Decreto
Legislativo 11 agosto 1993, n. 374
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera
f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività
usuranti
(GU n. 224 Suppl.Ord. del 23/09/1993)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
1.
Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui
svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e
continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con
misure idonee.
2.
Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella
tabella A allegata
al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni
tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 2
1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché
per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età
pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato
di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un
massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori
impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di
maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di
particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui
sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati (Periodo
aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.).
2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di
attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al
medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in
ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia
avuto durata non inferiore a centoventi giorni.
3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali
prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle
attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior
favore.
Art. 3
1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo
2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti
e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso
una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni
ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura
dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di
controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle
attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile,
nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le
modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di
ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del
comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di
maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al
rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare
alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può
superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito
delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima
applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette
risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di
esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un
Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive,
sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale
Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari
competenti (Così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.).
Tabella
A
Lavoro notturno continuativo
Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
Lavori in galleria, cava o miniera
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi
ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di
fognature, di serbatoi, di caldaie
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o
parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su
ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal
gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto
Lavori in cassoni ad aria compressa
Lavori svolti dai palombari
Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con
temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori
nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
Autisti di mezzi rotabili di superficie
Marittimi imbarcati a bordo
Personale addetto ai reparti di pronto soccorso,
rianimazione, chirurgia d'urgenza
Trattoristi
Addetti alle serre e fungaie
Lavori di asportazione dell'amianto da impianti
industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.
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