Decreto Legislativo 28 settembre
1998, n. 360
"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a
norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7,
comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
aggiunto all'articolo 1,
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
con il quale il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto
legislativo recante l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, applicando i principi ed i criteri direttivi di
cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visti i commi 10
e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 24 luglio 1998;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza
Stato-Città;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25
settembre 1998;
Sulla proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell'interno;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. È istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
2. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15
dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione
delle aliquote di cui all'articolo 11,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la
variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta
Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del
decreto di cui al comma 2.
4. L'addizionale
è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2
e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del citato testo unico l'addizionale
comunale è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23
e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti
redditi. L'importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis
del citato decreto n. 600 del 1973.
6. L'addizionale
è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi
redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata,
unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.
7. La ripartizione tra i comuni delle somme versate a
titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal
Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme
versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei
dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle
dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno
precedente a quello cui si riferisce l'addizionale comunale. Entro l'anno
successivo a quello in cui è effettuato il versamento, il Ministero
dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con
le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle
dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui
si riferisce l'addizionale comunale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalità per
effettuare la ripartizione. Per i comuni l'accertamento contabile dei proventi
derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle
comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il
primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo,
l'addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartita entro lo stesso anno in
cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato,
sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero
dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi
redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche generali
pubblicate dal Ministero delle finanze.
8. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai fini dell'accertamento dell'addizionale, i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni
provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di
cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni
previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine
delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a
titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati ai comuni secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti
la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e
previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera
a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le
seguenti: ", alle relative addizionali";
b) la lettera
d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, è soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 2.
1. Il
finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni
è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente
assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato
dalle disposizioni recate dall'articolo 48,
comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai
decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il periodo
successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno
precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai
sensi dell'articolo 48,
comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
i proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra i comuni dal
Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali
aggiuntivi richiamati al comma 1.
3. A decorrere dall'anno
in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48,
comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
la ripartizione dei proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal
Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7.
Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi
dell'articolo 48,
comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
si procederà con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o
dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascun
comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui
all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai
relativi eventuali conguagli.
Art. 3.
1. Il Governo
trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del
provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dai comuni. Con
decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione
dei relativi dati.