Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
"Istituzione del sistema pubblico
di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a
norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo
2005
Il presente D.Lgs.
è abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 159/06
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76, 87, …..
… omissis …;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Principi generali
Art. 1.
Definizioni *
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed
evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti
multimediali e fonia;
c) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici
fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
d) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di
interoperabilità di base;
e) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la
circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le
pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di
connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle
pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.
Art. 2.
Sistema pubblico di connettività *
1. Nel rispetto
dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e
nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni
informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto
definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, di seguito «SPC»,
al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra
le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità
nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e
diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e'
l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione
del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura
federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità
e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 3.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni *
1. Il presente
decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività
che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche
amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati
livelli di sicurezza e qualità.
CAPO II
Sistema pubblico di connettività
Art. 4.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettività *
1. Al SPC
partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il comma 1 non si
applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994,
n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi
degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e
difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di
connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.
Art. 5.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del
Sistema pubblico di connettività *
1. Gli scambi di
documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC,
avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa
finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi e costituiscono
invio documentale valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto
delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.
Art. 6.
Finalità del Sistema pubblico di connettività *
1. Al SPC sono
attribuite le seguenti finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle
pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di
funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter
soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al
SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e
locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con
le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la
miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta
l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni
esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella
salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione
delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di
comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto
stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC
salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel
rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole
amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 7.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema
pubblico di connettività *
1. Le pubbliche
amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale
adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi
inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 16.
2. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui
all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 8.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di
connettività *
1. E' istituita la
Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione»,
preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento
dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra
i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 16;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla
iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori
qualificati SPC di cui all'articolo 11;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori
qualificati di cui all'articolo 11;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai
fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la
connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione
applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni
della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei
componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine
elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da
approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
Art. 9.
Composizione della Commissione di coordinamento del
Sistema pubblico di connettività *
1. La Commissione e'
formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti
tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza
delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed i
restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di
interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la
Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri.
2. Il Presidente del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e'
componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e'
convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di
Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle
riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri
di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari
compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA»
e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e
territoriali.
6. La Commissione
può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più
organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della
definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione
delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può
avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore
a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 17.
I relativi costi sono a carico del CNIPA.
Art. 10.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione *
1. Il CNIPA, nel
rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche
avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le
strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il CNIPA, anche
avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la
gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 11.
Fornitori del Sistema pubblico di connettività *
1. Sono istituiti
uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione
delle finalità di cui all'articolo 6.
2. I fornitori che
ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti
dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o
regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti
rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a
livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono
denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i
quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito
del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione
nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione
negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore
soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni
elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed
evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche
dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai
fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche
i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio
dell'attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il
profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
Art. 12.
Contratti quadro *
1. Al fine della
realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito
del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità
dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior
offerente, nonche' una maggiore affidabilità complessiva del sistema,
promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza
di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza
pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui
all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal
CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
articolo.
Art. 13.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica
amministrazione *
1. Le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica
amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani
di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di
approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 12, comma 1,
termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica
amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Trascorsi trenta
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento
normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende
effettuato al SPC.
CAPO III
Rete internazionale della pubblica
amministrazione
Art. 14.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni *
1. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero,
sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito
internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, commi 2 e 3.
3. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità
amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 15.
Compiti del CNIPA *
1. Il CNIPA cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di
procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e
mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a
quelle di cui all'articolo 12.
CAPO IV
Art. 16.
Regole tecniche *
1. Entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti,
adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del SPC.
Art. 17.
Regolamenti *
1. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più
decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione di cui
all'articolo 9, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 9, comma
7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per
l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui
all'articolo 11.
Art. 18.
Disposizioni finali *
1. Il CNIPA, al fine
di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a
due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui
all'articolo 12, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a
valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.
2. Al termine del
periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono
a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di
fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa
ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione,
previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali
finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5.
3. Il CNIPA sostiene
tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle
amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, per i primi due anni di
vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto
quadro di cui all'articolo 12; per gli anni successivi ogni onere e' a carico
della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi
acquisiti.
4. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
5. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 19.
Abrogazioni *
1. L'articolo 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato trascorsi trenta mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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