Decreto Legislativo 24 luglio 1996,
n. 434
"Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige
recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n.
140
(Rettifica
G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto il testo
unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano;
Sentita la
commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma
secondo, del citato testo unico;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio
1996;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro,
della pubblica istruzione e delle finanze;
E
M A N A
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il comma 2
dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dai seguenti:
" 2. Ferma restando la
dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e
docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale,
attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate
alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La
provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996.
3. La provincia
ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma
precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici
introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale
stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché
per una più efficace organizzazione della scuola.".
Art. 2.
1. L'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
"Art. 4. -
1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione
secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede
la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che
della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica.
A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identità
culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".
Art. 3.
1. I commi 4 e 5
dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
sono sostituiti dai seguenti:
" 4. Per
l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della
lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a
norma del titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
5. L'accertamento
di cui al comma 4, è richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale
ispettivo e direttivo.
6-bis. Per il personale direttivo
incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della
scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce
titolo di preferenza.".
Art. 4.
1. Il comma 2
dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
" 2. Nelle
predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra
lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico
provinciale.".
Art. 5
1. L'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
"Art. 9. -
1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento
e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di
ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero
della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine
il consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia
appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto
parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La provincia
adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria legge.
3. La provincia individua,
sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo
linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più
idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi
medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale
definito dall'art. 19 dello statuto.
4. La provincia
dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i
programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani
provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.".
Art. 6.
1. L'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Le norme per
l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia,
sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle
commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono
essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli
insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti
ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine
e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue
italiana e tedesca.
4. La provincia è delegata a
nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione
al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le
materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono
annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta
della provincia.".
Art. 7.
1. L'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
"Art. 12. -
1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia
istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti
per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne
determina la consistenza organica.
2. Per l'accesso
ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua
tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è
richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal
primo comma dell'art. 19 dello statuto.
3. Fermo restando il requisito
della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle
località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in
lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di
lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località
predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca
ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
4. Ai ruoli di
cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso
del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento
vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano
conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria
superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella
quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere
la loro attività.
5. L'accesso ai
ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è
riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.
6. Per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta una adeguata
conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la
lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita
commissione.
7. Al personale
appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in
servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di
previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale
delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo
quanto stabilito dai successivi commi.
8. La provincia
disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potestà legislativa di cui al
comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma
2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace
organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli
ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.
9. Gli istituti e
le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono
disciplinati da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi
posti dall'ordinamento scolastico ed al perseguimento delle finalità di cui
all'art. 9. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento
dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto
delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico
fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il
trattamento di previdenza e quiescenza, nonché gli altri aspetti fondamentali
degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in
servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante
territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale
del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1.
10. I predetti
contratti collettivi provinciali prevedono altresì disposizioni volte a
disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto
collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale
trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato.
I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del
trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del
restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi
provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi
nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
11. Al fine di
assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti
collettivi nazionali di cui al comma 9, secondo periodo, nonché delle
disposizioni di cui al comma 10, la sottoscrizione del contratto collettivo
provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1 è subordinata
all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica
istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 9. Tale parere deve
essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è
pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si
applica quanto previsto dall'art. 16, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Fino
all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti
collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non
disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e
al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si
applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico,
le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti
funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad
uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso
di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e
riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma,
nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia,
l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e
di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.
13. La
definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel
territorio nazionale è adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della
pubblica istruzione.
14. Il consiglio
scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale
appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
15. Il personale
insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della
provincia di Bolzano partecipa sul pi- ano nazionale alla formazione delle
rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
16. Il personale
appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad
uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai
relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici,
istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a
domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici,
istituti e scuole della provincia.
17. Il servizio
prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la
ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
18. Il personale ispettivo,
direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di
istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano è inquadrato, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1,
conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il
corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante
territorio dello Stato.
19. A far data
dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto
dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli
titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in
graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già
banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui
al comma 1.".
Art. 8.
1. L'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1.
All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la
provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative
di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze
della provincia di Bolzano.
2. La provincia, anche su
proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, può chiedere la
partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di
aggiornamento organizzate dallo Stato.
3. Il Ministero
della pubblica istruzione e la provincia possono altresì organizzare d'intesa
iniziative comuni in materia di aggiornamento.".
Art. 9.
1. L'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
"Art. 21. -
1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti
dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il
personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a
dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra
il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in
servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che
abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè ladina, limitatamente
all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al secondo
comma dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere
di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole
amministrate. L'intendente delle scuole delle località ladine deve essere di
madrelingua ladina.
2. La nomina del
sovrintendente scolastico è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede
d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente
scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è delegata
alla provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della
pubblica istruzione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 dello statuto.
Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in
lingua tedesca provvede la provincia sentito il parere del Ministero della
pubblica istruzione secondo le modalità previste dal menzionato art. 19 dello
statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Le nomine
hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
4. Per il
personale di cui al comma 1, la nomina è disposta, ove necessario, previo
collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano
il rispettivo stato giuridico.".
Art. 10.
1. Fino a quando non sarà
diversamente disposto con legge provinciale, il sovrintendente scolastico,
l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle
località ladine, esercitano relativamente alle scuole di ogni ordine e grado
nelle circoscrizioni di competenza, nel rispetto e in applicazione della
normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse
attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori
agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Nei confronti del
personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole,
compreso il personale addetto all'insegnamento della seconda lingua nelle
scuole elementari e secondarie, il sovrintendente e gli intendenti per le
scuole in lingua tedesca e delle località ladine esercitano le stesse
attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli
studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Gli ispettori scolastici
dipendono dal sovrintendente o dall'intendente scolastico rispettivamente competente.
I ricorsi proposti dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi
adottati dal sovrintendente e dagli intendenti sono decisi dalla Giunta
provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale.
2. Il
sovrintendente e gli intendenti scolastici hanno titolo a partecipare alle
iniziative a carattere nazionale promosse dal Ministero della pubblica
istruzione per i provveditori agli studi ed i sovrintendenti scolastici
regionali in materia di ordinamento scolastico.".
Art. 11.
1. L'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. -
1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 2, la provincia adotta i
provvedimenti di cui all'art. 278, commi
3 e 5 e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".
Art. 12.
1. Il comma 1
dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
è sostituito dal seguente:
" 1. Le disposizioni
contenute nell'art. 5 della
legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano
anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano
conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio
in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non
esistenti in provincia.".
Art. 13.
1. Con legge
provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori
di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base
dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'art. 35 comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
Art. 14.
1.
Nell'attribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
sono comprese anche le competenze esercitate dallo Stato nei confronti del
Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.
2. Nei confronti
del personale direttivo ed educativo del predetto Convitto si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1
e 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
così come modificato dal presente decreto.
3. Nei confronti
del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni
riguardanti il corrispondente personale contenute nell'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
4. I beni mobili
ed immobili, con le relative pertinenze, del Convitto sono trasferiti al
patrimonio della provincia secondo le modalità di cui agli articoli 6 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
Art. 15.
1. Sono a carico
della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti
adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:
art. 1, comma 3,
come introdotto dall'art. 1 del presente decreto;
art. 4, così come
sostituito dall'art. 2 del presente decreto;
art. 7, comma 2,
così come modificato dall'art. 4 del presente decreto;
art. 9, così come
sostituito dall'art. 5 del presente decreto;
art. 12, così
come sostituito dall'art. 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte
relativa alle specifiche disposizioni introdotte dai contratti provinciali che
prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;
art. 27, così
come sostituito dall'art. 11 del presente decreto;
art. 13 del
presente decreto.
2. La
determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio
delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata
annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile
di cui all'art. 78 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
quale risulta dal testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386,
tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 16.
1. I dirigenti
che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni
di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali
funzioni a tempo indeterminato.
Art. 17.
1. Sono soppressi
i seguenti articoli del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89:
5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34,
36, 37 e 38.