Decreto Legislativo 17 novembre
1997, n. 398
"Modifica
alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113
e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 18 novembre 1997
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 113,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo,
che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti
legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso
medesimo;
Visto il regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
Visto il regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860;
Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Capo I
Semplificazione
del concorso per uditore giudiziario
Art 1.
Concorso
per uditore giudiziario
1. L'articolo 123 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito
dal seguente:
"Art. 123 (Concorso per
uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue
mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:
a) nella prova preliminare,
disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso
del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
b) in una prova scritta su
ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;
c) in una prova orale su ciascuna
delle materie indicate nell'articolo 123-ter.".
Art. 2.
Prova
preliminare
1. Dopo l'articolo 123
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è inserito il seguente:
"Art. 123-bis (Prova
preliminare) . - 1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso del
requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
2. La prova preliminare ha luogo
in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e
consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinques, alle quali il
candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono
predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento
ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato
è assegnato un ugual numero di domande.
3. La graduatoria è formata
avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle
risposte.
4. Alla prova scritta è ammesso un
numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque
ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla
prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono esonerati dalla prova
preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:
a) i magistrati militari,
amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati
dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito la
idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
d) coloro che hanno conseguito il
diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso
di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.
6. Il mancato superamento della
prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126,
primo comma.".
Art. 3.
Prove
concorsuali
1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con
l'articolo 2 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:
"Art. 123-ter (Prove
concorsuali) . - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su
ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi
fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo,
costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della
previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed
elementi di informatica giuridica.
3. Sono ammessi alla prova orale
i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie
della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno
di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse
frazioni di punto.".
Art. 4.
Commissione
permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare
1. Dopo l'articolo 123-ter
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, aggiunto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, è inserito il
seguente:
"Art. 123-quater (Commissione
permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare). -
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione
permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle
domande per la prova preliminare.
2. La commissione è nominata dal
Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche
cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal
Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle
strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di
cassazione.
3. La commissione dura in carica
tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di
eguale durata.
4. Su proposta del presidente,
nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata
con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e
docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura
secondo la proporzione di cui al comma 2.
5. All'atto della nomina i
componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in
docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui
organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa
con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza
mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre
giorni.".
Art. 5.
Regolamento
per lo svolgimento della prova preliminare
1. Dopo l'articolo 123-quater
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, è inserito il
seguente:
"Art. 123-quinquies
(Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con regolamento
del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto
dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per
l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le
modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi
informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della
prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento
dell'archivio.
2. Il parere del Consiglio
superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il
regolamento di cui al comma 1.
3. Nell'emanazione del regolamento
di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti
criteri:
a) predisposizione dell'archivio
in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;
b) inserimento nell'archivio di
quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di
consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle
materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i
libri dei codici;
c) aggiornamento costante
dell'archivio;
d) previsione che l'archivio
domande sia pubblico;
e) previsione che il sistema della
prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare
eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano
adeguatamente pubblicizzate;
f) assegnazione dei quesiti in
modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno
gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
g) estrazione automatizzata dei
quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di
trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie
sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
h) previsione del numero delle
domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo
entro il quale le risposte devono essere date;
i) previsione che,
nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a
seconda della difficoltà del quesito;
l) determinazione dei meccanismi
automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.".
Art. 6.
Requisiti
per la ammissione al concorso
1. Il primo comma dell'articolo
124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è sostituito dai seguenti:
"Al concorso sono ammessi i
laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo
corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di
specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non
superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del
presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della
programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme
distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la
previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e
privi di mezzi.
Se le domande di partecipazione al
concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a
cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono
altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo
123- bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto
anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in
giurisprudenza.".
2. Il quinto comma dell'articolo
124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore della
magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni
raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea
retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno
riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla
ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli
interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
scritta.".
Art. 7.
Indizione
del concorso
1. L'articolo 125 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito
dal seguente:
"Art. 125 (Indizione del
concorso). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio
1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in
relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.
2. Nella determinazione dei posti
da mettere al concorso può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili,
anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il
concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.
3. Il concorso è bandito con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il
giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.".
Art. 8.
Presentazione
della domanda
1. Dopo l'articolo 125
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è aggiunto il seguente:
"Art. 125-bis (Presentazione
della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore
giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è
presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta
Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare
al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al
comma 1.
3. I candidati aventi dimora
fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità
consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.".
Art. 9.
Commissione
esaminatrice
1. Dopo l'articolo l25-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, inserito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è aggiunto il
seguente:
"Art. 125-ter (Commissione
esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di
qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di
vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore a quella di
magistrato di appello, nonchè da otto docenti universitari. Non può essere
nominato componente che ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno
dei due concorsi precedentemente banditi.
2. Il presidente della commissione
e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati
anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della
nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della
cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.
3. Il presidente della commissione
può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati
presenti.
4. La commissione, anche se divisa
in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di
non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un
docente universitario.
5. Possono far parte della
commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il
loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha
effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.
7. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione
magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni di segreteria della
commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica
funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto
al Ministero di grazia e giustizia.".
Art. 10.
Lavori
della commissione
1. Dopo l'articolo 125-ter
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, inserito dall'articolo 6 del presente decreto legislativo, è aggiunto il
seguente:
"Art. 125-quater (Lavori
della commissione). - 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione
degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in
ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e
cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
2. I componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la
pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo
svolgimento della procedura concorsuale, purchè sia assicurata la continuità
dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.
3. La mancata partecipazione,
anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora
ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la
revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.".
Art. 11.
Esclusione
dai concorsi
1. Dopo l'articolo 126
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è aggiunto il seguente:
"Art. 126-bis (Esclusione dai
concorsi) . - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito
l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni
non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.".
Art. 12.
Titoli di
preferenza
1. Il terzo comma dell'articolo
127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è sostituito dai seguenti:
"I documenti comprovanti il
possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina
sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della
prova orale.
Entro cinque giorni dall'ultima
seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di
grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della
magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro
sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un
decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura
provvede entro un mese dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari,
con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi
a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.".
Art. 13.
Assunzione
dei magistrati per concorso
1. L'articolo 12 della legge 24
marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Assunzione dei
magistrati per concorso) . - 1. La commissione esaminatrice del concorso per
uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è
immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della
magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la
nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di
approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal
Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della
delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale
del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di
trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il
successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura.
2. Se il numero degli idonei è
superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un
decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della
trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli
interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di
grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta
giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle
osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.".
Art. 14.
Sottocommissioni
1. Se i candidati che hanno
portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, sentiti
i commissari, può formare tre o più sottocommissioni per materia, ciascuna
delle quali è composta da non meno di tre commissari. La sottocommissione è
presieduta dal presidente, dal vice presidente o dal commissario più anziano.
2. Si applicano le disposizioni
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
Art. 15.
Informazioni
1. Le autorità alle quali sono
trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta
giorni.
Capo II
Scuola di
specializzazione per le professioni legali
Art. 16.
Scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali
1. Le scuole biennali di
specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di
specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della
autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge,
provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune
dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai.
Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso
sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico
apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1
sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di
facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni
interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da
ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo
di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal
servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento
del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo
periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del
medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna
scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole.
L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La
composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove
d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel
decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di
magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al
comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in
tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in
sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di
specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei
corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove
finali di esame.
8. Il decreto di cui all'articolo
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.
Capo III
Disposizioni
transitorie e finali
Art. 17.
Norme
transitorie e finali
1. In deroga a quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 123-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei
candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente
ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due
volte quello dei posti messi a concorso.
2. Le disposizioni di cui al capo
I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi
per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
3. Nei novanta giorni successivi
al suo insediamento la commissione prevista dall'artico 123-quater del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio
provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per
l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie
della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri
previsti dall'articolo 123-bis, comma 2.
4. Se alla data di adozione del
decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore
giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'articolo
19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore
della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata
utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.
5. Alla prova preliminare di cui
al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè quelle
del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
Art. 18.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le norme
incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare:
a) l'articolo 1 della legge 17
novembre 1978, n. 746;
b) la legge 4 febbraio 1985, n.
11;
c) l'articolo 1, comma 3, della
legge 3 febbraio 1989, n. 32;
d) gli articoli 1 e 2 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
e) l'articolo 12, comma secondo,
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo,
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n.
617;
f) l'articolo 4, primo comma, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
Art. 19.
Termini per
adozione di provvedimenti
1. La commissione di cui
all'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il regolamento di cui
all'articolo 123-quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande è
approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore
giudiziario.
Art. 20.
Norme
applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia
autonoma di Bolzano
1. Fermo restando quanto previsto
dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la
provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 123, comma
1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies, 124, commi primo, secondo e
terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
nonchè l'articolo 17 del presente decreto legislativo.