DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre
2004, n.286
Istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, nonchè riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(GU
n. 282 del 1-12-2004)
testo in vigore dal:
16-12-2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo
1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2
e l'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 3,
comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo
2004;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 17 giugno 2004;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione
1. Ai fini del
progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema
educativo definito a norma della legge 28 marzo
2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo
di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel
contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale
valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è
effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a
livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali
finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
2. Al conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di
valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative,
nonchè le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le
istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni
provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa
attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle
conoscenze.
3. Ai fini di cui al
comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le
istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni
attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro
sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati ed
informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i
dati stessi, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.
4. Ferma restando l'autonomia
dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di
valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Comitato tecnico
permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate,
con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di
valutazione.
Art. 2.
Riordino
dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
1. Per i fini di cui all'articolo
1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riordinato, secondo le
disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto è ente
di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto alla
vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito
denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno
triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per
programmare la propria attivita', fermo restando che la valutazione delle
priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro
provvede:
a) con propria
direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee
guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta
altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche
educative nazionali.
Art. 3.
Compiti
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione
1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di
istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento
permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono
esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto
conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale
nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo
sviluppo delle risorse umane;
b) predispone,
nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere
nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed
in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo,
e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in
attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attività di
ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
d) studia le cause
dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative
rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea
e internazionale in campo valutativo;
f) svolge attività di
supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni,
agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per
la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e
autovalutazione;
g) svolge attività di
formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi
di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle
attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al
Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti
utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al
sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa
intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e
conoscenza.
3. Il Ministro
relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica
ogni anno un rapporto sull'attività svolta.
Art. 4.
Organi
1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato
direttivo;
c) il Collegio dei
revisori dei conti.
Art.
5.
Presidente
1. Il Presidente, scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e
all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
L'incarico ha durata
triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalita', per un ulteriore triennio.
2. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede
le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel
rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle
linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo
ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della
determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle
attività dell'Istituto;
d) formula al Comitato
direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale
dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al
Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza
adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a
ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.
Art. 5.
Presidente
1. Il Presidente, scelto tra persone
di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di
istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
L'incarico ha durata
triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalita', per un ulteriore triennio.
2. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede
le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel
rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle
linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo
ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della
determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle
attività dell'Istituto;
d) formula al Comitato
direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale
dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al
Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza
adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a
ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.
Art. 6.
Comitato
direttivo
1. Il Comitato
direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei
settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno
designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal
Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato
direttivo, su proposta del Presidente:
a) approva, nel
rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo
2, comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì
linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo
svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati
delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui
all'articolo 9, comma 2, nonchè le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli
indirizzi della gestione;
d) delibera il
bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto
consuntivo;
e) delibera
l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo
trattamento economico;
f) valuta i risultati
dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli
indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i
regolamenti dell'Istituto;
h) delibera in ordine
ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base
a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei
risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato
direttivo dura in carica tre anni e puo' essere confermato per un altro
triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno
dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino
alla scadenza della durata in carica del predetto organo.
Art. 7.
Collegio
dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei
conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge
altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si
compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del
Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro
interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in
carica quattro anni e puo' essere confermato per un altro quadriennio.
Art. 8.
Direttore
generale
1. Il direttore generale, nel
rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo, è
responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma,
dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell'attuazione dei
provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta
gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno.
Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto;
tale partecipazione è esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivita'.
2. Il direttore
generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in
attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative
eventuali variazioni, nonchè il conto consuntivo;
b) assicura le
condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la
realizzazione dei progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di
organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto
previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo
9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;
d) stipula i contratti
di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti
previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento
di cui alla lettera c).
3. Il direttore
generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed
esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato
con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal
Presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a
un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi
novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.
Art. 9.
Regolamenti
e principi di organizzazione
1. L'Istituto si dota
dei seguenti regolamenti:
a) regolamento di
organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il regolamento di
cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base
del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e
programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei
servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che,
in attuazione del programma di attività approvato dal Comitato direttivo
dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche
periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento
provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica
del personale, di cui alla allegata tabella A,
tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il
reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche,
nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle
pubbliche amministrazioni, nonchè a definire la disciplina relativa alle
selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di
cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella
legge 3 aprile
1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina
i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e
finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidità e
l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio
finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure
contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di
gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello
Stato.
4. Per lo svolgimento
dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale
anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo
tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta
dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero
non superiore a venti unità .
5. I regolamenti sono
trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per
l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.
Art. 10.
Personale
1. La dotazione organica del
personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare
in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo
9, comma 1, lettera a).
Art. 11.
Personale
comandato
1. L'Istituto puo' avvalersi, con
oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio,
e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale amministrativo,
tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche
o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici
compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del
personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per
più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un
intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono
disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina
definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. Il servizio
prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto.
Art. 12.
Incarichi
ad esperti
1. Nell'esercizio
delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti
consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e
motivate esigenze cui non puo' far fronte con il personale in servizio, e in
numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta
qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura
adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonchè
congrui termini per la presentazione delle domande.
Art. 13.
Patrimonio
e risorse finanziarie
1. L'Istituto provvede
ai propri compiti con:
a) redditi del
patrimonio;
b) contributo
ordinario dello Stato;
c) eventuali altri
contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali
contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
e) eventuali altre
entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali
coerenti con le finalita'
dell'Istituto.
Art. 14.
Disposizioni
particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano
1. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 15.
Norma
finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per
l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati,
per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti
previsti dalla normativa vigente già destinati all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Art. 16.
Disposizioni
transitorie e finali
1. Il Presidente dell'Istituto ed
i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli organi
dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313,
restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di
cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo
9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di
approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza,
continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo
transitorio.
4. Il personale in
posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi degli articoli 10
e 15, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313,
presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato,
a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il
reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro
sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo
periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento
dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258
e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni
del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da
corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del
Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono
trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Tabella A
(articolo 10, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL
PERSONALE DELL'ISTITUTO
a) dirigenti
amministrativi: due unita';
b) personale di
ricerca: ventiquattro unita';
c) personale dei
servizi amministrativi ed
informatici: ventidue unità .
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19
novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per
la funzione pubblica
Maroni, Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli