Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
"Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES,
dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29
dicembre 2000, n. 422, ed, in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 giugno 2001;
Acquisiti i
pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto
2001;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Apposizione
del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione
del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente,
da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia
dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura
non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Art. 2.
Disciplina
aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed
abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di
assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici
per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le
assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra
indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da
parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione
della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende
stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di
cui al presente articolo.
Art. 3.
D
i v i e t i
1. L'apposizione
di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi
degli articoli 4
e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai
sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto
a termine;
d) da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni.
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del
contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore,
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che
sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita'
lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato.
Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a
termine non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a
carico del datore di lavoro.
Art. 5.
Scadenza
del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto
di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto
di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza
di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto
si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta
di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Art. 6.
Principio
di non discriminazione
1. Al prestatore
di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica
natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni
altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso
livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7.
Formazione
1. Il lavoratore
assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del
contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del
lavoro.
2. I contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare
l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita' di formazione
adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e
migliorarne la mobilita' occupazionale.
Art. 8.
Criteri
di computo
1. Ai fini di cui
all'articolo 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto
abbia durata superiore a nove mesi.
Art. 9.
Informazioni
1. I contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi definiscono le modalita' per le informazioni da rendere ai
lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita' e contenuti
delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al
lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Art. 10.
Esclusioni
e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di
lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di
formazione e lavoro;
c) i rapporti di
apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di
formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi
dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i
datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come
definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori
del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o
nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro
per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo.
4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a
tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i
dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e
osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per
quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i
rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione,
importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in
vigore le discipline di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
all'articolo 10
della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di
avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad
aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di
carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia'
previste nell'elenco allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
e successive modificazioni;
c) per
l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a
tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di
stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o
conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un
servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o
occasionale.
8. Sono esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle
tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la
eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla
contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta'
occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al
precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate
suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a
quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le
medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di
precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima
qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato
attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia'
previste dall'articolo 23,
comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a
determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di
cui all'articolo 25,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso
il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a condizione che manifesti
in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data
di cessazione del rapporto stesso.
Art. 11.
Abrogazioni
e disciplina transitoria
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis
della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche'
tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione
agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1,
le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 23
della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti
individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a
dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale
artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 12.
S
a n z i o n i
1. Nei casi di
inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro e'
punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L.
300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94
euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).