Decreto Legislativo 23
novembre 1988, n. 509
"Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e
malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
numero 291"
(Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, numero 291,
recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che
delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, 27 maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie;
Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli
adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
1. 1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti
delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno
funzionale permanente.
2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacità
lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini
cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità
delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed
invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con
chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle
minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la
totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità,
determinano invece la riduzione di tale capacità. L'accertamento diagnostico
deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario
nazionale o da quelle della sanità militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della
capacità lavorativa deve basarsi:
a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o
parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici
che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli
organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo
o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
2. 1. Il Ministro della sanità, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con
proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988,
n. 291, sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della
sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare
eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità
specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale
fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di
dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità
lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore
percentuale fisso.
3. 1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di
cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di
fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino
a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi
indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del
soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla
formazione tecnicoprofessionale del medesimo. Le competenti commissioni in
ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.
4. 1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso
soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i
singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti
si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto
di cui all'articolo 2, comma 1.
5. 1. Nella valutazione complessiva della invalidità
non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per
cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla
tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con
altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
6. 1 (1).
(1) Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 2, L. 30 marzo 1971, n. 118 che quindi recita:
"Ai
soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità
di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età"
7. 1. Per l'iscrizione degli invalidi civili
negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 2. Gli invalidi civili
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, il cui grado di invalidità sia stato
riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui
all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi
stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli
invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano
tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
8. 1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, e successive modificazioni, e la pensione
non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai
mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il
diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le
condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in
sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di
cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S.,
la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti
inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal
Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
9. 1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, la riduzione della capacità
lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura
pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Restano salvi i diritti acquisiti dai
cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già
ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti
sanitari da parte delle competenti commissioni
10. 1. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati
ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine
lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla
infermità invalidante riconosciuta.
11. 1. Le domande per la valutazione
dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in
esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una
documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico
preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il
giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle
condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto
dopo la definizione del ricorso stesso.
12. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quelle del presente decreto.
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