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24-07-1996 n° 434 - Decreti Legislativi

Dlgs. 24 luglio 1996, n. 434
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano
Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n

Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 434

"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano"

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n. 140

(Rettifica G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

 

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle finanze;

 

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

 

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dai seguenti:

" 2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996.

3. La provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una più efficace organizzazione della scuola.".

 

 

Art. 2.

 

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".

 

 

Art. 3.

 

1. I commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:

" 4. Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. L'accertamento di cui al comma 4, è richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo.

6-bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.".

 

 

Art. 4.

 

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

" 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".

 

 

Art. 5

 

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria legge.

3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.".

 

 

Art. 6.

 

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.".

 

 

Art. 7.

 

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica.

2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.

3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.

6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione.

7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potestà legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.

9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico ed al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza, nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1.

10. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono altresì disposizioni volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.

11. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 9, secondo periodo, nonché delle disposizioni di cui al comma 10, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 9. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia, l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.

13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul pi- ano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

19. A far data dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 1.".

 

 

Art. 8.

 

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - 1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano.

2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, può chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato.

3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresì organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.".

 

 

Art. 9.

 

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - 1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè ladina, limitatamente all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole amministrate. L'intendente delle scuole delle località ladine deve essere di madrelingua ladina.

2. La nomina del sovrintendente scolastico è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 dello statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca provvede la provincia sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

4. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta, ove necessario, previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.".

 

 

Art. 10.

 

1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine, esercitano relativamente alle scuole di ogni ordine e grado nelle circoscrizioni di competenza, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Nei confronti del personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie, il sovrintendente e gli intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Gli ispettori scolastici dipendono dal sovrintendente o dall'intendente scolastico rispettivamente competente. I ricorsi proposti dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente e dagli intendenti sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale.

 

2. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici hanno titolo a partecipare alle iniziative a carattere nazionale promosse dal Ministero della pubblica istruzione per i provveditori agli studi ed i sovrintendenti scolastici regionali in materia di ordinamento scolastico.".

 

 

Art. 11.

 

1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - 1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 2, la provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5 e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".

 

 

Art. 12.

 

1. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

" 1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.".

 

 

Art. 13.

 

1. Con legge provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'art. 35 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

 

 

Art. 14.

 

1. Nell'attribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono comprese anche le competenze esercitate dallo Stato nei confronti del Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.

 

2. Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto Convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, così come modificato dal presente decreto.

 

3. Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale contenute nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

 

4. I beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, del Convitto sono trasferiti al patrimonio della provincia secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

 

 

Art. 15.

 

1. Sono a carico della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:

art. 1, comma 3, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto;

art. 4, così come sostituito dall'art. 2 del presente decreto;

art. 7, comma 2, così come modificato dall'art. 4 del presente decreto;

art. 9, così come sostituito dall'art. 5 del presente decreto;

art. 12, così come sostituito dall'art. 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;

art. 27, così come sostituito dall'art. 11 del presente decreto;

art. 13 del presente decreto.

 

2. La determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

 

Art. 16.

 

1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni a tempo indeterminato.

 

 

Art. 17.

 

1. Sono soppressi i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38.

Scadenze di: ottobre 2024
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