Decreto
Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
(G.U. 20/2/1993, n.42).
Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n.421.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
1
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate
amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di
cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni
pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui
al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le
normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni
pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi
sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti
dall'art. 7.
Art.
2
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio
personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri
sistemi informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica,
adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a
terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta
nel piano triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei
progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri
dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi
applicativi.
Art. 3
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi
automatizzati.
2.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su
qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti
mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati
dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione,
riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali
operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Art. 4
1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente
decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione (1).
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente
e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta
competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il
presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla
nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e
l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità
sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato
ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata
dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni
successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei
settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti
universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati,
rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate
dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al
presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni,
può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al
Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.
Art. 5
1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione
ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano
altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998. (1)
2.
L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta
con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati,
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
Art. 6
1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto,
l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale
dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a
prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o,
nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, di
fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con
contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato,
fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può
avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e
formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine
all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
Art.
7
1. Spetta all'Autorità:
a) dettare norme tecniche e criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro
interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi;
dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;
b) coordinare, attraverso la redazione di un piano
triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di
sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni;
c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche
finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di
infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e
sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgono
apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese
da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa
vigente;
d) verificare periodicamente, d'intesa con le
amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole
amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi
informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di
valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;
e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione
dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati
e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i
progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione
verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore
della pubblica amministrazione;
f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei
Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi
informativi automatizzati;
g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti
tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e
partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti
locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di
pubblici servizi;
i) comporre e risolvere
operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi
informativi automatizzati;
l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più
razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1,
lettera h), l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
la stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con
enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione
degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione
di sistemi informativi .
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa
riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le
amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo
svolgimento dei propri compiti.
Art.
8
1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei
contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica,
qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti
di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta
di parere al Consiglio di Stato é obbligatoria oltre detti limiti ed é in
tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al
Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato
dall'Autorità.
2. Il parere dell'Autorità é reso entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).
Art. 9
1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la
predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di
cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e
delle successive revisioni annuali:
a) l'Autorità elabora le linee strategiche per il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
b) le amministrazioni propongono una bozza di piano
triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione,
per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e
dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi
automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni
organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;
c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle
proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee
strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al
soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i
contratti di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali
predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno;
essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei
provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto
dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al
livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e
benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta
giorni la relazione al Parlamento.
Art.
10
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche,
individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali,
un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia
prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità
per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle
tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera
d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione
di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3.
In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile
per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione
della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di
febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo
dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle
spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.
Art.
11
1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano
una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima
qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello
svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché
in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma I coordinano i sistemi
informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione
del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del
personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e
manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi
informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche
in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed
i turni previsti dai contratti collettivi.
Art. 12
1. Le clausole generali dei contratti che le singole
amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati
sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
dell'Autorità.
2. I capitolati prevedono in ogni caso:
a) le modalità di scelta del contraente, secondo le
disposizioni della normativa comunitaria;
b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i
collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
c) i criteri di individuazione delle singole componenti di
costo e del costo complessivo;
d)
le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato
raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza,
risoluzione, sostituzione;
e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e
servizi forniti;
f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;
g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal
soggetto contraente;
h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte
dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;
i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione
dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e
conduzione operativa;
l) la dichiarazione che i titoli dei programmi applicativi
sviluppati nell'ambito di contratti di fornitura siano le amministrazioni.
2 bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con
le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di
congruità economica. (3)
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le
amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di
esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi
del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'
Autorità.
Art. 13
1.
La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa
di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande
rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di
studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e
funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità
sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare
alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto
di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti
dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della
stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già
stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata
ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del
monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco
predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia
dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di
esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in
cui l'amministrazione provvede alla predetta esecuzione direttamente o
tramite società specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente
dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la
verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art.
7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del servizio imponessero
il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere
la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione
all'Autorità durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena
l'esclusione della partecipazione all'aggiudicazione successiva.
Art. 14
l. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia
di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali
sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i
contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi,
anche sulla base di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi
formulati alle amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria
attività, alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso,
l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte
i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui
risultati del controllo.
Art. 15
1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a
fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti
o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle
regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei
confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni
competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione
delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione
di contratti di fornitura con le amministrazioni.
Art. 16
1. Entro il 31 dicembre l993 sono adottati, su proposta dei
Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti
governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto
con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti
la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza
pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai
regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque
ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il
funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa
legge.
3.
Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno
facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui
all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le
amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di
competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4,
ridotti della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati di cui al comma l sono coperte dal segreto d'ufficio o dal
segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli
enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al
trattamento di dati personali.
7.
Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi
automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì
individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in
relazione all'Amministrazione della giustizia.
Art. 17
1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in
atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per
l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo,
gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel
corso degli anni 1993 e 1994. (4)
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale,
l'Autorità determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa
comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di
stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i
contratti in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà
delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non
superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di concessione
di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da rinnovare
intercorra con società specializzata avente comprovata esperienza pluriennale
nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi.
Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto e
comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del
Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1992, è presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il
regime di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3.
Art.
18
1. Alle materie regolate dal presente decreto non si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 18 gennaio 1923, n.94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre
1942, n. 1140.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27,
comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3),
della legge 29 marzo
1983, n.93.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
NOTE
1. Modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Articolo
così sostituito dall'art. 4-ter del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273.
3. Comma
aggiunto dall'articolo 6, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
4. A
norma dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273: " La
procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 per l'approvazione degli studi di
fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi
informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si
applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996".
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