Decreto Legislativo 24 luglio 1996,
n. 433
"Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n.
140
(Rettifica
G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto il testo
unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Trento;
Sentita la
commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma
primo, del citato testo unico;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio
1996;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione;
E
M A N A
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è sostituito dal seguente:
"Art. 2. -
1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato
giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e
docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della
provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la
provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
2. Con legge
provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi
dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e
ne determina la consistenza organica.
3. La provincia
disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle
leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per
l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi
dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592,
in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di
Trento, nonché per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine
di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace
organizzazione della scuola.
4. Gli istituti e
le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono
disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto,
della legislazione provinciale ai principi recati dall'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, da contratti
provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento
scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3. La
contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti
obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei
contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale,
l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di
previdenza e quiescenza nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti
dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio
presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio
dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del
personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2.
5. I predetti
contratti collettivi provinciali prevedono, altresì, le disposizioni volte a
disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto
collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale
trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato.
I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del
trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del
restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi
provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi
nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
6. Al fine di
assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti
collettivi nazionali di cui al comma 4, secondo periodo, nonché delle
disposizioni di cui al comma 5, la sottoscrizione del contratto collettivo
provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2 è subordinata
all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica
istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve
essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è
pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si
applica quanto previsto dall'art. 16, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Fino
all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti
collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non
disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e
al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si
applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico,
le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed
istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del
trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato
cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi
provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in
ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla
provincia l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di
previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.
8. Salvo quanto
disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente
ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri
contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il
corrispondente personale della scuola statale, è a carico del bilancio della
provincia.
9. Il Consiglio
scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale
appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
10. Il personale
appartenente ai ruoli di cui al comma 2 può essere trasferito, a domanda, ad
uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai
relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso
uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere
trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai
corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
11. Per le
finalità di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti
del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e
integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
12. Il servizio
prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la
ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
13. Il personale
insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari
e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla
formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
14. Il personale
insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1 settembre 1996 nelle
scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di
Trento, é inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai
sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento
economico in godimento.
15. Dalla data del 1° gennaio
1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo
e non di ruolo di cui al presente articolo è messo a disposizione della
provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale
di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale,
con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma
2 dell'art. 34 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente
sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui
al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun
anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque
titolo.
16. A far data
dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per
effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per
soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in
graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già
banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui
al comma 2".
Art. 2.
1. L'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è sostituito dal seguente:
"Art. 5. -
1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione
secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio
provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre
che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e
socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento
degli alunni, nonché di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze
linguistiche della provincia di Trento.
2. I piani di cui
al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il
trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle
scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi
della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e
istituti di istruzione nonché l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592".
Art. 3.
1. Al comma 1
dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
e aggiunto il seguente periodo: "Per l'acquisizione del predetto parere si
applica quanto disposto dall'art. 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241".
2. Il comma 4
dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
é abrogato.
Art. 4.
1. L'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è sostituito dal seguente:
"Art. 8. -
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate
dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia è
delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di
Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In relazione
al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui
vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".
Art. 5.
1. L'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - 1. La provincia
adotta i provvedimenti di cui all'art. 278,
commi 3 e 5, e all'art. 279 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con
il Ministero della pubblica istruzione. Per la definizione dell'intesa la
provincia promuove apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241".
Art. 6.
1. Il comma 1
dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è sostituito dal seguente:
" 1. Ai
sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni
demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo
I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
2. Il comma 4
dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è abrogato.
Art. 7.
1. L'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
è sostituito dal seguente:
"Art. 11. -
1. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con legge provinciale, la
giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i
dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione
con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della
provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale
docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e
docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione
elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni
conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici
regionali.
2. La nomina ha
durata quinquennale ed è rinnovabile.
3. Per il personale di cui al
comma 1, la nomina è disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non
previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".
Art. 8.
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle attribuzioni
trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita la data del 31
dicembre, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 e il termine di 60 giorni
di cui all'art. 20, con la data del 1 settembre 1996.
Art. 9.
1. Il comma 2
dell'art. 1
nonché gli articoli 6
e 12 e il comma 2
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
sono abrogati.