D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564
Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di
contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti
da contribuzione.
G.U. n. 256 serie generale parte prima del 31 10 1996 supplemento
184 del 31 10 1996
Disposizioni in
materia di contribuzione figurativa
Art. 1.
Periodi di malattia.
1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di
cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni
tre anni fino al raggiungimento di ventiquattro mesi, per eventi verificatisi
nei rispettivi periodi.
2. Per la
determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli
assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. La
contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto
dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, comma
22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano
addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5. In caso di
malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorchè fruenti di retribuzione
intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese
vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non
si applica ai malati terminali.
6. Ai fini
dell'applicazione del comma 5 è fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non
già tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui è iscritto il
lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione
temporale, alle scadenze e con le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
Art. 2.
Periodi per maternità.
1. Per i
periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5
e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni e integrazioni, non è
richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il
diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.
2. Per i
soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e per i
soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione
ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di
astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sussiste il
diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per
l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare
secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Gli oneri derivanti
dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i
soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i
soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
4. In favore
dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti
all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi
al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini
pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della
domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto
dal periodo in cui si colloca l'evento.
5. Per i soggetti
di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a
quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della
citata legge n. 1204 del 1971 , collocati
temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati,
nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far
valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
6. Per i
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 3.
Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per
le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non
retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o
cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della
contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 , se assunti
con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e
comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
2. Le cariche
sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della
citata legge n. 300 del 1970 , sono quelle
previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di
funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e
provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi
collegiali dell'organizzazione sindacale.
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione
previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per
frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso
del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di
decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di
entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso.
4. Le
retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 , sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva
prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata
produttività o risultato di lavoro nè incrementi o avanzamenti che non siano
legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.
5. A decorrere
dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può
essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale
differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività
sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della
citata legge n. 300 del 1970 e la
retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui
all'art. 8, ottavo
comma, della citata legge n. 155 del 1981 . La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione
sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico
di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo
stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al
comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a
cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme
corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa
accreditata.
6. La facoltà
di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse
modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti
dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale
con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7. Nel caso in
cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto
previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della
citata legge n. 300 del 1970 , ove le
organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e
assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni
contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati
al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il
termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma
9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione
figurativa di cui all'art. 31 della
citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici
amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo
del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono
addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9. I lavoratori
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno
diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di
aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della
citata legge n. 300 del 1970.
10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della
relativa gestione previdenziale.
Art. 4.
Disoccupazione involontaria.
1. Restano
ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i
casi di disoccupazione involontaria.
Capo II
Disposizioni in materia di copertura assicurativa per
periodi non coperti da contribuzione
Art. 5.
Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di
lavoro.
1. In favore
degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i
periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o
contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati,
nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della
riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli
stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel
fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18
febbraio 1983, n. 47.
Art. 6.
Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di
inserimento nel mercato del lavoro.
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di
essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di
formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura
assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze
professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in
carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia
stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della
riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni
e integrazioni.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata
anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato
del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi
di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie
di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai
sensi del comma 1.
Art. 7.
Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro
nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.
1. In favore
degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che
svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o
discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati,
a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le
modalità di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i
periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono
essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del
versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi
della legge 18
febbraio 1983, n. 47 . Per tale
autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione
nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini
dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati
devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il
permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si
chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.
Art. 8.
Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o ciclico.
1. In favore
degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che
svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre
1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da
contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il
versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i
periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono
essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del
versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi
della legge 18
febbraio 1983, n. 47 . Per tale
autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione
nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini
dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati
devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per
tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
contribuzione volontaria.
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