Decreto
legislativo n. 59 del 6 marzo 1998
Disciplina
della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni
scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo
1997, n. 59
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 26 marzo 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste
la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della Commissione Istruzione del Senato della
Repubblica e le risoluzioni n. 7/00433 e n. 7/00437 della Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, approvate il 26
febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di
concerto don il Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art.
1
1. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti articoli:
« Art. 25/bis - Dirigenti delle istituzioni scolastiche
1. Nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica è
istituita la qualifica dirigenziale per i Capi d'istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine
ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni
e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
presso l'Amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'Amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il
dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il
dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte
degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione
delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai
quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati,
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di
circolo o al Consiglio d'istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine
di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica.
Art.
25/ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei Capi
d'istituto in servizio
1. I Capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i Rettori e i Vicerettori dei convitti nazionali,
le Direttrici e Vicedirettrici degli Educandati, assumono la qualifica di
dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della
sede di servizio.
2. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle
connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'Amministrazione
scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad Università, agenzie specializzate ed Enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei Conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla
dirigenza dei Capi d'istituto. Con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e
la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali Direttori
di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale ai Vicerettori dei Convitti nazionali e alle Vicedirettrici
degli Educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I Capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo
di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione
prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art.
28/bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla
prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici
dalla data di assegnazione ad un'istituzione scolastica autonoma».
2. Dopo l'articolo
28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il
seguente articolo:
Art.
28/bis - Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi,
fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già
vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25/ter, ovvero dopo la
nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un
esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al
primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un
triennio la funzione di Preside incaricato. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di
ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del
comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per
cento.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25/ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei
moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità
di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, d'intesa col Ministro per la Funzione Pubblica, che individua
anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto
sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso
per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a
concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo
25/ter il 40% dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso
dei requisiti di servizio come Preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto
della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è
disposta sulla base dei princìpi del presente decreto legislativo, tenuto
conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di
nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale
tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito
positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro
per la Funzione Pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
Commissioni esaminatrici».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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