Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 287
"Riordino
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 18 agosto 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 11,
comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1999;
Acquisito il parere
della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per i beni e le attività culturali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Natura
e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. La Scuola superiore
della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è
un'istituzione di alta cultura e formazione ed ha, nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia
organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.
2. Il Dipartimento
della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle
attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione
amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
3. Sono compiti della Scuola:
a) la cura
dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti di
cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29,
e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;
b) la cura delle
attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
c) lo svolgimento di
attività di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le
amministrazioni pubbliche in materia di innovazione amministrativa, formazione
e di organizzazione dell'attività formativa. In particolare, la Scuola valuta,
su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni
del Dipartimento della funzione pubblica, la qualità delle offerte formative
presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e
svolge attività di monitoraggio;
d) il coordinamento
delle attività delle scuole pubbliche di formazione mediante forme di
collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia
e di competenza; nonchè la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e
qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di
uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli
interventi attuati;
e) la cura dei rapporti con gli
organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione
con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e
di scambio di esperienze;
f) lo svolgimento, su
richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di
altri Paesi;
g) lo svolgimento,
anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti
di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni
pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio
nell'ambito dei propri fini istituzionali.
4. Fermo restando
l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su
convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di
formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle
dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.
5. La Scuola continua
ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche,
istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonchè stipulare
accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Art. 2.
Organi
e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. Il direttore, in
attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo
svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo
didattico scientifico.
2. Il segretario è
responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo. L'ufficio del
segretario è di livello dirigenziale generale.
3. Il direttore, che
ha la legale rappresentanza della Scuola, è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica.
4. Il segretario è
scelto, sentito il direttore, tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed è
incaricato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
5. Il direttore è
coadiuvato da responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici
ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della
Scuola, definendo le relative risorse finanziarie ed umane in conformità al
programma di cui all'articolo 7. I responsabili, in numero non superiore a sei,
sono nominati dal direttore della Scuola, e sono tenuti ad attuare le
specifiche direttive. Il direttore affida ad uno di essi il compito di
sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore può comunque
delegare proprie funzioni a ciascuno dei responsabili di settore.
6. Il direttore si
avvale di non più di dieci responsabili di area, scelti dallo stesso
nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la
qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.
7. Il direttore riunisce di
regola mensilmente in comitato operativo i responsabili di settore, al fine di
valutare collegialmente le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le
attività e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, nonchè per le
finalità di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1. Alle riunioni del
comitato operativo partecipa il segretario e possono essere invitati i
responsabili di area e quelli di sede di cui all'articolo 4.
Art. 3.
Nomina
e durata degli organi e dei responsabili
1. Il direttore è
scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano
ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali, consiglieri parlamentari, magistrati amministrativi o
contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia
o soggetti equiparati. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti,
parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di
alta formazione. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti
equiparati, professori universitari e magistrati, nonchè tra chi possieda
comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta
formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.
2. Il direttore e il
segretario restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. I
responsabili di settore e di area restano in carica per due anni, salvo
conferma.
3. Il direttore e i responsabili
di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti
obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i
rispettivi ordinamenti.
4. Il direttore e i
responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche,
nonchè i responsabili di area, conservano il trattamento economico, comunque
definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di
appartenenza, incrementato da un'indennità di carica stabilita con le modalità
previste nelle delibere di cui all'articolo 6, comma 1, e fissata nella misura
corrispondente ai compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in
organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della alta formazione,
tenendo anche conto del trattamento economico già in godimento.
5. In caso di
affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche
amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le
modalità dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29,
in quanto applicabili.
6. Ai fini del
raccordo dell'attività della Scuola con il Dipartimento della funzione
pubblica, alle riunioni di cui all'articolo 2, comma 7, partecipa il capo del
Dipartimento o suo delegato.
Art. 4.
Sede
centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
1. La Scuola ha sede in Roma. Le
attività della Scuola possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le
sedi distaccate sono quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della
sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica.
3. A ciascuna sede
distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore
della Scuola, sentito il segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa,
ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 29/1993.
4. Il segretario,
sentito il direttore, assegna alle sedi distaccate il personale non docente e
le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.
5. I responsabili di
sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare
andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle
direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza,
del segretario. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato
alla sede.
Art. 5.
I
n c a r i c h i
1. La Scuola può
avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo
svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica
ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità
collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se
l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni
nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti
incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.
2. I docenti di cui al
comma 1 devono, comunque, essere scelti tra professori o docenti universitari,
magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche, nonchè tra esperti di
comprovata professionalità italiani o stranieri.
3. Gli incarichi di cui ai commi
1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentito il responsabile di
area, e formalizzati mediante le forme stabilite nelle delibere di cui
all'articolo 6.
4. I docenti della
Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo
dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori
universitari di prima fascia, con salvezza di quanto disposto all'articolo 3,
comma 4, e dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in
godimento.
5. Il numero
complessivo dei docenti di cui al comma 4 non può superare le trenta unità.
Art. 6.
Modalità
di attribuzione degli incarichi e compensi
1. Il direttore
definisce con proprie delibere, sentito, per quanto di sua competenza, il segretario,
l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità
di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i
relativi compensi.
2. Le delibere di cui
al comma 1 sono soggette all'approvazione del Dipartimento della funzione
pubblica, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Con apposito
regolamento è definito l'ordinamento contabile e finanziario della Scuola.
Art. 7.
Modalità
di funzionamento e norme transitorie
1. La dotazione
finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio
dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il
mese di aprile di ogni anno il direttore, sulla base delle indicazioni
collegiali dei responsabili di settore riuniti in comitato operativo, sentiti
il segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione
minima finanziaria, nonchè i capi dipartimento o i titolari degli uffici
dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali
e della loro formazione, riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la
funzione pubblica un programma di massima delle attività della Scuola per il
successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità
indicati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. Nel programma
possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri
fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa
da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso
a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a
procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e
privati.
3. Sono in ogni caso a
carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di
funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della
Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4.
4. In sede di prima
attuazione del presente decreto, la Scuola continua ad avvalersi del personale
in servizio e restano fermi i contingenti numerici del personale non docente da
adibire all'attività permanente di organizzazione e gestione della Scuola.
Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta
salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del
programma annuale delle attività.
5. Al fine di
garantire la continuità dell'attività formativa in atto all'entrata in vigore
del presente decreto, e in particolare quella relativa al primo e secondo
corso-concorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi di direttore e di
segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal direttore e dal
segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che li mantengono sino alla approvazione della graduatoria dei
vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza in atto,
salvo revoca, e comunque non oltre ventotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Sino al medesimo termine sono parimenti confermati
anche i professori stabili in servizio presso la Scuola.
6. Gli organi ed i
relativi incarichi non previsti dalla nuova struttura della Scuola cessano al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto al
comma 5. Gli attuali incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo
rinnovo, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Riordino
della Scuola centrale tributaria
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e
4, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo
6, comma 1, nonchè i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi
per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero
delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di
cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri
per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività
formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente
consorziandosi o associandosi con enti e società.
3. Sono abrogati l'articolo 5
della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonchè quelle recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Art. 9.
Estensione
di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
1. Per la Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto
interministeriale del 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo
funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei
di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con
deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del
Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attività della Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore
del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonchè in
favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne
l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi,
convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con
istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel
campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e
studio.
Art. 10.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 29 del
decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento 24 marzo 1995,
n. 207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui
all'articolo 6 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) il regolamento 21
aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di
approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per
l'accesso alla dirigenza.
2. Il regolamento 24
marzo 1995, n. 207, continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle
delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del
regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni
del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il
segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.
Art. 11.
Riqualificazione
professionale del personale
1. La riqualificazione
professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato,
presso le amministrazioni interessate dai processi di riordino, prevista dall'articolo 12,
comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNL per le progressioni
professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da
riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione
immediatamente inferiore e salvaguardandosi l'accesso dall'esterno, nelle
posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e comunque tale da
garantire il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e
la programmazione delle progressioni professionali.
2. Per le finalità di
cui al comma 1 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed il Ministero per i beni e le attività culturali utilizzano anche
le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione
attuata in applicazione, rispettivamente, della legge 3 aprile
1997, n. 94, e del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368.