DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999 n. 25. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21
febbraio 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', degli affari
esteri, della giustizia, del esoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di
lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori
del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione
interna, della pesca in mare, delle altre attivita' in mare, nonche' delle
attivita' dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e
direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei
lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni
religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei
servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme
del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di
impiego, con le modalita' individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita',
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un
periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale
secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In
difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i
casi di eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1,
lettere a) e b).
Art. 3
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i
lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle
esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 345, la contrattazione collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a
quelle di cui al comma 1.
Art. 4
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo'
superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte
dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro
plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare
come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni
che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il
cui limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della
media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi
di cui al comma
Art. 5
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e
a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
Art. 6
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata
tramite il medico competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad
altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel
caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Art. 7
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei
lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Art. 8
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle
rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la consultazione
e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione
del datore di lavoro.
Art. 9
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro,
informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui
maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove
presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione
sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi
particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10
Comunicazione
del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per
territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando
esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa
alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di
protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura
un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, per i lavoratori notturni che
effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco
definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione
personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con
riferimento alla legge 5 giugno
1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12
S a n z i o n i
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per la violazione della
disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno
oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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