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16-04-1994 n° 297 - Decreti Legislativi

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico in materia di istruzione
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n

TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE

(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

 

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. "Riforma Moratti") e dai D.P.R. 30 marzo 2004, n. 121 e D.P.R. 30 marzo 2004, n. 122)

 

 

INDICE

 

PARTE I - Norme generali

 

Art. 1. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

Art. 2. Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

Art. 3. Comunità scolastica

Art. 4. Comunità Europea

 

 

TITOLO I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

 

Art. 5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Art. 6.  Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità

Art. 7. Collegio dei docenti

Art. 8. Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

Art. 9. Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità

Art. 10. Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

 

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

 

Art. 12. Diritto di assemblea

Art. 13. Assemblee studentesche

Art. 14. Funzionamento delle assemblee studentesche

Art. 15. Assemblee dei genitori

 

Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale

 

Art. 16. Istituzione e fini del distretto scolastico

Art. 17. Determinazione dei distretti

Art. 18. Organi del distretto

Art. 19. Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

 

Capo III - Organi collegiali a livello provinciale

 

Art. 20. Consiglio scolastico provinciale

Art. 21. Organi del consiglio scolastico provinciale

Art. 22. Funzioni del consiglio scolastico provinciale

 

Capo IV -- Organi collegiali a livello nazionale

 

Art. 23. Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Art. 24. Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Art. 25. Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

 

Capo V - Autonomia amministrativa e vigilanza

 

Art. 26. Circoli didattici ed istituti scolastici

Art. 27. Autonomia amministrativa

Art. 28. Vigilanza

Art. 29. Istituzioni con personalità giuridica

 

Capo VI - Norme comuni

 

Art. 30. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

Art. 31. Elezioni

Art. 32. Liste dei candidati del personale docente e direttivo

Art. 33. Svolgimento delle elezioni

Art. 34. Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

Art. 35. Surroga dei membri cessati

Art. 36. Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità

Art. 37. Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

Art. 38. Decadenza

Art. 39. Adunanze degli organi collegiali

Art. 40. Regolamenti tipo

Art. 41. Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

Art. 42. Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale

Art. 43. Pubblicità degli atti

 

Capo VII - Organi collegiali della scuola materna

 

Art. 44. Consigli di circolo di scuola materna

Art. 45. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna

Art. 46. Collegio dei docenti di scuola materna

Art. 47. Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna

 

Capo VIII - Norme particolari

 

Art. 48. Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia

Art. 49. Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

Art. 50. Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche

 

TITOLO II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

 

Capo I - Razionalizzazione della rete scolastica

 

Art. 51. Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

Art. 52. Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

 

Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica

 

Art. 53. Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali

Art. 54. Istituzione delle scuole materne

Art. 55. Istituzione delle scuole elementari

Art. 56. Istituzione delle scuole medie

Art. 57. Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali

Art. 58. Istituzione delle scuole magistrali

Art. 59. Istituzione degli istituti tecnici

Art. 60. Istituzione degli istituti professionali

Art. 61. Istituzione degli istituti d'arte

Art. 62. Istituzione dei licei artistici

Art. 63. Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche

 

Capo III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico

 

Sezione I - Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

 

Art. 64. Istituto statale «Augusto Romagnoli». Finalità

Art. 65. Convitto - scuole annesse - strutture

Art. 66. Funzionamento. Ammissione. Personale

 

Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

 

Art. 67. Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti

 

Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia

 

Art. 68. Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli

Art. 69. Regolamento

Art. 70. Organico

Art. 71. Rinvio

 

Capo IV - Formazione delle classi e delle sezioni

 

Art. 72. Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi

Art. 73. Piano concernente il rapporto allievi-classi

 

Capo V - Calendario scolastico

 

Art. 74. Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado

Art. 75. Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche

 

TITOLO III - Regioni

 

Capo I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative

 

Art. 76. Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario

Art. 77. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione

Art. 78. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione

Art. 79. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione

Art. 80. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione

Art. 81. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione

 

Capo II - Formazione professionale e sistema scolastico

 

Art. 82. Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico

 

TITOLO IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

 

Art. 83. Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica

Art. 84. Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica

Art. 85. Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica

Art. 86. Princìpi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica

Art. 87. Patrimonio indisponibile

Art. 88. Aree per l'edilizia scolastica

Art. 89. Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

Art. 90. Centro studi per l'edilizia scolastica

Art. 91. Edilizia sperimentale

Art. 92. Opere di edilizia scolastica sperimentale

Art. 93. Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

Art. 94. Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature

Art. 95. Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni

Art. 96. Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche

Art. 97. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico

Art. 98. Accesso dei fonogrammi nelle scuole

 

PARTE II - Ordinamento scolastico

 

TITOLO I - La scuola materna statale

 

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola materna

 

Art. 99. Finalità e caratteri

Art. 100. Requisiti per l'ammissione

Art. 101. Formazione delle sezioni

Art. 102. Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

Art. 103. Direzione della scuola materna statale

Art. 104. Orario di funzionamento della scuola materna ed organici

Art. 105. Orientamenti delle attività educative

Art. 106. Piano annuale delle attività educative

Art. 107. Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

Art. 108. Assistenza scolastica

 

TITOLO II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media

 

Capo I - Obbligo scolastico

 

Art. 109. Istruzione obbligatoria

Art. 110. Soggetti all'obbligo scolastico

Art. 111. Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

Art. 112. Adempimento dell'obbligo scolastico

Art. 113. Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

Art. 114. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

 

Capo II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

 

Art. 115. Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

Art. 116. Alunni extracomunitari

 

Capo III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo

 

Art. 117. Certificazioni

 

TITOLO III - La scuola elementare

 

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola elementare

 

Art. 118. Finalità

Art. 119. Continuità educativa

Art. 120. Circoli e direttori didattici

Art. 121. Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti

Art. 122. Formazione delle classi

Art. 123. Programmi didattici

Art. 124. Verifica e adeguamento dei programmi didattici

Art. 125. Insegnamento di una lingua straniera

Art. 126. Attività integrative e di sostegno

Art. 127. Docenti di sostegno

Art. 128. Programmazione ed organizzazione didattica

Art. 129. Orario delle attività didattiche

Art. 130. Progetti formativi di tempo lungo

Art. 131. Orario di insegnamento

Art. 132. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

Art. 133. Disposizioni per la gradualità e la fattibilità

Art. 134. Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

 

Capo II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

 

Art. 135. Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

Art. 136. Scuole reggimentali

Art. 137. Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

Art. 138. Riconoscimento del grado di cultura

 

Capo III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato

 

Art. 139. Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

Art. 140. Scuole elementari annesse all'Istituto «Augusto Romagnoli»

Art. 141. Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

Art. 142. Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

 

Capo IV - Itinerario scolastico

 

Art. 143. Iscrizione alla prima classe

Art. 144. Valutazione e scheda personale degli alunni

Art. 145. Ammissione alle classi successive alla prima

Art. 146. Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione

Art. 147. Esami di idoneità

Art. 148. Esame di licenza elementare

Art. 149. Valore della licenza

Art. 150. Rilascio dell'attestato di licenza

 

Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche

 

Art. 151. Adozione libri di testo

Art. 152. Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

Art. 153. Determinazione del prezzo massimo di copertina

Art. 154. Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori

Art. 155. Divieto di adozione libri di testo

Art. 156. Fornitura gratuita libri di testo

Art. 157. Divieto commercio libri di testo

Art. 158. Biblioteche scolastiche

 

Capo VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici

 

Art. 159. Oneri a carico dei comuni

Art. 160. Contributi dello Stato

 

TITOLO IV - La scuola media

 

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola media

 

Art. 161. Finalità e durata della scuola media

Art. 162. Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

Art. 163. Direzione degli istituti

Art. 164. Formazione delle classi

Art. 165. Piano di studi

Art. 166. Programmi e orari di insegnamento

Art. 167. Attività integrative e di sostegno

Art. 168. Piano annuale della attività scolastica

 

Capo II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno

 

Art. 169. Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

Art. 170. Integrazione di corsi di formazione professionale

Art. 171. Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

Art. 172. Recupero scolastico di tossicodipendenti

 

Capo III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali

 

Art. 173. Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

Art. 174. Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica

Art. 175. Scuole medie per non vedenti o sordomuti

 

Capo IV - Itinerario scolastico

 

Art. 176. Iscrizione alla prima classe

Art. 177. Valutazione e scheda personale dell'alunno

Art. 178. Accesso alle classi successive alla prima

Art. 179. Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

Art. 180. Esami di idoneità

Art. 181. Norme sullo svolgimento degli esami

Art. 182. Ripetenza

Art. 183. Ammissione all'esame di licenza

Art. 184. Sede e sessione unica dell'esame di licenza

Art. 185. Esame di licenza e commissione esaminatrice

Art. 186. Valore della licenza

Art. 187. Rilascio diplomi e attestati

 

Capo V - Libri di testo

 

Art. 188. Adozione dei libri di testo

Art. 189. Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

 

Capo VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

 

Art. 190. Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

 

TITOLO V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

 

Capo I - Finalità ed ordinamento

 

Art. 191. Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

 

Capo II - Carriera scolastica degli alunni

 

Art. 192. Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione

Art. 193. Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi

Art. 193-bis. Interventi didattici ed educativi

Art. 193-ter. Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica

 

Capo III - Esami finali

 

Art. 194. Esami finali nella scuola magistrale

Art. 195. Esami di qualifica

Art. 196. Esami di licenza di maestro d'arte

Art. 197. Esami di maturità

 

Capo IV - Norme comuni a vari tipi di esame

 

Art. 198. Commissioni di esame

Art. 199. Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte

 

Capo V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

 

Art. 200. Tasse scolastiche e casi di dispensa

Art. 201. Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore

Art. 202. Modelli viventi nei licei artistici

 

Capo VI - Istituzioni educative

 

Art. 203. Convitti nazionali

 

Art. 204. Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile

 

Capo VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare

 

Art. 205. Regolamenti

 

TITOLO VI - Istruzione artistica

 

Art. 206. Istituti di istruzione artistica

 

Capo I - Accademie di belle arti

 

Art. 207. Finalità

Art. 208. Insegnamenti

Art. 209. Insegnamento delle materie artistiche

Art. 210. Insegnamento delle materie di cultura

Art. 211. Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica

Art. 212. Direttore

Art. 213. Collegio dei docenti

Art. 214. Assistenti

Art. 215. Scuole operaie e scuole libere del nudo

Art. 216. Ordinamento amministrativo

 

Capo II - Istituti superiori per le industrie artistiche

 

Art. 217. Istituti superiori per le industrie artistiche

 

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

 

Art. 218. Finalità

Art. 219. Ammissione all'Accademia

Art. 220. Direttore

Art. 221. Collegio dei docenti

Art. 222. Ordinamento amministrativo

Art. 223. Scritturazioni ed incarichi

Art. 224. Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato

 

Sezione II - Accademia nazionale di danza

 

Art. 225. Corsi e finalità dell'Accademia

Art. 226. Ammissione ai corsi

Art. 227. Attestati e diplomi

Art. 228. Direttore

Art. 229. Ordinamento amministrativo

Art. 230. Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 231. Collegio dei docenti

Art. 232. Materie di insegnamento

Art. 233. Obblighi scolastici degli allievi

Art. 234. Personale del corso di perfezionamento

Art. 235. Insegnamento della composizione e della tecnica della danza

Art. 236. Pianisti accompagnatori

Art. 237. Sovvenzioni

Art. 238. Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato

 

Capo IV - Conservatori di musica

 

Art. 239. Finalità

Art. 240. Insegnamento nei conservatori di musica

Art. 241. Direttore

Art. 242. Collegio dei docenti

Art. 243. Ordinamento amministrativo

Art. 244. Conservatori di musica statizzati

Art. 245. Disciplina della professione di maestro di canto

Art. 246. Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale

Art. 247. Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

Art. 248. Accompagnatori al pianoforte

 

Capo V - Alunni, esami e tasse

 

Art. 249. Alunni

Art. 250. Privatisti

Art. 251. Orari e programmi

Art. 252. Esami

Art. 253. Tasse scolastiche

 

Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Art. 254. Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi

Art. 255. Autonomia amministrativa

Art. 256. Consiglio di amministrazione

Art. 257. Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Art. 258. Esercizio finanziario

Art. 259. Servizi amministrativi, di segreteria e contabili

Art. 260. Servizi di economato e di archivio

 

Capo VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

 

Art. 261. Iniziative di promozione

Art. 262. Locali e arredamento

Art. 263. Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

 

Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

 

Sezione I - Ruoli e organici

 

Art. 264. Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori

 

Art. 265. Organici

Art. 266. Orario di servizio

Art. 267. Cumulo di impieghi

Art. 268. Competenze in materia di stato giuridico del personale

 

Sezione II - Reclutamento

 

Art. 269. Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi

Art. 270. Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori

Art. 271. Commissioni giudicatrici

Art. 272. Conferimento delle supplenze

Art. 273. Contratti di collaborazione

Art. 274. Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980

Art. 275. - Modelli viventi

 

TITOLO VII - Norme comuni

 

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

 

Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

 

Art. 276. Criteri generali

Art 277. Sperimentazione metodologico-didattica

Art. 278. Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

Art. 279. Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

Art. 280. Iscrizione degli alunni

Art. 281. Documentazione, valutazione e comunicazioni

 

Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

 

Art. 282. Criteri generali

Art. 283. Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

Art. 284. Specifiche iniziative di aggiornamento

Art. 285. - Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca

Art. 286. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare

 

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

 

Art. 287. Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 288. Articolazione interna degli istituti regionali

Art. 289. Organi degli istituti regionali

Art. 290. Centro europeo dell'educazione

Art. 291. Organi del Centro europeo dell'educazione

Art. 292. Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica

Art. 293. Conferenza dei presidenti

Art. 294. Personale degli istituti

Art. 295. Finanziamenti

 

Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale

 

Art. 296. Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige

Art. 297. Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta

Art. 298. Disposizioni speciali per la Sicilia

 

Sezione V - Norme finali

 

Art. 299. Sede degli istituti

Art. 300. Norme transitorie sul personale

Art. 301. Statuti e norme finali

 

Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

 

Art. 302. Organizzazione dell'insegnamento

Art. 303. Esoneri dalle esercitazioni pratiche

Art. 304. Voto di educazione fisica

Art. 305. Sussidi

Art. 306. Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

Art. 307. Servizi periferici - coordinatore

Art. 308. Ruoli organici e cattedre

 

Capo III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose

 

Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

 

Art. 309. Insegnamento della religione cattolica

Art. 310. Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

 

Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

 

Art. 311. Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

 

Capo IV - Alunni in particolari condizioni

 

Sezione I - Alunni handicappati

 

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

 

Art. 312. Princìpi generali

Art. 313. Soggetti aventi diritto

Art. 314. Diritto all'educazione ed all'istruzione

Art. 315. Integrazione scolastica

Art. 316. Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

Art. 317. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 318. Valutazione del rendimento e prove d'esame

 

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

 

Art. 319. Posti di sostegno

Art. 320. Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

Art. 321. Programmazione educativa nella scuola media

 

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

 

Art. 322. Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

Art. 323. Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

Art. 324. Scuole con particolari finalità

 

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

 

Art. 325. Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

 

Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio

 

Art. 326. Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

 

Capo V - Norme sul diritto allo studio

 

Art. 327. Interventi

 

Capo VI - Disciplina degli alunni

 

Art. 328. Sanzioni disciplinari

 

Capo VII - Norme particolari in materia di programmi

 

Art. 329. Insegnamenti di discipline applicate alla pesca

Art. 330. Educazione stradale

 

Capo VIII

 

Art. 330-bis. Comunicazioni relative agli studenti

 

TITOLO VIII - Istruzione non statale

 

Capo I - Scuola materna

 

Art. 331. Caratteri e finalità della scuola materna non statale

Art. 332. Vigilanza

Art. 333. Apertura delle scuole materne non statali

Art. 334. Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

Art. 335. Approvazione delle nomine

Art. 336. Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea

Art. 337. Chiusura delle scuole materne non statali

Art. 338. Ricorsi

Art. 339. Sussidi alle scuole materne non statali

Art. 340. Ripartizione dello stanziamento di bilancio

Art. 341. Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

Art. 342. Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

 

Capo II - Istruzione elementare

 

Art. 343. Scuole elementari non statali

Art. 344. Scuole parificate

Art. 345. Convenzioni

Art. 346. Obblighi didattici delle scuole parificate

Art. 347. Vigilanza

Art. 348. Scuole sussidiate

Art. 349. Scuole private autorizzate

Art. 350. Autorizzazione per le scuole private

Art. 351. Vigilanza

 

Capo III - Istruzione secondaria

 

Art. 352. Scuole e corsi

Art. 353. Soggetto gestore

Art. 354. Chiusura dell'istituzione scolastica

Art. 355. Riconoscimento legale

Art. 356. Pareggiamento

Art. 357. Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento

Art. 358. Oneri a carico del soggetto gestore

Art. 359. Provvedimenti sanzionatori

Art. 360. Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate

Art. 361. Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini

Art. 362. Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche

Art. 363. Licei linguistici

Art. 364. Scuole magistrali

Art. 365. Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari

Art. 366. Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

 

Capo IV - Istituti musicali e scuola di musica

 

Art. 367. Istituti musicali pareggiati

Art. 368. Istituti musicali e scuole di musica privati

Art. 369. Istituti musicali italiani all'estero

 

Capo V - Scuole di danza

 

Art. 370. Scuole di danza pareggiate

Art. 371. Procedimento per il pareggiamento

Art. 372. Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati

Art. 373. Denominazione delle scuole di danza

Art. 374. Spese

Art. 375. Impiego di personale negli spettacoli di danza

 

Capo VI - Accademie di belle arti

 

Art. 376. Riconoscimento

 

TITOLO IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali

 

Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio

 

Art. 377. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero

Art. 378. Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale

Art. 379. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

Art. 380. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali

Art. 381. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione

Art. 382. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti

Art. 383. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi

Art. 384. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana

Art. 385. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano

Art. 386. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia

Art. 387. Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine

Art. 388. Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino

Art. 389. Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari

Art. 390. Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea

Art. 391. Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale

Art. 392. Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale

Art. 393. Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste

 

Capo II - Scambi culturali

 

Art. 394. Scambi culturali

 

PARTE III - Personale

 

TITOLO I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

 

Capo I - Funzione docente, direttiva e ispettiva

 

Art. 395. Funzione docente

Art. 396. Funzione direttiva

Art. 397. Funzione ispettiva

 

Capo II - Reclutamento

 

Sezione I - Norme generali

 

Art. 398. Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte

 

Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo

 

Art. 399. Accesso ai ruoli

Art. 400. Concorsi per titoli ed esami

Art. 401. Graduatorie permanenti

Art. 402. Requisiti generali di ammissione

Art. 403. Requisito specifico di ammissione

Art. 404. Commissioni giudicatrici

Art. 405. Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente

Art. 406. Esclusione

 

Sezione III - Reclutamento del personale direttivo

 

Art. 407. Concorsi

Art. 408. Requisiti di ammissione

Art. 409. Scuola materna e scuola elementare

Art. 410. Scuola media

Art. 411. Scuole secondarie superiori

Art. 412. Licei artistici ed istituti d'arte

Art. 413. Istituti di educazione

Art. 414. Commissioni giudicatrici

Art. 415. Prove di esame e valutazione

Art. 416. Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

Art. 417. Graduatorie

Art. 418. Esclusioni

 

Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo

 

Art. 419. Ruolo degli ispettori tecnici

Art. 420. Concorsi a posti di ispettore tecnico

Art. 421. Commissioni esaminatrici

Art. 422. Prove d'esame

Art. 423. Graduatorie

Art. 424. Esclusioni

 

Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano

 

Paragrafo I - Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

 

Art. 425. Reclutamento del personale docente

Art. 426. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

 

Paragrafo II - Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento

 

Art. 427. Reclutamento del personale docente

Art. 428. Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

 

Paragrafo III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

 

Art. 429. Reclutamento del personale direttivo

Art. 430. Reclutamento del personale ispettivo

Art. 431. Prove d'esame e valutazione dei titoli

Art. 432. Rinvio

 

Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso

 

Art. 433. Incompatibilità

Art. 434. Esonero dall'insegnamento

Art. 435. Norma comune sulle procedure concorsuali

 

Sezione VII - Nomine in ruolo

 

Art. 436. Nomina ed assegnazione della sede

Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina

Art. 438. Prova

Art. 439. Esito sfavorevole della prova

Art. 440. Anno di formazione

 

Sezione VIII - Organici

 

Art. 441. Istituzione delle cattedre e posti orario

Art. 442. Dotazioni organiche

Art. 443. Dotazioni organiche dei posti di sostegno

Art. 444. Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

Art. 445. Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

Art. 446. Organici del personale educativo

 

Capo III - Diritti e doveri

 

Sezione I - Congedi e aspettative

 

Art. 447. Disciplina contrattuale

Art. 448. Valutazione del servizio del personale docente

Art. 449. Congedo ordinario

Art. 450. Congedi straordinari e aspettative

Art. 451. Organi competenti a disporre congedi e aspettative

Art. 452. Proroga eccezionale dell'aspettativa

 

Sezione II - Utilizzazione ed esoneri

 

Art. 453. Incarichi e borse di studio

Art. 454. Attività artistiche e sportive

Art. 455. Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo

Art. 456. Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola

Art. 457. Scambio di docenti con altri paesi

Art. 458. Mantenimento ad esaurimento

Art. 459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

 

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

 

Paragrafo I - Norme generali

 

Art. 460. Trasferimenti a domanda e d'ufficio

Art. 461. Norme procedurali

 

Paragrafo II - Mobilità a domanda

 

Art. 462. Trasferimenti

Art. 463. Tabella di valutazione

Art. 464. Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune

Art. 465. Trasferimenti provinciali e interprovinciali

Art. 466. Trasferimenti annuali

 

Paragrafo III - Mobilità d'ufficio

 

Art. 467. Trasferimenti d'ufficio

Art. 468. Trasferimento per incompatibilità ambientale

Art. 469. Organi competenti

 

Paragrafo IV - Passaggi

 

Art. 470. Mobilità professionale

Art. 471. Passaggi di cattedra e di presidenza

Art. 472. Passaggi di ruolo

Art. 473. Corsi di riconversione professionale

Art. 474. Organi competenti

 

Paragrafo V - Assegnazioni provvisorie

 

Art. 475. Assegnazioni provvisorie di sede

Art. 476. Organo competente

 

Paragrafo VI - Disposizioni particolari

 

Art. 477. Incarichi di presidenza

Art. 478. Sostituzione docenti assenti

Art. 479. Docenti in soprannumero

Art. 480. Inquadramenti in profili professionali amministrativi

Art. 481. Sostegno

Art. 482. Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento

Art. 483. Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista

 

Paragrafo VII - Contenzioso amministrativo

 

Art. 484. Ricorso

 

Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

 

Art. 485. Personale docente

Art. 486. Personale direttivo

Art. 487. Passaggio ad altro ruolo

Art. 488. Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo

Art. 489. Periodi di servizio utili al riconoscimento

Art. 490. Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

 

Sezione V - Doveri

 

Art. 491. Orario di servizio dei docenti

 

Capo IV - Disciplina

 

Sezione I - Sanzioni disciplinari

 

Art. 492. Sanzioni

Art. 493. Censura

Art. 494. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

Art. 495. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

Art. 496. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

Art. 497. Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

Art. 498. Destituzione

Art. 499. Recidiva

Art. 500. Assegno alimentare

Art. 501. Riabilitazione

 

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

 

Art. 502. Censura e avvertimento

Art. 503. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione

Art. 504. Ricorsi

Art. 505. Provvedimenti di riabilitazione

Art. 506. Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

Art. 507. Rinvio

Art. 508. Incompatibilità

 

Capo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

 

Sezione I - Cessazioni

 

Art. 509. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età

Art. 510. Dimissioni

Art. 511. Decadenza

Art. 512. Dispensa dal servizio

Art. 513. Organi competenti

 

Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

 

Art. 514. Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute

Art. 515. Restituzione ai ruoli di provenienza

Art. 516. Riammissione in servizio

 

Sezione III - Norme finali

 

Art. 517. Applicabilità

Art. 518. Collocamento fuori ruolo

Art. 519. Regioni a statuto speciale

 

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

 

Sezione I - Supplenze

 

Art. 520. Supplenze annuali

Art. 521. Supplenze temporanee

Art. 522. Compilazione delle graduatorie provinciali

Art. 523. Valutazione dei servizi

 

Sezione II - Contenzioso amministrativo

 

Art. 524. Ricorsi

Art. 525. Commissione per i ricorsi

 

Sezione III - Retribuzione ed assenze

 

Art. 526. Retribuzione

Art. 527. Retribuzione supplenze annuali

Art. 528. Retribuzione supplenze temporanee

Art. 529. Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio

Art. 530. Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio

Art. 531. Mandato parlamentare e amministrativo

Art. 532. Altri congedi

Art. 533. Computo congedi e assenze

Art. 534. Organo competente

 

Sezione IV - Disciplina

 

Art. 535. Sanzioni

Art. 536. Applicazione delle sanzioni

Art. 537. Effetti delle sanzioni

Art. 538. Procedure

Art. 539. Procedimenti penali

Art. 540. Ricorsi

 

Sezione V - Norma finale e di rinvio

 

Art. 541. Norma finale e di rinvio

 

TITOLO II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

 

Capo I - Aree funzionali - ruoli

 

Art. 542. Rinvio alla contrattazione

Art. 543. Aree funzionali

Art. 544. Ruoli

Art. 545. Qualifiche funzionali

Art. 546. Profili professionali

Art. 547. Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali

Art. 548. Organici

Art. 549. Consiglio di amministrazione provinciale

 

Capo II - Reclutamento

 

Art. 550. Disciplina regolamentare

Art. 551. Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi

Art. 552. Concorsi per titoli ed esami

Art. 553. Graduatorie permanenti

Art. 554. Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale

Art. 555. Commissioni

Art. 556. Norme particolari di accesso

Art. 557. Concorsi riservati

Art. 558. Concorsi per l'estero

Art. 559. Nomina in ruolo

Art. 560. Adempimenti degli immessi in ruolo

 

Capo III - Diritti e doveri

 

Sezione I - Congedi e aspettative

 

Art. 561. Rinvio alla contrattazione

Art. 562. Congedo ordinario

Art. 563. Congedi straordinari e aspettative

Art. 564. Proroga eccezionale dell'aspettativa

 

Sezione II - Mobilità

 

Art. 565. Mobilità professionale nel comparto

Art. 566. Trasferimenti

Art. 567. Trasferimento d'ufficio

Art. 568. Assegnazione provvisoria

 

Sezione III - Riconoscimento dei servizi

 

Art. 569. Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

Art. 570. Periodi di servizio utili al riconoscimento

 

Sezione IV - Orario

 

Art. 571. Orario di servizio

Art. 572. Tempo parziale

 

Sezione V - Disposizioni particolari

 

Art. 573. Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale

Art. 574. Responsabilità patrimoniale

 

Capo IV - Disciplina

 

Art. 575. Sanzioni disciplinari

Art. 576. Procedimento disciplinare

Art. 577. Commissione di disciplina provinciale

Art. 578. Composizione della commissione di disciplina provinciale

 

Capo V - Utilizzazione e dimissioni

 

Art. 579. Utilizzazione in altri compiti o funzioni

Art. 580. Dimissioni

 

TITOLO III - Personale A.T.A. non di ruolo

 

Art. 581. Supplenze annuali

Art. 582. Supplenze temporanee

Art. 583. Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali

Art. 584. Requisiti culturali e deroghe

Art. 585. Precedenze

Art. 586. Ricorsi

Art. 587. Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

Art. 588. Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo

Art. 589. Modelli viventi

 

TITOLO IV - Norme comuni al personale

 

Capo I - Diritti sindacali

 

Art. 590. Libertà sindacali

Art. 591. Aspettative sindacali e trattamento economico

Art. 592. Permessi sindacali

Art. 593. Spazi e sedi

Art. 594. Ritenute per contributi sindacali

Art. 595. Trattenute per scioperi brevi

Art. 596. Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 597. Commissioni provinciali e regionali

 

Capo II - Trattamento di quiescenza e previdenza

 

Art. 598. Trattamento di quiescenza

Art. 599. Trattamento di previdenza

Art. 600. Competenze in materia di quiescenza

Art. 601. Tutela dei soggetti portatori di handicap

 

Capo III - Trattamento di servizio

 

Art. 602. Trattamento economico

 

TITOLO V - Valutazione del sistema scolastico e norme finali sul personale scolastico

 

Capo I - Norma finale

 

Art. 603. Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico

Art. 604. Rinvio

 

PARTE IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

 

TITOLO I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

 

Art. 605. Competenze del Ministero della pubblica istruzione

Art. 606. Attribuzioni dell'Amministrazione centrale

Art. 607. Ministro

Art. 608. Sottosegretari di Stato

Art. 609. Gabinetto del Ministro e segreterie particolari

Art. 610. Dirigenti

Art. 611. Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale

Art. 612. Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare

Art. 613. Ufficio scolastico regionale

Art. 614. Provveditorato agli studi

Art. 615. Personale

Art. 616. Riorganizzazione degli uffici

Art. 617. Regione Valle d'Aosta

Art. 618. Provincia di Trento

Art. 619. Provincia di Bolzano

Art. 620. Regione siciliana

Art. 621. Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo

Art. 622. Disposizioni particolari

 

TITOLO II - Organi collegiali dell'amministrazione della pubblica istruzione

 

Art. 623. Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale

Art. 624. Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica

 

PARTE V - Scuole italiane all'estero

 

TITOLO I - Istituzione ed ordinamento

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 625. Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Art. 626. Amministrazione, coordinamento e vigilanza

 

Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali

 

Art. 627. Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali

Art. 628. Acquisto o costruzione degli edifici

Art. 629. Ordinamento

Art. 630. Insegnamento religioso

Art. 631. Libri di testo

Art. 632. Contributi degli alunni

 

Capo III - Scuole non statali

 

Art. 633. Concorso al mantenimento delle scuole non statali

Art. 634. Riconoscimento delle scuole non statali

Art. 635. - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali

 

Capo IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

 

Art. 636. Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica

Art. 637. Programmi, esami, titoli di studio

Art. 638. Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri

 

TITOLO II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

 

Capo I - Destinazione all'estero

 

Art. 639. Contingenti del personale da destinare all'estero

Art. 640. Selezione e destinazione all'estero del personale

Art. 641. Composizione delle commissioni giudicatrici

Art. 642. Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo

Art. 643. Durata massima di permanenza all'estero

Art. 644. Periodi minimi di permanenza all'estero

Art. 645. Rapporti informativi

Art. 646. Richiamo per ragioni di servizio

Art. 647. Assegnazione alle sedi metropolitane

Art. 648. Divieto di assunzione di personale precario

Art. 649. Sostituzione di docenti temporaneamente assenti

Art. 650. Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra

Art. 651. Supplenze di insegnamento

 

Capo II - Situazioni particolari

 

Art. 652. Comando

Art. 653. Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano

Art. 654. Personale non docente da assumere per speciali esigenze

Art. 655. Legge regolatrice dei contratti

Art. 656. Norme applicabili al personale A.T.A.

 

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

 

Art. 657. Corresponsione della retribuzione metropolitana

Art. 658. Assegni di sede

Art. 659. Aumenti per situazione di famiglia

Art. 660. Alloggi demaniali all'estero

Art. 661. Indennità di sistemazione

Art. 662. Contributo spese per abitazione

Art. 663. Provvidenze scolastiche

Art. 664. Spese di viaggio per ferie

Art. 665. Viaggi di trasferimento

Art. 666. Trasporto degli effetti

Art. 667. Trasporto per aereo o automezzo

Art. 668. Trattamento del personale con comando annuale

Art. 669. Viaggi di servizio

Art. 670. Modalità di pagamento delle competenze

Art. 671. Trattamento economico durante l'assenza dal servizio

Art. 672. Rinvio

Art. 673. Valutazione del servizio prestato all'estero

Art. 674. Personale in servizio all'estero presso le «Scuole europee»

Art. 675. Sanzioni disciplinari

Art. 676. Norma di abrogazione

 

 

 

TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE

(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

 

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. "Riforma Moratti") e dai D.P.R. 30 marzo 2004, n. 121 e D.P.R. 30 marzo 2004, n. 122)

 

 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

 

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

 

 

Emana

 

il seguente decreto-legislativo:

 

 

1. 1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.

 

 

PARTE I

Norme generali

 

 

Art. 1.

Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

 

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

 

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

 

3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

 

 

Art. 2.

Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.

 

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

 

2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

 

 

Art. 3.

Comunità scolastica.

 

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.

 

2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

 

Art. 4.

Comunità Europea.

 

1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.

 

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

 

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TITOLO I

Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

 

 

Capo I

Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

 

 

Sezione I

Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

 

 

Art. 5. (1)

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.

 

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

 

1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati

 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.

 

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

 

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

 

c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

 

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

 

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

 

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

 

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

 

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

 

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

 

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

 

[9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19 lettera d) del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo]

 

[10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno]

 

[11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11]

 

(1) Articolo così modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 

 

Art. 6.

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità.

 

1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.

 

 

Art. 7.

Collegio dei docenti.

 

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

 

2. Il collegio dei docenti:

 

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'àmbito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

 

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

 

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

 

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

 

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

 

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

 

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

 

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

 

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

 

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

 

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

 

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

 

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

 

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

 

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

 

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

 

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

 

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

 

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

 

 

Art. 8.

Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.

 

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

 

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

 

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.

 

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

 

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

 

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

 

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

 

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

 

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

 

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

 

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

 

 

Art. 9.

Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità.

 

1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.

 

2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

 

 

Art. 10.

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

 

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

 

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

 

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

 

d) criteri generali per la programmazione educativa;

 

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

 

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

 

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

 

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

 

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

 

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

 

10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

 

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

 

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

 

 

Art. 11.

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

 

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

 

2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

 

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

 

4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

 

5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

 

6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.

 

7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

 

8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.

 

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Sezione II

Assemblee degli studenti e dei genitori

 

 

Art. 12.

Diritto di assemblea.

 

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

 

Art. 13.

Assemblee studentesche.

 

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

 

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

 

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

 

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

 

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

 

6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

 

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

 

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

 

 

Art. 14.

Funzionamento delle assemblee studentesche.

 

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

 

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

 

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

 

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

 

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

 

Art. 15.

Assemblee dei genitori.

 

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

 

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

 

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

 

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

 

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

 

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

 

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

 

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

 

 

Capo II

Organi collegiali a livello distrettuale

 

 

Art. 16.

Istituzione e fini del distretto scolastico.

 

1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di «distretti scolastici». I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.

 

2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unità sanitaria locale.

 

3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.

 

4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.

 

5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

 

 

Art. 17.

Determinazione dei distretti.

 

1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:

 

a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un àmbito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'àmbito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

 

b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;

 

c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.

 

 

Art. 18.

Organi del distretto.

 

1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.

 

2. Esso è composto come segue:

 

a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

 

b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

 

c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

 

d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

 

e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;

 

f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;

 

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

 

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

 

l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.

 

3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.

 

4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.

 

5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'àmbito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.

 

6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.

 

7. Qualora nell'àmbito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.

 

8. Il consiglio elegge nel proprio àmbito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

 

9. Il consiglio può eleggere nel proprio àmbito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.

 

10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.

 

11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

 

12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g), nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.

 

13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

 

14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.

 

15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

 

16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

 

 

Art. 19.

Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.

 

1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

 

a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;

b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;

c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;

d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

f) ad attività di sperimentazione;

g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado.

 

2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

 

3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.

 

4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l'organizzazione dei servizi necessari.

 

5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

 

al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

 

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

 

al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

 

6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.

 

7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.

 

8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di orientamento scolastico.

 

9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 le regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.

 

10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

 

11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

 

12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 

13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

 

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Capo III

Organi collegiali a livello provinciale

 

 

Art. 20.

Consiglio scolastico provinciale.

 

1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'àmbito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.

 

2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

 

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000, compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

 

b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

 

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

 

d) 6 altri componenti.

 

3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:

 

a) il provveditore agli studi;

 

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

 

c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

 

d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;

 

e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

 

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

 

g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;

 

h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;

 

i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;

 

l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.

 

4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

 

5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3, è attribuito secondo le seguenti proporzioni:

 

a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;

 

b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

 

c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

 

d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;

 

e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

 

f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

 

6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.

 

7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (14).

 

8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

 

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalità di cui all'articolo 31.

 

 

Art. 21.

Organi del consiglio scolastico provinciale.

 

1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.

 

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

 

3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

 

4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.

 

5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'àmbito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

 

6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.

 

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.

 

 

Art. 22.

Funzioni del consiglio scolastico provinciale.

 

1. Il consiglio scolastico provinciale:

 

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

 

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

 

c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;

 

d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

 

e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

 

f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;

 

g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

 

h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

 

i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

 

l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;

 

m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilità di organico;

 

n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;

 

o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall'articolo 404, comma 4;

 

p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4;

 

q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;

 

r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;

 

s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 

2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

 

3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

 

4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.

 

5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

 

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Capo IV

Organi collegiali a livello nazionale

 

 

Art. 23.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 .

 

2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

 

3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

 

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;

 

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

 

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

 

d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

 

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

 

f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

 

g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

 

h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

 

i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

 

l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

 

m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

 

4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.

 

5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

 

6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

 

7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

 

8. Il relativo periodo è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

 

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 31.

 

10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.

 

 

Art. 24.

Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

 

2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:

 

a) l'ufficio di presidenza;

 

b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;

 

c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;

 

d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.

 

3. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.

 

4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.

 

5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 23.

 

6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.

 

7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

 

8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.

 

9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.

 

10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

 

11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.

 

 

Art. 25.

Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

 

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

 

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;

 

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

 

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;

 

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

 

f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;

 

g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;

 

h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di calendario scolastico;

 

i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;

 

l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'articolo 473;

 

m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;

 

n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;

 

o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.

 

2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.

 

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.

 

4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

 

5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.

 

6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.

 

8. I consigli per il contenzioso, nell'àmbito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo

 

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Capo V

Autonomia amministrativa e vigilanza

 

 

Art. 26. (1)

[Circoli didattici ed istituti scolastici.

 

1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.

 

2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.

 

3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.

 

4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti]

 

 

(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 

 

Art. 27. (1)

Autonomia amministrativa.

 

1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

 

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.

 

[3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.

 

4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per territorio.

 

5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

 

6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario]

 

7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

 

[8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97]

 

9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.

 

[10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale.

 

11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze]

 

12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'àmbito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

 

13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

[14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

 

15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

 

16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

 

17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

 

18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente ufficio tecnico erariale.

 

19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.

 

20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica]

 

 

(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 

 

Art. 28. (1)

Vigilanza.

 

[1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.

 

2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.

 

3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.

 

4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.

 

5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.

 

6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse]

 

7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto [e del consiglio scolastico distrettuale], il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

 

[8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.

 

9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione]

 

(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 

 

Art. 29. (1)

Istituzioni con personalità giuridica.

 

1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

 

[2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale].

 

[3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro]

 

[4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti]

 

[5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28]

 

6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 

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Capo VI

Norme comuni

 

 

Art. 30.

Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.

 

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

 

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

 

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

 

 

Art. 31. (1)

Elezioni.

 

1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.

 

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

 

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione.

 

4. ()

 

5. ()

 

6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

 

7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

 

8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

 

9. Il voto è personale, libero e segreto.

 

 

(1) Articolo così modificato dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

 

 

Art. 32.

Liste dei candidati del personale docente e direttivo.

 

1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica.

 

Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

 

2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.

 

3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

 

 

Art. 33. (1)

Svolgimento delle elezioni.

 

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:

 

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

 

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

 

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

 

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

 

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

 

e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

 

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

 

g) la proclamazione degli eletti;

 

h) la convocazione dell'organo;

 

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

 

2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

 

3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

 

 

(1) Articolo così modificato dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

 

 

Art. 34.

Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.

 

1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

 

2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

 

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

 

Art. 35.

Surroga dei membri cessati.

 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

 

2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.

 

3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

 

 

Art. 36.

Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.

 

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.

 

2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

 

 

Art. 37.

Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.

 

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

 

2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

 

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

 

 

Art. 38.

Decadenza.

 

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

 

 

Art. 39.

Adunanze degli organi collegiali.

 

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

 

 

Art. 40.

Regolamenti tipo.

 

1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Art. 41.

Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.

 

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.

 

2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.

 

3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

 

 

Art. 42.

Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale.

 

1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 .

 

2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.

 

3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

 

4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

 

Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo àmbito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.

 

5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

 

6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

 

7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

 

Art. 43.

Pubblicità degli atti.

 

1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

 

2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

 

4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

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Capo VII

Organi collegiali della scuola materna

 

 

Art. 44.

Consigli di circolo di scuola materna.

 

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

 

2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:

 

a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;

 

b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;

 

c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;

 

d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;

 

e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

 

f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

 

3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 10.

 

 

Art. 45.

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna.

 

1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.

 

 

Art. 46.

Collegio dei docenti di scuola materna.

 

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti.

 

Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.

 

2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7 (60). Inoltre:

 

a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

 

b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

 

c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277;

 

d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

 

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.

 

 

Art. 47.

Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.

 

1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:

 

a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;

 

b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;

 

c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

 

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Capo VIII

Norme particolari

 

 

Art. 48.

Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia.

 

1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.

 

2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

 

3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624.

 

4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

 

5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.

 

 

Art. 49.

Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano.

 

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 50.

Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche.

 

1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'àmbito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.

 

2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.

 

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TITOLO II

Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

 

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