Decreto Legislativo 16 settembre
1996, n. 565
"Attuazione
della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità
pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 31 ottobre 1996 - Supplemento Ordinario n. 184
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 2, comma
33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 5 marzo
1963, n. 389;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto
1996;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzioni
del fondo e soggetti interessati
1. Il presente
decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma
33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è diretto
ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni",
istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo
1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla
citata legge n. 335 del
1995.
2. A decorrere
dal 1° gennaio 1997, la gestione "Mutualità pensioni" di cui al comma
primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono
iscritti i soggetti già iscritti nella gestione "Mutualità pensioni"
di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di
ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì
iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di
subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e
che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non
sono titolari di pensione diretta.
3. L'iscrizione
al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario
ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la
contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della
determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
4. Nel Fondo di cui al comma
secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno
della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la
natura del Fondo.
Art. 2.
Contribuzione
1. L'iscritto può
scegliere, al momento dell'adesione al Fondo, tra cinque diverse classi di
contribuzione con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella
inizialmente prescelta. L'importo dei rispettivi contributi è annualmente
aggiornato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
2. Le classi di
contribuzione, determinate entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate, con le stesse
modalità, su proposta del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 5.
3. In caso di iscrizione in età
superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità
contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del
requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65 anno di età
mediante il versamento della relativa riserva matematica.
4. Sulla
contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva
parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita
contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta
aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.
5. Ai contributi
versati al Fondo si applica la disciplina di cui all'art. 13-bis,
commi 1, lettera f), e 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3.
Prestazioni
1. L'iscritto al
Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
a) trattamento
pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57 anno
di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione
maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6
e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure,
senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con
almeno cinque anni di contribuzione;
b) pensione di inabilità, con
almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Art. 4.
Calcolo
del trattamento pensionistico
1. L'importo del
trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in
vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da
6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
salvo quanto disposto al comma secondo.
2. Tenuto conto
della peculiarità della specifica forma di assicurazione di cui al presente
decreto, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A)
allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
operanti nella fase di prima applicazione, sono determinati in apposite tabelle
approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Nucleo di valutazione per la
spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma
44, della citata legge n. 335 del 1995.
Con le medesime modalità i coefficienti cosi determinati possono essere variati
su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda
necessaria la modifica.
3. L'importo
della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale
dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di
cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se
superiore.
Art. 5.
Comitato
amministratore
1. Al Fondo
autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in
carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di
categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante,
rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri
designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati
consecutivi.
2. Il Comitato amministratore ha
i seguenti compiti:
a) predispone, in
conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il
consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;
b) delibera in
ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei
contributi;
c) fa proposte in
materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le
trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
d) vigila
sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonchè
sull'andamento del Fondo;
e) decide in
unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il
termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del
provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità
giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
f) assolve ad
ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
3. Fino alla nomina
del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31
marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro.