Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
"Recepimento
della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 34
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per il recepimento della direttiva
92/85/CEE in materia di sicurezza e salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Visto l'articolo 6,
comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa
contemplata dall'articolo 34
della citata legge n. 146 del 1994;
Vista la legge 30
dicembre 1971, n. 1204;
Vista la legge 9 dicembre
1977, n. 903;
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
novembre 1996;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari
regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;
E
M A N A
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo
di applicazione
1. Il presente
decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della
salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a
sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio
stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 2.
Linee direttrici
1. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui
all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la
fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con
l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede
ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1,
in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione
dell'Unione europea.
Art. 3.
Divieto di esposizione
1. I lavori
faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3,
primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli
agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.
Art. 4.
Valutazione
e informazione
1. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 3,
primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come integrato dall'articolo 3, e
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e
la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con
i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed
i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui
al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 5.
Misure
di protezione e di prevenzione
1. Qualora i risultati della valutazione di cui
all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di
lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di
lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione
scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche
ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5,
primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di
divieto sanciti dall'articolo 3,
primo comma, della legge n. 1204 del 1971,
come integrato dall'articolo 3.
4. L'inosservanza
della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31,
primo comma, della legge n. 1204 del 1971.
Art. 6.
Lavoro
notturno
1. In materia di
lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le
vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7.
Esami
prenatali
1. Le lavoratrici
gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario
di lavoro.
2. Per la
fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di
lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione
giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 8.
Aggiornamento
allegati
1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1,
possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II
in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non
diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni
altra disposizione in materia.
(Si
omette il testo degli allegati)