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06-03-1998 n° 59 - Decreti Legislativi

Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7/00433 e n. 7/00437 della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, approvate il 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto don il Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

 

Art. 1

 

1. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti articoli:

 

 

« Art. 25/bis - Dirigenti delle istituzioni scolastiche

 

1. Nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i Capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'Amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'Amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di circolo o al Consiglio d'istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica.

 

 

Art. 25/ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei Capi d'istituto in servizio

 

1. I Capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i Rettori e i Vicerettori dei convitti nazionali, le Direttrici e Vicedirettrici degli Educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

2. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'Amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad Università, agenzie specializzate ed Enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

3. La direzione dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei Capi d'istituto. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali Direttori di ruolo.

4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai Vicerettori dei Convitti nazionali e alle Vicedirettrici degli Educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

5. I Capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 28/bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad un'istituzione scolastica autonoma».

 

2. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

 

 

Art. 28/bis - Reclutamento dei dirigenti scolastici

 

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25/ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di Preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento.

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25/ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa col Ministro per la Funzione Pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25/ter il 40% dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come Preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici».

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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