Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego
integrato e modificato da:
L. 15/3/97 n. 59
L. 15/5/97 n. 127
D.Lgs. 4/11/97 n. 396
D.Lgs. 6/3/98 n.
59
D.Lgs. 31/3/98
n. 80
D.Lgs. 29/10/1998 n. 387
L. 23/12/1998 n. 448
INDICE del D. Lgs. n. 29/93:
TITOLO I - Principi Generali
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 -
Fonti
Art. 3 - Indirizzo politico - amministrativo funzioni
e responsabilità
Art. 4 - Potere di organizzazione
Art. 5 - Criteri di organizzazione (abrogato)
Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche
Art. 7 - Gestione delle risorse umane
Art. 8 - Selezione del personale (abrogato)
Art. 9 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e
controlli
Art. 10 - Partecipazione sindacale
TITOLO II - Organizzazione
CAPO I - Relazioni con il pubblico
Art. 11 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Art. 12 - Ufficio relazioni con il pubblico
Art. 12-bis - Uffici per la gestione del contenzioso
del lavoro
CAPO II - Dirigenza
SEZIONE I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13 - Amministrazioni destinatarie
Art. 14 - Indirizzo politico - amministrativo
Art. 15 - Dirigenti
Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali
Art. 17 - Funzioni dei dirigenti
Art. 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi
e dei rendimenti
Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali
Art. 20 - Verifica dei risultati - Responsabilità
dirigenziali
Art. 21 - Responsabilità dirigenziale
Art. 22 - Attribuzioni degli incarichi di direzione in
sede di prima applicazione del presente decreto (abrogato)
Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti
Art. 24 - Trattamento economico
Art. 25 - Norma transitoria
Art. 25-bis - Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Art. 25-ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei
dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio
Art. 26 - Norme per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale
Art. 27 - Norma di richiamo
Art. 27-bis - Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali
SEZIONE II -Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 28-bis - Reclutamento dei dirigenti scolastici
Art. 29 - Attività della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
CAPO III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 30 - Individuazione di uffici e piante organiche;
gestione delle risorse umane (abrogato)
Art. 31 - Individuazione degli uffici dirigenziali e
determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del
presente decreto
Art. 32 - Ricognizione delle vacanze di organico
(abrogato)
Art. 33 - Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
Art. 34 - Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività
Art. 35 - Eccedenze di personale e mobilità
collettiva
Art. 35-bis - Gestione del personale in disponibilità
Art. 36 - Reclutamento del personale
Art. 36-bis - Norme sul reclutamento per gli enti
locali
Art. 37 - Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea
Art. 38 - Concorsi unici
(abrogato)
Art. 39 - Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del
personale (abrogato)
Art. 40 - Concorsi circoscrizionali
(abrogato)
Art. 41 - Requisiti di accesso e modalità concorsuali
(abrogato)
Art. 42 - Assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e tirocinio per portatori di handicap
(abrogato)
Art. 43 - Assunzione e sede di prima destinazione
(abrogato)
Art. 44 - Formazione e lavoro
(abrogato)
TITOLO III - Contrattazione collettiva e
rappresentatività sindacale
Art. 45 - Contratti collettivi nazionali e
integrativi
Art. 46 - Poteri di indirizzo nei confronti
dell'A.R.A.N.
Art. 47 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi
di lavoro
Art. 47-bis - Rappresentatività sindacale ai fini
della contrattazione collettiva
Art. 48 - Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro
Art. 49 - Trattamento economico
Art. 50 - Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
Art. 51 - Procedimento di contrattazione collettiva
Art. 52 - Disponibilità destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
Art. 53 - Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
Art. 54 - Aspettative e permessi sindacali
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Art. 55 - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 56 - Disciplina delle mansioni
Art. 57 - Attribuzione temporanea di mansioni
superiori (abrogato)
Art. 58 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
Art. 58-bis - Codice di comportamento
Art. 59 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
Art. 59-bis - Impugnazione delle sanzioni
disciplinari
Art. 60 - Orario di servizio e orario di lavoro
(abrogato)
Art. 61 - Pari opportunità
Art. 62 - Passaggio di dipendenti da amministrazioni
pubbliche ad aziende o società private (abrogato)
TITOLO V - Controllo della spesa
Art. 63 - Finalità
Art. 64 - Rilevazione dei costi
Art. 65 - Controllo del costo del lavoro
Art. 66 - Interventi correttivi del costo del
personale
Art. 67 - Commissario del Governo
TITOLO VI - Giurisdizione
Art. 68 - Controversie relative ai rapporti di lavoro
Art. 68-bis - Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi
Art. 69 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
nelle controversie individuali
Art. 69-bis - Collegio di conciliazione
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie
finali
CAPO I - Disposizioni diverse
Art. 70 - Integrazione funzionale del Dipartimento
della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
Art. 71 - Aspettativa per mandato parlamentare
CAPO II - Norme transitorie e finali
Art. 72 - Norma transitoria
Art. 73 - Norma finale
Art. 74 - Norme abrogate
Ù
Titolo I -
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali
e di quelle delle regioni e delle provincie autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di :
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione
a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea,
anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed
ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto
ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
Fonti
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano
le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione
dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo
4, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.
I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di
prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 Luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e legge 10 ottobre
1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che regoli in modo organico ed in
conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168,
tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 3
Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Art. 4
Potere di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici
e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione .
Art. 5
Criteri di organizzazione
abrogato
Art. 6
Organizzazione e disciplina degli
uffici e dotazioni organiche
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno
precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,
nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con
gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e
le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo
31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.
Art. 7
Gestione delle risorse umane
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine
di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con il
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 8
Selezione del personale
abrogato
Art. 9
Costo del lavoro, risorse
finanziarie e controlli
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le
misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e
prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica
utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Art. 10
Partecipazione sindacale
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i
rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Ù
Titolo II -
ORGANIZZAZIONE
Capo I - RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Art. 11
Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili
alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, promuove, utilizzando il personale di cui
all'art. 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 12
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria
struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo
31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di
avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi
e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie
competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio,
secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi,
da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
Art. 12 bis
Uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro.
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del
contenzioso comune.
Ù
Capo II - DIRIGENZA
Sezione I - Qualifiche, uffici
dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13
Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui
al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità
previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi
previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali
uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle
norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità
e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari
dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte
delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento,
è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare
o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di
urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il
potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità
Art. 15
Dirigenti
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la
carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle
forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più
elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
Art. 16
Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli
incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti
non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17
Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i
relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Art. 18
Criteri di rilevazione e analisi
dei costi e dei rendimenti
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo
64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative
idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può
chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme
tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione
di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
"standards".
Art. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando
di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo.
Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo
21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai
sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un
terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati
o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Art. 20
Verifica dei risultati
(Responsabilità dirigenziali -
omesso)
1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono
responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi
al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione,
con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su
indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione
di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad
essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito
contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato
fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono
altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e
nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono
composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni.
In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare,
anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con
soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni
agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro
attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno
delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai
comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici
di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1°
febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di
uffici già istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per
le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di
verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con
decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
9. abrogato
10. abrogato
11. abrogato
Art. 21
Responsabilità dirigenziale
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa
e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i
sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con
le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico,
anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima
amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi
del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso
dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente
a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di
maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati
previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo
di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno
parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23,
eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per
la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini
di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Art. 22
Attribuzione degli incarichi di
direzione in sede di prima applicazione del presente decreto
abrogato
Art. 23
Ruolo unico dei dirigenti
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce
ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto
previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti
in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in
servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e,
successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo
19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in
servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio
1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il
regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del
comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. Il regolamento disciplina
inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del
personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di
collegamento con le altre amministrazioni interessate
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una
banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale
degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali,
organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.
Art. 24
Trattamento economico
1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto
individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione, presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è
determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le
somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento
economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle
Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico
dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al
sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare
allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente
stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
Le università possono erogare, a valere sul proprio
bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari
che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi
dell'Unione europea e internazionali.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione,
unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di
ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di
cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse
disponibili.
Art. 25
Norma transitoria
1. abrogato
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali
per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati
adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi.
Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche
disposizioni normative di carattere transitorio.
3. abrogato
4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di
cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui
all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data in entrata in vigore del
presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzione di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui
all'articolo 45.
Art. 25 bis
Dirigenti delle istituzioni
scolastiche
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59. I dirigenti scolastici
sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell'art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo
di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2
il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti
da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale. 6. Il dirigente presenta
periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata
relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e
un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
Art. 25 ter
Inquadramento nei ruoli regionali
dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio
1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali,
le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di
dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, salvaguardando, per
quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle
connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione
scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla
dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la
durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di
ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle
operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
ministro o sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di
formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all'art. 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Art. 26
Norme per la dirigenza del
Servizio sanitario nazionale
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo
a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. In sede di prima applicazione del presente
decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già
appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è
inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del presente
decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area
dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al
trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e
undicesimo.
2 bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2
anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al
nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in
godimento.
2 ter. Il personale di cui al comma 2 bis, in
possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima può partecipare
a concorsi, disciplinati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia
economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità
di posti vacanti in tale fascia.
2 quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le
procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo,
determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi
regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È
assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa,
dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti
di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non
può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono
livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi
al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di
esame, sono revocati.
Art. 27
Norma di richiamo
1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
2. abrogato
3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei Conti e per l'Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo
sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Art. 27 bis
Criteri di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni non statali
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio
della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici
non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni
di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni
ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla
dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Art. 28
Accesso alla qualifica di
dirigente
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 9, sono
determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure
concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto
a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei
seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono
ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un
ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5.
Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o
private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il
regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente
non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino
al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono
a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Art. 28 bis
Reclutamento dei dirigenti
scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore
e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente
ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in
ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma
4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i
posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina
di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel
corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età,
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per
altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per
titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso
concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la
funzione di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del 10.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore
a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25 ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei
moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità
di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa col Ministro della funzione pubblica, che individua anche
i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono
disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per
posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati
vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a
concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25 ter il
40 dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei
requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori
sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono
depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base
dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche
esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la
sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica
sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva,
anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi
settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo
dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione e
la nomina delle commissioni esaminatrici.
Art. 29
Attività della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di
formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di
reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di
formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo
svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani
formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e
sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di
formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle
amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle
attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento
prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche
amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico,
personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può
stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.
3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le
responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del direttore, nomina un segretario generale, scelto tra
il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il
quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici
della Scuola.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo
consultivo della Corte dei conti.
5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) gli organi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, loro composizione e competenze;
b) la collocazione della sede della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche,
nel rispetto delle leggi vigenti;
c) il regolamento di amministrazione e contabilità della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e
le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale alle
attività permanenti di organizzazione;
e) il contingente e le modalità di utilizzazione del
personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;
f) le modalità relative alle convenzioni di cui al
comma 2;
g) la possibilità che la Scuola superiore della
pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione,
aggiornamento e perfezionamento già esistenti.
6. È abrogato l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
del decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono
altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento
di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni
relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.
7. Le attività della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento
al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo,
continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione
dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente
capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.
Ù
Capo III -
UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI
Art. 30
Individuazione di uffici e piante
organiche; gestione delle risorse umane
abrogato
Art. 31
Individuazione degli uffici
dirigenziali e determinazione delle piante organiche
in sede di prima applicazione del
presente decreto
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto
per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e
specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e
soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a
tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione
dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui
all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per
obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per
accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per
cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420,
al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi e ai criteri fissati
nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7,
una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche
per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza
numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale
esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, di cui all'articolo 45, comma 8, e secondo le modalità di cui
all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro
con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di
personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle
attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto
alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di
cui all'articolo 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione
dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1
sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo
le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni
statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento
autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi
ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta
direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso
le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte
di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga
devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono
fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
6 bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al
comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi
di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni
corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono
essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle
dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri
definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a norma dell'articolo 10 e, comunque, con precedenza nei confronti
di chi ne fa richiesta.
Art. 32
Ricognizione delle vacanze di
organico
abrogato
Art. 33
Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22 D.Lgs. 80)
1. Nell'ambito del medesimo comparto le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento
è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi
avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il
quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei
lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto
stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi
1 e 2.
Art. 33 bis
Scambio di funzionari appartenenti
a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero
1. Anche al fine di favorire lo scambio
internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed
il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con
cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli
organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato
italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di
appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello
sviluppo professionale degli interessati
Art. 34
Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di attività
(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22 D.Lgs. 80)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica
l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e
di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art. 35
Eccedenze di personale e mobilità
collettiva
(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22 D.Lgs. 80)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4
ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità
agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene
fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del
personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le
possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale
del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a
contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma
6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere,
in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni
necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche
del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello
diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni
o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia
preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità
restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il
lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.
Art. 35 bis
Gestione del personale in
disponibilità
(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22 D.Lgs. 80).
1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle
quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere
all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi
di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35
per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo
della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare
il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in
disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Art. 36
Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come
integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della
invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli
del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta
nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità
di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base
della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Art. 36 bis
Norme sul reclutamento per gli
enti locali
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali,
nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche
a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati
livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può
prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a
tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di
rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.
Art. 36 ter
Accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso
per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli
di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il
bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il
regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Art. 37
Accesso dei cittadini degli Stati
membri della Unione europea
1. I cittadini degli Stati membri della Unione
europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
Art. 38
Concorsi unici
abrogato
Art. 39
Svolgimento del concorso unico ed
assegnazione del personale
abrogato
Art. 40
Concorsi circoscrizionali
abrogato
Art. 41
Requisiti di accesso e modalità
concorsuali
abrogato
Art. 42
Assunzioni obbligatorie delle
categorie protette e tirocinio per portatori di handicap
1. abrogato
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono e
propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i programmi di
assunzioni dei portatori di handicap, che comprendano anche periodi di
tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni
medesime realizzati dai servizi di cui all'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 43
Assunzione e sede di prima
destinazione
abrogato
Art. 44
Formazione e lavoro
abrogato
Ù
Titolo III
- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Art. 45
Contratti collettivi nazionali e
integrativi
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. abrogato
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei
o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente
a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del
ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le
figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e
riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data
della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 46
Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere
di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in
materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri
tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema
scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un
comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene
costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI e dell'UNIONCAMERE, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le
università.
c) nell'ambito delle istanze rappresentative
promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per
gli enti di ricerca.
3 bis. Un rappresentante del Governo, designato dal
Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale.
4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono
o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che
regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni,
le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo
di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale
partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.
Art. 47
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e
l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale
che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai
criteri dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste
dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300,
e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla
gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le
modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità
delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve
essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purchè siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purchè abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale
dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a
duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o
strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente
decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione
e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui
sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi
aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le
modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni
o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi
possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata
da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli
organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si
applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
Art. 47 bis
Rappresentatività sindacale ai
fini della contrattazione collettiva
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il
dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto
al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale
è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi
nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso
almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale
nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per
la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni
sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma
4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo
54, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del
comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non
oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata,
con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della
rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure
elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della
funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati
relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in
considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto
dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni
caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del
CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di
parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che
provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il
voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto
della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
disposizioni correttive ed integrative.
Art. 48
Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale
nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche,
nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale
indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Art. 49
Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo
criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la
salute.
Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti
dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per
i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore
del Ministero degli affari esteri.
Art. 50
Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.
L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla
negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi nazionali
sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base
di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale.
Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della
contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze
delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche
per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e
alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche
e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto
annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli
aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa,
viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore
e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere
all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la
indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da
cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente.
Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del
personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono
far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a
carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura
fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è
concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46,
comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico
dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente
attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato,
mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa
intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I
regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica
da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è
costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di
bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di
venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione
di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. In sede di prima applicazione del comma 11, il
personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in
vigore del presente decreto può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN
entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il
comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini
dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta
nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento
economico in godimento.
14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi
delle tabelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
15. In via transitoria il conferimento finanziario
rimane fissato nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro
competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale
ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Art. 51
Procedimento di contrattazione
collettiva
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale
dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore
e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce
il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci
delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46,
comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei
costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da
tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei
conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e
al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è
positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio
dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione
dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo
ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura
delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione
espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed
alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva
quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve
concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il
presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai
sensi del comma precedente.
Art. 52
Disponibilità destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti
dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
45, comma 4. 1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1
2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto
ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata
esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a
ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli
di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni
autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse
dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i
bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni
regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per
il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei
conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti
pubblici.
Art. 53
Interpretazione autentica dei
contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. abrogato
Art. 54
Aspettative e permessi sindacali
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e
della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un
apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 47 bis.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere
determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di
contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione
organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale
nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di
cumulare i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra
le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in
proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi
dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate. Per la Provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova
normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le
disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con
l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per
l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni in materia di
aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente
i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e
sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in
quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93
Ù
Titolo IV -
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 55
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo
2, commi 2, 3 e 4.
2. La legge 20 maggio
1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 56
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore
di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza
per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui
ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni
superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad
avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Art. 57
Attribuzione temporanea di
mansioni superiori
abrogato
Art. 58
Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina della incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.
Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e successive modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ed all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi
consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione
degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o
da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività di impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri
oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità,
tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai
quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono
esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei
casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono
acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì,
essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il
dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi
da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti
ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto.
L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale
sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i
criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato
incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di
non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato,
i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per
incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a
comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di
cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e
formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Art. 58 bis
Codice di comportamento
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai
sensi dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinché il
codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla
magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è
adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di
ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis e le associazioni di utenti e
consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola
amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di cui al presente articolo.
Art. 59
Sanzioni disciplinari e
responsabilità
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità
civile, amministrativa penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si
applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n.
300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1,
e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad
opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58 bis, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente
lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione.
Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero
verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede
direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione
scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile può essere ridotta, ma in tal caso no è più suscettibile di
impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure
di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il
dipendente, anche per mezzo di un procuratore o di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla
dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e
l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta
sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la
designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci
rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei
presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il
collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione
dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali
della scuola e, comunque non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del
personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme
di cui al titolo IV, capo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 59 bis
Impugnazione delle sanzioni
disciplinari
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno
istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 69 bis, con le modalità e con gli effetti di
cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far
data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo
all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di
produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 60
Orario di servizio e orario di
lavoro
abrogato
Art. 61
Pari opportunità
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lettera
e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento del personale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi
medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della
Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Art. 62
Passaggio di dipendenti da
amministrazioni pubbliche ad aziende o società private
abrogato
Ù
Titolo V - CONTROLLO DELLA SPESA
Art. 63
Finalità
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo
dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione
dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del
tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle
indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento
delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e
gli enti interessati.
Art. 64
Rilevazione dei costi
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli
programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero
del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla
rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del
tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in
coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui
compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a
carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i
soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
Art. 65
Controllo del costo del lavoro
1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in
servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il
rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale
delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano , entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della
Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.
La mancata presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle
procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del
settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa
richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a
cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità
riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3 della
legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque
ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento
della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale
utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla
verifica dei carichi di lavoro.
Art. 66
Interventi correttivi del costo
del personale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi
successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa,
scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al
personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione competente,
ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a
ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è altresì trasmessa al
nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in
qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri
a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali
decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano,
entro trenta giorni dalla data delle sentenze della Corte costituzionale o
dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali,
una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i
limiti della spesa globale.
3. I Ministri del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Art. 67
Commissario del Governo
1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato
nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo del
flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in
particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto
annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla
regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Ù
Titolo VI -
GIURISDIZIONE
Art. 68
Controversie relative ai rapporti
di lavoro
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle
concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi
ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se
illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del
processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di
condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta
in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel
caso di cui al comma 3 dell'articolo 68 bis, il ricorso per cassazione può
essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45.
Art. 68 bis
Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi
1. Quando per la definizione di una controversia
individuale di cui all'articolo 68 è necessario risolvere in via pregiudiziale una
questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova
udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo
e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare
la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo
collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le
disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura
dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne
avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la
procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso
a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della
causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di
estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di
cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie
possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo
419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che
decidono una questione di cui al comma 1.
Possono, anche se non intervenute, presentare memorie
nel giudizio di merito ed in quello per cassazione.
Della presentazione di memorie è dato avviso alle
parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di
cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice
fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è
necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui
è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di
parte.
Art. 69
Tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie individuali
1. Per le controversie individuali di cui
all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 69 bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis,
commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza
del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto
dell'articolo 412 bis del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di
conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere
riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la
quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o
integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del
codice di procedura civile.
3-bis. Il ministero del Lavoro e delle previdenza
sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
la funzione pubblica e il ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le commissioni di conciliazione territoriali degli
organi indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel
settore pubblico e privato.
Art. 69 bis
Collegio di conciliazione
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi,
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge,
con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è
addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il
collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione. Le medesime procedure si applicano, in
quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica
amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dal lavoratore, è consegnata all'Ufficio presso il quale è
istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla
quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio
di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia
della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del
lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione
il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un
soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad
una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non
si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo,
del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il
Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di
ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata
dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura
civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
Ù
Titolo VII
- DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 70
Integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello
Stato
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato
attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro,
nazionali e decentrati, per il dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e
della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con
riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sull'efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i
progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni richiedono il necessario concerto
del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle
singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono
adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della
funzione pubblica in apposite conferenze dei servizi da indire ai sensi e con
le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 71
Aspettativa per mandato
parlamentare
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi
possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali
danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti .
4. In sede di prima applicazione del presente
decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo
1993.
5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 72
Norma transitoria
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in
base alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente
decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le
disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
2. abrogato
3. abrogato
4. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal
presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso
esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III
nell'ambito di riferimento di esso.
Art. 73
Norma finale
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta, le
competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano
comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia,
le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. In attesa di una organica normativa nella materia,
restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di
cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine
professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142,
riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo
1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento
della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo
1986, n. 65, nonché per i segretari comunali e provinciali il
trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente
decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186,
11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I.
I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati
da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3.
Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo
e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati
dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine
della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e
bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51.
6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture organizzative
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte
dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto-legge, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel
senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al
personale di cui al decreto luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.
Art 74
Norme abrogate
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il
presente decreto ed in particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30,
comma terzo, della legge 29 marzo
1983, n. 93;
legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
articolo 17, comma 1, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
articolo 9 della legge 9 maggio
1989, n. 168;
articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente
all'espressione "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale" e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno
1990, n. 142;
articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale;
articolo 10, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412;
articolo 4, commi decimo, undecimo, dodicesimo e
tredicesimo, della legge 11 luglio
1980, n. 312;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come
integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254;
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti
salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
articolo 6 della legge 11 luglio
1980, n. 312;
articolo 6 bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67;
i riferimenti alla legge 4 giugno
1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre
1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2,
comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359;
2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo
I, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale
delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente
decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551,
nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione del primo contratto
collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo
1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tutte le restanti
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
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