Decreto legislativo 30 giugno 1994,
N.509.
Attuazione della delega conferita dall'Art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo1994;
Acquisito il parere delle commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Enti privatizzati
1.1 - Gli enti di cui all'elenco A allegato
al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio
1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi
di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei
propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.
1.2 - Gli enti trasformati continuano a
sussistere come Enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica
di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di
cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e
passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli
atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte
e tasse.
1.3 - Gli enti trasformati continuano a
svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a
favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati
originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione
e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti i finanziamenti
pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli
sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
1.4 - Contestualmente alla deliberazione
di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che
debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai
seguente criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli
iscritti e composizione degli organi collegiali fermi restando i vigenti
criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali
ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per
l'esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento
dell'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e,
comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale
professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato
caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al
fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura
non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme
restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, all’eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase
di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni
biennio.
Art. 2 - Gestione
2.1- Le associazioni o le fondazioni
hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica
dell'attività svolta.
2.2 - La gestione economico-finanziaria
deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti
coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con
periodicità almeno triennale.
2.3 - I rendiconti annuali delle
associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione
contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso
dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.4 - In caso di disavanzo
economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal
bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma
1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al
ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli
organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.
2.5 - In caso di persistenza dello stato
di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter
provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione,
con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario
liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in
materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
2.6 - Nel caso in cui gli organi di amministrazione
e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge
afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di
cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito
di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua
nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori
dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.
Art. 3 - Vigilanza
3.1- La vigilanza sulle associazioni o
fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero del Tesoro, nonché dagli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti
trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve
essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette
Amministrazioni.
3.2 - Nell’esercizio della vigilanza il Ministero
del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al
comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti nonché le
relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli
ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base
delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3.3 - Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può
formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le
note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e
di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri
direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia
gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere
formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di
ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma.
Trascorsi detti termini ogni atto
relativo diventa esecutivo.
3.4 - All'atto della trasformazione in
associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la
disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli
ordinamenti.
3.5 - La Corte dei Conti esercita il
controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
Art. 4 - Albo
4.1- È istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle
fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo
sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1,
comma 1.
4.2 - Entro un anno dall'avvenuta
trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti,
tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime
sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per
l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della
posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.
Art. 5 - Personale
5.1- Entro tre mesi dall'avvenuta
trasformazione prevista dall'art. 1, il personale degli enti di cui all'elenco A può
optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme
della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
5.2 - Fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni
si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
5.3 - Continuano ad essere attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente
alla data di trasformazione dell'ente.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1994
SCALFARO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro del lavoro e della
Previdenza Sociale
Dini, Ministro del Tesoro
Urbani, Ministro per la Funzione Pubblica
Visto, il Guardasigilli: Biondi.
ELENCO A
ENTI GESTORI Dl FORME Dl PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e
assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza dottori
commercialisti.
Cassa nazionale di previdenza e
assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza
ingegneri e architetti liberi professionisti.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza
ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza
consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza
medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza
farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza
veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza
per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza
dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani
sanitari italiani (ONAOSI).
NOTE
AVVERTENZA:
II testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana approvato con D. P. R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la
delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che
essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- il comma 32 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi in materia di finanza pubblica):
prevede che " il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e
assistenza".
Nota All'art. 1
- Gli articoli 12 e seguenti del codice civile
così recitano:
Art. 12 (Persone giuridiche private). -
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che
esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può
delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.
Art. 13 (Società). - Le società sono
regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
Art. 14 (Atto costitutivo). - Le
associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche
con testamento.
Art. 15 (Revoca dell’atto costitutivo
della fondazione). - L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore
fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non
abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette
agli eredi.
Art. 16 (Atto costituivo e statuto. Modificazioni).
- L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
dell’Ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonchè le
norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare,
quando trattasi di associazione, i diritti e gli obblighi degli associati e
le condizioni della loro ammissione e, quando trattasi di fondazioni, i
criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono
inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla
devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla
loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme
indicate nell'art. 12.
Art. 17 (Acquisto di immobili e
accettazione di donazioni, eredità e legati). La persona giuridica non può
acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire
legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e
l’accettazione non hanno effetto.
Art. 18 (Responsabilità degli
amministratori). - Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo
le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli
amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19 (Limitazioni del potere di
rappresentanza). - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non
risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai
terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20 (Convocazione dell'assemblea
delle associazioni) - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata
dagli amministratori una volta l’anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata
quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori
non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del
tribunale.
Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea). -
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto Costitutivo o lo
Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22 (Azioni di responsabilità contro
gli amministratori) - Le azioni di responsabilità contro gli amministratori
delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea
e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23 (Annullamento e sospensione delle
deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge,
all'atto costituivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli
organi dell'Ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il presidente del
tribunale o il giudice istruttore sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto
l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando
sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie
all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità
governativa.
Art. 24 (Recesso ed esclusione degli
associati). - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la
trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l’obbligo
di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo
scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato non può
essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione.
Gli associati che abbiano receduto o
siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 (Controllo sull’amministrazione
delle fondazioni). - L’autorità governativa esercita il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e
alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le
disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla,
sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni
contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o
al buon costume può; sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori
o dai nuovi amministratori.
Art. 26 (Coordinamento di attività e
unificazione di amministrazioni). - L’autorità governativa può disporre il
coordinamento delle attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della
loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore.
Art. 27 (Estinzione della persona
giuridica). - Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o
è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre
quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L’estinzione è dichiarata
dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche
d’ufficio.
Art. 28 (Trasformazione delle
fondazioni). - Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa
utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del
primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle
fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Art. 29 (Divieto di nuove operazioni). -
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica
o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo
scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la
deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora
trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Art. 30 (Liquidazione). - Dichiarata
l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le
norme di attuazione del codice.
Art. 31 (Devoluzione dei beni). I beni
della persona giuridiche, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se
trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni
ad altri enti che hanno fini analoghi se trattasi di associazione, si
osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e,
quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità
governativa.
I creditori che durante la liquidazione
non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro
ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno della chiusura della
liquidazione, in proporzione è nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Art. 32 (Devoluzione dei beni con
destinazione particolare). - Nel caso di trasformazione o di scioglimento di
un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo
diverso da quello proprio dell’ente, l'autorità governativa devolve tali beni
con lo stesso onere ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Art. 33 (Registrazione delle persone
giuridiche). - In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle
persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data
dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la
denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata
determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli
amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
La registrazione può essere disposta
anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una
fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e
solidamente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.
Art.34 (Registrazione di atti). - Nel
registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e
dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il
trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che
ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo i fatti
indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi
ne erano a conoscenza.
Art. 35 (Disposizione penale). - Gli
amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle
norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da L. 4.000 a L.
200.000.
Art 36 (Ordinamento e amministrazione
delle associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche
sono regolate dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in
giudizio nella persona di coloro ai quali secondo questi accordi è conferita
la presidenza o la direzione.
Art. 37 (Fondo comune). - I contributi
degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il
fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura i singoli associati non
possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in
caso di recesso.
Art 38 (Obbligazioni). - Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.
Art. 39 (Comitati). - I comitati di
soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche,
monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle
disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 (Responsabilità degli
organizzatori). - Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei
fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 (Responsabilità dei componenti.
Rappresentanza in giudizio). - Qualora il comitato non abbia ottenuto la
personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e
solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il Comitato può stare in giudizio nella
persona del presidente.
Art. 42 (Diversa destinazione dei fondi).
- Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo o questo non sia
più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi
l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni se questa non è
stata disciplinata al momento della costituzione.
Nota all'art. 2: - il testo dell'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva n.
84253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili), è il seguente:
Art.1 (Registro dei revisori contabili).
- E’ istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia il registro dei
revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto
all'uso del titolo di revisore contabile".
Note all’art. 5:
- la legge 24 dicembre 1993 n. 537 reca:
"Interventi correttivi di finanza pubblica".
- il testo aggiornato del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 24 febbraio 1994.
|