Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419
"Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, nonchè dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'articolo 1 della
legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visti l'articolo 11, comma
1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 giugno 1999;
Sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della
commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici,
delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito
di applicazione
1. Ai sensi degli
articoli 11,
comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente
decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di
previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto
privato e società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico
al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18
della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto
che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonchè quelle compatibili
con le disposizioni recate dal decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli
altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto
articolo 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è facoltativa per le
amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli
enti parco di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la
cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in
attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo
1997, n. 68, e 3 aprile 1997,
n. 94.
3. Restano ferme
le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorità di garanzia e di
vigilanza.
Art. 2.
Privatizzazione,
trasformazione, fusione di enti
1. Relativamente
agli enti pubblici di cui alla tabella A
allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere
adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di
consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:
a)
privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;
b) trasformazione
di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le
modalità di cui all'articolo 4;
c) fusione o unificazione
strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità
ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.
2.
L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata
con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione
degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.
Art. 3.
Privatizzazione
di enti
1. Gli enti
privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a
sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice
civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di
apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i
compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente.
Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che
impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che
riservano all'autorità pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o
convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di
corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la
operatività all'approvazione del Ministero competente.
2. Il
corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui
al comma 1 non puo', per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato
superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di
funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni
o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale
spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.
3. In fase di
prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al
comma 1 hanno durata biennale. In sede di rinnovo, è concesso o
convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non
possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.
4. Gli amministratori degli enti
di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto
della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la
partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante
dell'amministrazione statale.
5. Sulla gestione
degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il
controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.
6. Il patrimonio degli
enti di diritto privato di cui al comma 1 è costituito dal patrimonio dei
corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia
redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e
che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o
conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi
particolari, puo' essere chiesta al presidente del tribunale competente per
territorio la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima
patrimoniale.
7. I beni la cui gestione o
conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono
destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante
sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati
o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa
autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da
rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione
non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa
forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di
autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei
servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere
definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione è
prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei
beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso,
risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla
trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice
civile.
8. Negli
inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione
sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico
trasformato e quelli di successiva acquisizione.
9. Agli enti di
diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e
le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
nonchè le università e loro consorzi.
Art. 4.
Trasformazione
di enti
1. Gli enti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture
scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università
del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni
universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi
universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a
condizione che l'università o il consorzio, previamente interpellati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso.
2. Entro la data
prevista dall'articolo 2, comma 2, una destinazione ad istituzioni
universitarie diverse puo' essere individuata nell'ambito del procedimento di
programmazione del sistema universitario.
3. Le università e i consorzi
succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e
immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta
comunque vincolato al perseguimento delle finalità proprie degli enti medesimi.
4. I compiti e
l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli
atenei o dei consorzi.
5. L'Istituto
italiano di studi germanici puo', in ogni caso, ricevere contributi dal
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a
valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle università e dei consorzi
universitari, nonchè sul fondo di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 5.
Fusione
o unificazione strutturale di enti
1. La fusione,
ovvero l'unificazione mediante inserimento in sistema strutturato a rete degli
enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuata, con uno o più
decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge delega, nel
rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge
stessa ed in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del
presente decreto.
2. I compiti
istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento degli enti derivanti dalla
fusione o unificazione degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca
storica, anche con riferimento agli istituti che compongono la rete
scientifica, sono determinati da rispettivi statuti in conformità ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) attribuzione
di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia
d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della
ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione
delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione
in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri,
convegni e settimane di studio;
b) adozione, per
quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in
vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di
deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei
relativi principi;
c) organizzazione
della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonchè
attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di
consulenza scientifica;
d) adozione di
disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale
di astrofisica;
e) finanziamento
a carico del fondo di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.
Art. 6.
Disposizioni
relative a enti particolari
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno è soppresso e posto in
liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a
titolo gratuito e con effetto dal 1° gennaio 2000, le azioni della Società
anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente è unico
azionista. È fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di
riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la
liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa,
anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale,
forme di continuità del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.
2. Le funzioni
previste dall'articolo 7,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la
definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento
dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite
convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attività
svolta.
3. L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie,
attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema
statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura
permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica
di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento
del relativo organico.
4. Ai sensi degli
articoli 9
e 100 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente
nazionale strade (ANAS) è riordinato sulla base dei principi e criteri di cui
all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente
pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente è autorizzato,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto
delle norme comunitarie, a costituire società miste con regioni, province e
comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di
rispettiva competenza, nonchè ad esercitare le attività di progettazione,
costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di
regioni, province e comuni.
5. La Cassa per
la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121, è accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo
4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA puo'
costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi
informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i
rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio
generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità
del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi
dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui
all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1
dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la
formazione della proprietà contadina sono applicabili le forme di mobilità nel
pubblico impiego.
6. In sede di
revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito
dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di
autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.
7. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine
previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal
regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.
8. È estesa all'Agenzia
spaziale italiana, con le modalità ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione
concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997; n. 266,
relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
9. La CONSOB,
senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione
dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, puo' bandire concorsi interni, connotati da adeguate
modalità selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti
unità, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in
servizio alla data del 1 luglio 1998.
Art. 7.
Società
italiana autori e editori
1. La Società italiana autori ed
editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge
le seguenti funzioni:
a) esercita l'attività di
intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di
riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b) cura la tenuta
dei registri di cui all'articolo 103
della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) assicura la
migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della società
dell'informazione, nonchè la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.
2. L'attività della
SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge,
è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. La SIAE
esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi',
la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni,
enti locali ed altri enti pubblici o privati.
4.
L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto
adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una
adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione
dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che
tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei
proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in
coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.
5. Lo statuto è
adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del
Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. La SIAE
assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto
d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi,
nonchè, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in
vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte
gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio
finanziario.
7. La gestione
dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi
si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente
predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.
8. Il Ministro
per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attività
di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua
specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57
del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369.
Art. 8.
Esposizione
nazionale quadriennale d'arte di Roma
1. Entro il 31
dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è
trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Si applicano
le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il
concerto del Ministro delle finanze.
Art. 9.
Istituto
superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro
1. L'Istituto
superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del
Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute
pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione,
documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
2. L'ISS e
l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile
e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono
organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il
Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite
loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi
dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore
generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo
13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati
l'articolo 45,
comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Art. 10.
Istituto
per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori
1. L'Istituto per lo sviluppo e
la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di
indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica,
organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Lo statuto
dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni
di raccordo con la disciplina di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la
disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
Art. 11.
Norme
di carattere generale
1. Entro tre mesi
dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il
personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli
enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), puo' optare
per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le
ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 34 e 35
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti
stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.
2. Le università
e i consorzi di cui all'articolo 4 succedono agli enti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il
personale stesso conserva la qualifica e l'anzianità maturata, secondo eventuali
tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le
norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.
3. I contributi
ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli
enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5, e 6,
sono riassegnati alle Istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le
economie di spesa connesse alla soppressione di organi.
4. Le
trasformazioni di cui all'articolo 4 non hanno effetto per le università in
ordine a quanto previsto dall'articolo 51,
comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.
5. Con decreto
dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine
di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle
more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o
soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina
dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti
sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.
6. Nelle ipotesi
di cui all'articolo 3, la perdita della personalità di diritto pubblico ha
effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di
destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.
Art. 12.
Misure
di razionalizzazione
1. Gli enti pubblici
ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e,
successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a
razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o
in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più
enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero,
nonchè alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e
gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti,
ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune
utilizzazione di organi e attività.
2. Il piano di
cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente,
previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione
vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla
attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi
comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli
ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e
contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di
conduzione comune.
3. Tenuto conto
dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri
vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli
enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei
piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle
riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei
conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.
4. Nei confronti
degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini
stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti
adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi
ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.
Art. 13.
Revisione
statutaria
1. Le amministrazioni dello Stato
che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme
vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle
seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione
di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente
dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere
tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a
competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza
dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio
di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni
organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli
incarichi;
b) previsione
della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con
decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di
attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o
di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di
vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di
approvazione dei bilanci e rendiconti, nonchè, per gli enti finanziati in
misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di
approvazione dei programmi di attività;
d) previsione,
quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme
di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1998, n. 281, tali
comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di
esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale
attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di
sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate
all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o
culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione
del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di
amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i
componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione
al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con
organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante
dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità
degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del
consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il
tempo corrispondente a non più di due mandati;
h) previsione di
un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorità ministeriale egli altri scelti tra iscritti al
registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica
professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del
direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo
stesso, nonchè ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di
distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti
dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di
amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa)
predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione,
in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni,
coerente con i principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di
un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
n) determinazione
del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di
organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui
profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza,
ovvero ad altri atti organizzativi;
o) facoltà
dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi
civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale,
alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696,
e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti
all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione
della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di
competenza istituzionale;
q) previsione
delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario
straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o
finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione
di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di
scioglimento dell'ente.
2. Nella
revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze
connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare
riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della
prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico
di bilanci pubblici, nonchè le esigenze specifiche degli enti a struttura
associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle
lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del
medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei
singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di
cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non
sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1°
gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di
amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai
criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri
di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità
dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei
revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono
sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo
collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti,
ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di
cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti
intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi
preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
Art. 14.
Disposizioni
finali
1. Le
disposizioni della legge 15 marzo
1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e
di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti
pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione
in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle
disposizioni del presente decreto.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione
del presente decreto.
Tabella A
(prevista
dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale
per gli studi storici
Deputazioni e
società di storia patria
Istituto italiano
di numismatica
Istituto storico
italiano per il medio evo
Istituto storico
italiano per l'età moderna e contemporanea
Istituto italiano
per la storia antica
Istituto per la
storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville
vesuviane
Fondazione
"Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa
di Oriani"
Centro nazionale
di studi leopardiani
Istituto di studi
filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano
per la storia della musica
Istituto italiano
di studi germanici (Roma)
Istituto
nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale
di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa
Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus
Galileana" (Pisa)
Istituto
"Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale
di studi alfieriani (Asti)
Istituto
nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)
Istituto
nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)
Centro
internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza)
Istituto
internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano
di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale
di Firenze
Ente nazionale
della cinofilia italiana