DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005,
n. 77
Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(in
G.U. n. 103 del 5 maggio 2005)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76,
87 e
117 della
Costituzione;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in
particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto
legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza
scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo
2000, n. 62, recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14
febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in
materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno
1997, n. 196, che fissa norme in materia di
promozione dell'occupazione;
Visto il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 2004;
Sentite le
Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che,
nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto
necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo
2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3,
comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e
16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23
febbraio 2005;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo
2005;
Su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per la funzione pubblica;
E m a n
a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1. Il presente
decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata:
«alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia
nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità
di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi
dell'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei
limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15
ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di
lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in
alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,
o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa,
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in
alternanza scuola-lavoro.
3. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e
istituti di formazione e istruzione militare.
Art.
2.
Finalità
dell`alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la
modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai
bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le
seguenti finalità:
a) attuare
modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei
giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
d) realizzare un
organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare
l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
Art.
3.
Realizzazione
dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando
le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni
scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3
del presente articolo.
2. Ai fini dello
sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1
che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del
monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonchè ai fini
di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, il Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti
istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per
la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri
generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse
finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i
criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la
spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti
che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire
a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento
all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al
livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalità
per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze
territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma
2;
e) il modello di
certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per
il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni
di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi
compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti.
Art.
4.
Organizzazione
dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in
alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro,
che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base
delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi
formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e
specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di
gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e
professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati
tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonchè
sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2.
4. Nell'ambito
dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato
relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in
periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti
disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel
mondo del lavoro.
6. I percorsi in
alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta
formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità
idonei a garantirne la piena fruizione.
Art.
5.
Funzione
tutoriale
1. Nei percorsi
in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle
competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o
formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale
personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor
interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente
tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro
che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili,
svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in
alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma
3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor
formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente
nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e
fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare
e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo
svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
4. I compiti
svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo
raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata
in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche
congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor
esterno.
Art.
6.
Valutazione,
certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in
alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione
scolastica o formativa.
2. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme
vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle
indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli
studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo
3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per
il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi
tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di
apprendistato.
3. La valutazione
e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i
percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario dì
riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o
formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta
alla certificazione prevista dall'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro.
Art.
7.
Percorsi
integrati
1. Le istituzioni
scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli
istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi
di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Art.
8.
Disposizioni
particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di
attuazione, nonchè alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
9.
Risorse
1. All'onere
derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema
dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di
30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata
alla legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito
delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo
3, comma 2, è autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la
realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema
dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale
stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di
formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni.
Art.
10.
Coordinamento
delle competenze
1. Con appositi
accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di
attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Art.
11.
Disciplina
transitoria
1. Fino
all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53,
i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli
istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino
all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali
sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione
professionale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Marzano, Ministro
delle attività produttive
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro
per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli