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30-12-1992 n° 503 - Decreti Legislativi

D.Lgs. n.503/92: Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23.10.1992, n. 421
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

 

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

 

(Pubblicato in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O)

 

 

Il Presidente della Repubblica:

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

 

 

Art. 1

Età per il pensionamento di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti é subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.

2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, é elevato fino al compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.

3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, é incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.

5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.

6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.

7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia é subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

 

 

Art. 2

Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia é riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, é fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

 

 

Art. 3

Retribuzione pensionabile

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile é determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, é determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.

 

 

Art. 4

Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo

1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Enasarco non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.

2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo é riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso".

2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1992.

 

 

TITOLO II

FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

 

 

Art. 5

Età per il pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'Enpals appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dei rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il pensionamento di cui al presente articolo.

4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

 

 

Art. 6

Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.

2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo.

 

 

Art. 7

Retribuzione pensionabile

1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione é riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento é incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle attività lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1 gennaio 1993, di 272 retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900 retribuzioni.

6. Per gli iscritti all'Ingpi continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1 gennaio 1953 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.

 

 

Art. 8

Pensionamenti di anzianità

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle fome di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il pensionamento di cui al comma 1 non può comunque essere richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianità contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni.

3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 é determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata.

 

 

Art. 9

Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357

1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.

2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali é iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto- legge 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

Art. 10

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta é effettuata dai datori di lavoro ed é versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.

5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento é subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento nel corso del 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

 

 

Art. 11

Perequazione automatica delle pensioni

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al Pil indicati nell'articolo 3, commi 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

 

Art. 12

Aliquote di rendimento

1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, é così modificata:

 

Quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile

Aliquote di rendimento

Tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato del  33 per cento

1,60%

Tra il massimale pensionabile maggiorato del  33 per cento e il massimale stesso maggiorato del  66 per cento

1,35%

Tra il massimale pensionabile maggiorato del 66 per cento e il massimale stesso maggiorato del  90 per cento

1,10%

Oltre massimale pensionabile maggiorato del 90 per cento

0,90%

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.

 

 

Art. 13

Norma transitoria per il calcolo delle pensioni

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione é determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.

 

 

Art. 14

Riscatto di periodo non coperti da assicurazione

1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994.

2. La facoltà di cui al comma 1 non é cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astenzione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

 

 

Art. 15

Accredito dei contributi figurativi

1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.

 

 

Art. 16

Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

 

 

Art. 17

Norme in materia di finanziamento

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote é disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di amministrazione delle gestioni interessate.

3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

 

 

Art. 18

Entrata in vigore

1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

Scalfaro

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cristofori, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Barucci, Ministro del Tesoro

Visto, Il Guardasigilli: Martelli

 

 

TABELLA A

Età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia

Decorrenza della pensione;

Uomini;

Donne

Dal 1° gennaio 1996  al 31 dicembre 1997;

 

 

Dal 1° gennaio 1996  al 31 dicembre 1997;

62° anno;

57° anno

Dal 1° gennaio 1998  al 31 dicembre 1999;

63° anno;

58° anno

Dal 1° gennaio 2000  al 31 dicembre 2001;

64° anno;

59° anno

Dal 1° gennaio 2002  in poi;

65° anno;

60° anno

 

 

TABELLA B

Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia

Periodi;  

Anzianità

Dal 1° gennaio 1993

al 31 dicembre 1994;

16

Dal 1° gennaio 1995

al 31 dicembre 1996;

17

Dal 1° gennaio 1997

al 31 dicembre 1998;

18

Dal 1° gennaio 1999

al 31 dicembre 2000;

19

Dal 1° gennaio 2001

in poi;

20

 

 

TABELLA C

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti

 

Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti;

 

15;

3,8571

16;

3,3750

17;

3,0000

18;

2,7000

19;

2,4545

20;

2,2500

21;

2,0769

22;

1,9286

23;

1,8000

24;

1,6875

25;

1,5882

26;

1,5000

27;

1,4211

28;

1,3500

29;

1,2857

30;

1,2273

31;

1,1739

32;

1,1250

33;

1,0800

34;

1,0385

 

 

 

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