Decreto Legislativo 2 maggio 1994,
n. 319
Attuazione
della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva
89/48/CEE
(in
SO n. 81 alla GU 28 maggio 1994, n. 123)
Il
Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 22
febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del
Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992,
relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva
89/48/CEE; Ritenuta l'opportunità di dare
attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato
CEE in tema di professioni marittime;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile
1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle
risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad
interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali
e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Riconoscimento
dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.
1. Alle
condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti
in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea
attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del
medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a
favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui
è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.
3. I titoli sono
ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha
seguito con successo:
a) un ciclo di
studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale,
per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver
portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere
all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano
all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con
decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della
direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;
b)
successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi
o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un
istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di
istruzione e in una impresa;
c) un ciclo di
studi secondari a carattere tecnico o professionale.
4. Sono, altresì,
ammessi al riconoscimento i titoli:
a) rilasciati in
seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle
conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una
professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni
legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia
richiesta la prova di una formazione preliminare;
b) che sanciscono
una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi
dell'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
o un titolo ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma precedente;
c) che comprovano
una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.
5. Se la
formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese
non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il
Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica
che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una
esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo
contemplato alla lettera a), del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso
di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.
Articolo 2
Professioni.
1. Ai fini del
presente decreto si considerano professioni:
a) le attività
per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi,
tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al
possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 1;
b) i rapporti di
impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da
disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione
professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
c) le attività
esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a
chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 1;
d) le attività attinenti al
settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale
rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione
determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della
ammissione al rimborso.
Articolo 3
Formazioni
professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.
1. Il cittadino comunitario può
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la
professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad
una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di
formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via
alternativa:
a) sia in
possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3,
lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia
esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi
dieci anni;
b) sia in
possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3,
lettera b), lettera c), che attesti l'idoneità all'esercizio della professione
e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli
ultimi dieci anni;
c) sia in
possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3,
la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o
autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente
orientato all'esercizio di una professione;
d) dimostri di
essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1,
comma 4, lettera a);e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato
B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la
disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate
all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).
2. I requisiti di
cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il
richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza
ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea
e alla Repubblica italiana.
3. I titoli ammessi ai sensi dei
precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella
Comunità europea.
Articolo 4
Titoli
professionali assimilati.
1. Sono ammessi
al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a
parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art.
1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli
ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente
acquisita nella Comunità europea.
Articolo 5
Composizione
e durata della formazione professionale.
1. La formazione
professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai
requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:
a) nello
svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;
b) in un
tirocinio professionale, effettuato sotto la guida di un istruttore e
sanzionato da un esame;
c) in un periodo
di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista
qualificato.
Articolo 6
Misure
compensative.
1. Qualora il
richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o
di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle
attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del
richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima
di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la
formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3,
verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la
professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività
professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che
ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3,
comma 1.
2. Il
riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento
di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al
superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui
accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione
rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente
possiede un titolo di formazione rispondente a requisiti di cui all'art. 1,
comma 3, lettera b) o lettera c).
Articolo 7
Adeguamento
durata formazione professionale.
1. Quando la
durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1,
comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), è inferiore di almeno
un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal
medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del
possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di
formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o
lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art.
5, comma 1, lettera c).
2. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile
l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).
Articolo 8
Fattispecie
di applicazione della prova attitudinale.
1. Il
riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:
a) se riguarda
professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo
di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non
superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di
formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1,
lettera a);
b) se riguarda
professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza
del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel
fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;
c) se riguarda
professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo
di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o
lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di
formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato,
nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni
consecutivi in uno Stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale
per una durata equivalente.
Articolo 9
Tirocinio
di adattamento.
1. Il tirocinio di adattamento
consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in
relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la
responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio
può essere accompagnato da una formazione complementare.
3. Il tirocinio è
oggetto di valutazione finale.
4. In caso di
valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
Articolo 10
Prova
attitudinale.
1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze
professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della
professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un
professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su
cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza
essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di
esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei
mesi.
Articolo 11
Disposizioni
applicative misure compensative.
1. Con decreti
del Ministro competente ai sensi dell'art. 13, di concerto con i Ministri per
il coordinamento delle politiche comunitarie, della pubblica istruzione e del
lavoro e della previdenza sociale, sono emanate disposizioni e direttive
generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, con riferimento alle
singole professioni ed alle relative formazioni professionali.
Articolo 12
Requisiti
formali dei titoli.
1. I documenti da
esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in
lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in
cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Articolo 13
Competenze
per il riconoscimento.
1. Sulle domande
di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero
titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a),
individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari
settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla
lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro
per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);
c) il Ministero
della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero
della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole
materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado;
e) il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il
cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche
professionali conseguiti ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di
contratti aventi finalità formativa;
f) il Ministero
dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
g) il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, in ogni altro caso.
Articolo 14
Procedura
di riconoscimento.
1. La domanda di
riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della
documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti
indicati all'art. 12.
2. La domanda
deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione
alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della
documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie
integrazioni.
4. Per la
valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza
di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale partecipano i
rappresentanti:
a) dei Ministeri
indicati all'allegato C;
b) del Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero
degli affari esteri;
d) del Ministero
della pubblica istruzione;
e) del
Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
g) del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nella
conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria
professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è
integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza
Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza
regionale.
6. Il
riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi
nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua
integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di
cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di
adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto
dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma
dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano
se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui
è stato provveduto con precedente decreto.
Articolo 15
Effetti
del riconoscimento.
1. Il decreto di
riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla
professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla
normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione
e delle qualifiche professionali.
2. Resta salvo il
requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Articolo 16
Uso
del titolo professionale e del titolo di studio.
1. I cittadini di
uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di
una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del
corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far
uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella
lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla
sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.
Articolo 17
Esecuzione
delle misure compensative.
1. Gli
adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento
e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che
presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza
degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:
a) il Ministro
per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di
pubblico impiego;b) il Ministero della sanità in relazione alle attività
inerenti al settore sanitario;
c) il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art.
13, comma 1, lettera e), nonchè, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g);
d) il Ministero
della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1,
lettera d);
e) il Ministero
dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13,
comma 1, lettera f).
Articolo 18
Prova
dei requisiti non professionali.
1. Nei casi in
cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti
di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di
assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai
sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti
rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che
attestano il possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al
precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di
provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo
giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale,
certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di
una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito
per l'ammissione all'esercizio della professione.
3. La sana
costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il
corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se
tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità
competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni
vigenti in Italia.
4. Al momento
della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono
essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto
disposto dal precedente art. 12.
Articolo 19
Certificazioni
per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.
1. Ai fini del
riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante
all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui
agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti
a norma dell'art. 13.
2. I Ministeri competenti
certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3,
comma 1, lettera b).
3. I predetti Ministeri sono
competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma
dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della
Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.
Articolo 20
Relazione
alla Commissione delle Comunità europee.
1. Al fine di predisporre la
relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del
presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e
i dati statistici necessari.
2. Il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì
ai compiti:
a) di
coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
b) di
informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione
professionale ai sensi del presente decreto.
Articolo 21
Norme
di rinvio.
1. Le
disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente
decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche
all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.
Articolo 22
Materie
non regolate.
1. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da
direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di
diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive contenute
nell'allegato E al presente decreto.
Articolo 23
Equiparazione
dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni
marittime.
1. I cittadini
degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli
118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e
133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. I cittadini
degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del
codice della navigazione.
Allegato
1
[Omissis]