Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000 n° 61
Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES",
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA
la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dalla CES;
VISTA
la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2
e l'allegato A;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
gennaio 2000;
SULLA
PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le
pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
Definizioni
1.
Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a
tempo parziale.
2.
Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a)
per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati;
b)
per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a
quello indicato nella lettera a);
c)
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello
in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione
all’orario normale giornaliero di lavoro;
d)
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a
tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
d-bis)
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si
svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e
d);
e)
per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo
2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3.
I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi
sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie,
con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto
collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti
collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
4.
Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, possono
essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e
3.
Art. 2
Forma
e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e
per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a
dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto
entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più
favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,
il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni
a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole
difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Art.3
Modalità
del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro
straordinario, clausole elastiche
1.
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e
6.
2.
Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma
3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a)
il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
d’anno;
b)
il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c)
le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In
attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando
quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a
tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell’arco di più di una settimana.
3.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il
consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non
costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
4.
I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta
in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui
al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa
delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare
nella misura massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo
comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
5.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti
trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27
novembre 1998, n.409, si intendono riproporzionati in
relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6.
Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione
sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui
misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3.
In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione
del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire
criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta
del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in
parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7.
Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i
contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine
alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le
condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare
detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai
sensi dell’articolo 2, comma 2.
8.
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del
lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a
10 giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi
contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone
forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il
diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella
misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel
patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità
di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa,
nonché di quanto previsto dal comma 11.
10.
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze
di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata
quando siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà
essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di
lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7
possono stabilire un periodo superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione
di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le
modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di
esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori
ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui
al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11.
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e
l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma
10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
12.
A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa
inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla
denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la
possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione
temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi
le disposizioni del presente articolo.
13.
L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come
pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono
ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia
stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla
legislazione vigente.
14.
I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra
domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo
parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per
i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile
ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del
medesimo articolo 10.
15.
Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3,
le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei
rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza
prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.
Art. 4
Principio
di non discriminazione
1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2.
L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a.
il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a
tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della
retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la
durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la
durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso
ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti
sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale;
b.
il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione
della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto
riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta
ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi,
di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai
lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a
carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Art. 5
Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a
tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su
richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di
rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attività presso unità produttive site entro 50 Km dall’unità
produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di
condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere
fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari;
secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da
calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta
durata della prestazione lavorativa.
3.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su
richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà
essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo
alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4.
I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato
articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata
dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici
economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto
medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento
degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati
nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art. 6
Criteri
di computo dei lavoratori a tempo parziale
1.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei
lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno
così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui sopra
l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo
pieno.
2.
Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità
intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 7
Applicabilità
nel settore agricolo
1.
Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla
possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione
di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei
rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi.
Art. 8
Sanzioni
1.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di
prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni
nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in
ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta
del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
2.
L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni
di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro
a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale
con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della
sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la
possibilità di concordare per iscritto un clausola elastica in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi
le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono
essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di
arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all’articolo 1, comma 3.
3.
In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza
di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del
danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione
percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al
tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4.
La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui
all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato
ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
Art. 9
Disciplina
previdenziale
1.
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dividendo
l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale
previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a
tempo pieno.
2.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per
l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti
dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono
corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato
testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i
lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.".
3.
La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale
alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente
comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
Art. 10
Disciplina
del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
1.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente
disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5,
commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni
speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11
Abrogazioni
1.
Sono abrogati:
a.
l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
b.
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, limitatamente alle parole:
"alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi
collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale",
nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12
Verifica
1.
Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di
lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale
esercizio del potere legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 12 bis
1. I lavoratori del settore pubblico e del
settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente
in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice,
nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente
con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per
cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di
cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è
riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale. (L247/2007)
3. In caso di richiesta del lavoratore o
della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici
o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale" (L247/2007)
Art.
12 ter
Diritto
di precedenza
1. Il lavoratore che abbia trasformato il
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento
delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale. (L 247/2007)