DECRETO
LEGISLATIVO 4 novembre 1997, n. 396.
Modificazioni
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione
collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a
norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11,
commi 4 e 6;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito
il parere della competente commissione parlamentare costituita ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 59 del 1997;
Acquisito
il parere della competente commissione unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito
il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi
dell'articolo 19
della legge n. 59 del 1997;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
ottobre 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Ù
Art. 1.
1.
L'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Art.
45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) - 1. La contrattazione
collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2.
Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro
formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate
dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
3.
Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai
sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I
dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più
comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le
figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
4.
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale
e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5.
Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e
ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.".
Art. 2.
1.
L'articolo 50 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Art.
50 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) -
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli
effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello
nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51,
ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione
della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno
1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai
fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni
dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei
comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3.
L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza
trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di
fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione
di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo
del lavoro pubblico.
4.
Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e
sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un
apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono
designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
6.
Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti,
uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro
dall'ANCI e dall'UPI.
7.
I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono
far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8.
Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a)
delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente
in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN
e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a
ciascun biennio contrattuale;
b)
di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9.
La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a)
per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione
di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b)
per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa
dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10.
L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa
e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al
bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri
regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e
la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal
ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
11.
Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità
ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base
ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si
provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12.
L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di
personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo.
I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in
posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni
vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. In sede di prima
applicazione del comma 11, il personale in servizio presso l'ARAN da almeno un
anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare
richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai
sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad
apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la
qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del
trattamento economico in godimento.
14.
Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di
comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144,
come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
15.
In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo
complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge
regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma
2.".
Art. 3.
1.
L'articolo 46 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Art.
46 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN) - 1. Le pubbliche
amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le
altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale
attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a
tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola
autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 51, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2.
Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato
di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
3.
Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun
comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a)
nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
b)
nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università.
c)
nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4.
L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi
protocolli.
5.
Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le
aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in
forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati
di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.".
Art. 4.
1.
L'articolo 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Art.
51 (Procedimento di contrattazione collettiva) - 1. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore
prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una
attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni
diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento
delle trattative.
3.
Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma
1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre
esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato - città. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei
conti.
5.
La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato
dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione
è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6.
Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il
comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le
iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai
fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7.
In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta
giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha
mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non
si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma
precedente.".
Art. 5.
1.
L'articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Art.
52 (Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica) - 1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i contratti collettivi
nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma,
lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio
dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico
del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva
per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole
la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
3.
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla
sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a
favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia
previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi
bilanci.
4.
Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono
essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non
sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai
sensi dell'articolo 20.".
Art. 6.
1.
L'articolo 47 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è sostituito dal seguente:
"Art.
47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro) - 1. Nelle pubbliche
amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8,
le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste
dagli articoli 23, 24
e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300,
e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla
gestione dell'accordo recepito nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,
e dai successivi accordi.
3.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8,
ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4.
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni,
prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico
rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà
di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano
costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli
accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con
diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e
del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o
contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8,
siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio.
Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6.
I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni e del
presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le
modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
7.
I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della
legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai
fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto.
8.
Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente
che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso
le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10.
Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto
sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
11.
Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni
sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano
e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58,
e dal decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.".
Art. 7.
1.
Dopo l'articolo 47 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
è inserito il seguente articolo 47-bis:
"Art.
47-bis (Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva) -
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il
dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla
percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2.
Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area
partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3.
L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base
della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del
comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato
associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno
il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi
o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più
comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del comma 1.
5.
I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi
nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli
organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.
Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio
1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1996, n. 365, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,
e dei successivi accordi, le confederazioni e le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto
anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
7.
La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo
di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione
dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei
dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8.
Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione
dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso
l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale
partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9.
Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può
deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del
dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che
richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10.
Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e
delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione
sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la
deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal
comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.
Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate
nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.
A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
disposizioni correttive ed integrative.".
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1.
Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di
consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza
con i tempi e le modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le
procedure seguenti:
a)
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto legislativo,
la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può essere
modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'articolo 45 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base
dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data
vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo
dei contratti collettivi;
b)
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto legislativo,
l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività
non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo conto del
solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Le
pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede
decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente
disposizione per essere ammesse alle trattative per il rinnovo dei medesimi,
ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, contino
nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al
10 per cento del totale dei dipendenti. Si utilizzano i dati relativi alle
deleghe per i contributi sindacali rilevati dal Dipartimento della funzione
pubblica per l'anno 1996 in base all'articolo 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
con riferimento alle sigle sindacali, confederali, federali o di singola
organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Le percentuali rilevate dal Dipartimento della funzione pubblica
sono arrotondate al decimo di punto immediatamente superiore. Decorso il primo
anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette
alle trattative le organizzazioni e le confederazioni sindacali in base
all'articolo 47-bis. Le trattative ancora pendenti a tale data, sono proseguite
dall'ARAN fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo con le
organizzazioni sindacali ammesse in base alla presente disposizione
transitoria. La medesima disposizione transitoria si applica alle trattative
ancora pendenti a livello decentrato;
c)
prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi,
sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure
dell'articolo 45 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera precedente
definiscono con appositi accordi le modalità di elezione e di funzionamento
degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30
giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le
rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure
previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le
disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono
indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di
norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle
confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine,
le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata
dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis, comma 1;
d)
entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai sensi
dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, la materia dei
permessi, aspettative e distacchi sindacali è disciplinata dall'accordo
previsto dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio
1996, n. 365, utilizzando i dati sulla
rappresentatività di cui alla lettera b);
e)
anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono
essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su
proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di
contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle
disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle
disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali
sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione
dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale
del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la
diffusione del part-time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari
opportunità. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche
amministrazioni che:
1)
abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
2)
abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di
cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
3)
abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le sperimentazioni di
cui alla lettera e) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati
dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva
decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a
spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.
3.
I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività
sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività
delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle
disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 9.
Coordinamento di norme
1.
All'articolo 4,
comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono eliminate le parole: "le autorizzazioni alla sottoscrizione dei
contratti collettivi".
2.
Il comma 5, terzo periodo, dell'articolo 73 è sostituito dal seguente: "Le
predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione
dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle
aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri,
che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine
della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e
bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51.".
3.
Nel primo periodo dell'articolo 73, comma 5, sono eliminate le parole: "18
marzo 1989, n. 106,".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 4 novembre 1997
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini,
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Napolitano,
Ministro dell'interno
Ciampi,
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Berlinguer,
Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
Treu,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto,
il Guardasigilli: Flick
Ù
NOTE
AVVERTENZA:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
-
Il testo dell'art. 76 della
Costituzione è il seguente: "L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti".
-
L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
-
Il testo dell'art. 11, commi 4
e 6, della legge n. 59/1997 è il seguente:
"4.
Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge
e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro
il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti
legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98
della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad
integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b)
prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica;
c)
semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva;
riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale
delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d)
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per
gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze
associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f)
prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo,
la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e
di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni
dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN
abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti
dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva
debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g)
devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h)
prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i)
prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi
di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. (Omissis).
6.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono
abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui
alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono
sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli
siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q)
è abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi
unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da
espletarsi a livello regionale,"".
-
Il testo dell'art. 5 della
legge n. 59 del 1997 è il seguente:
"Art.
5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e
venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2.
La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti
e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla
nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino
alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso
dalle competenti commissioni parlamentari.
3.
La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per
il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4.
La Commissione:
a)
esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b)
verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
-
Il D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, ha definito ed ampliato le
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
-
Il testo dell'art. 19 della
legge n. 59/1997 è il seguente:
"Art.
19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo
aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative".
Ù
Note all'art. 1:
-
L'art. 45 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal
decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:
"Art.
45 (Contratti collettivi) - 1. La contrattazione collettiva è nazionale e
decentrata. Essa si volge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro,
con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e
amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2.
I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica
amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere modificati,
sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in
rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata
costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata
al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e
l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali.
5.
Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo
uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata
dei contratti collettivi e specifiche materie.
6.
I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50,
per la parte pubblica, e , per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7.
I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui
all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del
comparto.
8.
I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica da una
delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole
amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei
titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una
rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione
collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi
dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58,
e del decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
9.
Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti
collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti".
-
L'art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:
"Art.
15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario) - 1. La dirigenza del ruolo
sanitario è articolata in due livelli.
2.
Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello
sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità,
con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella
struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del
responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del
secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della
struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante
nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto
espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico
appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le
decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi,
clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni
sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei
suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli
incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli
articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990,
n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore
generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui
all'art. 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo
sanitario si applica il disposto dell'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso
concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la
laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei
rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella
disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito
quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione
dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del
parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal
direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno
designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del
Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della
regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la
designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco
degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli
interessati. L'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico
trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono
disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica
dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle
risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal
direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti
tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e
appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla
regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità
sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad
altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello
dirigenziale.
4.
Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima
applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di
cui al comma precedente.
5.
Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del
presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3".
Ù
Note all'art. 2:
-
L'art. 50 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal
decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:
"Art.
50 (Agenzia per le relazioni sindacali) - 1. E' istituita l'agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità
giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'agenzia rappresenta, a
livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche
amministrazioni. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le
retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi
pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.
2.
Il comitato direttivo dell'agenzia è costituito da cinque componenti nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Uno di essi è designato dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.
3.
I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far
parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero
cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che
abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al
suo interno, un presidente.
4.
L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale
dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle province
e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle
regioni è espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni è reso, entro
quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende
favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle
province dall'Unione delle province d'Italia. L'agenzia deve motivare le
decisioni assunte in difformità del parere reso dall'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia.
5.
Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina
contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri
di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento,
ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in
sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai
rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli
"standards" di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
6.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'agenzia nella
contrattazione collettiva.
7.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'agenzia alle
cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.
8.
Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del
Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi
dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale
decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono
designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono
definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste
a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione
finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
9.
L'agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di 25
dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori
ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non
più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel
regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attività
dell'agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a
modificare il contingente di personale".
-
L'art. 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, è il seguente:
"Art.
2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui
al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto
nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata
dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale
dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di
preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere
l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed
assicurare in ogni caso un livello di prestazioni contabile con le finalità di
cui al comma 2 dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.
2.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del
diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in
relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, nonché nel regolamento di servizio,
da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o
con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della
medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui
all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette
a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali
misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente
necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le
modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono
disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco
dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3.
I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici
essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi
sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al
rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di
cui al comma 2.
4.
La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i
regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di
condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione a cura delle parti
interessate.
5.
Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio
di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire
lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di
consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui
al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi,
negli accordi di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio
da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o
gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge possono
essere determinati termini superiori.
6.
Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono
tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque
giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei
servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli
stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni,
fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e
le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio.
Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o,
comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi
dello Stato.
7.
Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in
difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".
-
L'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
"Art.
31 (Consiglieri ed esperti) - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e
di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da
consiglieri secondo l'organico di cui all'allegata tabella A. In tale organico
non è compreso il posto di capo ufficio stampa.
2.
I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico
sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni
dell'ufficio di appartenenza.
3.
L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti
sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza
portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base
della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
4.
I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a
dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in
posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi
dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5.
Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia
per le amministrazioni dello Stato".
-
L'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il
seguente: "14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta".
Il
D.P.R. 25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'art. 8, comma 4,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepisce
il "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'agenzia la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni".
Ù
Nota all'art. 3:
-
L'art. 46 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal
decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:
"Art.
46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale) - 1. Per ciascuno dei
comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, è prevista una autonoma
separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso
nell'art. 2, comma 4.
2.
I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono
stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la
parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di
riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie
professionali.
3.
Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Servizio
sanitario nazionale è definito in una apposita area di contrattazione alle cui
trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della
parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Ù
Note all'art. 4:
-
L'art. 51 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal
decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:
"Art.
51 (Procedimento di contrattazione) - 1. L'agenzia di cui all'art. 50, entro
cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti
collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi
prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la
quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa
quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni
successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra
l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati
relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine
l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti
regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei
conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro
quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si
intende effettuato senza rilievi.
3.
Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle
amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla
conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto
dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione
alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi
competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici
giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende
effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro,
copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso
autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che
comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti
le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione
di contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a
carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o
indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per
effetto della decorrenza dei benefici a regime".
-
L'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:
"Art.
1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio) - 1.
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato
è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo
presenta alle Camere:
a)
entro il 15 maggio il documento di programmazione economico-finanziaria, che
viene, altresì, trasmesso alle regioni;
b)
entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e
del bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresì, trasmesso
alle regioni;
c)
entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni
di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo
anno considerato nel bilancio pluriennale.
2.
La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il
proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 31
maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e
lo comunica al Governo ed al Parlamento".
Ù
Note all'art. 5:
-
L'art. 52 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal
decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:
"Art.
52 (Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica) - 1. Il Ministero del tesoro, per gli
aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali,
espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, quantifica l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico
del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a
carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire
nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse
regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti.
3.
I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva
per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo la possibilità di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri o dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica
e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici
giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto
nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal
citato art. 10.
4.
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto
l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente
provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
5.
Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono
essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa".
-
L'art. 12 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"Art.
12 (Assegnazioni di bilancio) - Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente
riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare
vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in
dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi,
per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del
fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze
derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10,
paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.
2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977, e successive modificazioni. In
corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del
Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la
restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata
devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due
elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le
facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo. Al disegno
di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un
elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per
i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente
articolo".
-
L'art. 20 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art.
20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali) - 1. I dirigenti
generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta
dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei
risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti
presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente.
2.
Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi
di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità
ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano
almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri
di riferimento del controllo.
3.
Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono
esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito,
nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per
motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di
gestione.
4.
I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e
da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente
per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5.
I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono
richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.
Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi
generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni
territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6.
I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati
metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7.
All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti
delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E'
consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già
istituiti in altre amministrazioni.
8.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro
per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I
termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati
da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della
Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
9.
L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione
finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il
collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente
perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le
amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si
tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti
generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di
vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a
nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità
particolarmente grave e reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o
equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo
per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il
collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le
disposizioni del codice civile.
10.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale,
civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
11.
Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate".
Ù
Note all'art. 6:
-
L'art. 47 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che si riporta
di seguito, è stato abrogato dal D.P.R. 28 luglio
1995, n. 316, emanato a seguito del referendum
popolare dell'11 giugno 1995.
"Art.
47 (Rappresentatività sindacale) - 1. La maggiore rappresentatività sul piano
nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con
apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato
e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
2.
Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si
applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le
disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa
resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8".
-
La legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni detta
"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento". Si trascrivono, di seguito, gli articoli 19, 23, 24 e 30
della predetta legge:
"Art.
19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) - Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva, nell'ambito:
a)
delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;)
b)
delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette confederazioni) che
siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali o provinciali) di lavoro
applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento".
N.B.
- Le parti racchiuse fra parentesi quadre sono state abrogate con D.P.R. 28 luglio
1995, n. 312, in esito al referendum indetto con
D.P.R. 5 aprile 1995.
"Art.
23 (Permessi retribuiti) - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a)
un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b)
un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)
un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente
lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di ci alle lettere b) e c)
del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali".
"Art.
24 (Permessi non retribuiti) - I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art.
2 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore
a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui
al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali".
"Art.
30 (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali) - I componenti degli
organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.
19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di
lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti".
-
Il D.P.C.M. 27
ottobre 1994, n. 770, recepisce il "Regolamento
concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche".
-
L'art. 9 del
D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, così recita:
"Art.
9. - Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite
esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente
rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi sono estesi, in ordine alla
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine
all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di
assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio
1947, n. 804, e successive modificazioni, i
diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alle
associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il
diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica
amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi
nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale. La maggiore
rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal
consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla
sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale".
-
Il D.Lgs n.
430/1989 concernente norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed
assicurazioni sociali.
Ù
Note all'art. 7:
-
L'art 54, come modificato dal D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito nella legge 11 luglio
1996, n. 365, è il seguente:
"Art.
54 (Aspettative e permessi sindacali) - 1. Al fine del contenimento, della
trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
2.
La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di
utilizzo e distribuzione delle aspettative e permessi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della
loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e separata area di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere
dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1976, n. 300, e successive modificazioni. Per la
provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3.
(Abrogato)
4.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5.
Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina
dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle
amministrazioni pubbliche (seguiva un periodo abrogato). Fino alla emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1,
restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che
ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito
delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo
periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente
previsti.
6.
Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93".
-
Per il D.P.C.M. 27
ottobre 1994, n. 770, vedi nota all'art. 6.
-
La legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive disposizioni
correttive ed integrative, detta norme in materia di "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Ù
Note all'art. 8:
-
Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, recepisce il "Regolamento
concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 45, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
-
Per l'art. 45 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 1.
-
Per l'art. 54 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 7.
-
Per l'art. 50 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 2.
-
Per l'art. 45 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 1.
-
Il D.L. 10 maggio 1996, n. 245, convertito dalla legge 11 luglio
1996, n. 365, reca "Differimento del termine
di applicazione stabilito dall'art. 57, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori".
-
Il titolo I del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, detta
disposizioni in ordine ai principi generali sulla "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
-
Per l'art. 20 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 5.
-
L'art. 19 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art.
19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1. Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del
singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,
applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le
procedure di cui ai commi 2 e 3.
2.
Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono
conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso
l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli
incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello
dirigenziale generale.
3.
Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti
con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a
dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima
procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza,
studio e ricerca di livello dirigenziale.
4.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari
esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi
ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.
5.
Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
Ù
Note all'art. 9:
-
L'art. 4, comma 3,
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione
e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sono altresì soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i
provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio
dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed
incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo".
-
L'art. 73, comma
5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il
seguente: "5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26
dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984,
n. 312, 30 maggio 1988,
n. 186, 11 luglio 1988,
n. 266, 18 marzo 1989,
n. 106, 31 gennaio 1992,
n. 138, provvederanno ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9,
comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono
nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1
e 2".
Ù