liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a
soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le
donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni
in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo
6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di
lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di
diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta
indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione
all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro
efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data
del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali
privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia
per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009
il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è
così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle
retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni
di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le
parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo
assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a
controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una
pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e
onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal
giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile.
8. In mancanza della
riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere
richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la
fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia
che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione
del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei
decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano
soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel
territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio
2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse
le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione
per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella
trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo
31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.
Art. 21.
Modifiche
alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma
restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti»
aggiungere le parole: «e fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto
di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute
nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini
della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche
alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g)
dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo
e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica.».
2. All'articolo 72 comma 4-bis le
parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con
proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i
concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3
del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche
alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due
anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In
caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma
5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun
profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione»
aggiungere le parole:
«,compresi i dottorati di
ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre
istituzioni formative»
aggiungere le seguenti parole: «In
assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con
le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per
quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto
ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.
1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri
amministrativi
1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito
in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di
cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di
misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli
oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la
coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale
di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei
piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento
dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle
categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della
misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti
a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati
e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e
dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati.
7. Del raggiungimento dei
risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici
con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al
comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione
degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e
degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e
degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con
lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza
primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite
all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite
a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche
controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla
vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste
competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresì, soppressi tutti
gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella
di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati
individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma,
riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono
trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione
contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e
di personale degli enti soppressi.
In caso di incapienza della
dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica
l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il
trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24
dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna Istituto
italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare».
4. All'alinea del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti:
«Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sono
sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il
Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo
della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50%
rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di
ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di
produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione
della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a
carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita
dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente
rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto-legge.
Art. 28.
Misure per
garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. È istituito, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto
di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con
le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni,
dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di i