DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005,
n. 76
Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(in
G.U. n. 103 del 5 maggio 2005)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34,
76, 87
e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i),
l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7,
comma 1;
Visto il decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3,
che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1,
comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14
febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24
dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3,
comma 92, lettera b);
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo
2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 2004;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14
ottobre 2004;
Considerato che,
nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso
la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;
Ritenuto
necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo
2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3,
comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio
2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26
gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo
2005;
Su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per gli affari regionali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica
promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34
della Costituzione, nonchè l'obbligo formativo,
introdotto dall'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto
dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo
dovere.
3. La Repubblica
assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici
anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle
istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni
formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le
veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei
propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di
averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle
istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non
è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione
dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto
costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori
stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo,
un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come
previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica
garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema
educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a
norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione
del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza
con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.
Art.
2.
Realizzazione
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il
diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria,
secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta
salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo
decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo
grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali,
iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del
secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e
documentati.
3. I giovani che
hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un
istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale
di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di
un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle
singole classi ai sensi dell'articolo 192,
comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonchè quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle
carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui
al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei
licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai
livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge medesima.
5. All'attuazione
del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni
scolastiche e formative, nonchè i soggetti che assumono con il contratto di
apprendistato, di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo,
condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana
secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e
finalizzati al pieno successo formativo.
Art.
3.
Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui
agli articoli 1 e 2,
e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, l'anagrafe nazionale degli studenti
presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il
trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi
regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli
studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in
apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi
regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in
relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonchè
il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito
accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata
di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli
standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare
l'interoperabilità delle anagrafi;
c) definire
l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi
scolastici e formativi dei singoli studenti.
5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
4.
Azioni
per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza
unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee
guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena
realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel
rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali
attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito
della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle
singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse,
iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad
integrazione con altri sistemi.
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili
dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei
minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad
iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza
sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei
dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come
previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove
hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente
dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso
la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli
studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia,
attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro
competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che
assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i
giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, nonchè il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del
predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di
mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico
dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo
scolastico previsto dalle norme previgenti.
Art.
6.
Gradualità
dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. In attesa
dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione
e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006,
l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5,
ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa
attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto
dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2,
comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53,
adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle
modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della
predetta legge.
3. Fino alla
completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad
applicarsi l'articolo 68,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come
ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di
sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei
percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate
annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in
Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai
predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa
della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1,
comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
Art.
7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente
decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore,
comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con
riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione
professionale.
Art.
8.
Disposizioni
particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di
attuazione, nonchè alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
9.
Norma
di copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a
15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della
spesa autorizzata dall'articolo 3,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come rifinanziato dall'articolo 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro
per la funzione pubblica
Maroni, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli