Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
"Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio
1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1 ottobre 1997;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
dicembre 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e
gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Conferimento di funzioni
Art. 1.
Oggetto
1. Il
presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata
dalla legge 15 maggio
1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli
enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche
attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
coordinamento dello Stato.
2. Resta
salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, della citata legge n. 59 del 1997,
relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non interessate dal presente decreto.
3. In
riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti
dello Stato ai sensi degli articoli 1,
commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
a)
vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non
appartenenti all'Unione europea, nonchè procedimenti di autorizzazione per
attività lavorativa all'estero;
b)
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
c)
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d)
conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo
quanto previsto dall'articolo 11;
e) raccordo
con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea.
Art. 2.
Funzioni e compiti conferiti
1. Sono
conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in
particolare:
a)
collocamento ordinario;
b)
collocamento agricolo;
c)
collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento
obbligatorio;
f)
collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g)
collocamento dei lavoratori a domicilio;
h)
collocamento dei lavoratori domestici;
i)
avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad
eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli
uffici centrali degli enti pubblici;
l)
preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m)
iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
2. Sono
conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva
del lavoro e in particolare:
a)
programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche
con riferimento all'occupazione femminile;
b)
collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di
soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione
e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti
alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari
di riserva di cui all'articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d)
programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei
lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie
svantaggiate;
e)
indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e
borse di lavoro;
f)
indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi
delle normative in materia;
g)
compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi
tecnica.
3. Al fine
di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente
articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra
tutte le regioni interessate.
4. Il
conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti
connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.
Art. 3.
Attività in materia di eccedenze di personale
temporanee e strutturali
1. Ai sensi
dell'articolo 1,
comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i
compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. In
attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di
armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi
gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997,
presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative
agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonchè quello previsto
nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni
promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai
contratti di solidarietà.
3.
Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.
Capo II
Servizi regionali per l'impiego
Art. 4.
Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego
1.
L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al
fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi
dell'articolo 4,
comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione
di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la
composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del
rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle
parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri
previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle
parti sociali stesse, nonchè quella del consigliere di parità nominato ai sensi
della legge 10 aprile
1991, n. 125;
c)
costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del
lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della
regione, delle province e degli altri enti locali;
d)
affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie
di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di
personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito
di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura
garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'articolo 11;
e) gestione
ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture
denominate "centri per l'impiego";
f)
distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini
provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate
esigenze socio geografiche;
g)
possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei
servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti
conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
h)
possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed
attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo
oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le
province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali,
prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui
all'articolo 2, comma 1.
3. I
servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31
dicembre 1998.
Art. 5.
Commissione regionale per l'impiego
1. La
commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di
costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa
determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le
relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di
cui al medesimo articolo 4, lettera b).
Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. La
provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione
a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito
permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione
alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera a), nonchè in relazione alle attività e funzioni già di
competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo
secondo i seguenti principi e criteri:
a) la
composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità
delle posizioni delle parti sociali;
b)
presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
c)
inserimento del consigliere di parità;
d)
possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui
alla lettera a), anche a carattere tematico.
2. Con
effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i
seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze
sono trasferite alla provincia:
a)
commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione
circoscrizionale per l'impiego;
c)
commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d)
commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e)
commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f)
commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione
provinciale per la manodopera agricola;
h)
commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i)
commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La
provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla
commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del
competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie
interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati
rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
di un ispettore medico del lavoro.
Capo III
Trasferimento risorse alle regioni e soppressione
uffici
Art. 7.
Personale
1. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane
e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
corso, nonchè delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del
personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30
giugno 1997, nonchè del personale in servizio alla medesima data presso le
agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:
a)
trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie
per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del
relativo contratto di lavoro;
b)
trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella
misura del 70 per cento.
2. Tenuto
conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale
di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si
accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni
dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il
personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti
locali.
3. Le
percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base
regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche
operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso
che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla
percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando
i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al
personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della
posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
6. Con
successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,
comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai
sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati
da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.
7. I
contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi
lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di
tutte le parti contraenti.
8. Le
risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata
nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le
funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli
stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione
del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni,
per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette
finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo
trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da
trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio
1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 8.
Soppressione uffici periferici
1. A
decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui
all'articolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le
strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente
decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
Art. 9.
Regioni a statuto speciale
1. Per le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il
conferimento del funzioni, nonchè il trasferimento dei relativi beni e risorse,
sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione.
Capo IV
Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
- Sistema informativo lavoro
Art. 10.
Attività di mediazione
1. Ai sensi
dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a
svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee
strutture organizzative.
2.
L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta,
previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non
inferiore a 200 milioni di lire nonchè da enti non commerciali con patrimonio
non inferiore a 200 milioni.
3. I
soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo
l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4.
L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla
richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata
per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende
respinta.
5. Le
domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni
territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta
giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può
comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini
dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire
al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla
domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b)
comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione delle attività;
c) fornire
all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I
soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre
di uffici idonei nonchè di operatori con competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle
competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche
in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla
formazione del personale almeno biennale;
b) avere
amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci
accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata
esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della
durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio,
per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non
devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi
delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio
1970, n. 300, 9 dicembre 1977,
n. 903, e 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni
pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza,
sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione
politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La
raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla
base dei principi della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
10. Nei
confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere
esercitata a titolo gratuito.
11. Il
soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi
dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a
terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i
criteri e le modalità:
a) di
controllo sul corretto esercizio dell'attività;
b) di
revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non
corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle
ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c) di
effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di
accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei
confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del
presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
14. In fase
di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la
domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
Art. 11.
Sistema informativo lavoro
1. Il
sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità
ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è
costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware,
software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Il SIL,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate
e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di
cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica
amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, gli enti locali, nonchè i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di
connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono
stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese
di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le
tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il
parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi
realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni
e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i
soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati
ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al
parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e
formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è
collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a
titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le
medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle
imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
.
6. Le
attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto
stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono
attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli
impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale
del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo
di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle
regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i
medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine
di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo
consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto
previsto dal citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, un organo
tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Le
delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.