Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare
e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto altresi' l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio
della delega deve attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto
in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo
che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre
alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella
seduta del 13 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1.
Principi generali del controllo interno
1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si
dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e
contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili
dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa
e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il
principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi
denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo
politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di
indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma,
anche l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in
particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione
dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da
strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche
i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti
diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita'
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla
valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle
disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti
generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle
universita', all'attivita' didattica del personale della scuola,
all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo
strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo
di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico
riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di
vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-
amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione
della funzione amministrativa. In ordine ai fatti cosi' segnalati, e la cui
conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o
valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 2.
Il controllo interno di regolarita' amministrativa e
contabile
1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile
provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei
diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli
organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi
ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente
legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile
devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i
principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile
non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi
espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio
secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto
sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici
sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo
dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono
a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.
Art. 3.
Disposizioni
sui controlli esterni di regolarita' amministrativa e contabile
1. E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2.
Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della
Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle
disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli
organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su
atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono
determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di
legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile
ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 4.
Controllo
di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna
amministrazione pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e
della gestione del controllo di gestione;
b)
le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare
l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione
amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita'
organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra
le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi
sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in
maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il
sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per
le attivita' di pianificazione e controllo.
Art. 5.
La valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei
risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito
al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei
propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle
risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze
organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha
periodicita' annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai
principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte
dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o
verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di
seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e'
adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su
proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e'
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di
livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata dal capo del
dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti
preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, sulla base
degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita' dirigenziale. In
particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano
allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione
o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed
annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un
risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento
di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il procedimento di
valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma
2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero,
fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei
singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e
prefettizi.
Art. 6.
La valutazione e il controllo strategico
1.
L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in
funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed
altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi,
preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra
le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali
assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi,
delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei
possibili rimedi.
2.
Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo
strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico,
con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per
la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo
per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai
commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle
strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di
adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal
Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei
alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con
gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui
risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della
funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di
appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei
controlli interni nell'amministrazione.
Capo II
Strumenti del controllo interno
Art. 7.
Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente
integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata
dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza,
economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del
bilancio dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico
e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in
materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline
economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si
applica, ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare complessivamente in
carica per piu' di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente del
Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia
maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il
CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la
standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche,
ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.
Art. 8.
Direttiva annuale del Ministro
1.
La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il
documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle
unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali
di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica
i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori
stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e
per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli
obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e
scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di
controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresi' i meccanismi e
gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente,
fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.
Art. 9.
Sistemi informativi
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di
valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono
di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di
grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del
sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni
rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di
prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi
periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema
informativo-statistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di
servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti
ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione
contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale
(di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze, attribuzione
a centro di disponibilita');
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al
dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle
attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi,
sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e)
sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento
(personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
Art. 10.
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle
risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto.
In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione
degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che
fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio
delle altre funzioni di valutazione e controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle
del presente decreto e, in particolare: l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del comma 8, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 338; l'articolo 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo
2 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di verifiche
sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, e,
in particolare, quelli di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si
intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 4 i compiti
attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di controllo sulla
gestione, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo
5 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di
valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le attivita' dell'ispettorato della
funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o
nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del
comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono,
nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio
ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a
specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili.
5. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalita di costituzione e
di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal
presente decreto.
6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica
amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture
di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai
fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati
possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
Capo
III
Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi
Art. 11.
Qualita' dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme,
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2.
Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di
qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i
criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela
degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e
forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono
stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o
indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di
indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle
amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente
articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato
da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso
il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di
assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita'
indipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata
ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto
articolo.
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