Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Pubblicato in G.U.
30 dicembre 1992, n. 305, S.O)
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
novembre 1992;
Acquisito il parere
delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1992;
Sulla proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Art. 1
Età per il pensionamento di vecchiaia
1. Il diritto alla
pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti é
subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età
previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, é elevato
fino al compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di entrata in
vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo
maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono
esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli
assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per
gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non
oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale
annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità
contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
dell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con
modificazioni dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, ai fini della
permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, é incrementata di un
punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e 65 per
gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga
all'articolo 11,
comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al
raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni
successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma
6 dell'articolo 6
della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali
annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite
indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito
di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento
pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque
superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli
ordinamenti.
6. Sono confermati i
requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre
1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento
del diritto alla pensione di vecchiaia é subordinato alla cessazione del
rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei
limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non
inferiore all'80 per cento.
Art. 2
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia
1. Nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i
lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia é riconosciuto
quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e
risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni
di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima
applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai
commi 1 e 2:
a) continuano a
trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti
dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati
alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano
stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori
subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque
anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52
settimane nell'anno solare, é fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di
lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità
assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti
di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al
limite minimo previsto dalla previgente normativa.
Art. 3
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori
dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far
valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua
pensionabile é determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo
e quattordicesimo dell'articolo 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati
dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella
immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
2. Per i lavoratori
che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità
contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui
ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29
maggio 1982, n. 297, é determinata con riferimento alle
ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da
liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31
dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane
aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1
gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
4. L'incremento di
cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi
iscritti all'Inps che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva
inferiore a 15 anni.
5. Ai fini del
calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le
retribuzioni di cui all'articolo
3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 8,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati calcolato dall'Istat. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica
altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in
considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi
pensionabili.
6. Per i periodi
relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore
all'anno, di cui alla legge n. 223
del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento
per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni
accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di
variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza,
rilevati dall'Istat.
Art. 4
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1
gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. L'integrazione al trattamento minimo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali
per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
della gestione speciale minatori e dell'Enasarco non spetta ai soggetti che
posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata,
ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte
l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo
superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli
del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo
medesimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di
abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non
concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al
trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato
dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità
e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato
ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione
al minimo é riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del
limite stesso".
2. Rimane in vigore
la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre
1992.
TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE
Art. 5
Età per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più
elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data
del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico
impiego.
2. Per gli
appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di
previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea
di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante
iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni
di cui all'articolo 209
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'articolo 31
della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori
iscritti all'Enpals appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo
3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, nonché per i giocatori di calcio, gli
allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente
alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo
1981, n. 91, restano fermi i limiti di età
stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
3. Per la cessazione
dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme
dettate dei rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il
pensionamento di cui al presente articolo.
4. In fase di prima
applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data
del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1,
l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due
anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi
2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il
superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite
massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti
normative.
Art. 6
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di
vecchiaia
1. Per le forme di
previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si
applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi
restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi
ordinamenti, se più elevati.
2. Per i lavoratori
dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai
fini degli articoli 6 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi
giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e con riferimento
a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo
articolo.
Art. 7
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori
iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per
la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa
vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
2. Per i lavoratori
di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione é riferito
agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.
3. In fase di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle
forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da
liquidare a decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento é
incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e
quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni.
4. Ai fini del
calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le
retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in
misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, tra l'anno solare
cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno
solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni
pensionabili.
5. In deroga al
disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle specifiche peculiarità
ed alle particolari caratteristiche delle attività lavorative, per i soggetti
di cui all'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29
novembre 1952, n. 2388, trova applicazione
l'articolo 12,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni
giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1 gennaio 1993, di 272
retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di
1900 retribuzioni.
6. Per gli iscritti
all'Ingpi continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 5 del
decreto ministeriale 1 gennaio 1953 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la
parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2
e 3.
Art. 8
Pensionamenti di anzianità
1. Per i soggetti
che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o
di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto
all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio a carico delle fome di previdenza sostitutive ed esclusive
del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Il pensionamento
di cui al comma 1 non può comunque essere richiesto prima del raggiungimento
del 35 anno di anzianità contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio
1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore
ad otto anni.
3. Negli altri casi,
il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al
comma 1 é determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la
disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui
alla tabella C allegata.
Art. 9
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357
1. Le disposizioni
di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori
dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione
anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
2. Gli articoli 2,
3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali
integrativi ai quali é iscritto il personale di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
3. Le variazioni
derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al
comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento
complessivo di cui all'art. 4 del
decreto- legge 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
TITOLO III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 10
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
dipendente ed autonomo
1. A decorrere dal 1
gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e
degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima,
delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività
commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente
ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni
alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di
cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e
integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a
carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale,
i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a
termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le
cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività
dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al
corrispondente anno.
3. Nei casi di
cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta é effettuata dai datori
di lavoro ed é versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate
dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate
dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di
lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di
lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di
cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente
articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore
della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef
per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri
uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1
della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono,
altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento
delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodo
lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai
sensi del comma 3.
5. I trattamenti
pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività
svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività
socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e
private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni
previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di
anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i
trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione
delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n.
49, convertito, con modificazioni, nella legge 18
aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili
con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da
lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro
conseguimento é subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero
alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli
elenchi di categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i
trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente
articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono
l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori,
che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno
maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengano il
trattamento nel corso del 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla previgente normativa.
Art. 11
Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a
titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed
assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo
adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre
di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione
che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente,
Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Ulteriori aumenti
possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento
dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al Pil indicati nell'articolo 3,
commi 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 12
Aliquote di rendimento
1. La tabella di cui
all'articolo 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, é così modificata:
Quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile
|
Aliquote di rendimento
|
Tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato
del 33 per cento
|
1,60%
|
Tra il massimale pensionabile maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso
maggiorato del 66 per cento
|
1,35%
|
Tra il massimale pensionabile maggiorato del 66 per cento e il
massimale stesso maggiorato del 90
per cento
|
1,10%
|
Oltre massimale pensionabile maggiorato del 90 per cento
|
0,90%
|
2. Le percentuali di
riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al
di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella
determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni,
fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31
ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti
limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi
dell'articolo 3 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. In fase di prima
applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti
massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il
limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione
di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva
applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione
più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di
riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono
determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.
Art. 13
Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i lavoratori
dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, l'importo della pensione é determinato dalla somma: a) della quota
di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive
acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla
data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente
precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione
corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle
anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato
secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 14
Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. I lavoratori
dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della
medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità
di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque
anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per
gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti
l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento,
purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e
successivi al 1 gennaio 1994.
2. La facoltà di cui
al comma 1 non é cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di
laurea.
3. I periodi
successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astenzione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti al
di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa
far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione
figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Art. 15
Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del diritto
alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori
diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere
periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme
di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a
quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento a riposo d'ufficio a
carico delle forme di previdenza esclusive.
Art. 16
Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facoltà dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di
permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo
massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per
essi previsti.
Art. 17
Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusi dalla
base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza
sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i
corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di
lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con
l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati
ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi
carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi
sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base
contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle
conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle
gestioni interessate.
2. Al fine di
assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di cui al
presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive sono
variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla
base di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni. La variazione
delle aliquote é disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di
amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti
giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i
dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di
categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale
giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Art. 18
Entrata in vigore
1. Salvo quanto
diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Dato a Roma, addì 30
dicembre 1992
Scalfaro
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cristofori, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Barucci, Ministro del Tesoro
Visto, Il Guardasigilli: Martelli
TABELLA A
Età richiesta
per il diritto a pensione di vecchiaia
Decorrenza della pensione;
|
Uomini;
|
Donne
|
Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997;
|
|
|
Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997;
|
62° anno;
|
57° anno
|
Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
|
63° anno;
|
58° anno
|
Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;
|
64° anno;
|
59° anno
|
Dal 1° gennaio 2002 in poi;
|
65° anno;
|
60° anno
|
TABELLA B
Requisiti
assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi;
|
Anzianità
|
Dal 1° gennaio 1993
|
al 31 dicembre 1994;
|
16
|
Dal 1° gennaio 1995
|
al 31 dicembre 1996;
|
17
|
Dal 1° gennaio 1997
|
al 31 dicembre 1998;
|
18
|
Dal 1° gennaio 1999
|
al 31 dicembre 2000;
|
19
|
Dal 1° gennaio 2001
|
in poi;
|
20
|
TABELLA C
Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti
|
Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianità contributiva
mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli
ordinamenti;
|
15;
|
3,8571
|
16;
|
3,3750
|
17;
|
3,0000
|
18;
|
2,7000
|
19;
|
2,4545
|
20;
|
2,2500
|
21;
|
2,0769
|
22;
|
1,9286
|
23;
|
1,8000
|
24;
|
1,6875
|
25;
|
1,5882
|
26;
|
1,5000
|
27;
|
1,4211
|
28;
|
1,3500
|
29;
|
1,2857
|
30;
|
1,2273
|
31;
|
1,1739
|
32;
|
1,1250
|
33;
|
1,0800
|
34;
|
1,0385
|
|