Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(in
SO alla GU 9 ottobre 2003, n. 235)
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a
7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 giugno 2003;
Sentite le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Sentito il
Ministro per le pari opportunità;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio
2003;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari
regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai
principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli
orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente
e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla
libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre
1977, n. 903, e successive modificazioni ed
integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità
del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a
orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei
lavoratori.
2. Il
presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per
il loro personale.
3. Sono fatte
salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione per le parti in
cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già
attribuite.
Articolo 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a)
«somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b)
«intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula
dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e
selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata
alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più
posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico
della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca
delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla
ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della
persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e)
«autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori,
pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo
svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f)
«accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un
operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli
ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato
del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e
offerta;
g) «borsa
continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale
cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità
di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e
la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le
parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della
vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché
riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»:
qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»:
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare,
senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2,
lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai
sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni
operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
relazione a ogni attività; m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 3.
Finalità
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del
lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione
e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al
comma 1:
a) viene
identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono
stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento
regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro
nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle
attività di cui alla lettera a);
c) vengono
identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono
stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa
continua del lavoro;
e) vengono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del
mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo
I
Regime
autorizzatorio e accreditamenti
Articolo 4.
Agenzie
per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di
somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di
cui all'articolo 20;
b)
agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui
all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c)
agenzie di intermediazione;
d)
agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di
supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,
provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni
successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi
di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie
autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle
province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali
o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di
fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le
modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma
2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i
criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla
sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del
predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera
c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7.
L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di
transazione commerciale.
Articolo 5.
Requisiti
giuridici e finanziari
1. I requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la
costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della
Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la
forma della società di persone;
b) la sede legale
o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse
umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e
ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale,
o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da
leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di
soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo,
presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità
analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f)
l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al
successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali,
nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore
alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio
delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e'
richiesta:
a) l'acquisizione
di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia
che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale
e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere
dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad
obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro
Stato membro della Unione europea;
d) la regolare
contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di
cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e
nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni;
f) l'indicazione
della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per
l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h)
del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la
disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei
crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate
dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare
contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di
cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e
nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per
l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione
di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia
che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale
e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione
della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per
l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione
di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione
della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.
6. Per
l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione
di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione
della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
Articolo 6.
Regimi
particolari di autorizzazione
Sono autorizzate
allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta
formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro,
a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo
restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
Sono altresì
autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le
procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i
comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f)
e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
Sono altresì
autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza
delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
L'ordine
nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato
di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui
alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
E' in ogni caso
fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra
forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche
attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.
L'autorizzazione
allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c),
d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo
riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b).
La regione
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente
alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attività svolta.
Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce
d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione della apposita
sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad
essa connesse.
Articolo 7.
Accreditamenti
1. Le regioni,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto
degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a)
garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di
una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio;
b)
salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c)
costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d)
obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità
concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro
e)
raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I
provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresì:
a) le forme della
cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del
lavoro;
b) requisiti
minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità
gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure
per l'accreditamento;
d) le modalità di
misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta
dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo
II
Tutele
sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Articolo 8.
Ambito
di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
Ferme restando le
disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori
pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il
diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri
dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra
gli altri, i seguenti elementi:
a)
le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra
gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e
offerta di lavoro;
b)
le modalità attraverso le quali deve essere data al
lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c)
le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle
disposizioni contenute nell'articolo 10.
Per le
informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei
servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore
di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella
scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno
valore certificativo delle stesse.
Articolo 9.
Comunicazioni
a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1)
Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative
ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale,
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da
soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che
facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi
collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2)
In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la
ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso.
3)
Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate
mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo
facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Articolo 10.
Divieto
di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1.E' fatto
divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro
consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di
cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per
assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una
occupazione.
Articolo 11.
Divieto
di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto
divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o
accreditati.
Articolo 12.
Fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un
contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a
promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai
fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le
risorse sono destinate a:
a)
iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del
reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di
fine lavori;
b)
iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione
della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c)
iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d)
per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi
e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1
e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto
giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto
dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile
con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui
al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle
finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale
adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti
sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente
decreto.
7. I contributi
versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di
omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella
del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati
ai fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con
proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le
finalità dei relativi fondi.
Articolo 13.
Misure
di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di
garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a)
operare in deroga al regime generale della somministrazione
di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un
piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da
parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata
non inferiore a sei mesi;
b)
determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e
solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità
di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario
delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,
di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di
essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale
autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi
di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del
20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del
lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3. Le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di
formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80
minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui
al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di
cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio
per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle
liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione,
l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo,
dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli
atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
6. Fino alla data
di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione
tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche
attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie
tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad
appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle
spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni,
i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie.
Articolo 14.
Cooperative
sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
i servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
così come modificato dall'articolo 6 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su
base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti
gli organismi di concertazione di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di
lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o
aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di
adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei
lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione
dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di
attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la
determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse,
ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi
del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali;
e) la promozione
e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione,
anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla
convenzione;
g) i limiti di
percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo
strumento della convenzione. 3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle
cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori
disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione
dei servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di
cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il
numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,
lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni
quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei
confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della
commutabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata
dalla Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo
III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio
statistico
Articolo 15.
Principi
e criteri generali
1.A garanzia
dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120
della Costituzione stessa, viene costituita la borsa
continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale
sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse
liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa
continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei
lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun
intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente
dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese
dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo
l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in
cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello
nazionale finalizzato:
1) alla
definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di
scambio;
2) alla
interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla
definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia
e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello
regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di
programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza
l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e
realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla
definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il
coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso
garantire, nel rispetto degli articoli 4
e 120 della
Costituzione, la piena operatività della borsa
continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta
degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Articolo 16.
Standard
tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e
d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione
degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene
nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Articolo 17.
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi
informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai
servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi
nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi
del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate
in forma anonima.
2) A tal fine, la
definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione,
nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di
contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze
conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo
rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti
specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi
e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.
3) I decreti
ministeriali di cui agli articoli 1-bis
e 4-bis, comma 7
del decreto legislativo n. 181 del 2000,
come modificati dagli articoli 2
e 6 del decreto
legislativo n. 297 del 2002, così come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere
dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le
necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche
del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da
costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti
delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT,
dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4) La medesima
Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti
sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del
presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti
indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione
condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e
dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in
particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a
regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli
di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché
agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al
comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di
tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con
le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza
unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie
strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale,
al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base
di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle
singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri
attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle
singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di
monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive
per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella
prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico
riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da
rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province
autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che
si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori
di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,
predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di
cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su
singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In
ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la
Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli
studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi
esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in
oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento
e formazione professionale dei lavoratori.
Capo
IV
Regime
sanzionatorio
Articolo 18.
Sanzioni
penali
1. L'esercizio non autorizzato
delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione e' punito con la
pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se
non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se
vi e' sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in
ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione
degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21,
commi 1, 2, nonché per il solo somministratore, la violazione del disposto di
cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e
dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è
disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di
violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché
nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi
certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al
pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Articolo 19.
Sanzioni
amministrative
1. Gli editori, i direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione
degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come modificato dall'articolo 6, comma
1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per
ogni lavoratore interessato.
3. La violazione
degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
così come modificato dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, così come
sostituito dall'articolo 6,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
e di cui all'articolo 21,
comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264,
così come sostituito dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni
lavoratore interessato.
4. La violazione
degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
così come modificato dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel caso di
omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della
meta' qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione
di lavoro
Articolo 20.
Condizioni
di liceità
1. Il contratto
di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la
durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività
nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i
periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore,
salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del
contratto di lavoro.
3. Il contratto
di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo
indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di
consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici,
sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di
pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi,
da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci;
d) per la
gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di
economato;
e) per attività
di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca
e selezione del personale;
f) per attività
di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la
gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali
nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per
costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi
previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative.
4. La
somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla
disciplina di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto
di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi
degli articoli 4
e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche.
Articolo 21.
Forma
del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione
di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei
lavoratori da somministrare;
c) i casi e le
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione
della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e
delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di
inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni
alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo,
l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da
parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi
previdenziali;
i) assunzione
dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di lavoro;
j) assunzione
dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da
parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di
rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi.
3. Le
informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio
presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di
forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori
sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Articolo 22.
Disciplina
dei rapporti di lavoro
1. In caso di
somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di
lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di
somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore
e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per
quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3. Nel caso in
cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in
caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano
applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a
tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del
lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di
contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di
legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis,
comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si
applicano in caso di somministrazione.
Articolo 23.
Tutela
del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarietà
1. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e
normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari
livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso
salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai
contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
3. L'utilizzatore
è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa
unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
5. Il
somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso
delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni
recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può
prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in
cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore
medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore
risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno
derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini
dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di
somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a
limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La
disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al
lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Articolo 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando
le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società
o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore
di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata
della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a
partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
3. Ai prestatori
di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso
diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la
normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L'utilizzatore
comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale:
a) il numero e i motivi
del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro
i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici
mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
Articolo 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri
contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle
vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato
nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo 22,
comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in
deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il
somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui
all'articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi
per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti
dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio
delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione
al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte
dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o
medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore
agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano
applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Articolo 26.
Responsabilità
civile
1. Nel caso di
somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei
danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue
mansioni.
Articolo 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di
cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore
può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con
effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti
dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il
periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come
compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della
valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono
la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Articolo 28.
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando
le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e'
posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo
II
Appalto
e distacco
Articolo 29.
Appalto
1. Ai fini della
applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi
necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa.
2. In caso di
appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione
del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o
di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o
di parte d'azienda.
Articolo 30.
Distacco
1. L'ipotesi del
distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2 . In caso di
distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un
mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da
quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la
disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Articolo 31.
Gruppi
di impresa
1. I gruppi di
impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
e del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società
capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
2. I consorzi,
ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei
soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo
alle singole società datrici di lavoro.
Articolo 32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del
Codice civile
1. Fermi restando
i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui
alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma
quinto dell'articolo 2112
del codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che
conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato
ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento
del suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli
con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».
Titolo V
TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo
I
Lavoro
intermittente
Articolo 33.
Definizione
e tipologie
1. Il contratto
di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone
a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto
di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Articolo 34.
Casi
di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro
intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via
sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso
anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di
25 anni di eta' ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati
espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento.
3. E' vietato il
ricorso al lavoro intermittente:
a) per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi
degli articoli 4
e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni.
Articolo 35
Forma
e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) indicazione
della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34
che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la
modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento
economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al
successivo articolo 36;
d) indicazione
delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione
della prestazione;
e) i tempi e le
modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali
misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in contratto.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve
previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è
altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
Articolo 36.
Indennità
di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro
intermittente e' stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali
il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa
di utilizzazione. La misura di detta indennità e' stabilita dai contratti
collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla
indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il
loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
3. L'indennità di
disponibilità e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
4. In caso di
malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere
alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il datore di
lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea
indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il
lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il
diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni,
salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il
lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può
comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di
indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi
dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in
cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a
concorrenza della medesima misura.
Articolo 37.
Lavoro
intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno
1. Nel caso di lavoro
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi
delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di
disponibilità di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro
solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori
periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Articolo 38.
Principio
di non discriminazione
1. Fermi restando
i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati,
un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto
al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento
economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il
periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai
lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo,
salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.
Articolo 39.
Computo
del lavoratore intermittente
1. Il prestatore
di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Articolo 40.
Sostegno
e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,
comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e
dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile
il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo
II
Lavoro
ripartito
Articolo 41.
Definizione
e vincolo di solidarietà
1. Il contratto
di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando
il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa
tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente
responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti
di cui al presente capo.
3. Fatte salve
diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi
collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in
qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare
consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso
il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da
parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del
datore di lavoro.
5. Salvo diversa
intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale
disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro,
l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui
all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa
intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile.
Articolo 42.
Forma
e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori
coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la
possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in
qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di
lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore;
c) le eventuali
misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in contratto.
2. Ai fini della
possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito
all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Articolo 43.
Disciplina
applicabile
1. La
regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di
contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova
applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la
normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la
particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Articolo 44.
Principio
di non discriminazione
1. Fermi restando
i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento
economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei
lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di
cui all'articolo 20,
legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto
limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà
ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita.
Articolo 45.
Disposizioni
previdenziali
1. Ai fini delle
prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra
prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni
connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della
prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma
mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo
III
Lavoro
a tempo parziale
Articolo 46.
Norme
di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1. Al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal
decreto
legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;»;
b)
all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono,
altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c)
all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Le
assunzioni a termine, di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei
commi 2 e 3.»;
d)
all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368,
il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e)
all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I
contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai
contratti collettivi stessi.»;
f)
all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del
lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
g)
all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso;
h)
all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i)
all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
j)
all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di
lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente
comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite
anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione
alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il
datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione
lavorativa.»;
k)
all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione
temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi,
nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme
fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l)
all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La
disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi
del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su
richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.»;
m)
all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10.
L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o
elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine.»;
n)
i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o)
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Articolo 5 (Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto
di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la
disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto
individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno,
un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti
alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di
assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed
a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di
cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi
economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato,
saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.»;
p)
il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q)
l'articolo 7 e' soppresso;
r)
all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della
prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare
le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato,
della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva
la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai
sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria,
le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s)
all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente
l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»;
t)
dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Articolo 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO
E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo
I
Apprendistato
Articolo 47.
Definizione,
tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
2. Il numero
complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto
di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica
alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
In attesa della
regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto
continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Articolo 48.
Apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento
di una qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati
accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi
della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Il contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita
al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di
stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità
per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il
datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione
della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
b) previsione di
un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al
conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al
comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
c) rinvio ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento
sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e) registrazione
della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un
tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Articolo 49.
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono essere
assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti
in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
età.
3. I contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata
del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di
stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità
per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di
sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di
istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel
rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro
di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di
un giustificato motivo.
5. La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) previsione di
un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento
sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione
della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un
tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Articolo 50.
Apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere
assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti
di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti
in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato di
cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando
le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle
regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le
università e le altre istituzioni formative.
Articolo 51.
Crediti
formativi
1. La qualifica professionale
conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e
formazione professionale.
2. Entro dodici
mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della
università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province
autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma
che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e
di quanto stabilito nell'Accordo in
Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000
e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Articolo 52.
Repertorio
delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione,
della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-Regioni.
Articolo 53.
Incentivi
economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve
specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
3. In attesa
della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli
attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia
soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli
articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto
a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4.
Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
Capo II
Contratto
di inserimento
Articolo 54.
Definizione
e campo di applicazione
1. Il contratto
di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a)
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b)
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue
anni;
c)
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi
di un posto di lavoro;
d)
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e)
donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in
cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento
quello maschile;
f)
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di
inserimento possono essere stipulati da:
a)
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b)
gruppi di imprese;
c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni;
e)
enti di ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter
assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono
avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati
per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova,
nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro,
nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
4. La
disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi
precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento.
5. Restano in
ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20
della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia
di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Articolo 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione
con contratto di inserimento e' la definizione, con il consenso del lavoratore,
di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto
lavorativo.
2. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento
alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione
e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti
ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei
piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e
dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione
dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione
eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo. 5. In caso di gravi inadempienze
nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro
e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento.
Articolo 56.
Forma
1. Il contratto
di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all'articolo 55.
2. In mancanza di
forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Articolo 57.
Durata
1. Il contratto
di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere
superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino
a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo
di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento
del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per
maternità.
3. Il contratto
di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Articolo 58.
Disciplina
del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di
inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti
collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei
lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Articolo 59.
Incentivi
economici e normativi
1. Durante il
rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può
essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
2. Fatte salve
specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in
materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d),
e) ed f).
Articolo 60.
Tirocini
estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi
di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un
adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso
l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini
orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio
estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel
periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di
quello successivo. Tale durata é quella massima in caso di pluralità di
tirocini.
3. Eventuali
borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo
massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali
massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di
orientamento.
5. Salvo quanto
previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 18
della legge n. 196 del 1997 e al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII
TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro
a progetto e lavoro occasionale
Articolo 61.
Definizione
e campo di applicazione
1. Ferma restando
la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile
devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1
sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 3. Sono escluse dal
campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate
dall'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono
altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi
e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le
disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di
clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il
collaboratore a progetto.
Articolo 62.
Forma
1. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i
seguenti elementi:
a)
indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b)
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di
esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto;
c)
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d)
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa,
che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella
esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e)
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66,
comma 4.
Articolo 63.
Corrispettivo
1. Il compenso
corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione
del rapporto.
Articolo 64.
Obbligo
di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le
parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più
committenti.
2. Il
collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i
committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Articolo 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore
a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta
nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e
gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto
previsto dall'articolo 12-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
Articolo 66.
Altri
diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza,
la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del
contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue
alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di
gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta
giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle
disposizioni di cui alla legge 11 agosto
1973, n.533, e successive modificazioni e
integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione
del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di
cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi
di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Articolo 67.
Estinzione
del contratto e preavviso
1. I contratti di
lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le
diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel
contratto di lavoro individuale.
Articolo 68.
Rinunzie
e transazioni
1. I diritti
derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto
di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Articolo 69.
Divieto
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto
1. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1,
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga
accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del
giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente,
in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere
esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo
II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Articolo 70.
Definizione
e campo di applicazione
1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a)
dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate
o con handicap;
b)
dell'insegnamento privato supplementare;
c)
dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d)
della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e)
della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a
calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
2. Le attività
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso,
non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel
corso di un anno solare.
Articolo 71.
Prestatori
di lavoro accessorio
1. Possono
svolgere attività di lavoro accessorio:
a)
disoccupati da oltre un anno;
b)
casalinghe, studenti e pensionati;
c)
disabili e soggetti in comunità di recupero;
d)
lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di
cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Articolo 72.
Disciplina
del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di
lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno
o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale
di 7,5 euro.
2. Il prestatore
di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o
più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in
misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o
società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati
anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura
di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di
0,5 euro.
4. L'ente o
società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso
spese.
5. Entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le
società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri
e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali.
Articolo 73.
Coordinamento
informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare,
mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di
carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo
sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Decorsi
diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una
relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne
riferisce al Parlamento.
Articolo 74.
Prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle
attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o
subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in
modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE
DI CERTIFICAZIONE
Capo
I
Certificazione
dei contratti di lavoro
Articolo 75.
Finalità
1. Al fine di
ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente
decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile,
le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.
Articolo 76.
Organi
di certificazione
1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a)
gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione
sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b)
le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo
quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c)
le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla
certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università
e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti
di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con
le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Articolo 77.
Competenza
Nel caso in cui
le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione
si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore.
Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Articolo 78.
Procedimento
di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione
e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle
parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure
di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni
di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di
cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del
procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che
provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti
delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le
autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di
certificazione;
b) il
procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di
certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere;
d) l'atto di
certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili,
amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
richiedono la certificazione.
3. I contratti di
lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere
conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque
anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere
richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis,
comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi
dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di
certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e
ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
5. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti
appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo
programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali
prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo
o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Articolo 79
Efficacia
giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80,
fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Articolo 80.
Rimedi
esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti
dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica
l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile,
per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare
l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale
dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della
conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della
difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha
effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo
tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di
definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà
essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque
presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei
precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per
espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5 Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha
certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Articolo 81.
Attività
di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di
certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e
assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in
relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo
II
Altre
ipotesi di certificazione
Articolo 82.
Rinunzie
e transazioni
1. Le sedi di
certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente
decreto legislativo sono competenti altresì certificare le rinunzie e transazioni
di cui all'articolo 2113
del codice civile a conferma della volontà abdicativi
o transattiva delle parti stesse.
Articolo 83.
Deposito
del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione
di cui al capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle
cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La
procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi
di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da
specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un
presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica,
da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative
Articolo 84.
Interposizione
illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione
di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di
appalto di cui all'articolo 1655
del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo
programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi
in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto
della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici
e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27
della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2,
comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre
1960, n. 1369;
d) l'articolo 21,
comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli
9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla
violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso"
sono soppresse.
Articolo 86.
Norme
transitorie e finali
1. Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi,
anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti
nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al
presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni
elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti
di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e
adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del
medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una
corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il
datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con
idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di
lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto
nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto
nell'ordinamento.
3. In relazione agli
effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e
salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione
per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro
efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui
al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando
la disciplina di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i
riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le società i
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa
previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di
comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto legislativo n. 181 del 2000
si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro
per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente
decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione
di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione
della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1,
non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la
disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene
alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in
materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti
della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo
3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;";
b)
dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis)
chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere
rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione
con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della
presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis).".
11. L'abrogazione
ad opera dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'articolo 5 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende
riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente
avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli
articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una
verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni
successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche
con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti
alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto,
comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente
al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì
10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo,
Ministro per le pari opportunità
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli