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13-02-1993 n° 40 - Decreti Legislativi

D.lgs n. 40/93: REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI
Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, n. 40

(GU n. 042 del 20/02/1993)

REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA H), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.

Materia: LEGGE

URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-13;40

 

Preambolo

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L'ART. 2, COMMA 1, LETTERA H), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421;

VISTA LA PRELIMINARE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 1992;

ACQUISITO IL PARERE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 1993;

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIONALI;

 

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

 

ART. 1. ATTI FONDAMENTALI SOGGETTI A CONTROLLO

 

1 .  IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE, ESCLUSA OGNI DIVERSA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO, SI ESERCITA SULLE SEGUENTI CATEGORIE DI ATTI:

 

a)  REGOLAMENTI ED ALTRI ATTI AVENTI CONTENUTO NORMATIVO A RILEVANZA ESTERNA;

b)  ATTI GENERALI DI INDIRIZZO, DI DIRETTIVA, DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;

c)  CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 FEBBRAIO 1993, N. 29;

d)  PIANTE ORGANICHE E RELATIVE VARIAZIONI;

e)  ATTI DI DISPOSIZIONE DEL DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

f)  CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI;

g)  APPALTI E CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;

h)  ASSUNZIONE DI SERVIZI PUBBLICI, NON RISERVATI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE REGIONALE, E CONCESSIONE DEGLI STESSI NON DERIVANTI DA PIANI E PROGRAMMI;

i)  ATTI GENERALI E RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DI TARIFFE, CANONI O RETTE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ED ALTRI ANALOGHI PROVVEDIMENTI;

l)  ATTI E PROVVEDIMENTI GENERALI ATTUATIVI DELLE DIRETTIVE ED APPLICATIVI DEI REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

 

 

 

ART. 2. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

 

1 .  ALLO SCOPO DI ASSICURARE IL COORDINAMENTO O DI FAVORIRE COMUNI INDIRIZZI NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL COMITATO DI CUI AL COMMA 2, SENTITA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, EMANA DIRETTIVE ALLE COMMISSIONI STATALI DI CONTROLLO.

 

2 .  CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI È COSTITUITO UN COMITATO TECNICO COMPOSTO DA:

 

a)  UN MAGISTRATO AMMINISTRATIVO, DESIGNATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO;

b)  UN MAGISTRATO CONTABILE, DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI;

c)  UN DIRIGENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

d)  UN PREFETTO, DESIGNATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO;

e)  UN DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO;

f)  DUE FUNZIONARI REGIONALI, DESIGNATI DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

 

3 .  IL COMITATO PROVVEDE ALLA MASSIMAZIONE DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, INVIATE MENSILMENTE DAI COMMISSARI DI GOVERNO;

PRENDE ATTO DELLE QUESTIONI INSORTE NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI EMERSI IN OCCASIONE DELLE PRONUNCE SUI RICORSI AVENTI AD OGGETTO PROVVEDIMENTI NEGATIVI DI CONTROLLO; PROPONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L'ADOZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI AL COMMA 1; ASSUME OGNI ALTRA INIZIATIVA UTILE AL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

 

 

DATO A ROMA, ADDÌ 13 FEBBRAIO 1993

 

SCALFARO

AMATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI

BARUCCI, MINISTRO DEL TESORO

COSTA, MINISTRO PER IL

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE

COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIONALI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO

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