Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.
468
"Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della
legge 24 giugno 1997, n. 196"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 22
della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante
delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente
utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
Acquisito il
parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 novembre 1997;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
novembre 1997;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizione
1. Si definiscono
lavori socialmente utili le attivita' che hanno per oggetto la realizzazione di
opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva, mediante l'utilizzo di
particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente
decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del
lavoro.
2. Le attivita'
di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a) lavori di
pubblica utilita' mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi
bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due
periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;
b) lavori
socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi
volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima
di 12 mesi;
c) lavori
socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di
carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un
periodo di 6 mesi, con priorita' per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
d) prestazioni di
attivita' socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali,
realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.
3. Le attivita'
indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la
predisposizione di appositi progetti.
4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento
giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attivita' di cui al comma 1
e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza
dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita', le regioni
possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto
alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai
criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali.
5. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva
competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come
strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di
creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto
forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresi', al monitoraggio
sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la
costituzione, ai sensi dell'articolo 13
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa
finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
Art. 2.
Lavori
di pubblica utilita'
1. I progetti di
lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e
dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e
dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e
assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e
recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute,
nonche' interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di
particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta
differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di
rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali,
bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
biologica, realizzazione delle opere
necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle
zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di
recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza
degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle citta' e centri
minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema
dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del
turismo.
2. I progetti di
cui al comma 1 sono altresi' attivati nei settori ed ambiti previsti dalla
legislazione regionale emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
3. Per una piu'
efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di
cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani
appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, ai quali puo' essere corrisposto
un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.
4. I progetti di lavori di pubblica utilita' prevedono
l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo
e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attivita' che
si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da
dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente
fondati del progetto di nuove attivita' stabili nel tempo, rilasciata da una
delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri
interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime
agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata
fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti
promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini
del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate
esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica
utilita' cui il piano e' collegato, previa relativa certificazione ad opera
della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha gia' rilasciato la
dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo
che ha approvato il progetto.
5. Ai fini di
quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilita',
predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui
all'articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi
previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
6. Sulla base
delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi
dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della
realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione
dei progetti di pubblica utilita'. Il soggetto promotore allega, in sede di
presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo
gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto.
Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato.
7. Nel caso in
cui non si realizzino le attivita' alle condizioni e nei termini previsti nel
piano d'impresa, il soggetto promotore rimborsera' parzialmente le somme a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, relative agli assegni di cui
all'articolo 8, comma 3, corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica
utilita', nonche', parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese
di cui all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d).
8. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono determinati i criteri per definire l'entita' degli
scostamenti tra il progetto e la sua attuazione, nonche' l'entita' dei rimborsi
di cui al comma 7, comunque non superiori al 50 per cento, e le modalita' di
utilizzo delle somme rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a
fondo perduto a ristorno degli oneri relativi all'attuazione della previsione
contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo.
9. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di
lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al
comma 4, dovra' restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma
7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verifichino reiterate
situazioni di mancata realizzazione delle attivita', per i soggetti promotori
sara' prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilita'
di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi,
per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la
sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sara' prevista l'esclusione, per
un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura
di cui al comma 4.
Art. 3.
Soggetti
promotori dei progetti di L.S.U.
1. I progetti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
dagli enti pubblici economici, dalle societa' a totale o prevalente
partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati,
sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e
degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori
socialmente utili.
2. I progetti
promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati
quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa o delle cooperative
facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e
deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della
citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei
soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei
lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 1 della
citata legge n. 381 del 1991;
c) non devono
essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la
presentazione del progetto di lavori socialmente utili;
d) limitatamente
alle cooperative che abbiano gia' gestito un progetto di lavori socialmente
utili, almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto deve essere stato assunto ovvero esser divenuto socio
lavoratore.
3. Per i progetti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al
comma 1 possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di
comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano
preventivamente indicati nel progetto presentato.
Art. 4.
Soggetti
utilizzabili nei lavori socialmente utili
1. Possono essere
utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati
iscritti da piu' di 2 anni nelle liste del collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' non
percettori dell'indennita' di mobilita' o di altro trattamento speciale di
disoccupazione;
c) lavoratori
iscritti nelle liste di mobilita' e percettori dell'indennita' di mobilita' o
di altro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che
godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero
ore;
e) gruppi di
lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel
contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
f) categorie di
lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante
delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma
5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
g) persone
detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come
modalita' del programma di trattamento.
2. Per i progetti
predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile,
concernenti attivita' lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli
istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con
esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui
alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine
di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto.
Art. 5.
Procedure
per l'approvazione dei progetti di L.S.U.
1. I progetti di
lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c),
corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti
promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti,
che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali
il medesimo si intende approvato, sempreche' entro tale termine non venga
comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del
lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie
ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.
2. I progetti
devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di
base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilita'
devono essere corredati dagli elementi di cui all'articolo 2. I progetti
relativi ad attivita' inserite in interventi formativi, devono essere corredati
dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad
attivita' dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario
devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto
proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da
raggiungere. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti
locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di
progetti;
b) per gli enti
locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente
necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle
normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia di lotta alla criminalita' organizzata;
c)
l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta
a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione
del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti
possono stabilire criteri di priorita' per l'approvazione dei progetti per i
quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236; tra le priorita' vanno previste la finalizzazione dei
progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione
dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attivita'
formative, la presenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 6, sin
dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresi', fissare dei termini
entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare
una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni
integrative al modello di presentazione.
4. I progetti
possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di
svolgimento delle attivita' di lavori socialmente utili, mentre le modalita' di
attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare
agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute
nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro
il 31 dicembre 1997.
Art. 6.
Procedure
per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti
1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attivita'
socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la
qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per
l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunita'.
2. L'assegnazione
dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, e'
limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti,
secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per
l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi
di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di
entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto
inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto,
secondo i criteri di cui al citato articolo 16.
3. L'assegnazione
ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti,
secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento
previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale
residuo periodo.
4. Per i progetti
formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area,
l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente
individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali
altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione
dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso
l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel
progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una
selezione di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con
particolare riferimento alle finalita' occupazionali.
6. Nei casi di
cui all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori puo' avvenire su
richiesta nominativa.
7. Nei casi di
cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto,
effettua la selezione di idoneita' di cui al comma 5 e puo' altresi' richiedere
l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle
qualifiche maggiormente specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti
alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1
dell'articolo 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile
l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per
l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite
richiesta nominativa.
9. Non possono
comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla
partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di
almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto.
Art. 7.
Utilizzo
diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione
salariale, del trattamento di indennita' di mobilita' e di altro trattamento
speciale di disoccupazione.
1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d),
mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area
della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle
competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attivita' di lavori
socialmente utili.
3. Le
assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per
il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di
qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorita' per i
residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo
residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di
prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego
ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai
percettori dell'indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di
disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la
durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe
comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai
lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le regioni e
le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un
monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo ed eventualmente
provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.
Art. 8.
Disciplina
dell'utilizzo nelle attivita'
1.
L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui all'articolo 1 non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione
e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. I lavoratori
utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso
il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un
orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai
lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione
oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le
ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono
attivita' analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori
utilizzati nelle attivita' di lavori socialmente utili ovvero nelle attivita'
formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno
per i lavori socialmente utili. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione
delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente
utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente
disposto, le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori
sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non piu' di 8 ore
giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete
il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4. L'assegno per
i lavori socialmente utili e' cumulabile con i redditi relativi ad attivita' di
lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e
coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle
presenti disposizioni, per attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle
svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione
nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000
lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni
risultanti da apposita documentazione. L'assegno e', altresi', cumulabile con i
redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato
successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili,
opportunamente documentati. L'assegno e', invece, incompatibile con lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo
pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potra' valutare la possibilita' di
autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di lavori socialmente
utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS
territorialmente competente. Le attivita' di lavoro autonomo o subordinato non
devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attivita' di
lavori socialmente utili o incompatibili con le attivita' medesime, secondo la
valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L'assegno per
i lavori socialmente utili e' incompatibile con i trattamenti pensionistici
diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche'
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di lavori socialmente
utili i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il
trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui
al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidita' civile nonche' le
pensioni privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
6. L'importo
integrativo di cui ai commi 2 e 3 e' a carico del soggetto utilizzatore ed e'
corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori
che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti
normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma
3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle
medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di
cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza
dal 1 gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento
della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
9. I soggetti
utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e
le malattie professionali connesse allo svolgimento della attivita' lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
10. Le attivita'
di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un
adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i
periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.
11. Le assenze
per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione dell'assegno.
I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo
massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze
dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione
dell'assegno. E' facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale
recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta
sospensione.
13. Nel caso di
assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del
progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del
lavoratore.
14. Nel caso di
assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto
l'assegno per le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e
viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al
termine del periodo di inabilita'.
15. Alle
lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili che non possono
vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i
periodi di astensione obbligatoria per maternita', viene corrisposta dall'INPS
un'indennita' pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno. I conseguenti
oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Alle lavoratrici viene riconosciuto
il diritto a partecipare ai medesimi progetti di lavori socialmente utili che
fossero ancora in corso o prorogati al termine del periodo di astensione
obbligatoria per maternita'.
16. Ai lavoratori
impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza
riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
17. L'assegno e' erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. I lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla
corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni
sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto
utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori
socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova
applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione
dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque
consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in
materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e
seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Art. 9.
Decadenza
1.
L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita' di cui all'articolo
1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la
perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilita'
di cui all'articolo 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del
trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso
il provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione
regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attivita' di
orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici,
costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del
trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilita' di cui al
comma 1, non possono essere disposte quando le attivita' offerte si svolgono in
un luogo distante piu' di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o
comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La
commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, puo' modificare i predetti
limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano,
inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti
sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la
revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato
regolarmente alle attivita' socialmente utili alle quali siano stati assegnati
o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non
percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle
attivita' di cui all'articolo 1, nelle ipotesi e con le modalita' di cui al
comma 3.
5. Nei casi di
cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua
durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.
Art. 10.
Occupazione
dei soggetti gia' impegnati nei lavori socialmente utili
1. Allo scopo di
creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori
impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a
proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non
precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuita'
con i progetti medesimi:
a) promuoveranno
la costituzione di apposite societa' miste che abbiano ad oggetto attivita'
uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita,
nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi
da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati; tale condizione andra' rispettata per un periodo
non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a
terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita'
uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori
socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati
nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti
aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti
interessati possono prevedere che le societa' miste di cui al comma 1, lettera
a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza
privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di
cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di
legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei
confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino
aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei
progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle
societa' miste, nonche' nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche
in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con
societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita
nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da
altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o
di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni
di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base
dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti
perfezionati a quella data conservano piena validita' per tutta la durata in
essi prevista.
Art. 11.
Fondo
per l'occupazione
1. A partire dal
1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei
lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima
occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come
media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31
dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della
disoccupazione e l'entita' delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e
1997.
2. A partire dal
1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non
inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1
gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non
inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente
presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5,
comma 4.
3. A partire dal
1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non
inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti
che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in
lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali
o di mobilita'.
4. Le regioni e
le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori,
per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui
all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con
gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le
stesse modalita' e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la
corresponsione degli assegni familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche
del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali
dell'INPS modalita' e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo
relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito
regionale.
6. I soggetti
promotori possono altresi', al momento della presentazione del progetto,
indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri
connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai
lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del
progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni
e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori
effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione
degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari
alla copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a
carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il
pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura
dei benefici accessori;
b) per le spese
che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di
lire 1.000.000 pro capite;
c) nel caso di
progetti di pubblica utilita', per il finanziamento delle spese relative
all'avvio delle societa' miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di
consorzi artigiani, nel limite massimo di lire 5.000.000 pro capite per
richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di
progetti di pubblica utilita' per le spese relative all'assistenza
tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad
un limite massimo di lire 500.000 pro capite.
8. L'erogazione
dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovra' comunque prevedere un
saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione
del piano di impresa.
Art. 12.
Disciplina
transitoria
1. Le
disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati
o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12
mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
2. Durante i
periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al
comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui
all'articolo 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni
regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della
direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi
elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili.
3.
L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di
cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e'
stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori
di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano
una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1,
possono essere adottate, nei limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo
per l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma
8, le seguenti misure:
a) nel caso in
cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per
il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un contributo
a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della
contribuzione;
b) l'assunzione a
carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di
presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
all'articolo 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996;
c) la concessione
al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, di un
contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti dalla legislazione vigente,
fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione
a tempo indeterminato.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il
successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b),
potra' avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti
di pubblica utilita' destinati ai soggetti di cui al presente articolo,
approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.
8. Le risorse del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui
al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione
lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di
attuazione delle misure di cui al comma 5.
Art. 13.
Norme finali
1. Sono abrogate
tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare
riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e nell'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
2. Le
disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di principio e di
indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai progetti di lavori socialmente utili
presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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