Decreto Legislativo 23 febbraio
2000, n. 38
"Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 55,
comma 1, e 57, lettera o),
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione
del 18 dicembre 1999;
Acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del
22 febbraio 2000;
Sulla proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle
politiche agricole e forestali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni
in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Art. 1.
Ambito
di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1o gennaio
2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di
seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione
industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai
fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per
le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività
ausiliarie;
b) artigianato,
per le attività di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) terziario, per
le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività
professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre
attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b)
e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli
enti locali, e quelle di cui all'articolo 49,
comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna
delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di
cui all'articolo 1 del
testo unico.
Art. 2.
Classificazione
dei datori di lavoro
1. I datori di
lavoro indicati all'articolo 9 del
testo unico sono classificati nelle gestioni
individuate all'articolo 1 ai
sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori
non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del
comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL.
3. Avverso i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di
amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura
indicata nell'articolo 45 del
testo unico.
4. I datori di lavoro devono
denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la
variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo
unico.
Art. 3.
Tariffe
dei premi
1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna
delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative
modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale
e dell'attuazione delle norme di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, nonchè degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di
prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il
triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa
stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio
nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da
includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del
testo unico.
4. In considerazione della
peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per
i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento
minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il
livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei
premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio
2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei
decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio
anticipato di cui all'articolo 44 del
testo unico e successive modificazioni, è
calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è
versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così
determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28,
quarto comma, e dall'articolo 44,
secondo comma, del testo unico, e successive
modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di
approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i
criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando
la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per
mille.
7. Ai fini del
finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli
anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55,
comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire
700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Assicurazione
dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 1
e 4 del testo
unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai
soggetti di cui all'articolo 9 del
testo unico, appartenenti all'area dirigenziale
anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è
pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116,
comma 3, del testo unico. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i
riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai
suddetti dipendenti.
2. I premi
versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è
quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni
per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento
indennizzato.
3. Ferma restando
la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla
data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5.
Assicurazione
dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti
all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del
testo unico o, per l'esercizio delle proprie
mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi
personalmente condotti.
2. Ai fini
dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio
assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di
due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del
calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente
percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116,
comma 3, del testo unico. Il tasso
applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora
l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà
essere quello dell'attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando
la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla
data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 6.
Assicurazione
degli sportivi professionisti
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti
all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di
cui all'articolo 9 del
testo unico, anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le
retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione
del premio assicurativo.
2. Ferma restando
la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla
data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 7.
Lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di
cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
2. In caso di
insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al
pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a
copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo
unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e
conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Art. 8.
Retribuzioni
di ragguaglio
1. All'articolo 30 il
quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente:
"Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa
o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano
stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida
ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle
rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
Capo II
Disposizioni
in materia di prestazioni
Art. 9.
Rettifica
per errore
1. Le prestazioni
a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere
rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati
giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica
entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento
errato.
2. In caso di
mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto
assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore,
purchè non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati
giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con
i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del
provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile
comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento
in cui l'errore stesso è stato rilevato.
4. È abrogato il
primo periodo del comma 5 dell'articolo 55
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei
cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa
precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del
provvedimento.
6. Nei casi
prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la
riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non
definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda
si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di
accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con
decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10.
Malattie
professionali
1. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è
costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di
cui agli articoli 3
e 211 del testo
unico, composta da non più di quindici
componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina
sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL,
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle
Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di
funzionamento della commissione stessa.
2. Per
l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione
di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica
e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3
e 211 del testo
unico, si fa luogo, su proposta della commissione
di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono
considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di
cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale,
l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del
testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e
di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione
delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3
e 211 del testo
unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con
cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia
della denuncia di cui all'articolo 139,
comma 2, del testo unico e successive modificazioni e
integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla
sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del
presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al
registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e
nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le
strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro
e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti
compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro.
Art. 11.
Rivalutazione
delle rendite
1. Con effetto dall'anno 2000 e
a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi
del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è
rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla
normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi
annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà
la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20,
commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto
alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1
si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal
testo unico.
Art. 12.
Infortunio
in itinere
1. All'articolo 2
e all'articolo 210 del
testo unico è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Salvo il
caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati
dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti
del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Art. 13.
Danno
biologico
1. In attesa
della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in
via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la
lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale,
della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali
verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e
regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni
conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono
valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva
degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado
pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in
capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al
momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del
testo unico;
b) le menomazioni
di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di
un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse,
commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al
coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che
costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in
relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato
e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le
modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il
coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La
corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è
liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del
testo unico.
3. Le tabelle di
cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi
adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci
anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale,
qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per
l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero
aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in
misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato
stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o
della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la
revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è
decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto.
La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le
malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie
infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione
della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in
cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella
disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si
procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di
un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado
complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di
menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o
malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti
concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve
essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta
per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una
frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica
preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità
psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per
le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in
capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo
infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere
conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire
l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura
della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83,
137 e
146 del testo
unico. La rendita può anche essere soppressa nel
caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo
indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione
accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al
momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni
della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità
psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti
dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un
indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione
all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato
medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non
oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In
ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.
9. In caso di
morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia
corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al
tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per
l'applicazione dell'articolo 77 del
testo unico si fa riferimento esclusivamente
alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto
non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo
unico, in quanto compatibile.
12. All'onere
derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340
miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi
assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
Capo III
Disposizioni
in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
Art. 14.
Norme
in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa
1. Al fine di
garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a
snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad
oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice
fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di
omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire
centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta
sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del
testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Capo IV
Disposizioni
in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario
centrale infortuni.
Art. 15.
Natura
e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale
infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale
una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative
poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate
secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui
all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo
nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario
è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non
professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai
soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16.
Compiti
del Casellario
1. Il Casellario
svolge i seguenti compiti:
a) archiviare,
conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio
professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali
importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico
evento lesivo;
b) elaborare i dati,
mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro
utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire
l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a
livello nazionale e sovranazionale, nonchè con quelle a carattere
previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in
forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private
di studi e ricerche.
Art. 17.
Utenti
del Casellario
1. Sono autorizzati all'accesso
alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti
che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che
esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di
infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di
automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18.
Obblighi
e diritti degli utenti
1. Gli utenti
sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da
infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado
ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque
accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di
cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio
professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali
importino invalidità permanente o morte, nonchè dati in forma aggregata per
indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal
verificarsi di un evento lesivo.
3. Le
comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere
effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di
esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti
rispondono in proprio, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal
Casellario.
5. Per consentire
l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al
comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi
derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 22.
Art. 19.
Organi
del Casellario
1. Gli organi del
Casellario sono:
a) comitato di
gestione;
b) presidente;
c) il dirigente
responsabile del casellario.
2. Il comitato di
gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:
a) un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
funzioni di presidente;
b) un
rappresentante dell'INAIL;
c) un
rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
d) un
rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un
rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un
rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione
nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente
responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti,
uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche,
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del
comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in
funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri,
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il
comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i
seguenti compiti:
a) stabilisce le
modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le
linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
c) delibera il
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
d) determina i
contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in
genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari
provvedimenti;
f) delibera,
annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e
lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la
rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i
provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del
comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente
responsabile del Casellario:
a) cura
l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i
servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il
funzionamento di essi;
c) segnala al
comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti
di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli
altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in
genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una
funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine
all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi
finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
Art. 20.
S
a n z i o n i
1. L'inosservanza degli obblighi
di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di
reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del
testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21.
Contributi
1. Le spese per
le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in
genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite
tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il contributo
viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente
sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e
contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi
di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno
di riferimento.
Art. 22.
Regolamento
di esecuzione
1. Le norme di
esecuzione del presente capo, nonchè le modalità di individuazione dei
responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi
nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sono
disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal
suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Sono abrogate
le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.
Capo V
Interventi
per il miglioramento delle misure di prevenzione
Art. 23.
Programmi
e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. È istituito,
in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità
generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla
normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e
igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e
artigianale, in attuazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
b) progetti per
favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili
per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il
finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura
percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da
conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito
dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di
priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito
lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalità
per la formulazione dei progetti;
c) i termini di
presentazione dei progetti;
d) l'entità delle
risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con
particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro.
4. La
determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio
di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti
dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei
singoli progetti.
Art. 24.
Progetti
formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla
promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonchè, in tutto o in parte, dei
progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e
medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere
in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti
in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta
all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base
degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione
dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
Capo VI
Primi
interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura
Art. 25.
Denuncia
degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di
denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e
239 del testo unico è posto a carico del datore di
lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare
del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli
autonomi.
2. Le modalità
operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26.
Verifiche
ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa
1. Sulla base delle
risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni
o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli
ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento,
nell'ambito di piani di attività concordati con ÌINPS.
Art. 27.
Banca
dati
1. L'INAIL provvede a
realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di
cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati
per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su
specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive
e per diverse zone territoriali, nonchè informazioni sulle cause e circostanze
dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e
in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che
tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e
solidarietà generale.
2. Alla banca dati di cui al
comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative del settore.
Art. 28.
Rideterminazione
dei contributi
1. Ai fini del
riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con
la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257
e 262 del testo
unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un
incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi
agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni
2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella
misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura
dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL.
3. Con effetto
dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti
sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere
dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla
dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione
dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente
articolo.