Decreto Legislativo 21
gennaio 2004, n. 38
"Istituzione dell'Istituto nazionale di
ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16
febbraio 2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio
2002, n. 137;
Visto il decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 25 luglio
1956, n. 925;
Visto il decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Viste le linee guida per
la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio
2003;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto
legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo
Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale
«Galileo Ferraris». La struttura derivante dalla fusione dei due predetti
istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica»
(I.N.RI.M.).
2. Il presente decreto
legislativo definisce inoltre le finalità, le attività, gli organi, i principi
di organizzazione e le modalità di funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di
promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di
flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di
intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni
organizzative per:
a) ottimizzare
l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i
meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attività
e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la
valorizzazione dell'attività di ricerca;
e) potenziare
l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un
equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e
funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
g) valutare i risultati
della ricerca.
Art. 2.
Finalità dell'Ente
1. L'I.N.RI.M. e' ente
pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca
scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di
istituto metrologico primario, già di competenza dell'istituto «Gustavo
Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e
trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca
sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue
varie componenti.
2. L'I.N.RI.M. ha
personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un
ordinamento autonomo in conformità al presente decreto legislativo, alla legge
9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette
disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti
dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma
2.
4. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle attività
produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e
la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della
metrologia.
Art. 3.
Attività dell'I.N.RI.M.
1. L'I.N.RI.M. oltre a
svolgere le attività indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:
a) realizza, promuove e
coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi
internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le
strutture proprie sia in collaborazione con le università e con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) promuove, sostiene e
coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative
internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità
governative, competenze scientifiche;
c) svolge attività di
comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi
risultati economici e sociali all'interno del paese;
d) promuove la
valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei
risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
e) effettua la
valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento
delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di
valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
f) promuove la formazione
e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di
propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di
ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni
con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle
convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del
mondo imprenditoriale;
g) svolge, su richiesta,
attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a
favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle
pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
h) nell'ambito del
perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi
in regime di diritto privato.
Art. 4.
Organi
1. Sono organi
dell'I.N.RI.M.:
a) il presidente;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) il consiglio
scientifico;
d) il collegio dei
revisori dei conti.
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. L'I.N.RI.M. definisce
la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento,
sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilità di
programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità
di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.
Art. 6.
Presidente
1. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni
istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il
consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine
del giorno;
b) vigila, sovrintende e
controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
c) attribuisce gli
incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente
deliberati dal consiglio di amministrazione;
d) adotta provvedimenti
di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a
ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e'
scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale
esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia
privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. E' nominato con
la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5
giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una
sola volta.
3. In caso di assenza o
impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal
consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può
operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di
amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività
dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano
triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio
scientifico;
b) approva il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee
guida per la elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti
dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;
e) nomina il vice
presidente eleggendolo tra i propri componenti;
f) nomina il consiglio scientifico,
il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore
generale;
g) delibera l'affidamento
degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di
dipartimento;
h) verifica i risultati
dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di
valutazione;
i) delibera sui grandi
investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri
definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
l) delibera in ordine ad
ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti
dell'ente.
2. Il consiglio e'
composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalità di alta
qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'I.N.RI.M., di cui
due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
due designati dal Ministro delle attività produttive ed uno designato dal
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome.
3. I componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro
anni, e possono essere confermati una sola volta.
Art. 8.
Consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico
ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente.
Il consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio
di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano
triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonché sugli schemi dei
regolamenti dell'Istituto;
b) realizza, su richiesta
del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di
competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua, su
richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di
competenza.
2. Il consiglio
scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.RI.M. che lo
presiede, da nove componenti, con qualificata professionalità ed esperienza
scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal
presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato
dal direttore del dipartimento, uno designato dal Consiglio di amministrazione
in rappresentanza della comunità metrologica internazionale e tre eletti dai
ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento.
3. I componenti del
consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei
revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarità amministrativa e
contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice
civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei
revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti,
iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti
sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un
membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei
revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti
durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di
valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca
dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei
relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri
di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di
valutazione e' composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata
qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui
tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività
produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei
rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato
durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di
valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al
presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di
valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale
ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere
del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso
dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa ed i servizi generali
dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza
diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base
delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei
risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la
presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi
dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di
amministrazione;
d) conferisce gli
incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale,
il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con
durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra
persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza
gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti
organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal
presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.
Art. 12.
Dipartimento
1. Il regolamento di
organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini
della programmazione e della realizzazione delle attività di ricerca dell'ente.
2. Al dipartimento sono
attribuite le seguenti competenze:
a) proporre al consiglio
di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le
attività di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi
incluse l'acquisizione delle risorse umane;
b) gestire i programmi e
progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti
annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
c) istituire, previa
autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli
progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di
specifiche convenzioni;
d) proporre al consiglio
di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e
tecnologi;
e) curare le relazioni
esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in
particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici
e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;
f) favorire l'integrazione
con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di
competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;
g) svolgere, su
indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei
risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attività di tutela
brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
h) presentare al
consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica
svolta;
i) gestire gli acquisti
correnti nelle modalità definite dai regolamenti dell'ente.
3. Al dipartimento e'
preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente,
previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e
può essere confermato una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori
universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti
pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e
professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite
procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e
funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto
e può formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti
l'articolazione del dipartimento.
Art. 13.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilità con
le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del
consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei
conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento sono disciplinate
dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il
direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del
consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società
che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.RI.M.
2. Il presidente, se
professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in
aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale
e il direttore di dipartimento, se professori o ricercatori universitari, sono
collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Le indennità di carica
del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del
presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di
presenza dei componenti del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente,
sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi del
direttore di dipartimento e del direttore generale sono determinati dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con
riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi
irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento
della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica
definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente
e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad
un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in
carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato, un commissario
straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque per il periodo
necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del
nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'I.N.RI.M. si avvale
del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 14.
Piani di attività
1. L'I.N.RI.M. opera
sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano
triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati
socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il
programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione
triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2. Le proposte di piano
triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di
amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi
sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti
annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano
triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze
e della funzione pubblica, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali si prescinde dal parere.
3. L'I.N.RI.M., previo
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina
in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie
contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del
monitoraggio della spesa pubblica.
Art. 15.
Entrate dell'I.N.RI.M.
1. Le entrate
dell'I.N.RI.M. sono costituite:
a) dal contributo a
carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca,
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai
relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per
singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma
nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
c) dai proventi e
contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, ove
previsti, nonché dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche
amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o
accordi di programma;
d) dai contributi
dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a
programmi e progetti;
e) dai proventi derivanti
dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di
servizi;
f) dai proventi
provenienti dalla cessione di brevetti o conoscenze;
g) da ogni altra
eventuale entrata.
Art. 16.
Strumenti
1. L'I.N.RI.M. per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività
connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria
e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con
regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e
convenzioni;
b) partecipare o
costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'università,
dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende
concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al
capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50
per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del
Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta
giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la
costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza
di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla
costituzione ed alla conduzione di centri di ricerca internazionali, o altre
iniziative scientifiche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri
Paesi;
e) commissionare attività
di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali,
secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. L'I.N.RI.M. riferisce
sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di
cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi
aggiornamenti.
Art. 17.
Regolamenti
1. L'I.N.RI.M. si dota
del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di
amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché
di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con
le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.
168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro
della funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i
quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di
organizzazione e funzionamento:
a) definisce
l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attività del dipartimento, della
struttura amministrativa e dei servizi generali;
b) stabilisce le
procedure per la nomina del direttore di dipartimento;
c) definisce le regole
per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza:
a) definisce uno schema
tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalità che
assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse
finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle
funzioni istituzionali;
c) definisce modalità per
l'acquisto di beni, servizi o forniture, anche in conformità alla normativa
comunitaria;
d) definisce modalità per
la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
e) prevede la facoltà di
erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le
forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare
complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del
personale:
a) definisce modalità per
la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le
procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato.
Art. 18.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e
consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del
collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione
sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'I.N.RI.M. e'
soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.
Art. 19.
Personale
1. Il rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'I.N.RI.M. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni
pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti
richiesti, anche cittadini stranieri.
2. L'IN.RI.M., sentito il
consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei
ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per
chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello
contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di
altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Ferme restando le
disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli
enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del
10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente,
può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato
per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non
superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con
documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di
ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in
istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata
diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale
integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. L'I.N.RI.M., con
proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le
procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore
e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate
all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti
principi:
a) il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i
livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo,
primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi
pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso
a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti
esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o
dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori
universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere
alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di
dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver
svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei
contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai
sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
valutazione finale delle attività;
b) la periodicità dei
concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.
Art. 20.
Mobilità con le università
1. Il personale di
ricerca in servizio presso l'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di
insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività
di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo
l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro
presso l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità
attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del
contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività
didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori e i
professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività
di ricerca presso l'I.N.RI.M.
3. Il personale di
ricerca dell'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di
dipartimento o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca,
presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle
università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale,
per la durata dell'incarico o delle attività, partecipa alle deliberazioni
degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività
scientifiche.
4. I contratti di cui al
comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il
mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per
i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al
comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento
di attività di ricerca presso l'I.N.RI.M. può comportare per i ricercatori e i
professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti
dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 21.
Norme transitorie
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed i1
consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo
Ferraris» ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un
commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità
dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente
e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalità di cui agli
articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris»,
nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalità di
cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue
la sua attività come istituto del CNR. Il commissario provvede, entro quattro
mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17
definendo anche le modalità per la fusione dei due istituti.
2. A decorrere dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G.
Colonnetti» del CNR e' fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo
Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la
denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A
decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo
Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le
attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonché i beni immobili, i beni
mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati
secondo modalità definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresì
nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale
in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003,
individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il
CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso
il personale amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente addetto
all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene
il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed
assistenziale, ove applicabili, e le modalità di accantonamento del trattamento
di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 8 giugno 1946.
3. In sede di prima
attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto
e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non
rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati
per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario
straordinario sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 13, comma 6.
4. La dotazione organica
dell'I.N.RI.M. e' rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3.
5. La tabella n. 1
allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e' sostituita
dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente
decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 138.
6. La legge 25 luglio
1956, n. 925, e' abrogata.
Allegato:
Tabelle