Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368
"Attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento
Ordinario n. 187
(Rettifica
G.U. n. 44 del 23 febbraio 2000)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 93/16/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei
medici che incorpora anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15
settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale;
Vista la legge 24 aprile
1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto che l'entrata in vigore al l gennaio 1994
dell'Accordo sullo spazio economico europeo, e l'adesione all'Unione europea di
tre nuovi Stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed il
Regno di Svezia, hanno reso necessario ampliare l'ambito di applicazione della
direttiva 93/16/CEE;
Vista la comunicazione della
commissione 96/C393/04 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee del 31 dicembre 1996, recante l'elenco delle denominazioni dei diplomi,
certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico
generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE;
Viste la direttiva 97/50/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, la direttiva 98/21/CE
della commissione dell'8 aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione
del 3 settembre 1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE;
Vista la legge 22 maggio 1978, n.
217, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state
recepite nell'ordinamento nazionale italiano le direttive 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE e 90/658/CEE;
Vista la deliberazione preliminare
dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie, della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Titolo
I
CAMPO DI
APPLICAZIONE
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica alle attività di medico
chirurgo esercitate in qualità di dipendente o libero-professionista.
Titolo II
RECIPROCO
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
Capo I
Diplomi,
certificati ed altri titoli di medico chirurgo
Art. 2.
1. I diplomi, certificati e altri
titoli di medico chirurgo, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri
Stati membri conformemente all'articolo 18 ed elencati nell'allegato A, sono
riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia
per l'accesso all'attività di medico chirurgo, dipendente o
libero-professionista.
2. L'elenco di cui all'allegato A,
è aggiornato e modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in
conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.
Capo II
Diplomi,
certificati ed altri titoli di medico chirurgo specialista comuni a tutti gli
Stati membri e propri di due o più Stati membri.
Art. 3.
1. I diplomi, certificati e altri
titoli di medico chirurgo specialista, comuni a tutti gli Stati membri,
rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente
all'articolo 20 ed elencati nell'allegato B, sono riconosciuti in Italia con
gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione
rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista,
dipendente o libero-professionista.
2. I titoli di cui al comma l e le
denominazioni corrispondenti sono indicate nell'allegato B.
3. L'elenco di cui all'allegato B
è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in conformità alle
modifiche definite in sede comunitaria.
Art. 4.
1. I diplomi, certificati e altri
titoli di medico chirurgo specialista, comuni a due o più Stati membri e
rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente
all'articolo 20 ed elencati nell'allegato C, sono riconosciuti con gli stessi
effetti dei diplomi di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso
all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero
professionista.
2. I titoli di cui al comma l e le
denominazioni corrispondenti sono indicati nell'allegato C.
3. L'elenco di cui all'allegato C
è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità alle
modifiche definite in sede comunitaria.
Art. 5.
1. I cittadini degli Stati membri
in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, che intendono conseguire
uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o
che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di
origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di
specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla
normativa vigente, previa verifica dei requisiti.
2. I cittadini degli Stati membri,
che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma l e
che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di
medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e
riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono
ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione
compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio
rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di
provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale
che rivestono nel Paese di origine o di provenienza.
3. La valutazione dei periodi di
formazione è effettuata, su proposta del Ministero della sanità e del Ministero
dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dai competenti organi
accademici che determinano la durata e i contenuti del periodo di formazione
complementare.
4. L'ammissione di cui ai commi
precedenti è concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in
deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.
5. Le Università comunicano annualmente al Ministero della
sanità il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo
con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di
specializzazione cui sono stati ammessi, nonché l'elenco dei cittadini che ancorchè
ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo
specialista.
Capo III
Diritti
acquisiti
Art. 6.
1. I diplomi, certificati od altri
titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino
una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione
di cui all'articolo 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 2 se:
a) sanciscono una formazione
iniziata anteriormente al l gennaio 1981 per la Grecia, l gennaio 1986 per la
Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla
data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;
b) sono accompagnati da un
attestato, rilasciato dalle Autorità competenti, dal quale risulti che essi
hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo
di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato.
2. I diplomi, certificati o altri
titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non
rispondono ai requisiti di cui all'articolo 20, sono ammessi al riconoscimento
di cui agli articoli 3 e 4 se:
a) sanciscono una formazione
iniziata anteriormente al l gennaio 1981 per la Grecia, al l gennaio 1986 per
la Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla
data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;
b) sono accompagnati da un
attestato, rilasciato dalle Autorità competenti, da cui risulti che essi si
sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per un
periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione
specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la
durata minima di formazione prevista nell'allegato E. Per le specializzazioni
per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, una durata minima di formazione inferiore a quella
prevista nell'allegato E, per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati
B e C, la differenza è determinata in base alla durata minima di formazione.
3. I diplomi, certificati ed altri
titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle
denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli
allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un
certificato delle Autorità competenti nel quale è attestato che essi sono
rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che
li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
4. I diplomi, certificati ed altri
titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli
Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, che non
risponde a tutti i requisiti di cui all'articolo 18 sono riconosciuti in Italia
se:
a) sanzionano una formazione
iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio
dell'attività di medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle
stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorità competenti tedesche e
indicati nell'allegato A, lettera c);
c) si accompagnano ad un
certificato rilasciato dalle Autorità competenti tedesche attestante che i loro
titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla
professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso
dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
5. I diplomi, certificati ed altri
titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai
cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica Democratica
Tedesca e che non posseggono i requisiti minimi di formazione di cui
all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia se:
a) attestano una formazione
iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, quale
medico specialista, della corrispondente attività in tutto il territorio della
Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorità competenti
tedesche ed indicati negli allegati B e C;
c) si accompagnano ad un certificato, rilasciato dalle
Autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico
specialista, dell'attività corrispondente per un periodo equivalente al doppio
della differenza tra la durata minima di formazione di cui all'articolo 20 e
quella acquisita nel territorio tedesco.
Capo IV
Uso del
titolo professionale e di formazione
Art. 7.
1. I cittadini degli Stati membri
che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 usano
rispettivamente il titolo di "medico chirurgo" e "medico
chirurgo specialista in ..." e fanno uso delle relative abbreviazioni.
2. Il titolo professionale di cui al comma l può essere
accompagnato dal titolo di formazione corrispondente, come indicato negli
allegati A, B e C, nella lingua dello stato di origine o di provenienza seguito
dal nome e luogo dell'università o istituzione che ha rilasciato tale titolo
nello Stato di origine o di provenienza.
3. Il Ministero della sanità
indica le modalità di utilizzo del titolo di formazione di cui al comma 2 nel
caso in cui il titolo di formazione possa essere confuso con un titolo che
richieda in Italia una formazione maggiore che il titolare non ha compiuto o
che dia possibilità di una attività diversa da quella prevista dal Paese in cui
il titolo è stato conseguito.
Capo V
Diritto di
stabilimento
Art. 8.
1. I cittadini di uno Stato membro
che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4, si
iscrivono all'albo dei medici chirurghi e medici chirurghi specialisti della
provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale
e sono soggetti a quanto previsto dalle normative nazionali in relazione
all'esercizio dell'attività professionale.
2. L'iscrizione di cui al comma l
è condizionata alla presentazione della certificazione rilasciata dall'Autorità
competente del Paese di origine o di provenienza nella quale deve essere
specificato che non vi è in atto una inabilitazione temporanea o definitiva per
l'esercizio della professione.
3. Quando lo Stato membro di
origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità
per il primo accesso all'attività di cui trattasi, deve essere richiesto un
estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente
rilasciato da una Autorità competente dello Stato membro di origine o di
provenienza.
4. Qualora il Ministero della
sanità venisse a conoscenza di fatti gravi e specifici, avvenuti fuori dal
territorio italiano anteriormente allo stabilimento dell'interessato in Italia,
che potrebbero avere conseguenze per l'esercizio della relativa attività
professionale, informa lo Stato di origine o di provenienza che esamina la
veridicità dei fatti. Le autorità di tale Stato decidono della natura e
dell'ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano al Ministero
della sanità quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o
dei documenti da esse rilasciati. In caso di conferma della veridicità dei
fatti il Ministero della sanità ne dà comunicazione alla Federazione degli
ordini dei medici chirurghi per l'adozione dei relativi provvedimenti. Le
informazioni trasmesse in questo caso sono coperte dal segreto d'ufficio.
Art. 9.
1. I cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo
professionale hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli obblighi e sanzioni
disciplinari stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Per i procedimenti disciplinari
e le relative sanzioni si applica la normativa vigente in Italia.
3. L'ordine dei medici chirurghi comunica al Ministero
della sanità tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale. Il
Ministero della sanità comunica allo Stato di origine o di provenienza
dell'interessato le sanzioni disciplinari adottate. Le informazioni sono
coperte dal segreto d'ufficio.
Art. 10.
1. Qualora, per l'accesso ad una
delle attività di medico chirurgo o per il suo esercizio, fosse richiesto dalla
normativa nazionale un documento relativo alle condizioni di salute fisica o
psichica, per i cittadini degli Stati membri è riconosciuta sufficiente la
presentazione dello stesso documento richiesto nello Stato membro d'origine o
di provenienza. Ove non sia previsto, lo stesso attestato deve essere
rilasciato dall'Autorità competente.
Art. 11.
1. All'atto della presentazione
della domanda i documenti di cui all'articolo 10 non devono essere di data
anteriore a tre mesi.
Art. 12.
1. La procedura di ammissione del beneficiario all'accesso
ad una delle attività di medico chirurgo deve essere conclusa al più presto e
comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo
dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare
indispensabili per la relativa istruttoria ovvero necessarie a seguito di
eventuale ricorso proposto alla fine della procedura stessa. Lo Stato membro
consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.
Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, il
Ministero della sanità prosegue la procedura di riconoscimento.
Art. 13.
1. Nel caso in cui per l'accesso all'esercizio ad una
delle attività di medico chirurgo sia richiesto la prestazione di un giuramento
o una dichiarazione solenne e qualora la formula di detto giuramento o di detta
dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati
membri agli interessati è proposta una formula appropriata ed equivalente.
Capo VI
Prestazioni
di servizi
Art. 14
1. Per le prestazioni in Italia di
servizi, con carattere occasionale, di medico chirurgo o medico chirurgo
specialista, i cittadini degli Stati membri sono dispensati dall'iscrizione
all'ordine professionale e sono soggetti ai relativi diritti e doveri previsti
dalla normativa vigente e sono sottoposti alle disposizioni disciplinari di
carattere professionale o amministrativo-fiscale così come previsto
dall'ordinamento italiano.
2. Le prestazioni di cui al comma
l sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
incompatibilità ed esercizio di attività libero-professionali.
3. Di ogni eventuale provvedimento
adottato in caso di violazione o inottemperanza delle disposizioni di cui ai
commi l e 2, è data tempestiva comunicazione all'Autorità competente dello
Stato di origine o di provenienza.
Art. 15.
1. Il medico o medico specialista
cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, che intende erogare
prestazioni occasionali, deve essere autorizzato dal Ministero della sanità in
via preventiva.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla
presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta in lingua
italiana con l'indicazione della motivazione giustificante le prestazioni di
cui al comma 1 e corredata di:
a) indicazione dell'ordine dei
medici chirurghi corrispondente alla provincia nella quale intende erogare la
prestazione;
b) certificazione relativa
all'attività medica legalmente esercitata nello Stato di origine o provenienza;
c) certificazione della competente
Autorità del Paese di origine o provenienza che garantisca il possesso dei
titoli o diplomi richiesti;
d) indicazione del domicilio
durante la permanenza in Italia.
3. In caso di urgenza, la richiesta motivata di
autorizzazione deve essere presentata subito dopo l'effettuazione della
prestazione e comunque entro il termine di quindici giorni.
4. La documentazione di cui al
comma 2, lettere b) e c), deve essere di data non anteriore ai dodici mesi
dalla data della richiesta.
5. In caso di ulteriori
prestazioni nella stessa provincia e nello stesso luogo, entro un anno a far
data dalla prima richiesta, è sufficiente notificare il motivo e la data delle
prestazioni stesse.
6. Il Ministero della sanità dà
comunicazione delle autorizzazioni rilasciate all'ordine dei medici chirurghi competente,
per l'iscrizione in apposito elenco.
Capo VII
Disposizioni
comuni
Art. 16.
1. Il Ministero della sanità e la
Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e
necessarie a far si che i cittadini di cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano
adeguatamente le condizioni per l'accesso alla professione medica e la relativa
legislazione.
2. L'attestato di cui all'articolo
15, comma 2, lettera b), è rilasciato dal Ministero della sanità, dopo gli
opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini
provinciali nazionali.
3. Nei casi in cui i soggetti di
cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte, definitivamente o
temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo, il
Ministero della sanità provvede a ritirare l'attestato di cui al comma 2, se
già rilasciato.
Art. 17.
1. In casi di dubbio fondato il
Ministero della sanità richiede all'Autorità competente di un altro Stato
membro conferma della veridicità e autenticità dei diplomi, certificati o altri
titoli, rilasciati in detto Stato membro, nonché conferma dell'osservanza di
tutti i requisiti di formazione previsti al Titolo II e al Titolo III.
Titolo III
FORMAZIONE
Capo I
Condizioni
di formazione dei medici chirurghi
Art. 18.
1. La formazione di medico
chirurgo comprende:
a) adeguate conoscenze delle
scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei
metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi
dei dati;
b) adeguate conoscenze della
struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona
salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed
il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei
problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente
della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina:
prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica
acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
2. La formazione di cui al comma l
comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o
sotto il controllo di una università.
Art. 19.
1. Resta impregiudicata, per il Ministero della sanità, la
facoltà di consentire sul territorio italiano e secondo le normative vigenti,
l'accesso all'attività di medico chirurgo e il relativo esercizio ai titolari
di diplomi, certificati e altri titoli, non conseguiti in uno Stato membro.
Capo II
Condizione
e formazione dei medici specialisti
Art. 20.
1. La formazione che permette di
ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni
indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e
validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
all'articolo 18;
b) insegnamento teorico e pratico;
c) formazione a tempo pieno sotto
il controllo delle autorità o enti competenti;
d) formazione effettuata in un
ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato
a tal fine dalle autorità competenti;
e) partecipazione personale del
medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità
proprie della disciplina.
2. Il rilascio di un diploma di
medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico
chirurgo.
3. La durata minima della
formazione specialistica non può essere inferiore a quanto indicato
nell'allegato D.
Titolo IV
Capo I
Formazione
specifica in medicina generale
Art. 21.
1. Per l'esercizio dell'attività
di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in
medicina generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai
sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
Art. 22.
1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri
titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale sono quelli
indicati nell'allegato E.
Art. 23.
1. I cittadini di uno Stato membro
in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 22, se
riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la
relativa abbreviazione in lingua italiana.
Art. 24.
1. Il diploma di cui all'articolo
21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina
generale della durata di due anni ed è riservato ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e non ai possessori di diploma
di specializzazione di cui all'articolo 20, o di diploma in formazione
specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca.
2. Il corso, comporta un impegno a
tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività
didattiche pratiche e teoriche. Il corso si conclude con il rilascio di un
diploma di formazione in medicina generale da parte degli assessorati regionali
alla sanità, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della
sanità.
3. Per la durata della formazione
a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale
ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o
enti e istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta
l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale nè con il
Servizio sanitario nazionale, nè con i medici tutori.
4. Il medico iscritto ai corsi di
cui al comma l, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza
assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
5. Gli impedimenti temporanei
superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che
l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano
ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché
quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
6. Non determinano interruzione
della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi
personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non
superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino
il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione
della borsa di studio.
Art. 25.
1. Le regioni e le province
autonome forniscono al Ministero della sanità entro il 3l ottobre di ogni anno
l'entità del contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, anche
sulla base delle previsioni relative all'assegnazione di zone carenti di
assistenza primaria.
2. Il bando di concorso per
l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale è
emanato con decreto del Ministro della sanità, entro il 28 febbraio di ogni
anno.
3. Il concorso consiste in una
prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di
medicina clinica, unica su tutto il territorio nazionale, che si svolge nel
giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da
ciascuna regione o provincia autonoma.
4. Del giorno e dell'ora della
prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima
della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami". Del
luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, è data
comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.
5. Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati
sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero
massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza
ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo
stabilito dalla regione o provincia autonoma.
Art. 26.
1. Il corso di formazione
specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e
attività didattiche teoriche. La formazione prevede un totale complessivo di
almeno 3.000 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i
programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione
vengono definiti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.
2. Il corso prevede:
a) un periodo di formazione in
medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno cinque mesi
effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a
tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital
e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con attribuzione alle stesse
della responsabilità della formazione. Il periodo comprende un'attività clinica
guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia
clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina
di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
b) un periodo di formazione in
chirurgia generale, articolato in almeno due mesi, effettuato sempre presso le
strutture indicate alla lettera a), comprendente: attività clinica guidata ed
attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia
generale, chirurgia d'urgenza;
c) un periodo di formazione nei
dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno due mesi, effettuato
sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali
comprendenti: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari
di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile,
pediatria preventiva;
d) un periodo di formazione,
articolato in sei mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di
medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente
attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia
reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il
predetto periodo di formazione può effettuarsi anche in parte presso le
strutture di cui alla lettera a);
e) un periodo di formazione,
articolata in almeno quattro mesi, effettuato presso strutture di base
dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del
responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso
distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a
seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed
igiene e profilassi;
f) un periodo di formazione in
ostetricia e ginecologia, con attività clinica guidata ed attività di
partecipazione a seminari, articolato in almeno un mese effettuato presso le
strutture indicate alla lettera a).
3. Le strutture ospedaliere e le
strutture distrettuali ed i dipartimenti ove si svolge la formazione di cui al
comma 2 sono quelli individuati a tal fine con decreto del Ministro della
sanità, su proposta delle regioni o province autonome.
4. Le attività pratiche sono
costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital,
oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati ai
sensi del comma 3 e caratterizzati didatticamente da un'attività clinica
guidata.
5. Il corso inizia
obbligatoriamente il 1 novembre e si conclude, compreso lo svolgimento
dell'esame finale, entro il 31 ottobre del biennio successivo. La formazione
non può concludersi prima del 30 settembre del secondo anno.
Art. 27.
1. La formazione specifica in
medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato
all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse
all'attività svolta. Le attività teoriche sono articolate in attività
seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato
proposto dai coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con
i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della
stessa area didattica. Il programma delle attività teoriche e quello delle
attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma
sono autonomi nella realizzazione concreta.
2. Presso le strutture accreditate
di cui all'articolo 26, comma 3, la funzione tutoriale per le attività
didattiche di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici del
personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora
si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con
il responsabile della unità operativa.
3. I tutori di cui all'articolo 26
sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario
nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con
il servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di
assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in
uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 26, comma 3. I
medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono
iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.
4. I medici tutori di cui al comma
3 durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione
del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo
il coordinatore delle attività pratiche esprime, sulla base di giudizi
analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul
profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione è rilasciata dal
coordinatore delle attività teoriche.
5. L'accesso alle varie fasi in
cui il corso è articolato è subordinato al superamento con esito positivo della
fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio
del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un
idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare
nuovamente il periodo stesso per una sola volta.
6. Qualora il partecipante alla
formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
varie attività formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una
parte di un determinato periodo di apprendimento può recuperare, ove ne sussistano
le condizioni, nello stesso biennio le attività finalizzate al raggiungimento
di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla
formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
varie attività formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli
obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare
nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel biennio successivo. Il
giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta
l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.
7. L'esame di cui al comma 5 è sostenuto davanti alla
commissione di cui all'articolo 29, comma 3.
Art. 28.
1. I corsi sono organizzati ed
attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero
della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. In caso di inadempienza regionale, il Ministro della
sanità previo invito ad adempiere, provvede all'organizzazione ed attivazione
dei corsi, avvalendosi delle strutture e del personale delle regioni e delle
provincie autonome inadempienti.
Art. 29.
1. La commissione d'esame, per
l'ammissione al corso, è composta dal presidente dell'ordine dei medici
chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un
primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico
di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo
regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi
lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame.
2. Le graduatorie di ammissione
dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio
conseguito nella prova scritta di cui all'articolo 25.
3. Al termine del biennio, la
commissione di cui al comma l, integrata da un rappresentante del Ministero
della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina
equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i
nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero
dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale,
discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli
giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo,
formula il giudizio finale.
Art. 30.
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 21, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in
qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati
all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto è esteso ai
medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi
ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data
del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in
medicina generale.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2
che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di
medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi
membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina
generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente
ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della
documentazione comprovante il diritto acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici
chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai
sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221,
al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.
Art. 31.
1. Il Ministero della sanità
riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione specifica o
complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea, al fine
dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.
2. Il riconoscimento del diploma
di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma,
certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A.
3. Il medico di cui ai commi 1 e 2
che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario
nazionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni
disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.
4. L'uso del titolo professionale
e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.
5. Il Ministero della sanità, nel
caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli
altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità
dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da
parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il
conseguimento del titolo.
6. Nel caso in cui il Ministero
della sanità venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori
del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente
all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle
competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni
acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.
Art. 32.
1. Il Ministero della sanità fornisce a richiesta delle
competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti
alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione
all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi
dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione
della relativa documentazione.
Titolo V
RICONOSCIMENTO
TITOLI
Art. 33.
1. Ai fini del riconoscimento dei titoli, certificati ed
altri titoli, previsti dal presente decreto legislativo, l'interessato deve
presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana, in carta
semplice, corredata dai seguenti documenti:
a) originale o copia autentica del
titolo previsto dagli allegati A, B, C, D, E per l'attività di medico chirurgo,
medico chirurgo specialista, medico chirurgo di medicina generale;
b) certificato di lecito ed
effettivo svolgimento dell'attività professionale rilasciato dalla competente
autorità del Paese di origine o provenienza.
2. Il Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica,
entro tre mesi accerta la regolarità della domanda e relativa documentazione,
provvede ad autorizzare l'ordine provinciale dei medici chirurghi presso il
quale l'interessato deve richiedere l'iscrizione, trasmettendo la relativa
documentazione. Stessa comunicazione è, per conoscenza, inviata all'interessato.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità è motivato.
3. L'interessato, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, deve, a pena decadenza del diritto
di stabilimento, iscriversi all'ordine provinciale dei medici chirurghi.
L'ordine provinciale dei medici chirurghi nel termine di tre mesi dalla data di
ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero
della sanità adempie alle procedure per l'iscrizione come stabilito
dall'ordinamento vigente. Dell'esito della procedura deve essere data
comunicazione al Ministero della sanità entro e non oltre un mese dalla data
dell'iscrizione.
4. Il Ministero della sanità in
caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi dei certificati degli altri
titoli, chiede conferma della veridicità degli stessi alla competente autorità
dello stato membro nonché di tutti i requisiti di formazione di cui
all'articolo 27.
5. I documenti di cui al comma 1 non possono essere di
data anteriore ai tre mesi dalla data del rilascio.
6. Restano ferme le disposizioni
di cui agli articoli 14 e 15 in materia di prestazione di servizi.
Titolo VI
FORMAZIONE
DEI MEDICI SPECIALISTI
Capo I
Art. 34.
1. La formazione specialistica dei
medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a
due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2. È soggetta alle disposizioni
del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione
europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio
sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni
di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto
con il Ministro della sanità.
4. L'accesso alla formazione
specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai
sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina
generale.
Art. 35.
1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo
anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi
della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici
specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno
del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui
al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero
dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai
sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume
assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della
scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, è stabilita, d'intesa con il
Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al
5 per cento per le esigenze della sanità militare, nonché d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le
singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma
2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministero della
difesa.
4. Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità,
può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale,
l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero
di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale
medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture
sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
5. Per usufruire dei posti
riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma
4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste
dall'ordinamento della scuola.
Art. 36.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le
modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le
modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la
composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in
una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello
nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e
adeguatamente pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono
attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono
assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli
studi;
d) le commissioni sono costituite
a livello locale secondo criteri predeterminati.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1
del presente articolo si applica l'articolo 3 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
Art. 37.
1. All'atto dell'iscrizione alle
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico
stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato del
presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non
previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente
all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche
formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole
scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà
in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto è
definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto è stipulato con
l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte
prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.
4. Il contratto è annuale ed è
rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai
sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di
studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione
anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi
da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle
disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle
prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata
risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la
retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare
del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono
devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 38.
1. Con la sottoscrizione del
contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con
profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche
previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la
normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.
Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica
si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della
scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di
adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere
superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
2. Le modalità di svolgimento
delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero
minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver
personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale,
sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli
ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le
università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di
specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di
formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico
stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la
partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità
operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la
graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la
direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende
sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del
medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
4. I tempi e le modalità di
svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che
il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal
Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili
delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le
attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal
medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di
formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la
quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività
assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.
5. L'attività tutoriale, ove
svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione
specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di
incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli
incarichi di secondo livello dirigenziale.
Art. 39.
1. Al medico in formazione
specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è
determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei
limiti dei fondi previsti dall'articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote
del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti.
3. Il trattamento economico è
costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta
la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile,
differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno
di corso.
4. Il trattamento economico è
corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di
specializzazione.
Art. 40.
1. Per la durata del la formazione
a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale
all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed
ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o
enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione
specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della
libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione
specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza
assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei
superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che
l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano
ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché
quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione
della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi
personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non
superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il
raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del
trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Durante i periodi di
sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un
periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla
durata legale del corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di
collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed
università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche
in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo
personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162.
Art. 41.
1. Il trattamento economico è
assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Ai fini previdenziali ed
assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 75 per
cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione all'evoluzione del
trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro.
3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in
formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a
proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la
responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività
assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle
stesse condizioni del proprio personale.
Art. 42.
1. Al personale in formazione
specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al
personale di cui al presente articolo continua ad applicarsi la normativa
vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico
propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del
presente decreto legislativo, alla frequenza programmata delle attività
didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali
alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento
didattico delle singole scuole, ed in particolare all'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 38.
Art. 43.
1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica con il compito di determinare gli standard per
l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole
specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete
formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le
modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle
indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di
idoneità della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle
strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla
lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà
di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla
professione;
c) della presenza di servizi
generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialità
affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema
di controllo di qualità delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto
numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo
38, comma 1.
2. L'accreditamento delle singole
strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale è
composto da:
a) tre rappresentanti del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del
Ministero della sanità;
c) tre presidi della facoltà di
medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
d) tre rappresentanti delle
regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici
in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di
specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre
medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le
scuole di specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio
è nominato d'intesa fra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai
Ministri della sanità e dell'università, ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.
Art. 44.
1. Presso le regioni nelle quali
sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto
legislativo è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medicospecialistica,
composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari
delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonché da tre
rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio è
presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di
medicina e chirurgia delle università della regione. Nella commissione è
assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione.
L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i
criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica lo
standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel
rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano
formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende
e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono
all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero
della sanità e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure
necessarie per l'attuazione del presente decreto.
3. L'Osservatorio è nominato dalla
regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio è
disciplinata dai protocolli d'intesa fra università e regione e negli accordi
fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresì elementi di
valutazione all'Osservatorio nazionale.
Art. 45.
1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico
il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi.
Art. 46.
Disposizioni
finali
1. Agli oneri recati dal Titolo VI
del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall'articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990. n. 428, delle quote
del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito
provvedimento legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 39 e 41 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22
maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive
modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2.
(Si omette il testo degli
allegati)