DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147
del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152)
ALLEGATI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla
promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche
mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica,
nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la
necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali
ambiti;
Ritenuta, altresì, la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la
stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli
impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro
di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e
crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette
a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il
rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione
normativa;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Titolo I
FINALITÀ E
AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e
ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente
decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere
dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico
diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL
nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010
e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito
pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7
per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di
incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso
e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori
investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia,
potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso
interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione
e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti
sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali
da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
Titolo
II
SVILUPPO
ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITÀ
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione
di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione
ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le
infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o
comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti
le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato
dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2
resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni
dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n.
249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della
comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla
normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi
ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate
all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività
è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
7. Qualora l'immobile interessato
dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è
provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero
qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o
salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della
comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che
precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il
progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati
dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui
agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i
soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà
di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad
eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività
possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del
suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo
titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo
68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal
loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e
all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività,
mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni
al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non
più di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione
prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del
costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione,
nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti
innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la
valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti
da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti
appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e
privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e
rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le
ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle
operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza
dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. È istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi
che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e
delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso analizza le segnalazioni
ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare
indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a
disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.».
«199. Per l'esercizio della
propria attività il Garante di cui al comma precedente si avvale dei dati
rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive.
Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate
al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo
consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività
del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio
dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al
comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese
italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni
finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai
benefici sono:
a) la realizzazione di programmi
aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione
di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di
fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di
assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari
individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
3. Con una o più delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini,
le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del
gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi
precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno,
il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di
risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via
straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. È abrogato il decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì
degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È, per altro abrogata la legge 20 ottobre
1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i
commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme
abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal
riferimento al presente articolo.
Capo III
Energia
Art. 7.
«Strategia
energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica
nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di
energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della
competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture
nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti
rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
e) incremento degli investimenti
in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella
produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione
della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione
degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la
stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri
dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo
del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e
garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e
produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19
luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione
2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26
giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere
modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a
lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo
di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio
nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti
gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze
dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a
realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 8.
Legge
obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo
26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del
mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi
apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi,
che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle
concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più
conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la
coltivazione.
2. I titolari di concessioni di
coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi
definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica,
comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi
giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad
essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo
economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica
l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello
stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. È abrogata ogni incentivazione
sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i
giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione
dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono
modificate con le parole: «è adottato»;
b) al primo periodo, dopo le
parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola:
«esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi
dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto
conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre
2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti
istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il
mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche
agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2,
che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di
cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla
normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria
intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle
disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione
degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.».
Capo IV
Casa e
infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera
organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai
fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di
edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla
Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il piano è rivolto
all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta
di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a
prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al
libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso
reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad
oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo
esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di
criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente
nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi
immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta
abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione
e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio
abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di
alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo
legittimo;
c) promozione da parte di privati
di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche
amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione
del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi
integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai
sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano
nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del
Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli
interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi
metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni
di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla
effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli
contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di
riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana,
anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale
intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di
programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una
quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito
secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun
programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini
di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.
Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo
III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti
edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del
patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la
possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti
edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di
proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti
edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di
miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla
riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi
immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere
altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese
di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione
dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88
del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e
integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che
costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento
di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei
programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i
termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione
più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure
di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva
alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione
dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di
cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli
interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione
delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo
di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini
di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
Art. 12.
Abrogazione
della revoca delle concessioni TAV
All'articolo 13 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «per
effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15
ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità,
con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che
deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies,
8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per
valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli
immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei
fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti
con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli
accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di
vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di
opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge,
qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da
parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purchè la convivenza duri da
almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle
alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività
strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
Art. 14.
Expo Milano
2015
1. Per la realizzazione delle
opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal
Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro
per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per
l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il
Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività
preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli
enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal
presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Capo V
Istruzione
e ricerca
Art. 15.
Costo dei
libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico
2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte,
nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la
disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie,
nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione
secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile
da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei
docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line
scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative
all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i
contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di
apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei
libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche
dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo
della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per
ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della
propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di
trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia
didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche
possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta
ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del
patrimonio dell'Università.
Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la
proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di
trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti
da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie
sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità
consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di
economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti
dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni
universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.
5. I trasferimenti a titolo di
contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti
da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e
sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie
sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera
di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di
amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono
essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano
un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
8. Le fondazioni universitarie
hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di
bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il
sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni
universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei
rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il
controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla
legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di
legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte
degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da
tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo,
secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle
fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico
vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie
continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università
statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di
ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente
allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di
progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte
delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio
2008 la Fondazione IRI è soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008,
le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI
in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute
alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico
e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata
dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà
essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti
di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al
comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono
destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati
alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori
tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture
di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca
pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni
e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento
del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a
partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati
regolamentati.
Art. 19.
Abolizione
dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243
del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente
comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo:
a) sono interamente cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate
liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a
soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le
donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni
in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo
6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di
lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di
diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta
indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione
all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro
efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data
del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali
privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia
per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009
il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è
così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle
retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni
di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le
parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo
assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a
controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una
pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e
onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal
giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile.
8. In mancanza della
riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere
richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la
fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia
che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione
del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei
decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano
soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel
territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio
2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse
le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione
per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella
trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo
31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.
Art. 21.
Modifiche
alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma
restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti»
aggiungere le parole: «e fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto
di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute
nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini
della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche
alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g)
dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo
e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica.».
2. All'articolo 72 comma 4-bis le
parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con
proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i
concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3
del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche
alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due
anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In
caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma
5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun
profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione»
aggiungere le parole:
«,compresi i dottorati di
ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre
istituzioni formative»
aggiungere le seguenti parole: «In
assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con
le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per
quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto
ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.
1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri
amministrativi
1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito
in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di
cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di
misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli
oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la
coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale
di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei
piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento
dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle
categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della
misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti
a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati
e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e
dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati.
7. Del raggiungimento dei
risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici
con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al
comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione
degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e
degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e
degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con
lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza
primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite
all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite
a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche
controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla
vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste
competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresì, soppressi tutti
gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella
di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati
individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma,
riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono
trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione
contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e
di personale degli enti soppressi.
In caso di incapienza della
dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica
l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il
trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24
dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna Istituto
italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare».
4. All'alinea del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti:
«Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sono
sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il
Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo
della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50%
rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di
ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di
produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione
della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a
carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita
dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente
rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto-legge.
Art. 28.
Misure per
garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. È istituito, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto
di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con
le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni,
dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5
del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le
procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per
l'erogazione delle risorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si
tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché
conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di
ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e
per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria
amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio
dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente
articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per
l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo
alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto
di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è
garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. La Commissione di valutazione
degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci
tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e
tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di
cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad
esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall'attuazione del presente
articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento
dei dati personali
1. All'articolo 34 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che
trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è
costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza
indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma
1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione,
resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati
personali non sensibili, che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di
salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa
diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in
osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché
dall'Allegato B).».
2. Entro due mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un
aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento
programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al
comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui
al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando
l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative
del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché
di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalità del trattamento;
3) una descrizione della o delle
categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi
alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti
verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che
permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per
garantire la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dall'entrata in
vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2
dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle
prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 30.
Semplificazione
dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a
certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore
accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i
controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai
fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi
hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza
della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma
1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle
Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di
garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei
quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi
1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma
3.
Art. 31.
Durata e
rinnovo della carta d'identità
1. L'articolo 3, secondo comma,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui
all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni
informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del
documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la
medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le
parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 è
abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis
dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità
degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo
10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore
gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il
30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008
il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la
emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque
essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 34.
Tutela dei
consumatori e apparecchi di misurazione
1. L'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli
strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune è
individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore
e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di
controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli
uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche
interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Art. 35.
Semplificazione
della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di
impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina
sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti
previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.
Art. 36.
Class
action
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici
strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della
legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono
sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».
Art. 37.
Certificazioni
e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la
riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della
salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di
adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento
comunitario».
Art. 38.
Impresa in
un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica
privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla
richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente
articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire
uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per
l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera m)
della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della
disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241:
a) attuazione del principio
secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera
c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente
in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di
tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano
sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12
dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi
di beni e servizi;
c) l'attestazione della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività
di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»).
In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che
costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si
tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte
dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente
attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le
funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
e) l'attività di impresa può
essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione
della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento
della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in
caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto
produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti
urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della
conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione
procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di
omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione
degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme
di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni
al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica,
delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale
e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la
semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006
predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere
sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1
attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti
di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato,
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere
il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori
subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere
indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e
il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative
posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve
essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura
corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di
rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio
o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate
specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di
lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle
ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite,
delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata
solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve
essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità
e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore
di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore
di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di
istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo,
non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione
amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la
sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore
meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi
1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000
euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a
più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione
delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è
sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le
persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche
artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente,
prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento
retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n.
877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il
comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è
sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di
fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il
relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la
misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i
commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche
le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro
eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d)
nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le
parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e
sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto
dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9
novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30
aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30
ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n.
188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45,
47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo
55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli
articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei
documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della
attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere
tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti
di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di
questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato
affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma
1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000
euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al
Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore
per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
All'atto della assunzione, prima
dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati,
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal
modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni
al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto
individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si
applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due
anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono
mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: «6. I datori di
lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono
tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo
prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale
tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva,
il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare
l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per
l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di
trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di
armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della
gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco,
l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale
marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115
del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle
matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo
presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
Art. 41.
Modifiche
alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2,
lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
«passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto
di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative
specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi
di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la
giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo
7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è
calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla
seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o
di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «Le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente:
«3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4,
dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di
riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la
violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con
la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo
lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente:
«6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è
soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno
solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4,
lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole:
«di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o».
13. Al personale delle aree
dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in
ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di
servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4
e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce
le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano
una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2,
e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso
agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di
trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 6 è sostituito dal
seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo
stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i
limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché
da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo
comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo
comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un
anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni
interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia
degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per
l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola
«pubblicano» è sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al
secondo comma»;
4) dopo il quarto comma è aggiunto
il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
Art. 43.
Semplificazione
degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del
Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per
la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti
privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in
particolare a:
a) individuare le attività, le
iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le
spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità
stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione,
alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo
ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di
cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare
riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura
accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero
dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla conferenza partecipano tutti
i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché,
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge
n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità
alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo
che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario
all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti,
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
e) le agevolazioni di cui al
presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio
delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al
comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi
finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti
realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli
interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le
risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero
dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico
nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con
apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una
ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui
al precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni
in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9
maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo
precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della
presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la
domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni
dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al
presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al
comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla
normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria
intestati all'Agenzia.
Art. 44.
Semplificazione
e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono
emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle
somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della
documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo
dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e
messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione
professionale;
b) semplificazione delle fasi del
procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e
non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 45.
Soppressione
del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa
pubblica
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo
tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono
attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale
Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui
al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12
della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) b) l'articolo 22 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 107;
c) c) gli articoli 2, comma 1,
lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) d) gli articoli 4, comma 1,
lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) e) gli articoli da 14 a 29 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1,
comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente,
sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse
rinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni
degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del
predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale,
tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano
industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione
delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4
luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo
dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così
sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione
deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di
natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo
o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168 è abrogato.».
2. L'articolo 3, comma 55, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono
stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati,
in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione
delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo».
Art. 47.
Controlli
su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente:
«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato
per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite
convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi,
altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e
delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio
energetico
1. Le pubbliche amministrazioni
statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da
riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le
convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.
2. Le altre pubbliche
amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1
in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro
flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1.
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste
dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in
coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda
la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi
nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle
rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non
possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie
contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione
della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo
181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare
alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il
cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
Art. 51.
Comunicazioni
e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata
con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura
civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per
via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
2. Il Ministro della giustizia
adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato,
il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata
ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata
ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto
il seguente:
«Nell'albo è indicato l'indirizzo
elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123»;
b) il quarto comma è sostituito
dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con
decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere
comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della
giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure
urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Dopo l'articolo 227 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i
seguenti articoli:
«Capo I Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione
dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione
a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione
a ruolo.
2. L'agente della riscossione
notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo
dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente
l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla
scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza
si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito in più
rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce
effetti relativamente a tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione
del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo
421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono
sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo
429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Nell'udienza il
giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In
caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel
dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza».
Art. 54.
Accelerazione
del processo amministrativo
1. All'articolo 9, comma 2, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le
seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione
non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si
assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non è
stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza
dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n.
186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, le
parole: «le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni
giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o
giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma
28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto
comma è aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio di
Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio
di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e
consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione,
nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo
comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le
parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite
dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il
Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo,
le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro
consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione
del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi
pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi
alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali
non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in
vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi
si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi
giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove
occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni
tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56.
Disposizioni
transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del
codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si
applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Capo
X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di
Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo
di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati
dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento
delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La gestione dei servizi di
cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli
articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili
al settore.
2. Le risorse attualmente previste
nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio
pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione
dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali
servizi.
Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione
di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa
statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e
determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di
criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. Su richiesta delle Regioni
interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia
di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima
S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale
Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a
titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana,
Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio
possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente
partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane
utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar
S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago
Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17
e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze
economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del
principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini,
le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di
capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali
1. Per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province,
Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo
individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il
Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili
nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle
Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza
delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e
2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene
negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro
sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista
dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei
beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al
presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è
rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal
comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all'articolo
1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli
immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i
propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli
articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al
presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi
di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica
S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti
di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società
Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di
nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di
euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo
Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo,
dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate
dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le
finalità del presente articolo.
Titolo
III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio
dello stato
Art. 60.
Missioni di
spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le
dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con
separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma
1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con
le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate
alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi
del comma 6, per il triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto
di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono
rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i
relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni
legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. È
consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi
previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse
stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione
del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri
interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il
tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di
rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere
effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti
prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno
stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i
relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto
in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale,
fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui
all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi
l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei
conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al
consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato
di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le
variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite
entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli
interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I
pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge
n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie
direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti.
Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il
miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di
indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3
della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
7. Ai fini di assicurare il
rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e di patto di
crescita e stabilità, ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori
spese è coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del
settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni.
8. Il fondo di cui all'articolo 5
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di
euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
9. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi
del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di
bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
relative all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di
170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta
di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli
capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del
controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte
del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da
rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai
fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del
danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente
previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti
necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle misure occorrenti
per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilità contabile.
Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio
dello stato
Art. 61.
Potenziamento
degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
1. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, anche a
richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali, possono
effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le
amministrazioni regionali.
2. Ove accerti gravi irregolarità
o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o
da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di
controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno
di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di
somme impegnate.
3. Il decreto presidenziale
diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia
al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Qualora nel corso di un
controllo concomitante emergano rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da
norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi
competenti nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di
impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne
accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine
finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione
competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
6. L'amministrazione competente ha
obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti
idonei a rimuovere gli impedimenti.
Art. 62.
Contenimento
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della
finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle
regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto
divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano
modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a
trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o
rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle
società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli
strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare
e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative
operazioni.
3. Restano salve tutte le
disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome
di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle
le disposizioni del presente articolo.
Art. 63.
Esigenze
prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è
integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui
all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessità
connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è
incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze
del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di
euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle
obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel
contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui
passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad
utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di
tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa
presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato
all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al
Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al
Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per
l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito
fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009,
per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio
2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
10. Al fine di garantire le
necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per
i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle
amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui
all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
11. All'articolo 2, comma 488,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è
autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti
per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per
l'anno 2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo
economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la
promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una
dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per
gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli
interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento.
Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi
di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con
le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse
di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010,
le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere
dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13
è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei
servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma
1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.
Capo II
Contenimento
della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni
in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque
entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai
relativi standard europei.
2. Si procede, altresì, alla
revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA),
in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17
per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da
conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle
finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di
cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare
comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego
dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli
vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli
istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti
in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale
organizzazione didattica della scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei
parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione
degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto
organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente
articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta
normativa.
6. Fermo restando il disposto di
cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare
per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze
istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di
monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo,
al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso nè rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma
6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo
sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno
scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di
spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo
ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze
armate
1. In coerenza al processo di
revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di
riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante
l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per
compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto
2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i
risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono
essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste,
mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie
di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle
relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al
presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure
di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole
«per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
4. All'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni
di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A
tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento
delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104
dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50
per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi
3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7
e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina
di settore.
12. All'articolo 1, comma 103
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo
3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al
comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti
di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente
comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione
a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5
milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di
455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli
enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le
unità cessate nell'anno precedente.
Art. 67.
Norme in
materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed
integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi
dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di
un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165
del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti
alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di
rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità,
tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse
aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le
risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano
applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono
risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui
al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo
1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito: «189. A decorrere
dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative
contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato
dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto
del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli
Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di
ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo
2368.
7. All'articolo 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal
seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di
settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In seguito alla sottoscrizione
della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi
precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a
singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente
ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
b) il comma 7 è sostituito dal
seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della
relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei
contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ARAN provvede a fornire i
chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del
Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni
dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine
assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per
i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i
comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non
si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si
intendono riferiti a giornate lavorative.».
8. In attuazione dei principi di
responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere
alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze -
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni
sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno.
9. A tal fine, d'intesa con la
Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il
modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di
interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa
ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai
contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle
progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza
tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del
lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in
sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di
comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste
dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le
corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto
obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno
l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità
che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento
delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di
ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno
equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 68.
Riduzione
degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del
comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a
criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per
realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali
organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla
proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al
30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla
definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e
non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla
data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili
alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di
struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni,
alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione
del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione
della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere
ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli
forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede
dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi
collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a
quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223
del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista
dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo
l'entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare
duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore
efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture
amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di
elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le
relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni
omogenee.
6. In particolare sono soppresse
le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
b) Alto Commissario per la lotta
alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento
del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 9 marzo 1971, n. 98.
7. Le amministrazioni interessate
trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture
soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire
l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente
articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
Art. 69.
Progressione
triennale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
la progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di
appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici
triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1°
gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi
relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno
2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno
2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della
distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole
università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368
dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando
le necessarie attività di monitoraggio.
Art. 70.
Esclusione
di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di
servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata
riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una
delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo
indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono
conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per
malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per
le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,
oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative
a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per
malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva
ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi
delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente,
definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli
accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel
caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene
computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei
dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a
riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011
il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed
Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso
del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di
ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione
non si applica al personale della Scuola.
2. È data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la
richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o
appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di
organico.
3. Durante il periodo di esonero
dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta
per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie,
al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato,
opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento
a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico
posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati
per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico
temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come
lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni
lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.
6. Le amministrazioni di
appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal
collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti
organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di
cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione
di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo
il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali,
di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo
previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre
2008.
9. Le amministrazioni di cui al
comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio
già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova
istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
professori universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole:
«avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa
dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole
«grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole
da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono
soppresse;
d) all'ultimo periodo, dopo le
parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono
sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti
risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55»
sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver
provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;
c) le parole da «L'ulteriore
quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti
organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli
enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il
31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti
organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed
economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio
delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli
uffici;
all'unificazione delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del
personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini
previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) a ridurre il contingente di
personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di
supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che
svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione
non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle
misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto
delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di
cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica
su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici
territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1,
comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle
misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte
dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione
delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono
comunque conto dei criteri e dei principi di cui al prente articolo.
5. Sino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non
abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto.
Art. 75.
Autorità
indipendenti
1. Le Autorità indipendenti, in
attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui
all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed,
in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in
materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa
desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo
allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more
delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i
quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate
esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo.
2. Presso le stesse Autorità il
trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui
all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al
livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei
contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con
l'attribuzione di un assegno «ad personam», riassorbibile e non rivalutabile
pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello
spettante all'atto del passaggio in ruolo.
Art. 76.
Spese di
personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla
fine il seguente periodo:
«ai fini dell'applicazione della
presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione
di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».
2. L'articolo 3, comma 121, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
3. L'articolo 82, comma 11, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal
seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata
alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa
per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri
di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto
delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle
spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede
sono altresì definiti:
a) criteri e modalità per
estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità
interno;
b) criteri e parametri - con
riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e
considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il
numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli
incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri -
considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e
dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
7. Fino all'emanazione del decreto
di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese
di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale.
8. Il personale delle aziende
speciali create dalle camere di commercio non può transitare, in caso di
cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio di
riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente
normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o
regolamentari in contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di
stabilità interno
Art. 77.
Patto di
stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500,
2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650,
2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero
approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina
del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari
di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono essere
utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
Art. 78.
Disposizioni
urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza
pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina
dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione
della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate,
con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento
pregresso.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e
gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a
tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto
previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del
comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono
sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione
del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la
situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate
di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008,
ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario
al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie
necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo
destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita
contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità
indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge,
tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure
idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime
commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di
emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza
dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di
competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti,
per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della
delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione
del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a
valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa
sanitaria e per invalidità
Art. 79.
Programmazione
delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011:
a) il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in
102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è
determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di
euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti
regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli
accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) per gli anni 2010 e 2011
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto
disposto dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per
l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31
luglio 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto
2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni
relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di
efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica dei
costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari
e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale
regionale.
2. Al fine di procedere al rinnovo
degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera
a), è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera
Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici
e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge
24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.
Art. 80.
Piano
straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un
piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica,
compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari
di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia
stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza
giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica
della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui
tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa
la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece,
siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova
data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la
revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di
visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i
soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della
automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita
domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità
necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si
sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti
nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca
del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al
comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida
speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici
della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti
giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche
di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi
dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione
passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione
del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in
particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza
territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della
amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione
finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE
TRIBUTARIA
Capo I
Misure
fiscali
Art. 81.
Settori
petrolifero e del gas
1. Per le produzioni ottenute a
decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al
verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente
allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore
rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.
2. Il valore dell'ulteriore
aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l'olio, nel caso in cui la
quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia
superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media
annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent
Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo
euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia.
b) per il gas, nel caso in cui la
media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b),
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia
superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
3. Per gli anni successivi al
2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate
tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti
industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con
decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di
cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per
il gas da corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantità di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi
gassosi estratti in mare:
1) con l'aliquota del 2,1 per
cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma
2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,3 per
cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore
rispetto al 10 per cento;
b) per le quantità di idrocarburi
liquidi estratti in mare:
1) con l'aliquota dell'1,2 per
cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in
misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,15 per
cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore
rispetto al 10 per cento.
5. Le quantità esenti dal
pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota
di cui al comma 1.
6. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al
comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purchè
compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.
7. All'ulteriore aliquota di
prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.
8. A decorrere dall'anno 2008, per
le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di
novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di
prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto
versato per l'anno precedente.
9. Il versamento è effettuato allo
Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le
rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i
versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.
625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno
precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto
articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto è
commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe
dovuto essere dichiarato con tale prospetto.
10. I versamenti in acconto
relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti
di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione
secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
11. In caso di omesso o
insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre
agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
12. Le disposizioni del comma 11
non si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei
confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a
100.000 euro;
b) quando l'acconto versato nei
confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a
quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di
prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è
effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle
aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato
da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40.
13. Il credito risultante
dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del
prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.
625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11.
14. La stessa eccedenza di cui al
comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a
saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei
comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti
delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul
reddito delle società.
15. Il credito di cui al comma 13
può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di
coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.
16. In dipendenza dell'andamento
dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe
del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di
cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata
con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25
milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio,
produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o
commercializzazione di energia elettrica.
17. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. È fatto divieto agli operatori
economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della
maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo.
19. Al testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle
rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze
finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata
secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche
se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le
soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le
attività di:
a) ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione
o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma
1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente
disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al
comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle
rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione
dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per
le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e
4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con
l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta è
versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale
dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può
essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle
imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo
92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata
maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato
ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio
successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in
base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a
concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non
concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento
dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo
92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso
metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle
rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni
determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento
del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio
in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di
tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore
delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo
92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19,
costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26. Il titolare unico ovvero il
contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa
in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere
dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è
effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal
2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire
calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata
nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
27. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma
26.
28. Per la disciplina
sanzionatoria si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
29. È istituito un Fondo speciale
destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso
dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a
titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
ai sensi del comma 9 secondo periodo, del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle
cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio
dello Stato;
e) con versamenti effettuati a
titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel
comparto energetico.
31. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del
Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive
situazioni di bisogno.
32. In considerazione delle
straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il
costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa
ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico,
individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata
all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di
individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto
dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di
sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare;
b) l'ammontare del beneficio
unitario;
c) le modalità e i limiti per la
fruizione del beneficio.
34. Ai fini dell'attuazione dei
commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre
2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.
35. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del
comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui
al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire
funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle
dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono,
in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si
avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con
apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto
economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di
cui ai commi da 29 a 31.
Art. 82.
Banche,
assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
1. All'articolo 96 del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi
sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da
117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a
soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti
sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di
soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in
sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti
dei soggetti partecipanti.».
2. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli
interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del
97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, è
aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli
acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi
precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole «pari al 60 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi
successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento
della medesima riserva sinistri»
sono sostituite dalle seguenti «il
75 per cento della medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare
complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111,
comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento
dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora
dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da
versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al
75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento
per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da
versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno
2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All'articolo 106, comma 3, del
Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi
successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote
dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in
ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo
a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.
14. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo
le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri
8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le
seguenti:
«nonché delle locazioni di
immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo
le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti:
«nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto
n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini
degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di
locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli
stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera
a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare
del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari
all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo
deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai
fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il
valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il
periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il
16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le
sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni
stabilite in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 è
dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali
immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del
suo patrimonio e qualora:
a) le quote del fondo siano
detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali
quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati
nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori
individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo è
istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e
più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche
legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti
di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili
superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
19. La Società di gestione del
risparmio verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al momento
dell'istituzione del fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del
comma 18 è verificata costantemente dalla società di gestione del risparmio,
considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A
tal fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere
apposita comunicazione scritta alla società di gestione del risparmio, entro 30
giorni dalla data dell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e
aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera
b).
20. La sussistenza delle
condizioni indicate nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta
patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse
si verificano.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
22. All'articolo 73 del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il
seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria,
si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che
detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite
di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in
Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2,
del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
società.».
23. Nel comma 2 dell'articolo 51
del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata.
24. La disposizione di cui al
comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità
prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in
bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni
di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,
comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di
approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile
netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui
all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalità e i termini stabiliti con
decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al
comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi
all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a
quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti
dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle
condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente
lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per
cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro
consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83.
Efficienza
dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore
efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura
fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla
base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al
comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011
l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle
risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle
attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad
almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle
finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a
ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano
contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace
prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e
comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di
finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche
orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e
l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite
metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici
piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia
delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra
i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante
scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione
degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte
formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle
finanze.
8. Nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e
2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli
finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a
norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle
informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché
acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli
acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni
ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non
hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per
i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario
di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità
operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto
certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone
fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
L'Agenzia delle entrate e la
Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità
della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione
del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano
all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica
del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio
di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso
la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire
al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su
richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia
e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in
servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia
presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a
quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza
maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla
Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la
parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo
è sostituito dal seguente:
«Metà dei componenti sono scelti
tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse
esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei
quali opera l'agenzia.».
14. In sede di prima applicazione
della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la
continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema
informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente.
Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di
amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato
entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore
effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio
fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio
nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la
effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è
sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la
quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione
delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista
da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei
confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006.
L'attività dei comuni è anche in
questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento
delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la
gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di
reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione
dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo
l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali
di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali
di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore
aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1
può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di
constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica
del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate
ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60
giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al
contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le
indicazioni previste dall'articolo. 7.
3. In presenza dell'adesione di
cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2,
comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate
ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie
ivi previste.».
19. In funzione dell'attuazione
del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono
elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la
metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo
62-bis.
20. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del
comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga
con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla
stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di versamento di
somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente
richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione
all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di
restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che
l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze
inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente
della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale
ente non è identificato nè facilmente identificabile, all'entrata del bilancio
dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad
apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei
mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il
riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute
dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto
di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In
caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.».
22. Le somme eccedenti di cui
all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore
del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo
speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.
23. All'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le
parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da
«l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis è abrogato. In
ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi
delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. All'articolo 79, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la
parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
25. È istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato strategico per lo sviluppo e
la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di
indirizzo, consulenza, nonché di coordinamento informativo, anche mediante
scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a
partecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia, dei trasporti,
della difesa, delle telecomunicazioni, nonché nei settori di altri pubblici
servizi.
26. Al Comitato competono,
altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di
fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza
dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo,
nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo
sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di
interesse nazionale all'estero.
27. Il Comitato è composto, in
numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di
elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono
assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono
costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite
altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce
ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione
al Comitato è gratuita.
Titolo V
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli
articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12,
72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni
di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2
milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 85.
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati
Elenco 1 (formato Acrobato)
Elenco 2 (formato Acrobato)
Allegato A (compresso)
Allegato B (formato Acrobato)