TESTO UNICO IN MATERIA DI
ISTRUZIONE
(Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
(Testo coordinato ed
aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d.
"Riforma Moratti") e dai D.P.R. 30 marzo 2004, n. 121 e D.P.R. 30
marzo 2004, n. 122)
INDICE
PARTE I -
Norme generali
Art. 1. Formazione
della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
Art. 2. Tutela
della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
Art. 3.
Comunità scolastica
Art. 4.
Comunità Europea
TITOLO I -
Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di
istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo
e di istituto
Art. 5.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
Art. 6. Consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe nelle scuole con particolari finalità
Art. 7.
Collegio dei docenti
Art. 8.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Art. 9.
Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
Art. 10.
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
Art. 11.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12.
Diritto di assemblea
Art. 13.
Assemblee studentesche
Art. 14.
Funzionamento delle assemblee studentesche
Art. 15.
Assemblee dei genitori
Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16.
Istituzione e fini del distretto scolastico
Art. 17.
Determinazione dei distretti
Art. 18.
Organi del distretto
Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
Capo III - Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale
Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale
Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale
Capo IV -- Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Capo V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26.
Circoli didattici ed istituti scolastici
Art. 27. Autonomia amministrativa
Art. 28.
Vigilanza
Art. 29.
Istituzioni con personalità giuridica
Capo VI - Norme comuni
Art. 30.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
Art. 31.
Elezioni
Art. 32. Liste
dei candidati del personale docente e direttivo
Art. 33.
Svolgimento delle elezioni
Art. 34.
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
Art. 35.
Surroga dei membri cessati
Art. 36.
Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità
Art. 37.
Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
Art. 38.
Decadenza
Art. 39.
Adunanze degli organi collegiali
Art. 40.
Regolamenti tipo
Art. 41.
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
Art. 42.
Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio
scolastico distrettuale
Art. 43.
Pubblicità degli atti
Capo VII - Organi collegiali della scuola materna
Art. 44.
Consigli di circolo di scuola materna
Art. 45.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
Art. 46.
Collegio dei docenti di scuola materna
Art. 47. Norma
transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
Capo VIII - Norme particolari
Art. 48.
Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
Art. 49.
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
Art. 50.
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza
e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche
TITOLO II - Razionalizzazione
della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e
grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51. Piano
pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
Art. 52.
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni
educative
Capo II - Istituzione delle scuole statali materne,
elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
Art. 53.
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
Art. 54.
Istituzione delle scuole materne
Art. 55.
Istituzione delle scuole elementari
Art. 56.
Istituzione delle scuole medie
Art. 57.
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti
magistrali
Art. 58.
Istituzione delle scuole magistrali
Art. 59.
Istituzione degli istituti tecnici
Art. 60.
Istituzione degli istituti professionali
Art. 61.
Istituzione degli istituti d'arte
Art. 62.
Istituzione dei licei artistici
Art. 63.
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti;
dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di
danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche
Capo III - Istituzione delle scuole e istituti a
carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Augusto Romagnoli di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Art. 64.
Istituto statale «Augusto Romagnoli». Finalità
Art. 65.
Convitto - scuole annesse - strutture
Art. 66.
Funzionamento. Ammissione. Personale
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per
non vedenti
Art. 67.
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti
Sezione III - Scuola nazionale professionale di
massofisioterapia
Art. 68.
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli
Art. 69.
Regolamento
Art. 70.
Organico
Art. 71. Rinvio
Capo IV - Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72.
Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
Art. 73. Piano
concernente il rapporto allievi-classi
Capo V - Calendario scolastico
Art. 74.
Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
Art. 75.
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle
arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte
drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche
TITOLO III - Regioni
Capo I - Trasferimento delle funzioni amministrative in
materia di istruzione: indicazioni normative
Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle
regioni a statuto ordinario
Art. 77. Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di
istruzione
Art. 78. Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di
istruzione
Art. 79. Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia
di istruzione
Art. 80. Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di istruzione
Art. 81. Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di istruzione
Capo II - Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82.
Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
TITOLO IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia
scolastica
Art. 84. Competenze
delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
Art. 85.
Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
Art. 86.
Princìpi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
Art. 87.
Patrimonio indisponibile
Art. 88. Aree
per l'edilizia scolastica
Art. 89. Edifici
scolastici, palestre ed impianti sportivi
Art. 90.
Centro studi per l'edilizia scolastica
Art. 91.
Edilizia sperimentale
Art. 92. Opere
di edilizia scolastica sperimentale
Art. 93.
Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
Art. 94. Piano
di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature
Art. 95. Uso
delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
Art. 96. Uso
delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
Art. 97.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per
l'arredamento scolastico
Art. 98.
Accesso dei fonogrammi nelle scuole
PARTE II -
Ordinamento scolastico
TITOLO I - La scuola materna statale
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola
materna
Art. 99.
Finalità e caratteri
Art. 100.
Requisiti per l'ammissione
Art. 101.
Formazione delle sezioni
Art. 102.
Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
Art. 103.
Direzione della scuola materna statale
Art. 104.
Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
Art. 105.
Orientamenti delle attività educative
Art. 106.
Piano annuale delle attività educative
Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali,
alle loro attrezzature ed edilizia
Art. 108.
Assistenza scolastica
TITOLO II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni
comuni alla scuola elementare e media
Capo I - Obbligo scolastico
Art. 109.
Istruzione obbligatoria
Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico
Art. 111.
Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 112.
Adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Capo II - Disposizioni sulla scolarità dei
cittadini stranieri
Art. 115.
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
Art. 116.
Alunni extracomunitari
Capo III - Certificazioni sanitarie per
l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117.
Certificazioni
TITOLO III - La scuola elementare
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola
elementare
Art. 118.
Finalità
Art. 119.
Continuità educativa
Art. 120.
Circoli e direttori didattici
Art. 121.
Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
Art. 122.
Formazione delle classi
Art. 123.
Programmi didattici
Art. 124.
Verifica e adeguamento dei programmi didattici
Art. 125.
Insegnamento di una lingua straniera
Art. 126.
Attività integrative e di sostegno
Art. 127.
Docenti di sostegno
Art. 128.
Programmazione ed organizzazione didattica
Art. 129.
Orario delle attività didattiche
Art. 130.
Progetti formativi di tempo lungo
Art. 131.
Orario di insegnamento
Art. 132.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
Art. 133.
Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
Art. 134.
Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento
Capo II - Corsi di istruzione per soggetti
analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Art. 135.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 136.
Scuole reggimentali
Art. 137.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
Art. 138.
Riconoscimento del grado di cultura
Capo III - Scuole elementari annesse a particolari
istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139.
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Art. 140.
Scuole elementari annesse all'Istituto «Augusto Romagnoli»
Art. 141.
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
Art. 142.
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
Capo IV - Itinerario scolastico
Art. 143.
Iscrizione alla prima classe
Art. 144.
Valutazione e scheda personale degli alunni
Art. 145.
Ammissione alle classi successive alla prima
Art. 146.
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 147.
Esami di idoneità
Art. 148.
Esame di licenza elementare
Art. 149.
Valore della licenza
Art. 150.
Rilascio dell'attestato di licenza
Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151.
Adozione libri di testo
Art. 152.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
Art. 153.
Determinazione del prezzo massimo di copertina
Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo
Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo
Art. 157.
Divieto commercio libri di testo
Art. 158.
Biblioteche scolastiche
Capo VI - Manutenzione e gestione degli edifici
scolastici
Art. 159.
Oneri a carico dei comuni
Art. 160.
Contributi dello Stato
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161.
Finalità e durata della scuola media
Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
Art. 163.
Direzione degli istituti
Art. 164.
Formazione delle classi
Art. 165.
Piano di studi
Art. 166.
Programmi e orari di insegnamento
Art. 167.
Attività integrative e di sostegno
Art. 168.
Piano annuale della attività scolastica
Capo II - Corsi d'istruzione per soggetti
analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
Art. 170.
Integrazione di corsi di formazione professionale
Art. 171.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 172.
Recupero scolastico di tossicodipendenti
Capo III - Scuole medie annesse a particolari
istituti e scuole speciali
Art. 173.
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Art. 174.
Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
Art. 175.
Scuole medie per non vedenti o sordomuti
Capo IV - Itinerario scolastico
Art. 176.
Iscrizione alla prima classe
Art. 177.
Valutazione e scheda personale dell'alunno
Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima
Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 180.
Esami di idoneità
Art. 181.
Norme sullo svolgimento degli esami
Art. 182. Ripetenza
Art. 183.
Ammissione all'esame di licenza
Art. 184. Sede
e sessione unica dell'esame di licenza
Art. 185.
Esame di licenza e commissione esaminatrice
Art. 186.
Valore della licenza
Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati
Capo V - Libri di testo
Art. 188.
Adozione dei libri di testo
Art. 189.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
Capo VI - Gestione e manutenzione degli edifici
scolastici
Art. 190.
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
TITOLO V - Istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore
Capo I - Finalità ed ordinamento
Art. 191.
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo II - Carriera scolastica degli alunni
Art. 192.
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di
scelte scolastiche e di iscrizione
Art. 193.
Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
Art. 193-bis. Interventi didattici ed educativi
Art. 193-ter. Calendario scolastico e tempi
dell'attività didattica
Capo III - Esami finali
Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale
Art. 195.
Esami di qualifica
Art. 196.
Esami di licenza di maestro d'arte
Art. 197.
Esami di maturità
Capo IV - Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198.
Commissioni di esame
Art. 199.
Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di
licenza di maestro d'arte
Capo V - Norme finali sugli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore
Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa
Art. 201.
Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore
Art. 202.
Modelli viventi nei licei artistici
Capo VI - Istituzioni educative
Art. 203.
Convitti nazionali
Art. 204.
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile
Capo VII - Materie demandate alla disciplina
regolamentare
Art. 205.
Regolamenti
TITOLO VI - Istruzione artistica
Art. 206.
Istituti di istruzione artistica
Capo I - Accademie di belle arti
Art. 207.
Finalità
Art. 208.
Insegnamenti
Art. 209.
Insegnamento delle materie artistiche
Art. 210.
Insegnamento delle materie di cultura
Art. 211.
Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica
Art. 212.
Direttore
Art. 213.
Collegio dei docenti
Art. 214.
Assistenti
Art. 215.
Scuole operaie e scuole libere del nudo
Art. 216.
Ordinamento amministrativo
Capo II - Istituti superiori per le industrie
artistiche
Art. 217.
Istituti superiori per le industrie artistiche
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e
di danza
Sezione I - Accademia nazionale di
arte drammatica
Art. 218.
Finalità
Art. 219.
Ammissione all'Accademia
Art. 220.
Direttore
Art. 221.
Collegio dei docenti
Art. 222.
Ordinamento amministrativo
Art. 223. Scritturazioni ed incarichi
Art. 224.
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
Sezione II - Accademia nazionale di
danza
Art. 225.
Corsi e finalità dell'Accademia
Art. 226.
Ammissione ai corsi
Art. 227.
Attestati e diplomi
Art. 228.
Direttore
Art. 229.
Ordinamento amministrativo
Art. 230.
Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 231.
Collegio dei docenti
Art. 232.
Materie di insegnamento
Art. 233.
Obblighi scolastici degli allievi
Art. 234.
Personale del corso di perfezionamento
Art. 235. Insegnamento
della composizione e della tecnica della danza
Art. 236.
Pianisti accompagnatori
Art. 237.
Sovvenzioni
Art. 238.
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo
Stato
Capo IV - Conservatori di musica
Art. 239.
Finalità
Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica
Art. 241. Direttore
Art. 242.
Collegio dei docenti
Art. 243.
Ordinamento amministrativo
Art. 244.
Conservatori di musica statizzati
Art. 245.
Disciplina della professione di maestro di canto
Art. 246.
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di
musica e di orchestrale
Art. 247.
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
Art. 248.
Accompagnatori al pianoforte
Capo V - Alunni, esami e tasse
Art. 249.
Alunni
Art. 250.
Privatisti
Art. 251.
Orari e programmi
Art. 252.
Esami
Art. 253.
Tasse scolastiche
Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza
Art. 254.
Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
Art. 255.
Autonomia amministrativa
Art. 256.
Consiglio di amministrazione
Art. 257.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 258.
Esercizio finanziario
Art. 259.
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
Art. 260.
Servizi di economato e di archivio
Capo VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti
di istruzione artistica
Art. 261.
Iniziative di promozione
Art. 262.
Locali e arredamento
Art. 263. Uso
dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
Capo VIII - Personale delle accademie e dei
conservatori
Sezione I - Ruoli e organici
Art. 264.
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei
conservatori
Art. 265.
Organici
Art. 266.
Orario di servizio
Art. 267.
Cumulo di impieghi
Art. 268.
Competenze in materia di stato giuridico del personale
Sezione II - Reclutamento
Art. 269.
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
Art. 270.
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
Art. 271.
Commissioni giudicatrici
Art. 272. Conferimento
delle supplenze
Art. 273.
Contratti di collaborazione
Art. 274.
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13
luglio 1980
Art. 275. -
Modelli viventi
TITOLO VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa,
formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e
ricerca educativa
Art. 276.
Criteri generali
Art 277. Sperimentazione metodologico-didattica
Art. 278.
Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
Art. 279.
Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali
Art. 280.
Iscrizione degli alunni
Art. 281.
Documentazione, valutazione e comunicazioni
Sezione II - Aggiornamento culturale
del personale ispettivo, direttivo e docente
Art. 282.
Criteri generali
Art. 283.
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
Art. 284.
Specifiche iniziative di aggiornamento
Art. 285. -
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione
con università ed istituti di ricerca
Art. 286.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare
Sezione III - Istituti di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 287.
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi
Art. 288.
Articolazione interna degli istituti regionali
Art. 289.
Organi degli istituti regionali
Art. 290.
Centro europeo dell'educazione
Art. 291.
Organi del Centro europeo dell'educazione
Art. 292.
Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica
Art. 293.
Conferenza dei presidenti
Art. 294.
Personale degli istituti
Art. 295.
Finanziamenti
Sezione IV - Disposizioni per le
regioni a statuto speciale
Art. 296.
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige
Art. 297.
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
Art. 298.
Disposizioni speciali per la Sicilia
Sezione V - Norme finali
Art. 299. Sede
degli istituti
Art. 300.
Norme transitorie sul personale
Art. 301.
Statuti e norme finali
Capo II - Ordinamento dell'insegnamento
dell'educazione fisica
Art. 302.
Organizzazione dell'insegnamento
Art. 303.
Esoneri dalle esercitazioni pratiche
Art. 304. Voto
di educazione fisica
Art. 305.
Sussidi
Art. 306.
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
Art. 307.
Servizi periferici - coordinatore
Art. 308.
Ruoli organici e cattedre
Capo III - Insegnamento della religione cattolica e
diritti delle altre confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione
cattolica
Art. 309.
Insegnamento della religione cattolica
Art. 310.
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Sezione II - Diritti delle altre
confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311.
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto
all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Art. 312.
Princìpi generali
Art. 313.
Soggetti aventi diritto
Art. 314.
Diritto all'educazione ed all'istruzione
Art. 315.
Integrazione scolastica
Art. 316.
Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
Art. 317.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 318.
Valutazione del rendimento e prove d'esame
Paragrafo II - Interventi
specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319.
Posti di sostegno
Art. 320.
Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
Art. 321.
Programmazione educativa nella scuola media
Paragrafo III - Scuole speciali
per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322.
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
Art. 323.
Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
Art. 324.
Scuole con particolari finalità
Paragrafo IV - Titoli di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non
vedenti e sordomuti
Art. 325.
Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e
sordomuti
Sezione II - Alunni in particolari
situazioni di disagio
Art. 326.
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle
tossicodipendenze
Capo V - Norme sul diritto allo studio
Art. 327.
Interventi
Capo VI - Disciplina degli alunni
Art. 328.
Sanzioni disciplinari
Capo VII - Norme particolari in materia di
programmi
Art. 329.
Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
Art. 330.
Educazione stradale
Capo VIII
Art. 330-bis. Comunicazioni relative agli studenti
TITOLO VIII - Istruzione non statale
Capo I - Scuola materna
Art. 331.
Caratteri e finalità della scuola materna non statale
Art. 332.
Vigilanza
Art. 333.
Apertura delle scuole materne non statali
Art. 334.
Titolo di studio prescritto per l'insegnamento
Art. 335.
Approvazione delle nomine
Art. 336.
Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea
Art. 337.
Chiusura delle scuole materne non statali
Art. 338.
Ricorsi
Art. 339.
Sussidi alle scuole materne non statali
Art. 340.
Ripartizione dello stanziamento di bilancio
Art. 341.
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
Art. 342.
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi
Capo II - Istruzione elementare
Art. 343.
Scuole elementari non statali
Art. 344.
Scuole parificate
Art. 345.
Convenzioni
Art. 346.
Obblighi didattici delle scuole parificate
Art. 347.
Vigilanza
Art. 348.
Scuole sussidiate
Art. 349.
Scuole private autorizzate
Art. 350.
Autorizzazione per le scuole private
Art. 351.
Vigilanza
Capo III - Istruzione secondaria
Art. 352.
Scuole e corsi
Art. 353. Soggetto
gestore
Art. 354.
Chiusura dell'istituzione scolastica
Art. 355.
Riconoscimento legale
Art. 356.
Pareggiamento
Art. 357.
Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento
Art. 358.
Oneri a carico del soggetto gestore
Art. 359.
Provvedimenti sanzionatori
Art. 360.
Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate
Art. 361.
Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini
Art. 362.
Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche
Art. 363.
Licei linguistici
Art. 364.
Scuole magistrali
Art. 365.
Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle
scuole elementari
Art. 366.
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Capo IV - Istituti musicali e scuola di musica
Art. 367.
Istituti musicali pareggiati
Art. 368.
Istituti musicali e scuole di musica privati
Art. 369.
Istituti musicali italiani all'estero
Capo V - Scuole di danza
Art. 370.
Scuole di danza pareggiate
Art. 371.
Procedimento per il pareggiamento
Art. 372.
Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
Art. 373.
Denominazione delle scuole di danza
Art. 374.
Spese
Art. 375.
Impiego di personale negli spettacoli di danza
Capo VI - Accademie di belle arti
Art. 376.
Riconoscimento
TITOLO IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi
culturali
Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 377.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane
all'estero
Art. 378.
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi
riconoscimento legale
Art. 379.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso
dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione
elvetica
Art. 380.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini
italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o
professionali
Art. 381.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che
hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione
Art. 382.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia
da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi
di lavoro o professionali o da loro congiunti
Art. 383.
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi
Art. 384.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi
appartenenti alla minoranza italiana
Art. 385.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca
dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella provincia di
Bolzano
Art. 386.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da
cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
Art. 387.
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di
mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine
Art. 388.
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella
Repubblica di San Marino
Art. 389.
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
Art. 390.
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati
da un Paese membro della Comunità europea
Art. 391.
Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale
Art. 392.
Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato
internazionale
Art. 393. Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati
dall'International School of Trieste
Capo II - Scambi culturali
Art. 394.
Scambi culturali
PARTE III - Personale
TITOLO I - Personale docente, educativo, direttivo e
ispettivo
Capo I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395.
Funzione docente
Art. 396.
Funzione direttiva
Art. 397.
Funzione ispettiva
Capo II - Reclutamento
Sezione I - Norme generali
Art. 398.
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
Sezione II - Reclutamento del
personale docente ed educativo
Art. 399.
Accesso ai ruoli
Art. 400.
Concorsi per titoli ed esami
Art. 401.
Graduatorie permanenti
Art. 402.
Requisiti generali di ammissione
Art. 403.
Requisito specifico di ammissione
Art. 404.
Commissioni giudicatrici
Art. 405.
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
Art. 406.
Esclusione
Sezione III - Reclutamento del
personale direttivo
Art. 407.
Concorsi
Art. 408.
Requisiti di ammissione
Art. 409.
Scuola materna e scuola elementare
Art. 410.
Scuola media
Art. 411.
Scuole secondarie superiori
Art. 412.
Licei artistici ed istituti d'arte
Art. 413.
Istituti di educazione
Art. 414.
Commissioni giudicatrici
Art. 415.
Prove di esame e valutazione
Art. 416.
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di
ripartizione dei punteggi per i titoli
Art. 417.
Graduatorie
Art. 418.
Esclusioni
Sezione IV - Reclutamento del personale
ispettivo
Art. 419.
Ruolo degli ispettori tecnici
Art. 420.
Concorsi a posti di ispettore tecnico
Art. 421.
Commissioni esaminatrici
Art. 422.
Prove d'esame
Art. 423.
Graduatorie
Art. 424.
Esclusioni
Sezione V - Reclutamento del
personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua
d'insegnamento diversa dall'italiano
Paragrafo I - Scuole con lingua
d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Art. 425.
Reclutamento del personale docente
Art. 426.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
Paragrafo II - Scuole con lingua
d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di
Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento
Art. 427.
Reclutamento del personale docente
Art. 428.
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
Paragrafo III - Disposizioni
comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua
tedesca e delle scuole delle località ladine
Art. 429.
Reclutamento del personale direttivo
Art. 430.
Reclutamento del personale ispettivo
Art. 431.
Prove d'esame e valutazione dei titoli
Art. 432.
Rinvio
Sezione VI - Norme sulle commissioni
di concorso
Art. 433.
Incompatibilità
Art. 434.
Esonero dall'insegnamento
Art. 435.
Norma comune sulle procedure concorsuali
Sezione VII - Nomine in ruolo
Art. 436.
Nomina ed assegnazione della sede
Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina
Art. 438.
Prova
Art. 439. Esito
sfavorevole della prova
Art. 440. Anno di formazione
Sezione VIII - Organici
Art. 441.
Istituzione delle cattedre e posti orario
Art. 442.
Dotazioni organiche
Art. 443.
Dotazioni organiche dei posti di sostegno
Art. 444.
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale
docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Art. 445.
Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica
Art. 446.
Organici del personale educativo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
Art. 447.
Disciplina contrattuale
Art. 448.
Valutazione del servizio del personale docente
Art. 449.
Congedo ordinario
Art. 450.
Congedi straordinari e aspettative
Art. 451.
Organi competenti a disporre congedi e aspettative
Art. 452.
Proroga eccezionale dell'aspettativa
Sezione II - Utilizzazione ed
esoneri
Art. 453.
Incarichi e borse di studio
Art. 454.
Attività artistiche e sportive
Art. 455.
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di
altro personale docente di ruolo
Art. 456.
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
Art. 457.
Scambio di docenti con altri paesi
Art. 458.
Mantenimento ad esaurimento
Art. 459.
Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
Sezione III - Mobilità del personale
direttivo e docente
Paragrafo I - Norme generali
Art. 460.
Trasferimenti a domanda e d'ufficio
Art. 461.
Norme procedurali
Paragrafo II - Mobilità a
domanda
Art. 462.
Trasferimenti
Art. 463.
Tabella di valutazione
Art. 464.
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
Art. 465.
Trasferimenti provinciali e interprovinciali
Art. 466.
Trasferimenti annuali
Paragrafo III - Mobilità
d'ufficio
Art. 467.
Trasferimenti d'ufficio
Art. 468.
Trasferimento per incompatibilità ambientale
Art. 469.
Organi competenti
Paragrafo IV - Passaggi
Art. 470.
Mobilità professionale
Art. 471.
Passaggi di cattedra e di presidenza
Art. 472.
Passaggi di ruolo
Art. 473.
Corsi di riconversione professionale
Art. 474.
Organi competenti
Paragrafo V - Assegnazioni
provvisorie
Art. 475.
Assegnazioni provvisorie di sede
Art. 476.
Organo competente
Paragrafo VI - Disposizioni
particolari
Art. 477.
Incarichi di presidenza
Art. 478.
Sostituzione docenti assenti
Art. 479.
Docenti in soprannumero
Art. 480.
Inquadramenti in profili professionali amministrativi
Art. 481. Sostegno
Art. 482.
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
Art. 483. Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista
Paragrafo VII - Contenzioso
amministrativo
Art. 484.
Ricorso
Sezione IV - Riconoscimento del
servizio agli effetti della carriera
Art. 485.
Personale docente
Art. 486.
Personale direttivo
Art. 487.
Passaggio ad altro ruolo
Art. 488.
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via
di sviluppo
Art. 489.
Periodi di servizio utili al riconoscimento
Art. 490.
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
Sezione V - Doveri
Art. 491.
Orario di servizio dei docenti
Capo IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492.
Sanzioni
Art. 493.
Censura
Art. 494.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
Art. 495.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 496.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
utilizzazione in compiti diversi
Art. 497.
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
Art. 498.
Destituzione
Art. 499.
Recidiva
Art. 500.
Assegno alimentare
Art. 501.
Riabilitazione
Sezione II - Competenze,
provvedimenti cautelari e procedure
Art. 502.
Censura e avvertimento
Art. 503.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
Art. 504.
Ricorsi
Art. 505.
Provvedimenti di riabilitazione
Art. 506.
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Art. 507.
Rinvio
Art. 508.
Incompatibilità
Capo V - Cessazione del rapporto di servizio,
utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I - Cessazioni
Art. 509.
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età
Art. 510.
Dimissioni
Art. 511.
Decadenza
Art. 512.
Dispensa dal servizio
Art. 513.
Organi competenti
Sezione II - Utilizzazioni in altri
compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514.
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi
di salute
Art. 515.
Restituzione ai ruoli di provenienza
Art. 516.
Riammissione in servizio
Sezione III - Norme finali
Art. 517.
Applicabilità
Art. 518.
Collocamento fuori ruolo
Art. 519.
Regioni a statuto speciale
Capo VI - Personale docente ed educativo non di
ruolo
Sezione I - Supplenze
Art. 520.
Supplenze annuali
Art. 521.
Supplenze temporanee
Art. 522.
Compilazione delle graduatorie provinciali
Art. 523.
Valutazione dei servizi
Sezione II - Contenzioso
amministrativo
Art. 524.
Ricorsi
Art. 525.
Commissione per i ricorsi
Sezione III - Retribuzione ed
assenze
Art. 526.
Retribuzione
Art. 527.
Retribuzione supplenze annuali
Art. 528.
Retribuzione supplenze temporanee
Art. 529.
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
Art. 530.
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
Art. 531.
Mandato parlamentare e amministrativo
Art. 532.
Altri congedi
Art. 533.
Computo congedi e assenze
Art. 534. Organo
competente
Sezione IV - Disciplina
Art. 535.
Sanzioni
Art. 536.
Applicazione delle sanzioni
Art. 537.
Effetti delle sanzioni
Art. 538.
Procedure
Art. 539.
Procedimenti penali
Art. 540.
Ricorsi
Sezione V - Norma finale e di rinvio
Art. 541.
Norma finale e di rinvio
TITOLO II - Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
Capo I - Aree funzionali - ruoli
Art. 542.
Rinvio alla contrattazione
Art. 543. Aree
funzionali
Art. 544.
Ruoli
Art. 545.
Qualifiche funzionali
Art. 546.
Profili professionali
Art. 547.
Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
Art. 548.
Organici
Art. 549. Consiglio di amministrazione provinciale
Capo II - Reclutamento
Art. 550.
Disciplina regolamentare
Art. 551.
Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi
Art. 552.
Concorsi per titoli ed esami
Art. 553.
Graduatorie permanenti
Art. 554.
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
Art. 555.
Commissioni
Art. 556.
Norme particolari di accesso
Art. 557.
Concorsi riservati
Art. 558.
Concorsi per l'estero
Art. 559.
Nomina in ruolo
Art. 560.
Adempimenti degli immessi in ruolo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
Art. 561.
Rinvio alla contrattazione
Art. 562.
Congedo ordinario
Art. 563.
Congedi straordinari e aspettative
Art. 564.
Proroga eccezionale dell'aspettativa
Sezione II - Mobilità
Art. 565.
Mobilità professionale nel comparto
Art. 566.
Trasferimenti
Art. 567.
Trasferimento d'ufficio
Art. 568.
Assegnazione provvisoria
Sezione III - Riconoscimento dei
servizi
Art. 569.
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
Art. 570. Periodi
di servizio utili al riconoscimento
Sezione IV - Orario
Art. 571.
Orario di servizio
Art. 572. Tempo parziale
Sezione V - Disposizioni particolari
Art. 573.
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
Art. 574.
Responsabilità patrimoniale
Capo IV - Disciplina
Art. 575.
Sanzioni disciplinari
Art. 576.
Procedimento disciplinare
Art. 577.
Commissione di disciplina provinciale
Art. 578.
Composizione della commissione di disciplina provinciale
Capo V - Utilizzazione e dimissioni
Art. 579.
Utilizzazione in altri compiti o funzioni
Art. 580.
Dimissioni
TITOLO III - Personale A.T.A. non di ruolo
Art. 581.
Supplenze annuali
Art. 582. Supplenze
temporanee
Art. 583.
Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
Art. 584.
Requisiti culturali e deroghe
Art. 585.
Precedenze
Art. 586.
Ricorsi
Art. 587. Le
assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro
Art. 588.
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo
Art. 589.
Modelli viventi
TITOLO IV - Norme comuni al personale
Capo I - Diritti sindacali
Art. 590.
Libertà sindacali
Art. 591.
Aspettative sindacali e trattamento economico
Art. 592.
Permessi sindacali
Art. 593.
Spazi e sedi
Art. 594.
Ritenute per contributi sindacali
Art. 595.
Trattenute per scioperi brevi
Art. 596.
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 597.
Commissioni provinciali e regionali
Capo II - Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 598.
Trattamento di quiescenza
Art. 599.
Trattamento di previdenza
Art. 600. Competenze in materia di quiescenza
Art. 601.
Tutela dei soggetti portatori di handicap
Capo III - Trattamento di servizio
Art. 602.
Trattamento economico
TITOLO V - Valutazione del sistema scolastico e norme
finali sul personale scolastico
Capo I - Norma finale
Art. 603. Parametri
di valutazione della produttività del sistema scolastico
Art. 604.
Rinvio
PARTE IV -
Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione e del relativo personale
TITOLO I - Ordinamento degli uffici e del relativo
personale
Art. 605.
Competenze del Ministero della pubblica istruzione
Art. 606.
Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
Art. 607.
Ministro
Art. 608.
Sottosegretari di Stato
Art. 609.
Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
Art. 610.
Dirigenti
Art. 611.
Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale
Art. 612.
Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare
Art. 613.
Ufficio scolastico regionale
Art. 614.
Provveditorato agli studi
Art. 615.
Personale
Art. 616.
Riorganizzazione degli uffici
Art. 617. Regione
Valle d'Aosta
Art. 618.
Provincia di Trento
Art. 619.
Provincia di Bolzano
Art. 620.
Regione siciliana
Art. 621.
Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente
amministrativo
Art. 622.
Disposizioni particolari
TITOLO II - Organi collegiali dell'amministrazione della
pubblica istruzione
Art. 623.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale
Art. 624.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
PARTE V -
Scuole italiane all'estero
TITOLO I - Istituzione ed ordinamento
Capo I - Disposizioni generali
Art. 625.
Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori
italiani e loro congiunti
Art. 626.
Amministrazione, coordinamento e vigilanza
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
Art. 627.
Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali
Art. 628.
Acquisto o costruzione degli edifici
Art. 629.
Ordinamento
Art. 630.
Insegnamento religioso
Art. 631.
Libri di testo
Art. 632.
Contributi degli alunni
Capo III - Scuole non statali
Art. 633.
Concorso al mantenimento delle scuole non statali
Art. 634.
Riconoscimento delle scuole non statali
Art. 635. -
Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali
Capo IV - Iniziative e attività a favore dei
lavoratori italiani e loro congiunti
Art. 636.
Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica
Art. 637.
Programmi, esami, titoli di studio
Art. 638.
Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri
TITOLO II - Personale destinato alle scuole e ad altre
iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
Art. 639.
Contingenti del personale da destinare all'estero
Art. 640.
Selezione e destinazione all'estero del personale
Art. 641. Composizione delle commissioni giudicatrici
Art. 642.
Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
Art. 643.
Durata massima di permanenza all'estero
Art. 644.
Periodi minimi di permanenza all'estero
Art. 645.
Rapporti informativi
Art. 646.
Richiamo per ragioni di servizio
Art. 647.
Assegnazione alle sedi metropolitane
Art. 648.
Divieto di assunzione di personale precario
Art. 649.
Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
Art. 650.
Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale
inferiore a quello di cattedra
Art. 651.
Supplenze di insegnamento
Capo II - Situazioni particolari
Art. 652.
Comando
Art. 653.
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non
previste dall'ordinamento scolastico italiano
Art. 654.
Personale non docente da assumere per speciali esigenze
Art. 655.
Legge regolatrice dei contratti
Art. 656.
Norme applicabili al personale A.T.A.
Capo III - Trattamento giuridico ed economico
Art. 657.
Corresponsione della retribuzione metropolitana
Art. 658.
Assegni di sede
Art. 659.
Aumenti per situazione di famiglia
Art. 660.
Alloggi demaniali all'estero
Art. 661.
Indennità di sistemazione
Art. 662.
Contributo spese per abitazione
Art. 663.
Provvidenze scolastiche
Art. 664.
Spese di viaggio per ferie
Art. 665.
Viaggi di trasferimento
Art. 666.
Trasporto degli effetti
Art. 667.
Trasporto per aereo o automezzo
Art. 668. Trattamento del personale con comando annuale
Art. 669.
Viaggi di servizio
Art. 670.
Modalità di pagamento delle competenze
Art. 671.
Trattamento economico durante l'assenza dal servizio
Art. 672.
Rinvio
Art. 673.
Valutazione del servizio prestato all'estero
Art. 674.
Personale in servizio all'estero presso le «Scuole europee»
Art. 675.
Sanzioni disciplinari
Art. 676.
Norma di abrogazione
TESTO
UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
(Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
(Testo
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo
2003, n. 53 (c.d. "Riforma Moratti") e dai D.P.R. 30 marzo 2004, n.
121 e D.P.R. 30 marzo 2004, n. 122)
Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado.
(Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 10
aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26
aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo
unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7
settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro
della pubblica istruzione;
Emana
il
seguente decreto-legislativo:
1. 1. È approvato l'unito testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato
dal Ministro proponente.
PARTE I
Norme
generali
Art. 1.
Formazione
della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.
1. Nel rispetto delle norme
costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo
unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è
diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali,
la piena formazione della personalità degli alunni.
3. È garantita l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di
ricerca.
Art. 2.
Tutela
della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.
1. L'azione di promozione di cui
all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli
alunni.
2. A favore degli alunni sono
attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3.
Comunità
scolastica.
1. Al fine di realizzare, nel
rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e
delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la
partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono
istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e
nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal
predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al
riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa
conferita al Governo dall'articolo 4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4.
Comunità
Europea.
1. L'ordinamento scolastico
italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità
Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli
Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua
dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126
del trattato della Comunità europea, quale sostituito
dall'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a
Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3
novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è
riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli
studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un
istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
p
TITOLO I
Organi
collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo I
Organi
collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e
dei genitori
Sezione I
Organi
collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5.
(1)
Consiglio
di intersezione, di interclasse e di classe.
1. Il consiglio di intersezione
nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e
il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono
rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella
scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso
ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni
singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di
sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle
classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti
tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza,
fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio
di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono
autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica,
dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene
assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché
degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati
2. Fanno parte, altresì, del
consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella
scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria
superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla
classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della
classe;
d) nei corsi serali per
lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti
dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo
alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare,
qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei
genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli
di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di
uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno
parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di
laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e
scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei
licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono
formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli
assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del
consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla
realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola
presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione
periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola
presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione,
di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro
delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni,
col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori
ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,
145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal
presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. I provvedimenti disciplinari
a carico degli alunni di cui all'art. 19
lettera d) del R.D. 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo]
[10. Contro le decisioni in
materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore
agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio
scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui
appartiene l'alunno]
[11. Per i provvedimenti
disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19
del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta
al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del
consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11]
(1) Articolo così modificato
dalla Legge 3 maggio
1999, n. 124 e dal D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.
Art. 6.
Consiglio
di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari
finalità.
1. Gli specialisti che operano
in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e
dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di
interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli
istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti
nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero
della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le
altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi
a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
Art. 7.
Collegio
dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è
composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel
circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal
preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno
che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità
di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni
istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le
competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In
particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'àmbito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire
il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore
didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto
dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della
valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione
dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei
libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti
delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di
istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito
delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli
articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di
aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno
nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre
nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900
alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col
preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in
caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del
circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge
due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti
nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i
docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del
personale docente;
m) programma ed attua le
iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che
accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115
e 116;
o) esamina, allo scopo di
individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o
di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della
rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore
didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla
sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di
particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli
aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie
deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e
pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si
insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il
direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta
per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio
hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario
di lezione.
6. Le funzioni di segretario del
collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei
docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Art. 8.
Consiglio
di circolo o di istituto e giunta esecutiva.
1. Il consiglio di circolo o di
istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è
costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente,
uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione
scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione
secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti,
in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli
studenti.
3. Gli studenti che non abbiano
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al
primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.
4. I rappresentanti del
personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;
quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente
personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto;
quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne
fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti
dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a
partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo
consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con
compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di
istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non
si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto
a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice
presidente.
7. Il consiglio di circolo o di
istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di
un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della
giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei
servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta
stessa.
8. Negli istituti di istruzione
secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in
tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante
eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio
hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di
istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in
consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario
del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un
membro del consiglio stesso.
Art. 9.
Consiglio
di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità.
1. Ai consigli di circolo o di
istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale
rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione
a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un
rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Art. 10.
Attribuzioni
del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.
1. Il consiglio di circolo o di
istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio
preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico
del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di
istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli
di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su
proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento
interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature
culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai
sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e
conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e
acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario
scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la
programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione
e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
di istruzione;
f) promozione di contatti con
altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o
dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
h) forme e modalità per lo
svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal
circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di
istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle
classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento
dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per
l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in
materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e
seguenti.
6. Esercita le competenze in
materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi
dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli
aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'articolo 106
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 .
8. Si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
9. Sulle materie devolute alla
sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli
studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del
consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa
del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha
altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di
cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in
materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore
agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio
scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui
appartiene l'alunno.
Art. 11.
Comitato
per la valutazione del servizio dei docenti.
1. Presso ogni circolo didattico
o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio
dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre
che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4
docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a
seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono
eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio
di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa
relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione
del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui
lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un
anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del
comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del
comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione
del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501
in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto
e di riabilitazione del personale docente.
p
Sezione
II
Assemblee
degli studenti e dei genitori
Art. 12.
Diritto di
assemblea.
1. Gli studenti della scuola
secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo
le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13.
Assemblee
studentesche.
1. Le assemblee studentesche
nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società
in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche
possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli
alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli
studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di
istituto.
5. Il comitato studentesco può
esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. È consentito lo svolgimento
di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima,
delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea
di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana
durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori
dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati
dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti,
le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento
di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di
istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti
che lo desiderino.
Art. 14.
Funzionamento
delle assemblee studentesche.
1. L'assemblea di istituto deve
darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è
convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto
o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e
l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati
al preside.
4. Il comitato studentesco, ove
costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di
intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 15.
Assemblee
dei genitori.
1. Le assemblee dei genitori
possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori
nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un
comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si
svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento
di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il
direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3
l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori
eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea
di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia
stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a
500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento
negli altri.
5. Il direttore didattico o il
preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del
giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve
darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei
partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può
articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di
classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore
didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della
classe o dell'istituto.
Capo II
Organi
collegiali a livello distrettuale
Art. 16.
Istituzione
e fini del distretto scolastico.
1. Su proposta delle regioni,
sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle
deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono
la denominazione di «distretti scolastici». I decreti dovranno indicare le
sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali
variazioni.
2. Ai fini del precedente comma
le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici
in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei
distretti previsti dall'articolo 3,
comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali
articolazioni dell'unità sanitaria locale.
3. Il distretto scolastico
realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze
sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti
dai successivi articoli.
4. Esso opera per il
potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e
delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del
pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile
della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha
autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio
funzionamento.
Art. 17.
Determinazione
dei distretti.
1. Nella determinazione dei
distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve
corrispondere ad un àmbito territoriale subprovinciale e ad una popolazione
non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di
intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione
maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far
parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia.
Nell'àmbito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la
presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle
università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell'area
del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e
culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della
popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con
particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni
e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo
demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo
smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non
esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più
distretti.
Art. 18.
Organi
del distretto.
1. L'organo di governo del
distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del
personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel
distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole;
b) cinque rappresentanti del
personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed
istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale
in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da
assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti
nel distretto;
c) un rappresentante del
personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole
pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando
almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti
al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano
nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei
lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti
nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di
cui 1 designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio
provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni
culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti
dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto,
riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti
dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza,
eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando
il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono
eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri,
di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i
rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al
di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in
servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico
distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2
riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio
comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del
distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a
11, di cui 2 riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal
precedente comma i consigli comunali compresi nell'àmbito del distretto
provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla
minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del
consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della
minoranza.
6. Se in un comune sono
istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto,
dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'àmbito del
distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera
c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la
riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel
proprio àmbito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel
proprio àmbito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del
consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri
eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono
svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico
distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni
tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al
comma 2, lettere e), f) e g), nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni
sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti
interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati
nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data
nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio
scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i
problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene
il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti
nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli
scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia
possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali
riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e
regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara
i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e
cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario
del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio
stesso.
Art. 19.
Funzioni
del consiglio scolastico distrettuale.
1. Il consiglio scolastico
distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle
direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe
opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono
essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o
di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti
locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, un programma per l'anno
scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attività
parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento
scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina
scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli
adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle
attività culturali e sportive destinate agli alunni;
f) ad attività di
sperimentazione;
g) all'integrazione
specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di
sostegno per gli alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e
grado.
2. In attuazione del predetto
programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare
concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine
alla priorità delle diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico
distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti
che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi
ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico
distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso
delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano
richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l'organizzazione dei
servizi necessari.
5. Inoltre il consiglio
scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore agli studi, alla
regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò
che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle
istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei
servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità
scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di
regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e
grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei
conservatori di musica;
al Ministro della pubblica istruzione
ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale
della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;
al Ministro della pubblica
istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche
utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
6. Il consiglio scolastico
distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore
agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio
quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del
comma 1 ma in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico
distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati
o delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il
coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel
distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione
del diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico
distrettuale promuove altresì iniziative di orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 le regioni si avvalgono
dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di
programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per
l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti
scolastici.
10. Il consiglio scolastico
distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui
risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio
scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico
distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il
conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al
comma 11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché
l'impiego dei mezzi finanziari.
p
Capo III
Organi
collegiali a livello provinciale
Art. 20.
Consiglio
scolastico provinciale.
1. Il consiglio scolastico
provinciale comprende nell'àmbito della sua competenza le scuole materne,
elementari, medie e secondarie superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei
componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:
a) in proporzione alla
popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero
degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente non
superiore a 100.000, compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero
delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a)
comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità
scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300,
superiore a 300;
c) in proporzione al numero
degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla
precedente lettera a) e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra
10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio
scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del
personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali
indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
suddette scuole;
c) i rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in
servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del
personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti
nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti
uffici;
e) i rappresentanti del
personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal Ministro della
pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori
degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni
della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli
distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi
disponibili, uno è riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica
istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un
consigliere provinciale;
i) un rappresentante del
consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo
dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.
4. La metà dei seggi è riservata
ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo,
rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono
ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla
loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non
inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.
5. Il residuo numero dei seggi,
detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a),
g), h), ed i) del comma 3, è attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti
eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita
la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un
preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai
rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c) il 5 per cento ai
rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5 per cento dei
rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai
rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali,
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia,
riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35 per cento ai
rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
6. Nella determinazione del
numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si
arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno
il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera
f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in
ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale
della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che
organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20
per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e
in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia,
designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(14).
8. Il consiglio scolastico
provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni
tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
9. Le elezioni dei
rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma
3 hanno luogo secondo le modalità di cui all'articolo 31.
Art. 21.
Organi
del consiglio scolastico provinciale.
1. Il consiglio scolastico
provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di
disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali con
esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola
secondaria superiore.
2. Il presidente è eletto a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti
vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima
votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono
eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del
consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei
membri del consiglio stesso.
4. La giunta esecutiva è formata
da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto
membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per
cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti
consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da
quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'àmbito del
consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi
rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del
personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del
personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media.
Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la
presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i
rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li
sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono
presieduti dal provveditore agli studi.
7. Le funzioni di segretario
sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla
sesta in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.
Art. 22.
Funzioni
del consiglio scolastico provinciale.
1. Il consiglio scolastico
provinciale:
a) esprime pareri al provveditore
agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di
distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative,
indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie
demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per
il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento
scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto
conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali
istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della
pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle
iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione
del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;
e) accerta e indica il
fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di
finanziamento;
f) determina i criteri generali
per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle
attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in
ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici
disponibili;
g) esprime al provveditore agli
studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla
dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente
della scuola materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli
studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente
della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli
studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati
alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e
degli istituti;
l) formula annualmente una
relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi
scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli
scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto
dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo
ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria
disponibilità di organico;
n) esercita le competenze
previste dall'articolo 105
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 in ordine all'organizzazione
dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti
ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul
fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del
personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi
come previsto dall'articolo 404, comma 4;
p) predispone programmi e forme
di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto
dall'articolo 323, comma 4;
q) esprime parere al
provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in
materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla
giunta esecutiva degli istituti;
r) provvede su ogni altro
argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al
funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si
pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di
sottoporgli;
s) si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico
provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e
si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole
materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei
ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i
lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
4. I consigli di disciplina
hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente
della scuola materna, elementare e media.
5. Salvo che non sia
diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del
personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione
orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale
interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
p
Capo IV
Organi
collegiali a livello nazionale
Art. 23.
Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 ,
sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica
istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle
antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il
consiglio di disciplina di cui all'articolo 18
della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 .
2. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni
indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del
personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine
e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle
predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola
elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione
secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le
scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del
personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli
ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi,
di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore
e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di
ruolo;
e) 2 rappresentanti dei
direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del
personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle
predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo
dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
i) 2 rappresentanti del
personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla
settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio
universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi
del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le
scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le
scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle
predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è
integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del
testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973,
n. 116 e D.P.R. 4
dicembre 1981, n. 761 approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , quando
è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica
dei programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel
consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio
nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si
riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta
almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura
in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non
di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza
e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio
per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo è valido,
a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei
rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i)
del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei
rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da
effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 31 le relative
liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Art. 24.
Organi
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il
consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un
vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge
altresì:
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina
per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina
per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e
grado;
d) il consiglio di disciplina
per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione
secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica
statali.
3. L'ufficio di presidenza è
costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina
per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5
supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo
tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel
consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di
disciplina.
5. Il consiglio di disciplina
per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e
grado è formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del
Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in
servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3
dell'articolo 23.
6. Il consiglio di disciplina
per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione
secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali
è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio
nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in
ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in
qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.
7. Ciascun consiglio di
disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8. Il presidente del consiglio
di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro
effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere
orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno,
un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al
personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono
assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della
carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministero
della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni
organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il
funzionamento degli uffici.
Art. 25.
Funzioni
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla
base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione
analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi
servizi;
b) formula proposte ed esprime
pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della
innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al
Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo
di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria
iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia
legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori:
sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo
delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di
ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti
diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di
incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione
direttiva;
e) esprime parere vincolante sui
trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del personale docente di
ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità
di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in
ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione
in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di
cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni
di cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli
articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il
conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e
conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori
previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all'ordinamento della scuola
elementare;
h) esprime il parere
obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori
funzioni consultive previste dall'articolo 391 in ordine al riconoscimento
del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il parere
obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica
finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della
scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'articolo
473;
m) esprime parere obbligatorio
al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e
relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei
conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia
nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli
insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la
formazione della commissione centrale competente per la decisione dei
ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti
alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni
che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni
generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di
contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli
ordini scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere
orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola
elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli
istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli
indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale.
Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche
nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il
funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai
comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua
tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino
argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone
la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente
sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono
competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la
irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente
riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni
ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il
contenzioso, nell'àmbito delle rispettive competenze, esprimono parere
vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove
previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono
altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del
presente articolo
p
Capo V
Autonomia
amministrativa e vigilanza
Art. 26.
(1)
[Circoli
didattici ed istituti scolastici.
1. I circoli didattici e gli
istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto
concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione
ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione
tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti
dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si
esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che
ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed
autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti,
con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4,
comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per
l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi
collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia
saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità
giuridica.
4. In attesa che siano determinate
le modalità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli
articoli seguenti]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.
Art. 27.
(1)
Autonomia
amministrativa.
1. I consigli di circolo e di
istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro
assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un
bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha
durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di
istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo
annuale.
[3. I contributi per le spese di
funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al
comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero
delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché
delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di
attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui
fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione
artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai
provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto
nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a
disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui
al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette
alla resa del conto, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 60
e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo
sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle
delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle
istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato
all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti
correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di
cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono
regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i
Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni
amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati
unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della
giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro
della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario]
7. Gli ordini di pagamento di
spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal
presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal
consiglio medesimo.
[8. Per le assegnazioni di
contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per l'acquisto
dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni
degli articoli 283 e 97]
9. A decorrere dall'anno
finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono
sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione
ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.
[10. Il Ministro della pubblica
istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti
di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica
istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un
riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono
assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in
deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e
successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi
assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle
somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi
a imprevedibili sopravvenute esigenze]
12. Al pagamento delle
retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di
istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite
risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e
nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente
responsabili nell'àmbito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed
i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al
precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del
conto consuntivo.
[14. Con regolamento del
Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili,
nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di
ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente
finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per
l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o
legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha
sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto
applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione
all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto
della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili
ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte
dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896,
n. 361.
17. Resta attribuita
all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione
di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con
l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di
fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti
disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo
oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per
l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili
il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore
è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente ufficio
tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a
premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono
approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi
relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in
sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica]
(1) Articolo così modificato dal
D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.
Art. 28. (1)
Vigilanza.
[1. Il provveditore agli studi
approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi
delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi
procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva
del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi
procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione
formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica
funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico
provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato,
nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio
scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al
comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per
l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore
agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche
presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno
presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e
comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello a
cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale
dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e
dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della
finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi
vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo
e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere
tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse]
7. In caso di persistenti e
gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di
istituto [e del consiglio scolastico distrettuale], il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento
del consiglio.
[8. Per i motivi indicati al comma
7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico
provinciale.
9. In caso di conflitto di
competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello
provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione]
(1) Articolo così modificato dal
D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.
Art. 29. (1)
Istituzioni
con personalità giuridica.
1. Negli istituti con
personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono
esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le
competenze proprie di quest'ultimo.
[2. Il pagamento degli stipendi,
assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di
qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia
fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente
da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti
della competente autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento
della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale].
[3. Il riscontro della gestione
finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma
1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero
della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro]
[4. I revisori esaminano il
bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche
necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli
istituti]
[5. Agli istituti di cui al
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 28]
6. Gli enti, le istituzioni ed i
privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1
possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
(1) Articolo così modificato dal
D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.
p
Capo VI
Norme
comuni
Art. 30.
Categorie
di eleggibili nei singoli organi collegiali.
1. L'elettorato attivo e passivo
per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente
parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie
partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta
ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle
classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.
Art. 31.
(1)
Elezioni.
1. Le elezioni dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di
interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una
unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la
metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei
rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei
consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema
proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono
contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di
presentazione.
4. ()
5. ()
6. Nessun elettore può
concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può
essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può
presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può
comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere
il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi
da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più
di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non
superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e
segreto.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 28 agosto
1995, n. 361.
Art. 32.
Liste dei
candidati del personale docente e direttivo.
1. Per i rappresentanti del
personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio
scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola
materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione
secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica.
Sono, pertanto, eleggibili per i
rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da
rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma
1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita
il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di
istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale
direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei
licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato
unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.
Art. 33.
(1)
Svolgimento
delle elezioni.
1. Con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle
elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi
collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare
per:
a) la formazione, a cura di ogni
scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni
elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di
tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con
la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista,
scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della
propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va
fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e
la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori
necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli
organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
f) lo svolgimento dello
scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni di voto;
g) la proclamazione degli
eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi
con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle
rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di
norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità
da stabilirsi in base al comma 1.
(1) Articolo così modificato dal
D.L. 28 agosto
1995, n. 361.
Art. 34.
Nomina
dei membri e costituzione degli organi collegiali.
1. Il comitato di valutazione
dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono
nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di
istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico
provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
Art. 35.
Surroga
dei membri cessati.
1. Per la sostituzione dei
membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al
presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i
requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso
dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive
liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni
e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso
siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri
subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata
dell'organo.
Art. 36.
Elezione
e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.
1. I genitori residenti fuori
dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6,
possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per
corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha
cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le
modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 37.
Costituzione
degli organi e validità delle deliberazioni.
1. L'organo collegiale è
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza
del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e
relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di
almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il
voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo
quando si faccia questione di persone.
Art. 38.
Decadenza.
1. I membri eletti e quelli
designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute
consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono
surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.
Art. 39.
Adunanze
degli organi collegiali.
1. Le adunanze degli organi
collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario
compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40.
Regolamenti
tipo.
1. In mancanza dei regolamenti
interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base
di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41.
Rimborso
spese ai componenti degli organi collegiali.
1. La partecipazione agli organi
collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi
collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle
spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei
casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42.
Pubblicità
delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico
distrettuale.
1. Alle sedute del consiglio di
circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui
alla legge 8 giugno
1990, n. 142 .
2. Le sedute del consiglio
scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di
istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in
relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità
dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la
tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o
d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio
regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni
rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro
organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento
della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e
sindacali operanti nelle comunità stesse.
Analogo invito può essere
rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli
di circolo o di istituto compresi nel suo àmbito o dai consigli di circolo o
di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento
dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti
dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del
pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di
discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della
seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio
scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è
ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti
persone.
Art. 43.
Pubblicità
degli atti.
1. Gli atti del consiglio di
circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni
del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso
la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole,
compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono
pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti
e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a
pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le
disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241.
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Capo VII
Organi
collegiali della scuola materna
Art. 44.
Consigli
di circolo di scuola materna.
1. Presso ogni direzione
didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo.
Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha
potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio
preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari
per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti
argomenti:
a) adozione del regolamento
interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per la
vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di
attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione
dell'attività medesima;
c) acquisto, conservazione e
rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al
funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo
svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal
circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività
dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con
altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e
di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad
attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non è previsto nel
presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 10.
Art. 45.
Comitato
per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna.
1. Per la composizione e il
funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di
scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.
Art. 46.
Collegio
dei docenti di scuola materna.
1. Presso ogni direzione
didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti.
Esso è composto dai docenti di
ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico.
Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi
dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti
svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7
(60). Inoltre:
a) cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi
alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle
attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di
sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo
277;
d) adotta iniziative per
promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di
collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 47.
Norma
transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.
1. Fino a quando non siano
costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto
applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di
scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono
istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo
di appartenenza;
c) i docenti della scuola
materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola
elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale
sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a
seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o
19.
p
Capo VIII
Norme
particolari
Art. 48.
Tutela
delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia.
1. Nei consigli scolastici
distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste
e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole
statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali
con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici
distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei
rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con
lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i
consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono
tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle
scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai
corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e
di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere
il parere della commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora
assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi
dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di
merito.
5. Qualora trattasi di delibere
adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle
competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri
espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49.
Disposizioni
particolari per le province di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le
disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le
province di Trento e di Bolzano.
Art. 50.
Conservatori
di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte
drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche.
1. Le norme del presente titolo
non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti,
all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed
agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si
riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e, nell'àmbito di questo ultimo, ai
consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al
comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.
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TITOLO II
Razionalizzazione della rete
scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado,
formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
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