Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8
aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 65
(Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22
maggio 1998)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 febbraio 1998;
Acquisito il
parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della
riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Udita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto
delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n.
421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a)
funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica
e ad eventuale revisione;
b) ampia
flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento
delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna
ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici;
d) garanzia
dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilita' complessiva dello stesso;
e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei
Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.
3. I rapporti
individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti
nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono
conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di
trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a
far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di
spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.".
2. Nel comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle
qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura
" sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono
soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni
in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la
definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la
individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la
definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine,
designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste
di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
g) gli altri
atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati.
3. Le
attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni
pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e
attuazione e gestione dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Potere
di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi
di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito
delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli
organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei
responsabili della gestione .".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Organizzazione
e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica
degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale.
2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le
variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la
programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni
delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri,
secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono
fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le
disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.".
Art. 6.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Partecipazione
sindacale) - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro." .
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis
(Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le
amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita'
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni
omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
Art. 8.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni
destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.".
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo
politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce
obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai
fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici
di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo
stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti
per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri
e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro
non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il
dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte
del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse
pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi
di legittimita'.".
Art. 10.
1. La rubrica
ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15 (Dirigenti).
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza e'
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23.".
Art. 11.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano
proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano
l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro
e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano gli
atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale;
d) adottano gli
atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono,
coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia,
e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste
dall'articolo 21;
f) promuovono e
resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono
direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le
attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui
ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti;
l) curano i
rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali
nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati
ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti
di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da
essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o
lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio
dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a
dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i
provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione
e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.".
Art. 12.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni
dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano
proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei
progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;
c) svolgono
tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono,
coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in
caso di inerzia;
e) provvedono
alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.".
Art. 13.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi
di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del
singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,
applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile in relazione
all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli
incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le
disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore
a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il
trattamento economico e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere
onnicomprensivo.
3. Gli
incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli
di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di
cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del
medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti,
con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli
incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a
tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per
cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5
per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli
incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti
sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel
caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'articolo 24.
8. Gli
incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i
quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale
scadenza.
9. Degli
incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti
ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per
l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di
cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni
tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il
personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti
di settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Responsabilita'
dirigenziale). - 1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e
della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i
sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca
dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19,
comma 10.
2. Nel caso di grave
inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di specifica
responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e
della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo'
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a
due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
3. I provvedimenti di cui al
comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della
Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo
con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il
comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini
di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le
disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle
Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.".
Art. 15.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ruolo
unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La
distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e,
limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento
degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima
fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del
presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che
abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai
sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti
gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con
regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta
del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita'
tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di
cui all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di
elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma
3.
4. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e
professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e
l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.".
Art. 16.
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento
economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente
e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi
dell' art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e
con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni
o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per i dirigenti
incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e
4 dell'articolo 19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici
massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i
relativi importi.
3. Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto,
nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il
restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4
dell'articolo 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei commi 5 e 7
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio
triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da
destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante
personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per
la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5,
sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle
attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta
formativa. Le Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis
(Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali).
- 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la
raccolta e la pubblicazione.".
Art. 18.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del
medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il
trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito
accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le
modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di
specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del
comma 3.
3. I contratti
collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
Art. 19.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio
di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'). - 1. Fatte
salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende
o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa
alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile
e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
Art. 20.
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Eccedenze
di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni
che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente
le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure
previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11
dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente
articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci
dipendenti.
3. La
comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale
del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e
organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del
numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche'
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere
la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle
eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause
che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle
possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua
parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso
altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura
si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo,
le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le
altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti
collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per
consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione
delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui
ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data
di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha
diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi.".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis
(Gestione del personale in disponibilita'). - 1. Il personale in
disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici
non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi
anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con
l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre
amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le
leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale
per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in
disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di
cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto
di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi
nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione
professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato
in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione
del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito
della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco.
7. Per gli enti
pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto
del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e
possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte
salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto.".
Art. 22.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclutamento
del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite
procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento
della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno;
b) mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le
assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale,
deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13
agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure
di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata
pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano
l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di
meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione
da ricoprire;
c) rispetto
delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d)
decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione
delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate
da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale
del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi
pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende
autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per
ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini
delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli
altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche'
da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni
caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo'
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate
a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave.".
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis
(Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati
nell'articolo 36.
2. Nei comuni
interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi
dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
Art. 24.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le parole: "Comunita' europea" e
al comma 1 le parole: "Comunita' economica europea" sono sostituite
dalle seguenti: "Unione europea".
Art. 25.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Disciplina
delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per
obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di
vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera
svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo
e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di
cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti
in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori
delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta
la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il
dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a
differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.".
Art. 26.
1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. I
commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo
definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e'
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da
parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi
per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa
non retribuita.
7. I dipendenti
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i
regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttivita' o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu'
gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo
di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,
ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento
del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti
pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede
il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta
dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il
dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30
aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare
comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei
compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30
giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una
relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi
di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le
stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di
cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine
della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai
propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con
l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
15. Le
amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14
non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti
di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono
nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
Art. 27.
1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice
di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite
le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche
amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e
dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti,
in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna
magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto
all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso
inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31
dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di
uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici
di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni
organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.".
2. Il comma 3
dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo
quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando
la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento
di cui all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis
(Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i contratti
collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione
e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con
le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore
del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente
decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9
dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 29.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Controversie
relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al
comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le
indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche'
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi
siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se
illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del
processo.
2. Il giudice
adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti,
di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente
decreto.
4. Restano
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in
materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e
5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle
controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo
68-bis, il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali
di cui all'articolo 45.".
Art. 30.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente :
"Art. 68-bis
(Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione
dei contratti collettivi). - 1. Quando per la definizione di una
controversia individuale di cui all'articolo 68 e' necessario risolvere in
via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o
l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice,
con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere,
sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un
accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano
le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura
dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne
avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la
procedura si intende conclusa.
3. Se non
interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della
clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di
cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione
o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile
soltanto con ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione
della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende
la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di
cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice
di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato
la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da
ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del
processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva
i suoi effetti.
5. L'ARAN e le
organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche
oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e
sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1.
Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito
ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso
alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza
del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i
processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione
sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione
della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per
la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di
altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla
quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il
giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8. La Corte di
cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo'
condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di
procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.".
Art. 31.
L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali). - 1. Per
le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio
di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si
svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al
collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda
giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione
della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice
che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis
del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso
il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro i
successivi centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie
difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano
rilevabili d'ufficio.".
2. Dopo il
terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile,
e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse
quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine
decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta
procedibile.".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis
(Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando la facolta' del
lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo
69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto, ovvero era
addetto al momento della cessazione del rapporto. Il collegio di
conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato,
che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta
del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata
all'Ufficio presso il quale e' istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso
lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta
deve precisare:
a)
l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e'
addetto;
b) il luogo
dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c)
l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
d) la nomina
del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta
giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione,
qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio
osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in
seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore puo' farsi
rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito
del potere di conciliare.
5. Se la
conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata
dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce
titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
6. Se non si
raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare
una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta
non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel
successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La
conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo' dar luogo a
responsabilita' amministrativa.".
Art. 33.
1. Sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al
credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al
servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali
controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti
la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici
servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di
capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le
amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
c) tra le
amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e quelle riguardanti la
scelta dei soci;
d) in materia
di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad
oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme
comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti
le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale,
rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con
esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e
delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo
5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le
parole: "o di servizi".
Art. 34.
1. Sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti
del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti
dell'uso del territorio.
3. Nulla e'
innovato in ordine:
a) alla
giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla
giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice
amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva
ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi
previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in
base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio
devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro
un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso
previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione
della somma dovuta.
3. Il giudice
amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre
l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,
nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale
e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della
consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento
di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della
specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di
celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo
7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal
seguente:
"Il
tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua
giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a
diritti. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui,
salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso.".
5. Sono
abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti
amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e
il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo
obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi
collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la
dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era addetto al momento
dell'estinzione del rapporto.
La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.".
Art. 37.
1. Dopo
l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 410-bis
(Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il
tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e
accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il
tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini
dell'articolo 412-bis.".
Art. 38.
1. L'articolo
412 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 412 (Verbale
di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma
processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso
le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano,
precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al
lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di
titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio
provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque
giorni dalla richiesta.
Le disposizioni
del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede
sindacale.
Delle
risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede
di decisione sulle spese del successivo giudizio.".
Art. 39.
1. Dopo
l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 412-bis
(Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del tentativo di
conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda.
L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui
all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre
l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove
rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del
tentativo di conciliazione.
Trascorso il
termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo'
essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato
espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III
del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter
(Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di
conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto nel primo
comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire
ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione
sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o
accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:
a) le modalita'
della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il
termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
b) la
composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del
presidente e dei componenti;
c) le forme e i
modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine
entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle
parti interessate;
e) i criteri
per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e
accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o
camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo
criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia
del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di
procedura civile.
Salva diversa
previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese
della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma,
e 92 del codice di procedura civile.
Art. 412-quater
(Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale
e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per
difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti
alla Corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in
funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale
termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la
decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite
di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone
l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara
esecutivo con decreto.
La Corte
d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in
cassazione.".
Art. 40.
1. Dopo il
quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i
seguenti:
"Competente
per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento
della cessazione del rapporto.
Nelle
controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si
applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.".
Art. 41.
1. Dopo
l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato
direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo
144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni
delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.".
Art. 42.
1. Dopo
l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). -
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413,
limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono
stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale
o speciale per ciascun giudizio.
Per le
amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e
difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica
salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini
di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata
comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di
direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni
altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non
oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
al comma precedente.
Gli enti
locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare
le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle
quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.".
Art. 43.
1. Sono
abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del
presente decreto.
2. Il comma 2
dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le
disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.".
3. Sono
abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n.
716, il decreto del Ministro per la funzione
pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 1994, n. 692.
4. Sono
abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo,
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E' abrogato
l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
6. L'articolo
3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato.
Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7. Sono
abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto
1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: "di cui alla
lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera
b)," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c),".
Art. 44.
1. Al comma 1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) nella
prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di
cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione,
abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto
del solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le
confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato
associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione
dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-bis, comma 3. Le
percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i
contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della
funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto
superiore;
c) ai fini del
calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in
virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce,
dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di
retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo
sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato
vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le
deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate,
o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a
favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno
l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima
applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera
g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative
le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che
abbiano la rappresentativita' richiesta ai fini dell'ammissione alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in
mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato,
una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale
dei dipendenti;
e) nella prima
applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei
distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770, e successive modifiche ed integrazioni.
Con l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10
maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova
ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo
all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle
confederazioni alle quali sono affiliate;
f) nella prima
applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei
permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna
amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle
rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica
di cui alla lettera g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono
essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno
per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal
personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione
del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del
personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni
sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;
g) entro il
primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano
affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti
riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
applicando l'articolo 47-bis. A seguito della verifica vengono
definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e
le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle
trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentativita',
dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);".
2. La lettera
c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i).
Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera
precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e
le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla
lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera
i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e
dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e
nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita',
partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva
delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: "Agli effetti
dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770, e dei successivi accordi" sono
sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo
54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,".
5. Al comma 1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a:
"interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
47-bis".
6. I contratti
e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In materia
di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle
d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza
in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori
delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume, nell'ambito
degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il
coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine
di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del
rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Art. 45.
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti
che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di
atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite
ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali.
3. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese
quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i
principi e le disposizioni della legge 23
agosto 1988, n. 400, come integrata
dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 639. Sulla base del
riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la
collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5
dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138,"
sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5. Con
riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
6. Fino
all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le
disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola.
Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in
vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data
decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta
data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le
disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non
hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il
personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia
di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.
12. Sono
portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi,
ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei
competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di
prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri
e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi
restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici,
transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di
entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri,
compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei
Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai
Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle
amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente
alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo
spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire
le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico
piu' favorevole spettante.
14. Nei
confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni
relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita'
previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dal presente decreto, si
applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1
dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata
e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita'
documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti
profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli
dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17. Sono
attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le
controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute
al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la
giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi
pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. Le
disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei
contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando
l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3
dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono
sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo".
21. I limiti di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per
la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22. Le
disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al
personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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