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24-07-1996 n° 433 - Decreti Legislativi

Dlgs. 24 luglio 1996, n. 433
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento
Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n

Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 433

"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n. 140

(Rettifica G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;

 

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

 

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

 

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.

2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.

3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonché per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola.

4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto, della legislazione provinciale ai principi recati dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2.

5. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono, altresì, le disposizioni volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.

6. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 4, secondo periodo, nonché delle disposizioni di cui al comma 5, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2 è subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.

8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, è a carico del bilancio della provincia.

9. Il Consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

11. Per le finalità di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, é inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

15. Dalla data del 1° gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo è messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.

16. A far data dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 2".

 

 

Art. 2.

 

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonché di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonché l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592".

 

 

Art. 3.

 

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e aggiunto il seguente periodo: "Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

 

2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, é abrogato.

 

 

Art. 4.

 

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".

 

 

Art. 5.

 

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - 1. La provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5, e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Per la definizione dell'intesa la provincia promuove apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

 

 

Art. 6.

 

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

" 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

 

2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è abrogato.

 

 

Art. 7.

 

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con legge provinciale, la giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.

2. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".

 

 

Art. 8.

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle attribuzioni trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita la data del 31 dicembre, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 e il termine di 60 giorni di cui all'art. 20, con la data del 1 settembre 1996.

 

 

Art. 9.

 

1. Il comma 2 dell'art. 1 nonché gli articoli 6 e 12 e il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.

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