Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 162
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265,
recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 aprile 2000;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno
2000;
Acquisito
il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
agosto 2000;
Sulla
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e della giustizia;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Articolo
1
1. E' approvato
l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto
di 275 articoli.
INDICE
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Autonomia dei comuni e
delle province
Articolo 4 - Sistema regionale
delle autonomie locali
Articolo 5 - Programmazione
regionale e locale
Articolo 6 - Statuti comunali e
provinciali
Articolo 7 – Regolamenti
Articolo 8 - Partecipazione
popolare
Articolo 9 - Azione popolare e
delle associazioni di protezione ambientale
Articolo 10 - Diritto di accesso e
di informazione
Articolo 11 - Difensore civico
Articolo 12 - Sistemi informativi e
statistici
CAPO I -
Comune
Articolo 14 - Compiti del comune
per servizi di competenza statale
Articolo 15 - Modifiche
territoriali fusione ed istituzione di comuni
Articolo 16 – Municipi
Articolo 17 - Circoscrizioni di
decentramento comunale
Articolo 18 - Titolo di citta'
CAPO II - Provincia
Articolo 19 – Funzioni
Articolo 20 - Compiti di
programmazione
Articolo 21 - Circondari e
revisione delle circoscrizioni provinciali
CAPO III - Aree metropolitane
Articolo 22 - Aree metropolitane
Articolo 23 - Citta' metropolitane
Articolo 24 - Esercizio coordinato
di funzioni
Articolo 25 - Revisione delle
circoscrizioni comunali
Articolo 26 - Norma transitoria
CAPO IV - Comunita' montane
Articolo 27 - Natura e ruolo
Articolo 28 – Funzioni
Articolo 29 - Comunita' isolane o
di arcipelago
CAPO V - Forme associative
Articolo 30 – Convenzioni
Articolo 31 – Consorzi
Articolo 32 - Unioni di comuni
Articolo 33 - Esercizio associato
di funzioni e servizi da parte dei comuni
Articolo 34 - Accordi di programma
Articolo 35 - Norma transitoria
TITOLO III - ORGANI
CAPO I - Organi di governo del
comune e della provincia
Articolo 36 - Organi di governo
Articolo 37 - Composizione dei
consigli
Articolo 38 - Consigli comunali e
provinciali
Articolo 39 - Presidenza dei
consigli comunali e provinciali
Articolo 40 - Convocazione della
prima seduta del consiglio
Articolo 41 - Adempimenti della
prima seduta
Articolo 42 - Attribuzioni dei
consigli
Articolo 43 - Diritti dei
consiglieri
Articolo 44 - Garanzia delle
minoranze e controllo consiliare
Articolo 45 - Surrogazione e supplenza
dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
Articolo 46 - Elezione del sindaco
e del presidente della provincia - Nomina della giunta
Articolo 47 - Composizione delle
giunte
Articolo 48 - Competenze delle
giunte
Articolo 49 - Pareri dei
responsabili dei servizi
Articolo 50 - Competenze del
sindaco e del presidente della provincia
Articolo 51 - Durata del mandato
del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati
Articolo 52 - Mozione di sfiducia
Articolo 53 - Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia
Articolo 54 - Attribuzioni del
sindaco nei servizi di competenza statale
CAPO II - Incandidabilita',
ineleggibilita', incompatibilita'
Articolo 55 - Elettorato passivo
Articolo 56 - Requisiti della
candidatura
Articolo 57 - Obbligo di opzione
Articolo 58 - Cause ostative alla
candidatura
Articolo 59 - Sospensione e
decadenza di diritto
Articolo 60 - Ineleggibilita'
Articolo 61 - Ineleggibilita' a
sindaco e presidente della provincia
Articolo 62 - Decadenza dalla
carica di sindaco e di presidente della provincia
Articolo 63 - Incompatibilita'
Articolo 64 - Incompatibilita' tra
consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
Articolo 65 - Incompatibilita' per
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale
Articolo 66 - Incompatibilita' per
gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
Articolo 67 - Esimente alle cause
di ineleggibilita' o incompatibilita'
Articolo 68 - Perdita delle condizioni
di eleggibilita' e incompatibilita'
Articolo 69 - Contestazione delle
cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'
Articolo 70 - Azione popolare
CAPO III - Sistema elettorale
Articolo 71 - Elezione del sindaco
e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti
Articolo 72 - Elezione del sindaco nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Articolo 73 - Elezione del
consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Articolo 74 - Elezione del
presidente della provincia
Articolo 75 - Elezione del
consiglio provinciale
Articolo 76 - Anagrafe degli
amministratori locali e regionali
CAPO IV - Status degli amministratori
locali
Articolo 77 - Definizione di
amministratore locale
Articolo 78 - Doveri e condizione
giuridica
Articolo 79 - Permessi e licenze
Articolo 80 - Oneri per permessi
retribuiti
Articolo 81 - Aspettative
Articolo 82 - Indennita'
Articolo 83 - Divieto di cumulo
Articolo 84 - Rimborsi spese e
indennita' di missione
Articolo 85 - Partecipazione alle
associazioni rappresentative degli enti locali
Articolo 86 - Oneri previdenziali, assistenziali
e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
Articolo 87 - Consigli di
amministrazione delle aziende speciali
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I - Uffici e personale
Articolo 88 - Disciplina
applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
Articolo 89 - Fonti
Articolo 90 - Uffici di supporto
agli organi di direzione politica
Articolo 91 - Assunzioni
Articolo 92 - Rapporti di lavoro a
tempo determinato e a tempo parziale
Articolo 93 - Responsabilita'
patrimoniale
Articolo 94 - Responsabilita'
disciplinare
Articolo 95 - Dati sul personale
degli enti locali
Articolo 96 - Riduzione degli organismi
collegiali
CAPO II - Segretari comunali e
provinciali
Articolo 97 - Ruolo e funzioni
Articolo 98 - Albo nazionale
Articolo 99 – Nomina
Articolo 100 – Revoca
Articolo 101 - Disponibilità e
mobilità
Articolo 102 - Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Articolo 103 - Organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia autonoma
Articolo 104 - Scuola superiore
della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali
Articolo 105 - Regioni a statuto
speciale
Articolo 106 - Disposizioni finali
e transitorie
CAPO III - Dirigenza ed incarichi
Articolo 107 - Funzioni e
responsabilta' della dirigenza
Articolo 108 - Direttore generale
Articolo 109 - Conferimento di
funzioni dirigenziali
Articolo 110 - Incarichi a
contratto
Articolo 111 - Adeguamento della
disciplina della dirigenza
TITOLO
V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo 112 - Servizi pubblici
locali
Articolo 113 - Forme di gestione
Articolo 114 - Aziende speciali ed
istituzioni
Articolo 115 - Trasformazione delle
aziende speciali in societa' per azioni
Articolo 116 - Societa' per azioni
con partecipazione minoritaria di enti locali
Articolo 117 - Tariffe dei servizi
Articolo 118 - Regime del
trasferimento di beni
Articolo 119 - Contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
Articolo 120 - Societa' di
trasformazione urbana
Articolo 121 - Occupazione
d'urgenza di immobili
Articolo 122 - Lavori socialmente
utili
Articolo 123 - Norma transitoria
TITOLO VI - CONTROLLI
CAPO I - Controllo sugli atti
Articolo 124 - Pubblicazione delle
deliberazioni
Articolo 125 - Comunicazione delle
deliberazioni ai capigruppo
Articolo 126 - Deliberazioni
soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimita'
Articolo 127 - Controllo eventuale
Articolo 128 - Comitato regionale
di controllo
Articolo 129 - Servizi di
consulenza del comitato regionale di controllo
Articolo 130 - Composizione del
comitato
Articolo 131 - Incompatibilita' ed
ineleggibilita'
Articolo 132 - Funzionamento del
comitato
Articolo 133 - Modalita' del
controllo preventivo di legittimita'
Articolo 134 - Esecutivita' delle
deliberazioni
Articolo 135 - Comunicazione
deliberazioni al prefetto
Articolo 136 - Poteri sostitutivi
per omissione o ritardo di atti obbligatori
Articolo 137 - Poteri sostitutivi
del Governo
Articolo 138 - Annullamento
straordinario
Articolo 139 - Pareri obbligatori
Articolo 140 - Norma finale
CAPO II - Controllo sugli organi
Articolo 141 - Scioglimento e
sospensione dei consigli comunali e provinciali
Articolo 142 - Rimozione e
sospensione di amministratori locali.
Articolo 143 - Scioglimento dei
consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso.
Articolo 144 - Commissione
straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
Articolo 145 - Gestione
straordinaria
Articolo 146 - Norma finale
CAPO III - Controlli interni
Articolo 147 - Tipologia dei
controlli interni
CAPO IV - Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148 - Controllo della
Corte dei Conti
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 149 - Principi generali in
materia di finanza propria e derivata
Articolo 150 - Principi in materia
di ordinamento finanziario e contabile
Articolo 151 - Principi in materia
di contabilita'
Articolo 152 - Regolamento di
contabilita'
Articolo 153 - Servizio
economico-finanziario
Articolo 154 - Osservatorio sulla
finanza e la contabilita' degli enti locali
Articolo 155 - Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali
Articolo 156 - Classi demografiche
e popolazione residente
Articolo 157 - Consolidamento dei
conti pubblici
Articolo 158 - Rendiconto dei contributi
straordinari
Articolo 159 - Norme sulle
esecuzioni nei confronti degli enti locali
Articolo 160 - Approvazione di
modelli e schemi contabili
Articolo 161 - Certificazioni di
bilancio
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E
BILANCI
CAPO I - Programmazione
Articolo 162 - Principi del
bilancio
Articolo 163 - Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria
Articolo 164 - Caratteristiche del
bilancio
Articolo 165 - Struttura del
bilancio
Articolo 166 - Fondo di riserva
Articolo 167 - Ammortamento dei
beni
Articolo 168 - Servizi per conto di
terzi
Articolo 169 - Piano esecutivo di
gestione
Articolo 170 - Relazione
previsionale e programmatica
Articolo 171 - Bilancio pluriennale
Articolo 172 - Altri allegati al
bilancio di previsione
Articolo 173 - Valori monetari
CAPO II - Competenze in materia di
bilanci
Articolo 174 - Predisposizione ed
approvazione del bilancio e dei suoi allegati
Articolo 175 - Variazioni al
bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
Articolo 176 - Prelevamenti dal
fondo di riserva
Articolo 177 - Competenze dei responsabili
dei servizi
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I - Entrate
Articolo 178 - Fasi dell'entrata
Articolo 179 - Accertamento
Articolo 180 - Riscossione
Articolo 181 - Versamento
CAPO II - Spese
Articolo 182 - Fasi della spesa
Articolo 183 - Impegno di spesa
Articolo 184 - Liquidazione della
spesa
Articolo 185 - Ordinazione e pagamento
CAPO III -
Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186 - Risultato contabile
di amministrazione
Articolo 187 - Avanzo di amministrazione
Articolo 188 - Disavanzo di
amministrazione
Articolo 189 - Residui attivi
Articolo 190 - Residui passivi
CAPO IV - Principi di
gestione e controllo di gestione
Articolo 191 - Regole per
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
Articolo 192 - Determinazioni a
contrattare e relative procedure
Articolo 193 - Salvaguardia degli
equilibri di bilancio
Articolo 194 - Riconoscimento di
legittimita' di debiti fuori bilancio
Articolo 195 - Utilizzo di entrate
a specifica destinazione
Articolo 196 - Controllo di
gestione
Articolo 197 - Modalita' del
controllo di gestione
Articolo 198 - Referto del
controllo di gestione
TITOLO IV - INVESTIMENTI
CAPO I - Principi generali
Articolo 199 - Fonti di
finanziamento
Articolo 200 - Programmazione degli
investimenti
Articolo 201 - Finanziamento di
opere pubbliche e piano economico-finanziario
CAPO II - Fonti di finanziamento
mediante indebitamento
Articolo 202 - Ricorso
all'indebitamento
Articolo 203 - Attivazione delle
fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
Articolo 204 - Regole particolari
per l'assunzione di mutui
Articolo 205 - Attivazione di
prestiti obbligazionari
CAPO III - Garanzie per
mutui e prestiti
Articolo 206 - Delegazione di
pagamento
Articolo 207 - Fideiussione
TITOLO V - TESORERIA
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 208 - Soggetti abilitati a
svolgere il servizio di tesoreria
Articolo 209 - Oggetto del servizio
di tesoreria
Articolo 210 - Affidamento del
servizio di tesoreria
Articolo 211 - Responsabilita' del
tesoriere
Articolo 212 - Servizio di
tesoreria svolto per piu' enti locali
Articolo 213 - Gestione
informatizzata del servizio di tesoreria
CAPO II - Riscossione delle entrate
Articolo 214 - Operazioni di
riscossione
Articolo 215 - Procedure per la
registrazione delle entrate
CAPO III - Pagamento delle spese
Articolo 216 - Condizioni di
legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere
Articolo 217 - Estinzione dei mandati
di pagamento
Articolo 218 - Annotazione della
quietanza
Articolo 219 - Mandati non estinti
al termine dell'esercizio
Articolo 220 - Obblighi del
tesoriere per le delegazioni di pagamento
CAPO IV - Altre attivita'
Articolo 221 - Gestione di titoli e
valori
CAPO V - Adempimenti e verifiche
contabili
Articolo 223 - Verifiche ordinarie
di cassa
Articolo 224 - Verifiche
straordinarie di cassa
Articolo 225 - Obblighi di
documentazione e conservazione
Articolo 226 - Conto del tesoriere
TITOLO VI - RILEVAZIONE E
DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 227 - Rendiconto della
gestione
Articolo 228 - Conto del bilancio
Articolo 229 - Conto economico
Articolo 230 - Conto del patrimonio
e conti patrimoniali speciali
Articolo 231 - Relazione al
rendiconto della gestione
Articolo 232 - Contabilita'
economica
Articolo 233 - Conti degli agenti
contabili interni
TITOLO VII - REVISIONE
ECONONIICO-FINANZIARIA
Articolo 234 - Organo di revisione
economico-finanziario
Articolo 235 - Durata dell'incarico
e cause di cessazione
Articolo 236 - Incompatibilita' ed
ineleggibilita' dei revisori
Articolo 237 - Funzionamento del
collegio dei revisori
Articolo 238 - Limiti
all'affidamento di incarichi
Articolo 239 - Funzioni dell'organo
di revisione
Articolo 240 - Responsabilita'
dell'organo di revisione
Articolo 241 - Compenso dei
revisori
TITOLO VIII - ENTI LOCALI
DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I - Enti locali
deficitari: disposizioni generali
Articolo 242 - Individuazione degli
enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
Articolo 243 - Controlli per gli
enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
CAPO II - Enti
locali dissestati: disposizioni generali
Articolo 244 - Dissesto finanziario
Articolo 245 - Soggetti della
procedura di risanamento
Articolo 246 - Deliberazione di dissesto
Articolo 247 - Omissione della
deliberazione di dissesto
Articolo 248 - Conseguenze della
dichiarazione di dissesto
Articolo 249 - Limiti alla contrazione
di nuovi mutui
Articolo 250 - Gestione del
bilancio durante la procedura di risanamento
Articolo 251 - Attivazione delle
entrate proprie
CAPO III -
Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione
Articolo 252 - Composizione, nomina
e attribuzioni
Articolo 253 - Poteri organizzatori
Articolo 254 - Rilevazione della
massa passiva
Articolo 255 - Acquisizione e
gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
Articolo 256 - Liquidazione e
pagamento della massa passiva
Articolo 257 - Debiti non ammessi
alla liquidazione
Articolo 258 - Modalita'
semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
CAPO IV -
Bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 259 - Ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato
Articolo 260 - Collocamento in
disponibilita' del personale eccedente
Articolo 261 - Istruttoria e
decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 262 - Inosservanza degli
obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 263 - Determinazione delle
medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e
della consistenza delle dotazioni organiche
CAPO V - Prescrizioni e
limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264 - Deliberazione del
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
Articolo 265 - Durata della
procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto
di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 266 - Prescrizioni in
materia di investimenti
Articolo 267 - Prescrizioni sulla
dotazione organica
Articolo 268 - Ricostituzione di
disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
Articolo 269 - Modalita'
applicative della procedura di risanamento
PARTE III - Associazioni degli enti locali
Articolo 270 - Contributi
associativi
Articolo 271 - Sedi associative
Articolo 272 - Attivita' delle
associazioni nella cooperazione allo sviluppo
PARTE IV - Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Articolo 273 - Norme transitorie
Articolo 274 - Norme abrogate
Articolo 275 - Norma finale
PARTE I
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Oggetto
1. Il
presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di
ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni
del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La
legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i
principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia
normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi
abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano
gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
suddette.
4. Ai
sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non
mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Articolo
2
Ambito di
applicazione
1. Ai
fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane
e le unioni di comuni.
2. Le
norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano,
altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza
economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per
la gestione dei servizi sociali.
Articolo
3
Autonomia
dei comuni e delle province
1. Le
comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il
comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La
provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la
propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo
sviluppo.
4. I
comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
5. I
comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite
loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo
4
Sistema
regionale delle autonomie locali
1. Ai
sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le
regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere
unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai
fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi
stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della
provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi
comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.
3. La
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai
comuni alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui
all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59,
secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed organizzative, con
esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale.
4. La
legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle
province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile.
5. Le
regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti
e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a
forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
Articolo
5
Programmazione
regionale e locale
1. La
regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale
e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento
del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni
e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani
e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza,
alla loro specificazione ed attuazione.
3. La
legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
4. La
legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli
strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione
dei programmi regionali.
5. La
legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere generale. modi e
procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di cui al
comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Articolo
6
Statuti
comunali e provinciali
1. I
comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo
statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e
di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza
legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i
criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di
collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del
decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente
previsto dal presente testo unico.
3. Gli
statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni
di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della
provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli
statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
5. Dopo
l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo regionale, lo
statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso
all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'albo pretorio dell'ente.
6.
L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme
di pubblicita' degli statuti stessi.
Articolo
7
Regolamenti
1. Nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici
e per l'esercizio delle funzioni.
Articolo
8
Partecipazione
popolare
1. I
comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati
dallo statuto.
2. Nel
procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Nello
statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione
nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di
cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le
garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le
consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in
coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali.
5. Lo
statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo
1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove
forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione
europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Articolo
9
Azione popolare
e delle associazioni di protezione ambientale
1.
Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune e alla provincia.
2. Il
giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune
ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi
ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario
che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale.
L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le
spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Articolo
10
Diritto
di accesso e di informazione
1. Tutti
gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il
regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso
agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici
e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al
fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita'
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed
ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo
11
Difensore
civico
1. Lo
statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del
difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo
statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico
nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il
difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi' la funzione
di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
Articolo
12
Sistemi
informativi e statistici
1. Gli
enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le
loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e
delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista,
la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli
enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e
nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di
statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in
ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure
necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
TITOLO II
SOGGETTI
CAPO I
Comune
Articolo
13
Funzioni
1. Spettano
al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed
il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
2. Il
comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua
forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
Articolo
14
Compiti
del comune per servizi di competenza statale
1. Il
comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva
militare e di statistica.
2. Le
relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai
sensi dell'articolo 54.
3.
Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono
essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo
15
Modifiche
territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A
norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare
le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate,
nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu'
comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che
altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La
legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu'
comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi.
3. Al
fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo
Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi
contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti
ai singoli comuni che si fondono.
4. La
denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Articolo
16
Municipi
1. Nei
comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto
comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle
comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo
statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei
municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.
Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli
amministratori dei comuni con pari popolazione.
Articolo
17
Circoscrizioni
di decentramento comunale
1. I comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio
per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2.
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo
statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I
comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare
il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli
organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle
circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme
stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei
comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere
particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il
rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli
organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo'
deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione
della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
Articolo
18
Titolo di
citta'
1. Il
titolo di citta' puo' essere concesso con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per
ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.
CAPO II
Provincia
Articolo
19
Funzioni
1.
Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale
che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
seguenti settori:
a) difesa
del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle
calamita';
b) tutela
e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c)
valorizzazione dei beni culturali;
d)
viabilita' e trasporti;
e)
protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia
e pesca nelle acque interne;
g)
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
h)
servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
i) compiti
connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l)
raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali.
2. La
provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa
proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico,
sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La
gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal
presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Articolo
20
Compiti
di programmazione
1. La
provincia:
a)
raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della
programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b)
concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli
altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge
regionale;
c)
formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La
provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione
della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto
del territorio e, in particolare, indica:
a) le
diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione
delle sue parti;
b) la
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali
linee di comunicazione;
c) le
linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque;
d) le
aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi
pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla
regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della
programmazione socio-economica e territoriale.
4. La
legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme che
assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e
dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai
fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad
essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6. Gli
enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive
competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle
province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Articolo
21
Circondari
e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La
provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del territorio, alle
esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo'
disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in
circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la
partecipazione dei cittadini.
2. Nel
rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto
della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione
dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive,
propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente
del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e
componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al
circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e
coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni
relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione
pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province
i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei
seguenti criteri ed indirizzi:
a)
ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si
svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della
popolazione residente;
b) ciascun
territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entita'
demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il
riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale;
c)
l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d)
l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati;
e) di
norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni
territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f)
l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici;
g) le
province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al
territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti
operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi
del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano
norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla
lettera d) del comma 3.
CAPO III
Aree
metropolitane
Articolo
22
Aree
metropolitane
1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri
comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione
territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
2. Su
conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro
centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale
dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale
procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3.
Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle
regioni a statuto speciale.
Articolo
23
Citta'
metropolitane
1. Nelle
aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri
comuni ad esso uniti da contiguita' territoriale e da rapporti di stretta
integrazione in ordine all'attivita' economica, ai servizi essenziali, ai
caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi
in citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale
fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune
capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei
rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della
citta' metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione,
l'articolazione interna e le funzioni.
3. La
proposta di istituzione della citta' metropolitana e' sottoposta a referendum
a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua
approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto espressa nella meta' piu' uno dei comuni
partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi novanta
giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4.
All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede nel primo
turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti
locali.
5. La
citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della
provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando
l'identita' delle originarie collettivita' locali.
6. Quando
la citta' metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si
procede alla nuova delimitatone delle circoscrizioni provinciali o
all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, considerando l'area della citta' come territorio di una
nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio
ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le
disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino,
ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a
statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste
dalla legislazione regionale.
Articolo
24
Esercizio
coordinato di funzioni
1. La
regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti
sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali,
attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a)
pianificazione territoriale;
b) reti
infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani
di traffico intercomunali;
d) tutela
e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e)
interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f)
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g)
smaltimento dei rifiuti;
h) grande
distribuzione commerciale;
i)
attivita' culturali;
l)
funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le
disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino
all'istituzione della citta' metropolitana.
Articolo
25
Revisione
delle circoscrizioni comunali
1.
Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti
locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni
territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
Articolo
26
Norma
transitoria
1. Sono
fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La
legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i termini per il
conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni
amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e le modalita' per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del
Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
CAPO IV
Comunita'
montane
Articolo
27
Natura e
ruolo
1. Le
comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la
valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di
funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La
comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti
da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo'
cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunita'. I
rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli
dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
3. La
regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo
4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane,
in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e
l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della
comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
4. La
legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in particolare:
a) le
modalita' di approvazione dello statuto;
b) le
procedure di concertazione;
c) la
disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i
criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali
e di quelli dell'Unione europea;
e) i
rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La
legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente
montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia
inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre
esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva
superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale
puo' prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei
servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con
popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del
sistema geografico e socioeconomico della comunita'.
6. Al
comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con
quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse
attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla
fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del
nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7. Ai fini
della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle
regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono
provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita'
montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta'
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi
ambientali e della realta' socio-economica.
8. Ove in
luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita'
montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali
attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
Articolo
28
Funzioni
1.
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite
dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle comunita'
montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni,
dalla provincia e dalla regione.
2.
Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle
leggi statali e regionali.
3. Le
comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e
individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo
Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei
programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le
comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano
pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di
coordinamento.
5. Il
piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono
adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le
procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli
interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri soggetti
pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati
montani.
7. Alle
comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.
Articolo
29
Comunita'
isolane o di arcipelago
1. In
ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della
Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni
interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le
norme sulle comunita' montane.
CAPO V
Forme
associative
Articolo
30
Convenzioni
1. Al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.
3. Per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione
di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le
convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in
luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo
31
Consorzi
1. Gli
enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando
siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal
fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti
una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In
particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli
organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo
statuto, in conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione,
la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo
quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi
dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra
gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un consorzio.
7. In caso
di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo' prevedere la
costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni
e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi
che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai
consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello
statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
Articolo
32
Unioni di
comuni
1. Le unioni
di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di
funzioni di loro competenza.
2. L'atto
costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la
loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
3. Lo
statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i
sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano
formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4.
L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i
rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle
unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli
organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di
dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono
gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.
Articolo
33
Esercizio
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le
regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai
comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalita' dei comuni.
2. Al
fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio
delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in
forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le
regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione
associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le
unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e
i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto
delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al
fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi,
delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con
proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.
A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32,
le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella
disciplina delle incentivazioni:
1)
favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la
corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato
mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo
tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima
integrazione;
2)
prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di
fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b)
promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione,
prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che
autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali
interessati, di procedere alla fusione.
Articolo
34
Accordi
di programma
1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.
L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per
verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo,
consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente
della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della
regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che
vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove
l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per
l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio
entro tre anni.
7. La
vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8.
Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e'
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare
la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7
e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
Articolo
35
Norma
transitoria
1.
L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene
entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo,
entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati
nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio
dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale.
TITOLO
III
ORGANI
CAPO I
Organi di
governo del comune e della provincia
Articolo
36
Organi di
governo
1. Sono
organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono
organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
Articolo
37
Composizione
dei consigli
1. Il
consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
a) da 60
membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50
membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46
membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30
membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20
membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16
membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12
membri negli altri comuni.
2. Il
consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:
a) da 45
membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000
abitanti;
b) da 36
membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30
membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24
membri nelle altre province.
3. Il
presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la
intera provincia.
4. La
popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale.
Articolo
38
Consigli
comunali e provinciali
1. L'elezione
dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo
unico.
2. Il
funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto,
e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che
prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi'
il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute,
prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il
sindaco e il presidente della provincia.
3. I
consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme
regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' per fornire ai
consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste
strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di
cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse
attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti.
4. I
consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I
consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti e improrogabili.
6. Quando
lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri
delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita'
dei lavori.
7. Le
sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti
dal regolamento.
8. Le
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141.
9. In
occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli
edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive
funzioni e attivita'. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate
sulla base della legge 5
febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali
sull'uso della bandiera italiana ed europea.
Articolo
39
Presidenza
dei consigli comunali e provinciali
1. I
consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i
consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio
sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei
lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate
dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo
40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il
presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il
consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano
un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e'
presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio
salvo differente previsione statutaria.
4. Il
presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio.
5. In
caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa
diffida, provvede il prefetto.
Articolo
40
Convocazione
della prima seduta del consiglio
1. La
prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, e' convocata
dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del
presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del
presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e
per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto
la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del
sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria
di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il
posto immediatamente successivo.
4. La
prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta e convocata dal
presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del
consiglio e' convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del
presidente del consiglio.
6. le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione
regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
Articolo
41
Adempimenti
della prima seduta
1. Nella
prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e
dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il
consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la
commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223.
Articolo
42
Attribuzioni
dei consigli
1. Il
consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il
consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti
dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui
all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b)
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
c)
convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e
modificazione di forme associative;
d)
istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e)
assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante
convenzione;
f)
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
g)
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese
che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
l)
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
m)
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina
dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il
consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei
singoli assessori.
4. Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla
giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi,
a pena di decadenza.
Articolo
43
Diritti
dei consiglieri
1. I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il
diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita'
dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
3. Il
sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati
rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo
statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo
statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle
sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far
valere le cause giustificative.
Articolo
44
Garanzia
delle minoranze e controllo consiliare
1. Lo
statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il
consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri,
puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita'
dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle
suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Articolo
45
Surrogazione
e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
1. Nei
consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e'
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
2. Nel
caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il
consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di
sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha
termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza
si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Articolo
46
Elezione
del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. Il
sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono
membri dei rispettivi consigli.
2. Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta,
tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro
il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,
sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il
sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu'
assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Articolo
47
Composizione
delle giunte
1. La
giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal
sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero
di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e
provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia, e comunque non superiore a sedici unita'.
2. Gli
statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il
numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli
assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche
al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di
consigliere.
4. Nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere
la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio ed in
possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla
carica di consigliere.
5. Fino
all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e
provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non
superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non
superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000
abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001
e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a
100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra
250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione
compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni
con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non
superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non
superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non
superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non
superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
Articolo
48
Competenze
delle giunte
1. La
giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel
governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2. La
giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e
2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi
di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della
provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita'
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E',
altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
Articolo
49
Pareri
dei responsabili dei servizi
1. Su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non
sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla
sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel
caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e'
espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I
soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi.
Articolo
50
Competenze
del sindaco e del presidente della provincia
1. Il
sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il
sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e
presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il
presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo
quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi'
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
4. Il
sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita'
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri
e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di
piu' ambiti territoriali regionali.
6. In
caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il
sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti.
8. Sulla
base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della
provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte
le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente
incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici
e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali.
11. Il
sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
12.
Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente
della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica
e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
Articolo
51
Durata
del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione
dei mandati
1. Il sindaco
e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio
provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente
della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche.
3. E'
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha
avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa
dalle dimissioni volontarie.
Articolo
52
Mozione
di sfiducia
1. Il
voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una
proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive
giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il
sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione
di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente
della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai
sensi dell'articolo 141.
Articolo
53
Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia
1. In
caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o
del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino
alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e
dal vicepresidente.
2. Il
vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente
della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel
caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le
dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo
scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la
decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche' delle
rispettive giunte.
Articolo
54
Attribuzioni
del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica;
b) alla
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti
in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo
svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge;
d) alla
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il prefetto.
2. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini
puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In
casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui
al comma 2.
4. Se
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere
d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi
sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6.
Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo'
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi
nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale.
7. Nelle
materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il
sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al
presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento
delle funzioni stesse.
9. Alle
spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove
il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede
con propria ordinanza.
CAPO II
Incandidabilita',
ineleggibilita', incompatibilita'
Articolo
55
Elettorato
passivo
1. Sono
eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della
Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo
giorno fissato per la votazione.
2. Per
l'eleggibilita' alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea
residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Articolo
56
Requisiti
della candidatura
1.
Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province
o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni
si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di
circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla
medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2.
Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
Articolo
57
Obbligo
di opzione
1. Il
candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in
due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro
cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata
opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della
circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale
rispetto al numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
Articolo
58
Cause
ostative alla candidatura
1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di
cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita'
montane:
a) coloro
che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per
un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro
che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli
314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per
un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera
b);
d) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro
nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo,
una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per
tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la
sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e'
equiparata a condanna.
3. Le
disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del
consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della
giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di
assessori provinciali o comunali.
4.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla
convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le
disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di
chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.
Articolo
59
Sospensione
e decadenza di diritto
1. Sono sospesi
di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro
che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati
all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice penale;
b) coloro
che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro
nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non
definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad
una delle associazioni di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 12 settembre 1982, n. 646. La
sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione
di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice
di procedura penale.
2. Nel
periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la
sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono
computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione
di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La
sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La
cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente
periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di
produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura
della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i
provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto,
il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a
notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato
l'elezione o deliberato la nomina.
5. La
sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno
l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto
all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi
ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa
di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o
dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura
di prevenzione.
7.
Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui
all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che
comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti
medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di
infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo'
accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie
dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991.
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo
60
Ineleggibilita'
1. Non
sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo
della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i
dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale
o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
2) nel
territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i
prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel
territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel
territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i
ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne
fanno ordinariamente le veci;
5) i
titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che
esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune
o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi
uffici;
6) nel
territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle
corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali,
nonche' i giudici di pace;
7) i
dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il
direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i
legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i
consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende,
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i
legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale
maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli
amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda
dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o
circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
2. Le
cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di
ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario,
in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale
o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un
periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della
candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non
possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende
sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le
cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9),
10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento
in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.
4. Le
strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle
indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La
pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al
comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non
provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
6. La
cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito.
7.
L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta
la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non
possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
9. Le
cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano
per la carica di consigliere provinciale.
Articolo
61
Ineleggibilita'
a sindaco e presidente della provincia
1. Non puo'
essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il
ministro di un culto;
2) coloro
che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo
grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario
comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o
provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
Articolo
62
Decadenza
dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni
caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e
per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive
ricoperte.
Articolo
63
Incompatibilita'
1. Non
puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1)
l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza,
rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi
riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa,
quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale
delle entrate dell'ente;
2) colui
che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o
di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o
della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non
siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
3) il
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente
comma;
4) colui
che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di
una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'. Qualora il
contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di
tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia
proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del
comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione
del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente piu' vicino;
5) colui
che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato,
rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da
esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato,
dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
estinto il debito;
6) colui
che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune
o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per
imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui
che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.
2.
L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno
parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei
registri pubblici.
3.
L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori
per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Articolo
64
Incompatibilita'
tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La
carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e
provinciale.
2.
Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore
nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti.
3. le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono
far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente
della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia.
Articolo
65
Incompatibilita'
per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale
1. Il
presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la
carica di consigliere regionale.
2. Le
cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono,
altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di
consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La
carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di
una circoscrizione del comune.
Articolo
66
Incompatibilita'
per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
1. La
carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con
quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore della comunita' montana.
Articolo
67
Esimente
alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'
1. Non
costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' gli incarichi e
le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della
circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione
del mandato elettivo.
Articolo
68
Perdita
delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'
1. La
perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente capo importa
la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le
cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione sia che
sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai
fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle
elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La
cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in
cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di
incompatibilita'.
Articolo
69
Contestazione
delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'
1. Quando
successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste
dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento
della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di
incompatibilita' previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato
fa parte gliela contesta.
2.
L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o
per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'.
3. Nel
caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai
sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal
comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro
i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il
consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di
ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore a rimuoverla o
ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5.
Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il
consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso
ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La
deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria
del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e'
stato dichiarato decaduto.
7. Le
deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su
istanza di qualsiasi elettore.
Articolo
70
Azione
popolare
1. La
decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in prima
istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi
abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco
o al presidente della provincia.
2.
L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
3. Per
tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.
4. Contro
la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti
dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570.
CAPO III
Sistema
elettorale
Articolo
71
Elezione
del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti
1. Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri
comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione
del sindaco.
2. Con la
lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome
e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo
da affiggere all'albo pretorio.
3.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore
ai tre quarti.
4. Nella
scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di
sindaco.
5.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di
sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso
nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto,
scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno.
6. E'
proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore
parita' viene eletto il piu' anziano di eta'.
7. A
ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti
tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco
ad essa collegato.
8. Alla
lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il
maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al
consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a
50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre
liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da
assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti,
in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,
per sorteggio.
9.
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri
comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il
primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al
candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove
sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti
ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano
raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla.
11. In
caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la
presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni,
si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo
18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a
consigliere comunale.
Articolo
72
Elezione
del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e' eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio
comunale.
2.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste
presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
3. La
scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione
del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i
contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato.
Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica
di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi' votare per
un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E'
proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
5.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso
di parita' di voti tra i candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato
collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A
parita' di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu'
anziano di eta'.
6. In
caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio
il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i
candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste
per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi
al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a
quelle con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con
analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La
scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla
carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono
riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
9. Dopo
il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti. e' proclamato
eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e'
proclamato eletto sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.
Articolo
73
Elezione
del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Le
liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore
ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi.
2. Con la
lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome
e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo
da affiggere all'albo pretorio. Piu' liste possono presentare lo stesso
candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il
voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando
un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo'
esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
4.
L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla
proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo
turno.
5. La
cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La
cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale e' costituita
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non
sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo
turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun
gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo
quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione
del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la
cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti,
i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste
avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se
ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei
quozienti.
9.
Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa
per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al
gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi,
il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora
un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno,
alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia'
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altra
gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia'
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia gia'
superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi
vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del
comma 8.
11. Una
volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di
liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di
collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco
risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai
seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12.
Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri
comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati
eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Articolo
74
Elezione del
presidente della provincia
1. Il
presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione
per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre
a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e
successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio
della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di
consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati
dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81,
in quanto compatibili.
3.
All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica
di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei
gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La
scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e
cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il
contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al
consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di
ciascun contrassegno e' riportato il nome e cognome del candidato al
consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto
da quel contrassegno.
5.
Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore puo',
altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della
provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati
al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di
presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un
candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul
relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo
al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. E'
proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo ed il terzo
candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'.
8. In
caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I
candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di
candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati
rispetto a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo
turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La
scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla
carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo,
sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati.
Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e'
scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo
il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti,
e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il
gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra
elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Articolo
75
Elezione
del consiglio provinciale
1.
L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di collegi
uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto
compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il
gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome
del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi possono presentare
lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i
gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegati.
3.
L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati
collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente
della provincia.
4. La
cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da
tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non
sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per
l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide
la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente
per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere.
Quindi tra i quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A
parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito
al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a
parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti
di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli
altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le
disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di
candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia
abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio
provinciale.
8.
Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato
eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per
cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di
candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al
gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In
caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato eletto
presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si
dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al
primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da
assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il
numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I
restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del
comma 6.
10. Una
volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di
candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i
candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,
collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di
presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati
collegati.
11.
Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri
provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali.
12. La
cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata
moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per
cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel
collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature
presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la
maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Articolo
76
Anagrafe degli
amministratori locali e regionali
1.
Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero
dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a
cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori
locali, nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in
corso di mandato.
2.
L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni,
province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione
esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche
attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per
gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al
comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al
fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il
diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico,
dei dati contenuti nell'anagrafe.
CAPO IV
Status
degli amministratori locali
Articolo
77
Definizione
di amministratore locale
1. La
Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato,
disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di
indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il
presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle
indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e
delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali. metropolitani e provinciali,
i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.
Articolo
78
Doveri e
condizione giuridica
1. Il
comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni,
deve essere improntato all'imparzialita' e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilita' degli amministratori di cui all'articolo 77,
comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I
componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita'
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da
essi amministrato.
4. Nel
caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al
comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di
strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono
annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini e' sospesa la validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
5. Al sindaco
ed al presidente della provincia, nonche' agli assessori ed ai consiglieri
comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli
amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere
soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio
del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo
in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal
datore di lavoro con criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per
l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e'
riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la sede di
espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu' vicine.
Il servizio sostitutivo di leva non puo' essere espletato nell'ente nel quale
il soggetto e' amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla
medesima amministrazione.
Articolo
79
Permessi
e licenze
1. I
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali,
provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di comuni,
nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i
consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di
non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in
cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto
di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei
militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio
sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai
presidenti delle comunita' montane che svolgono servizio militare di leva o
che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a
richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del
mandato.
3. I
lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali,
metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi dei
consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei
consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali
previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli
organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti
consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni
degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di
assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il
luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano altresi' nei confronti dei militari di leva o
di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I
componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e dei consorzi
fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre
ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di
lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I
lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori
permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili
qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6.
L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori
chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere
prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
Articolo
80
Oneri per
permessi retribuiti
1. Le
assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi
retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti
esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta
documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso
corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta
giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.
Articolo
81
Aspettative
1. Gli
amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa
e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova.
Articolo
82
Indennita'
1. Il decreto
di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennita' di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della
provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove
previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi
fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I
consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita' montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai
soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra
pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili
ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli
statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato
competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una
indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione
per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in
caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5. Le
indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita'
ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le
indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano
dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa
persona.
7. Agli
amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista
dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute
degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di
quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La
misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei
seguenti criteri:
a)
equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b)
articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica
degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione,
della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle
entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione
dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e
dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che
hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa
stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e
agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle
comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura
prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione, dell'unione
di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della
comunita' montana;
d)
definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle
citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse
assegnate;
e)
determinazione dell'indennita' spettante al presidente della provincia e al
sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque,
non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale
dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila
abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento
economico fondamentale del segretario comunale;
f)
previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di
provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita' mensile,
spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su
richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si' puo'
procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la
medesima procedura ivi indicata.
10. Il
decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre anni ai fini
dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni di presenza
sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del
costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la
variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo
rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di
luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le
indennita' di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del
comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di
consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa
complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello
stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi
dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto
finanziario.
Articolo
83
Divieto
di cumulo
1. I
parlamentari nazionali o europei, nonche' i consiglieri regionali possono percepire
solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
Articolo
84
Rimborsi
spese e indennita' di missione
1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione
del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi,
ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' la
indennita' di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18
dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al
numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive
modificazioni.
2. La
liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennita' di missione e'
effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata
della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
3. Agli
amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.
4. I
consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di missione il
rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento
i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Articolo
85
Partecipazione
alle associazioni rappresentative degli enti locali
1. Le
norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e
al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive,
si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali
alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le
spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei
componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi
nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti
stessi.
Articolo
86
Oneri
previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e
assicurative
1.
L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunita' montane, di unioni di
comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli
assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in
aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima
disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei
casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili
fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che
si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli
amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le
cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso
titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale,
versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote
forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da
conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3.
L'amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al datore di lavoro
la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto entro i
limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e
per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle
indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I
comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni e i consorzi
fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al
fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei
soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale
ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro
cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto
1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.
Articolo
87
Consigli
di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino
all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche
consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2,
nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e
nell'articolo 86.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE
CAPO I
Uffici e
personale
Articolo
88
Disciplina
applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1.
All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi
i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in
materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche'
quelle contenute nel presente testo unico.
Articolo
89
Fonti
1. Gli
enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita' allo
statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri
di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di
professionalita' e responsabilita'.
2. La
potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto
demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
a)
responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento
delle procedure amministrative;
b)
organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
c)
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d)
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli,
dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f)
garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
g)
disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra impiego nelle
pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici.
3. I
regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le
assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In
mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura
di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli
enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonche'
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni,
dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate
dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente
deficitari.
6.
Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla
gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
Articolo
90
Uffici di
supporto agli organi di direzione politica
1. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati
o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito
da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale.
Articolo
91
Assunzioni
1. Gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalita' e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio. Gli organi
di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla
riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli
enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449,
per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota
di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili
nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze.
3. Gli
enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per
gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine
di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti
che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo.
Articolo
92
Rapporti
di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli
enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo
determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in
materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa
presso altri enti.
2. Nei
comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi
dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
93
Responsabilita'
patrimoniale
1. Per
gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili
dello Stato.
2. Il
tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche'
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono
rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli
agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda,
non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4.
L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del
fatto. La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei dipendenti
dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il
caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente
illecito arricchimento degli eredi stessi.
Articolo
94
Responsabilita'
disciplinare
1.
Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni
locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata
sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La
sospensione e' disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica
competenza, con le modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai
responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette
disposizioni.
2. Al
personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresi' le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59
previa attivazione del procedimento disciplinare.
Articolo
95
Dati sul
personale degli enti locali
1. Il
Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e
l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (Uncem), i dati del
censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta
ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti
locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
Articolo
96
Riduzione
degli organismi collegiali
1. Al
fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei
procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati
come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite
all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
CAPO II
Segretari
comunali e provinciali
Articolo
97
Ruolo e
funzioni
1. Il
comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di
cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il
segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
3. Il
sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta'
prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di
nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e
nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il
segretario ed il direttore generale.
4. Il
segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1
dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato
il direttore generale. Il segretario inoltre:
a)
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)
esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze,
nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e)
esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
dall'articolo 108, comma 4.
5. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di
vacanza, assenza o impedimento.
6. Il
rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
98
Albo
nazionale
1. L'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, e' articolato in sezioni regionali.
2. Il
numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale
all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei
sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I
comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
4.
L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al
relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Articolo
99
Nomina
1. Il
sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti
all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo
quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha
nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione
del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La
nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni
dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario e' confermato.
Articolo
100
Revoca
1. Il
segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione
dei doveri d'ufficio.
Articolo
101
Disponibilita'
e mobilita'
1. Il
segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo
di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima
di quattro anni.
2.
Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attivita'
dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
3. Nel
caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete
il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i
compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi
di cui al comma 2.
4.
Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare
in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso
altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
Articolo
102
Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
1. E' istituita
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta
alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati
dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari
comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati
dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio elegge nel
proprio seno un presidente e un vicepresidente.
3. Con la
stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di
amministrazione delle sezioni regionali.
4.
L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo'
adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio.
5.
All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli
enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103,
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale.
6. Per il
proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono
attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
Articolo
103
Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia autonoma
1. Salvo
quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in
sezioni e in fasce professionali, le modalita' di svolgimento dei concorsi
per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il
regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle
procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in
deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
b)
previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo riservato ai
frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno;
c)
disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo
della Corte dei conti;
d)
utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi
di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di
reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica
rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
Articolo
104
Scuola
superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e
interregionali
1.
L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono
disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula
di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede decentrata con
istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
2.
L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e
la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione,
della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
Articolo
105
Regioni a
statuto speciale
1. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.
2. Nel
territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino, all'emanazione di
apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Articolo
106
Disposizioni
finali e transitorie
1. Fino
alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle
province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e
B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I
segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo
statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento.
3. Ai
fini dell'attuazione della legge 8 marzo
1999, n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 50
del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino
alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione;
successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465.
CAPO III
Dirigenza
ed incarichi
Articolo
107
Funzioni e
responsabilta' della dirigenza
1. Spetta
ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra
i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a) la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la
responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la
stipulazione dei contratti;
d) gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli
atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) tutti
i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le
attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
i) gli
atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco.
4. Le
attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo
1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.
5. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo
quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I
dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei
risultati della gestione.
7. Alla
valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti
nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
secondo le modalita' previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
Articolo
108
Direttore
generale
1. Il
sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti
dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta di piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore
generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il
direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere
alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni
le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il
direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando
non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro
caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della
provincia al segretario.
Articolo
109
Conferimento
di funzioni dirigenziali
1. Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalita'
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono
revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente
della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per
responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di
direzione a seguito di concorsi.
2. Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato
del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Articolo
110
Incarichi
a contratto
1. Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi
o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e'
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale
della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per
almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore
alle 20 unita'.
3. I
contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo'
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita'
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale.
4. Il
contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
5. Il
rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione e' risolto
di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con
l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto in
organico.
6. Per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo'
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.
Articolo
111
Adeguamento
della disciplina della dirigenza
1. Gli
enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita' nell'esercizio della propria
potesta' statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai
principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
SERVIZI E
INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo
112
Servizi
pubblici locali
1. Gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita' locali.
2. I
servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti
dalla legge.
3. Ai
servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Articolo
113
Forme di
gestione
1. I
servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in
concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunita' sociale;
c) a
mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) a
mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna
in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a
mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica
maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Articolo
114
Aziende
speciali ed istituzioni
1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2.
L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi
dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo
statuto dell'ente locale.
4.
L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia,
efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli
delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
6. L'ente
locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalita' e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
7. Il
collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni
anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale
prevede un apposito organo, di revisione, nonche' forme autonome di verifica
della gestione.
8. Ai
fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il
piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i
bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il
conto consuntivo;
d) il
bilancio di esercizio.
Articolo
115
Trasformazione
delle aziende speciali in societa' per azioni
1. I
comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera c), in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici
per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il
capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende
speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle
societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa'
conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e
subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La
deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente,
ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e
quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai
fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro
tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del
codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a
quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva
le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le
societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474.
5. Le
partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate anche
ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 116.
6. Il
conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende
speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali,
dirette e indirette, statali e regionali.
7. La
deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione
dell'Azienda, speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di
un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo,
nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Articolo
116
Societa'
per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
1. Gli
enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la
realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,
nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria
anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o
piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota
delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. La
costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli
enti locali e' disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la
realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino
al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera,
l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli
istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla societa' di cui al presente articolo.
5. Per i
conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro
bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con
atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e successive modificazioni.
Articolo
117
Tariffe
dei servizi
1. Gli
enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da
assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi
stessi sono i seguenti:
a) la
corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
b)
l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c)
l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualita' del servizio;
d)
l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le
prevalenti condizioni di mercato.
2. La
tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e'
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso
contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e
dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per
effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del
modello organizzativo di societa' mista, la tariffa e' riscossa dal soggetto
che gestisce i servizi pubblici.
Articolo
118
Regime
del trasferimento di beni
1. I
trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province
e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di societa' per
azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di
valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal
tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice
civile, nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione
degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
2. Le
disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle
retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere
nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali
o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia
di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette
procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva
costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del
medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse,
purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o
retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda societa' per
azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di
aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e
dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende
speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la
costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la
costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di
societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni.
2. Ai
trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e
comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera
e), e dell'articolo 116, nonche' dei consorzi e delle aziende speciali di
cui, Rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni
relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici
territoriali.
Articolo
119
Contratti
di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In
applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al
fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche'
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi.
Articolo
120
Societa'
di trasformazione urbana
1. Le
citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia
e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e
realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le
societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune.
3. Le
aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con
delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali
interessate dall'intervento possono essere attribuite alla societa' a titolo
di concessione.
4. I
rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena
di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
Articolo
121
Occupazione
d'urgenza di immobili
1.
L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di cui
alla legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni,
l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di
opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di
edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali
di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente
periodo la redazione dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente
al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni.
Articolo
122
Lavori
socialmente utili
1. Restano
salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori
socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche
ed integrazioni.
Articolo
123
Norma
transitoria
1. Resta
fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende
speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono
per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile,
le aziende speciali nel registro delle imprese.
2.
Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende
speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del
registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Le
norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano
fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente
testo unico; si applicano altresi' per l'esercizio del diritto di riscatto
relativo ai rapporti in corso di esecuzione.
TITOLO VI
CONTROLLI
CAPO I
Controllo
sugli atti
Articolo
124
Pubblicazione
delle deliberazioni
1. Tutte
le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte
le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo
pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni.
Articolo
125
Comunicazione
delle deliberazioni ai capigruppo
1.
Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o
dal regolamento.
Articolo
126
Deliberazioni
soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimita'
1. Il
controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti
locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di
competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il
controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo
127
Controllo
eventuale
1. Le
deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei
limiti delle illeggittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a)
appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
b)
dotazioni organiche e relative variazioni;
c)
assunzioni del personale.
2. Nei
casi previsti dal comma 1, il controllo e' esercitato dal comitato regionale
di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o
provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la
deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici
giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal
caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista
efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio.
3. La
giunta puo' altresi' sottoporre al controllo preventivo di legittimita'
dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo
le modalita' di cui all'articolo 133.
Articolo
128
Comitato
regionale di controllo
1. Per
l'esercizio del controllo di legittimita' e' istituito, con decreto del presidente
della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei
comuni e delle province.
2. Sono
disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei
componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130, comma
1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi
in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate
o incompatibilita' sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente.
3. La
legge regionale puo', articolare il comitato in sezioni per territorio o per
materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarieta' di indirizzo. A tal
fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la
pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di
controllo con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le
pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono
provvedimenti definitivi.
5. I componenti
dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente
responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati
con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo
129
Servizi di
consulenza del comitato regionale di controllo
1.
Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attivita' deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
Articolo 130
Composizione
del comitato
1. Il
comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
a) da
quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno
iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna
proposta dal competente ordine professionale;
2) uno
iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei
ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno
scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la
carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o
di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli
enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno
scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i
professori di ruolo di universita' in materie giuridiche ed amministrative
ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un
esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive
province.
2. Il
consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti aventi i
requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i
requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e' designato dal commissario
del Governo.
3. In
caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il
comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un
vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge
da segretario un funzionario della regione.
6. Il
comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove
elezioni del consiglio regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il
presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono
collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa
non retribuita.
8. Ai
componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle
aspettative previsti per gli amministratori locali.
Articolo
131
Incompatibilita'
ed ineleggibilita'
1. Non
possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di
controllo:
a) i
deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i
consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli
amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del
comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno
precedente alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro
che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle cariche di cui alle
lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i
dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al
controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei consigli
degli enti locali della regione;
f) i
componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro
che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione presso la regione o
enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro
che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Articolo
132
Funzionamento
del comitato
1. Il funzionamento
dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennita' da
attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le
forme di pubblicita' della attivita' dei comitati e di consultazione delle
decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge
regionale.
2. Le
spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro
uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica ai componenti
sono a carico della regione.
3. La
regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo
ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia
dell'organo.
Articolo
133
Modalita'
del controllo preventivo di legittimita'
1. Il
controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dell'atto
alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e
la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna
degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il
comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o puo' richiedere, per una sola volta,
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso
il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere
dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
3. Il
comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare
alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro
il termine massimo di trenta giorni.
4. Nel
caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma
3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della
gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di
uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
5. Non
puo' essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
Articolo
134
Esecutivita'
delle deliberazioni
1. La
deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita' deve essere
trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione.
Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il
comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un
provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque
esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato
regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimita'.
2. Nel caso
delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo
sospende l'esecutivita' delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.
3. Le
deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a
controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
4. Nel
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti.
Articolo
135
Comunicazione
deliberazioni al prefetto
1. Il
Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati
dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma, 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive
modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati
elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo
mafioso nelle attivita' riguardanti appalti, concessioni, subappalti,
cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di
lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento
delle attivita' delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti
organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti
dalla legge.
2. Ai
medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere che siano
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni degli
enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti
i contratti, con le modalita' e i termini previsti dall'articolo 133, comma
1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente
all'affissione all'albo.
Articolo
136
Poteri
sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1.
Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a
mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove
costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad
acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Articolo
137
Poteri
sostitutivi del Governo
1. Con
riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di
accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2.
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In
casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il
Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata
esecuzione ed e' immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne
puo' chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4.
Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.
Articolo
138
Annullamento
straordinario
1. In
applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Governo, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, ha facolta', in qualunque tempo, di
annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti
degli enti locali viziati da illegittimita'.
Articolo
139
Pareri
obbligatori
1. Ai pareri
obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e
subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini
della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di
altre attivita' degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
Articolo
140
Norma
finale
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui
all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione
dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del
comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.
CAPO II
Controllo
sugli organi
Articolo
141
Scioglimento
e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I
consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni
di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando
non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi
per le seguenti cause:
1)
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia;
2)
dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3)
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il
sindaco o il presidente della provincia;
4)
riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta'
dei componenti del consiglio;
c) quando
non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella
ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il
quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di
legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di
controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data
comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
3. Nei
casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1,
con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il
rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il
primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad
esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti.
6. Al
decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i
motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data
immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7.
Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di
scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo'
sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione
dell'ente.
8. Ove
non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali
di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo
provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti
locali di cui al presente comma e' disposto con decreto del Ministro
dell'interno.
Articolo
142
Rimozione
e sospensione di amministratori locali.
1. Con decreto
del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i
presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli
e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere
rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In
attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al
comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono
fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Articolo
143
Scioglimento
dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso.
1. Fuori
dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e
perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento
del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle
rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in
materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni
altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo
scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei
Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del
decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto
di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni
al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo
329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non
ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il
decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a
diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti,
al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con
allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Il
provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello
scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite
dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando
ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di
scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni
altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la
durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa
luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo
quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141.
Articolo
144
Commissione
straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
1. Con il
decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 e' nominata una commissione
straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni
che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di
tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e
tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza.
La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
2. Presso
il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della amministrazione,
un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni
straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
3. Con
decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della
commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e funzionamento,
del comitato di cui al comma 2.
Articolo
145
Gestione
straordinaria
1. Quando
in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste
la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti
nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo
144, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via
temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi,
ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato
spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere,
stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso
spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonche',
ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i
dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta
nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello
Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea
documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in
caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti e' autorizzata a
prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilita'
speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di
lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente
alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di
denaro confiscate ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili
o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575
del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la
commissione straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di
lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
2. Per
far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita
realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli interventi, anche con
riferimento a progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli atti relativi
devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La
relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci
giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici
tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del
commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono
alla dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a
carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti
locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli
importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento
degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al
termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1
dell'articolo 143.
4. Nei
casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con riferimento a situazioni di
infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la
commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la
commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e
puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni gia' adottate, in
qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto gia' concluso.
5. Ferme
restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in
attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse
generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta,
dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale,
dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri
organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.
Articolo
146
Norma
finale
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri
enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e
province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il
Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale
sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III
Controlli
interni
Articolo
147
Tipologia
dei controlli interni
1. Gli
enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa;
b)
verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati;
c)
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d)
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I
controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3.
L'organizzazione dei controlli interni e' effettuata dagli enti locali anche
in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per
l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono
istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di
costituzione e di funzionamento.
5.
Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione.
d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e
supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei
controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal
fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie
di pertinenza.
CAPO IV
Controlli
esterni sulla gestione
Articolo
148
Controllo
della Corte dei Conti
1. La
Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi
delle disposizioni di cui alla legge 14
gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni.
PARTE
SECONDA
ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
149
Principi
generali in materia di finanza propria e derivata
1.
L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la coordina
con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai
comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
3. La
legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento
della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in
forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La
finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
a)
imposte proprie;
b)
addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse
e diritti per servizi pubblici;
d)
trasferimenti erariali;
e)
trasferimenti regionali;
f) altre
entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g)
risorse per investimenti;
h) altre
entrate.
5. I
trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano
conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche,
nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto
degli squilibri di fiscalita' locale.
6. Lo Stato
assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le
entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per
l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A
ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano
per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche
in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge
casi di gratuita' nei servizi di competenza dei comuni e delle province
ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della
prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie
compensative.
9. La
legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti
degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di
preminente interesse sociale ed economico.
10. La
legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri
perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11.
L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato in base
a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio
pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.
12. Le
regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione
del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando
la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni
trasferite o delegate.
13. Le
risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da
leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi
regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per, le
funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di
gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
Articolo
150
Principi
in materia di ordinamento finanziario e contabile
1.
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla
legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente
testo unico.
2. L'ordinamento
stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione,
gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle attivita' di
investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni
dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia
applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3.
Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Articolo
151
Principi
in materia di contabilita'
1. Gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita'
ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il
bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e
degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I
documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
5. I
risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
6. Al
rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il
rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
Articolo
152
Regolamento
di contabilita'
1. Con il
regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi contabili
stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative corrispondenti
alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni
previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del
sistema finanziario e contabile.
2. Il
regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei
risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per
l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il
regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze
specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo
unico e delle altre leggi vigenti.
4. I
regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della
parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate
norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita'
dell'ente rechi una differente disciplina:
a)
articoli 177 e 178;
b)
articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181,
commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
c)
articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
d)
articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
e)
articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225;
f)
articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
Articolo 153
Servizio
economico-finanziario
1. Con il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati
l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione
corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza
economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e
la gestione dell'attivita' finanziaria.
2. E'
consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il
servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il
responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si
identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle
eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
4. Il
responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione
corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di
entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica
periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il
regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi
i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto
il visto di regolarita' contabile sulle determinazioni dei soggetti
abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni
di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto
dal regolamento di contabilita'.
6. Il
regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti
e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante
dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al
segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle
entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non
compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli
equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro
sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al
riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione, anche su proposta della giunta.
7. Lo
stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato. cui
viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di
ufficio di non rilevante ammontare.
Articolo
154
Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali
1. E' istituito
presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilita' degli enti locali.
2.
L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento
finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3.
L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale
sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione
normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente
ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono
nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello
Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori
universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un
proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il
Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle
finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di
organizzazione.
6.
L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai
componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi
spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali.
Articolo
155
Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali
1. La
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso
il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a)
controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica
della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti
strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;
b) parere
da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o
diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c)
proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento
della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere
da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e
prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere
da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o
diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi
dell'articolo 261;
f)
proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il
risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione
o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o
mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere
da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di
tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi
dell'articolo 254, comma 8;
h)
approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica
dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La
composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono
disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
156
Classi
demografiche e popolazione residente
1. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del
presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato,
le seguenti classi demografiche:
a) comuni
con meno di 500 abitanti;
b) comuni
da 500 a 999 abitanti;
c) comuni
da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni
da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni
da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni
da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni
da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni
da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni
da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni
da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni
da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni
da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le
disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative
all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonche'
all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano
riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente
disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine
del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati
dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per
le comunita' montane. Per le comunita' montane e i comuni di nuova
istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Articolo
157
Consolidamento
dei conti pubblici
1. Ai
fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le
disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
158
Rendiconto
dei contributi straordinari
1. Per
tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli
enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione
erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo,
a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il
rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il
termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta
l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il
contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari
l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
Articolo
159
Norme
sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non
sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.
Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa.
2. Non
sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche
d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a)
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b)
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
c) espletamento
dei servizi locali indispensabili.
3. Per
l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre
che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e
notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalita'.
4. Le
procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
5. I
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento
delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere
muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151,
comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
Articolo
160
Approvazione
di modelli e schemi contabili
1. Con
regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
approvati:
a) i
modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri
riepilogativi;
b) il
sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di
spesa;
c) i
modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i
modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i
modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri
di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei
parametri gestionali;
f) i
modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i
modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i
modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui
all'articolo 227.
2. Con
regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
Articolo
161
Certificazioni
di bilancio
1. Gli
enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali
dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono
firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le
modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni
sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con
decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con
l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La
mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda
rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il
Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle
certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti
locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
E BILANCI
CAPO I
Programmazione
Articolo
162
Principi
del bilancio
1. Gli
enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto
in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di
unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio,
finanziario e pubblicita'. La situazione corrente, come definita al comma 6
del presente articolo, non puo' presentare un disavanzo.
2. Il
totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge.
3.
L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non
possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto.
4. Tutte
le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a
carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza
alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria e' unica
come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate
e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il
bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di veridicita' ed
attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o,
in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il
bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo.
Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salva le
eccezioni previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate.
7. Gli
enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui
all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici
del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
statuto e dai regolamenti.
Articolo
163
Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle
more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo
regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio
provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio
gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.
2. Ove
non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti. La
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni e:
riassunte assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente.
3. Ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalita'
di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato.
Articolo
164
Caratteristiche
del bilancio
1. L'unita'
elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per la spesa e'
l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia
nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il capitolo, che indica
l'oggetto.
2. Il
bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di
terzi.
3. In
sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente
assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso
degli esercizi precedenti.
Articolo
165
Struttura
del bilancio
1. Il
bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, relative
rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La
parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in
relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla tipologia ed alla
specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I
titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane ed unioni di
comuni sono:
Titolo 1
- Entrate tributarie;
Titolo II
- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione;
Titolo
III - Entrate extratributarie;
Titolo IV
- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti;
Titolo V
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI
- Entrate da servizi per conto di terzi;
4. I
titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
Titolo I
- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione;
Titolo II
- Entrate extratributarie;
Titolo
III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti;
Titolo IV
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V
- Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La
parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed
interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici,
alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di
attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di
ciascun servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali
e', fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio
e nella relazione previsionale e programmatica.
6. I
titoli della spesa sono:
Titolo I
- Spese correnti;
Titolo II
- Spese in conto capitale;
Titolo
III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV
- Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il
programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita', anche
normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed
indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un
fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente,
secondo le indicazioni dell'articolo 151 puo' essere compreso all'interno di
una sola delle funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
8. A
ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice o complesso composto
da persone e mezzi cui e' preposto un responsabile.
9. A
ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso di
mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, dei quale risponde
il responsabile del servizio.
10. Ciascuna
risorsa dell'entratate ciascun intervento della spesa indicano:
a)
l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto dei
penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione
aggiornata relativa all'esercizio in corso;
b)
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si
prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
11.
L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le
modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima
di tutte le spese.
12. I
bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta
con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle
rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del
controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e
l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione
degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non
possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione
degli enti locali.
13. Il
bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi.
14. Con
il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al
bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica
del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di
spesa, anche al fini di cui all'articolo 157.
Articolo
166
Fondo di
riserva
1. Gli
enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva
non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il
fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare
all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita',
nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Articolo
167
Ammortamento
dei beni
1. Gli enti
locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta per
cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.
2.
L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e'
effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di
amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al
bilancio in conformita' all'articolo 187.
Articolo
168
Servizi
per conto di terzi
1. Le
entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i
fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito
per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione
contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.
2. Le
previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le
previsioni e gli impegni di spesa.
Articolo
169
Piano
esecutivo di gestione
1. Sulla base
del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo
esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il
piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse
dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi
in capitoli.
3.
L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli
enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita'
montane.
Articolo
170
Relazione
previsionale e programmatica
1. Gli
enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale
e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
2. La
relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra
anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la
parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per eventuali progetti,
con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel
bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di
sviluppo ed a quella di investimento.
4. Per
ciascun programma e' data specificazione della finalita' che si intende
conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente
per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e' data
specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La
relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione
delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
6. Per
gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli
obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in
termini di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.
7. La
relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle
previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con
particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1,
lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari
di cui all'articolo 201.
8. Con il
regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema di relazione,
valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a
fini del consolidamento dei conti pubblici.
9. Nel
regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di
improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono
coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.
Articolo
171
Bilancio
pluriennale
1. Gli
enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi
del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualita'.
2. Il
bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede
di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese
correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione,
per queste ultime, della capacita' di ricorso alle fonti di finanziamento.
3. Il
bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto per programmi, titoli,
servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti
di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli
investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate,
distintamente per ognuno degli anni considerati.
4. Gli
stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno
coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione dei bilancio di previsione.
5. Con il
regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al
bilancio pluriennale.
Articolo
172
Altri
allegati al bilancio di previsione
1. Al
bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a) il rendiconto
deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte
del competente organo regionale;
b) le
risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende
speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite per
l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;
c) la
deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,
con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
d) il
programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109;
e) le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
f) la
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo
173
Valori
monetari
1. I
valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione
previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai
quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II
Competenze
in materia di bilanci
Articolo
174
Predisposizione
ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1. Lo
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il
regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un
congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da
parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il
bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il
termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i documenti
ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale
di controllo.
4. Il
termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo,
previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
Articolo
175
Variazioni
al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
1. Il
bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese.
2. Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni
al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
4. Ai
sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
5. In
caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le
province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni sono
vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le
entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le
comunita' montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per
aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei
primi due titoli.
7. Sono
vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per
conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli
spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante
la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le
variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di
competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15
dicembre di ciascun anno.
Articolo
176
Prelevamenti
dal fondo di riserva
1. I
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e
possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo
177
Competenze
dei responsabili dei servizi
1. Il
responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica
della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione
degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal
regolamento di contabilita'.
2. La
mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere
motivata dall'organo esecutivo.
TITOLO
III
GESTIONE
DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Articolo
178
Fasi
dell'entrata
1. Le
fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il
versamento.
Articolo
179
Accertamento
1.
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la
quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
2.
L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le
entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito
di altre forme stabilite per legge;
b) per le
entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a
carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di
carico;
c) per le
entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza
dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le
altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti,
provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il
responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di
cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.
Articolo 180
Riscossione
1. La
riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che
consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La
riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al
tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
3.
L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita'
e contiene almeno:
a)
l'indicazione del debitore;
b)
l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la
causale;
d) gli
eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e)
l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita
l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la
codifica;
g) il
numero progressivo;
h)
l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il
tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la
riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente anche senza la
preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne
da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
Articolo
181
Versamento
1. Il
versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel
trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli
incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme
riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da
eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli
incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione,
versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita
dal regolamento di contabilita'.
CAPO II
Spese
Articolo
182
Fasi
della spesa
1. Le
fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione
ed il pagamento.
Articolo
183
Impegno
di spesa
1.
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale,
a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma
da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con
l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di
ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute:
a) per il
trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per
i relativi oneri riflessi;
b) per le
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento
ed ulteriori oneri accessori;
c) per le
spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3.
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro
il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di
spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di
bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del
risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la
prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della
fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si
tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
4.
Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno
assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le
spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei
seguenti modi:
a) con
l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del
relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con
quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone accertato;
c) con
l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con
entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle
entrate accertate.
Si
considerano altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per
spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge.
6.
Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi
nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le
spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del
bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo
considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo
residuale ed al periodo successivo.
8. Gli
atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario
dell'ente nel termine e con le modalita' previste dal regolamento di
contabilita'.
9. Il
regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i
responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che
individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si
applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.
Articolo
184
Liquidazione
della spesa
1. La
liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa
attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La
liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita'
della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto
di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con
tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e'
trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il
servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della
contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione.
Articolo
185
Ordinazione
e pagamento
1.
L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di
pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle
spese.
2. Il
mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal
regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e contiene
almeno i seguenti elementi:
a) il
numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la
data di emissione;
c)
l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la
spesa e' allocata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza
o residui;
d) la
codifica;
e)
l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto
tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il relativo codice
fiscale o la partita IVA;
f)
l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla
legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la
causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della
spesa;
h) le
eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il
rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato
di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno
e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresi' alle
operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
4. Il
tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in
corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione.
CAPO III
Risultato
di amministrazione e residui
Articolo
186
Risultato
contabile di amministrazione
1. Il
risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Articolo
187
Avanzo di
amministrazione
1.
L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi
vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di
ammortamento.
2.
L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186,
puo' essere utilizzato:
a) per il
reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio
un importo pari alla differenza;
b) per la
copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il
finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
d) per il
finanziamento di spese di investimento.
3. Nel
corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con
delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese
puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo
approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
Articolo
188
Disavanzo
di amministrazione
1.
L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui
all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non
disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
Articolo
189
Residui
attivi
1. Costituiscono
residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell'esercizio.
2. Sono
mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate
per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore
della correlativa entrata.
3. Alla
chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da
mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della
Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione
del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le
somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Articolo
190
Residui
passivi
1.
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio.
2. E'
vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai
sensi dell'articolo 183.
3. Le
somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di
spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
CAPO IV
Principi
di gestione e controllo di gestione
Articolo
191
Regole
per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1. Gli
enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di
spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la
successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le
spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene
il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio
ed all'impegno.
3. Per i
lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a
pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla
regolarizzazione.
4. Nel
caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile
ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro
che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli
enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di
amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono
stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto
divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente
previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di
impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.
Articolo
192
Determinazioni
a contrattare e relative procedure
1. La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine
che con il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le
modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.
2. Si
applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione
europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Articolo
193
Salvaguardia
degli equilibri di bilancio
1. Gli enti
locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con
periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare
il pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio
relativo.
3. Ai
fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi
tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per
legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili.
4. La
mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo
194
Riconoscimento
di legittimita' di debiti fuori bilancio
1. Con
deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa
periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a)
sentenze esecutive;
b)
copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei
limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c)
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi
pubblici locali;
d)
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilita';
e)
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita'
ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza.
2. Per il
pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,
della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.
3. Per il
finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi
a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare
viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.
Articolo
195
Utilizzo
di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti
locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre
l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per
il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di
mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo
non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell'articolo 222.
2.
L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio
di ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del
servizio finanziario dell'ente.
3. Il
ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le
modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo
di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che
sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli
enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi
dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti,
utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta
eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del
ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme
vincolate con il ricavato delle alienazioni.
Articolo
196
Controllo
di gestione
1. Al
fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon
andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le
modalita' stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di
contabilita'.
2. Il
controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei
servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione
dei predetti obiettivi.
Articolo
197
Modalita'
del controllo di gestione
1. Il
controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per
oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei
comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta'
metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento
di contabilita' dell'ente.
2. Il
controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a)
predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b)
rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei
risultati raggiunti;
c)
valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di
verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia,
l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.
3. Il
controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di
costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun
servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori
produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi
a carattere produttivo, i ricavi.
4. La
verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita' dell'azione
amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei
servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal
rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di
cui all'articolo 228, comma 7.
Articolo 198
Referto
del controllo di gestione
1. La
struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo di
gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati
ed ai responsabili dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili.
TITOLO IV
INVESTIMENTI
CAPO I
Principi
generali
Articolo
199
Fonti di
finanziamento
1. Per
l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a)
entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi
di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese
correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
c)
entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d)
entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle
regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli
investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo
di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui
passivi;
g) altre
forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
Articolo
200
Programmazione
degli investimenti
1. Per
tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo
deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo
dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti
dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato
dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali
successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi
futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.
Articolo
201
Finanziamento
di opere pubbliche e piano economico-finanziario
1. Gli
enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche
se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento
di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i
contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in
mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza
pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Per le
nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa
superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano
economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti
previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il
piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da una
banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le
tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai
seguenti criteri:
a) la
corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
b)
l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c)
l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualita' del servizio.
CAPO II
Fonti di finanziamento
mediante indebitamento
Articolo
202
Ricorso
all'indebitamento
1. Il
ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per
altre destinazioni di legge.
2. Le
relative entrate hanno destinazione vincolata.
Articolo
203
Attivazione
delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. Il
ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti
condizioni :
a)
avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno
precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di
indebitamento;
b)
avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le
relative previsioni.
2. Ove
nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o
variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione
al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
Articolo
204
Regole
particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre
al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo'
assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate
relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le
comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I
contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni :
a)
l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;
b) la
decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto: a richiesta dell'ente
mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti anche in derogata
ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo
anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto;
c) la
rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota
capitale e della quota interessi;
d)
unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono
devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati
degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora
l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli
interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla
data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere
versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve
essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta
approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve
essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai
mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
3. L'ente
mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei
lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle
predette modalita' di utilizzo.
Articolo
205
Attivazione
di prestiti obbligazionari
1. Gli
enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme
consentite dalla legge.
CAPO III
Garanzie
per mutui e prestiti
Articolo
206
Delegazione
di pagamento
1. Quale
garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle
entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita'
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto
di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte
dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Articolo
207
Fideiussione
1. I
comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di
deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui
destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle
comunita' montane di cui fanno parte.
2. La
garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa'
di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera e),
per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui
all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta'
metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di
ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo
esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione
alla societa'.
3. La
garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per
l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di
opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta'
dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il
progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una
convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
b) la
struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della
concessione;
c) la
convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di
rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.
4. Gli
interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con
fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1
dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.
TITOLO V
TESORERIA
CAPO I
Disposizioni
generali
Articolo
208
Soggetti
abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli
enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i
comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una
banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni
non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni,
anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti
locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del
codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a
condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a
quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo;
c) altri
soggetti abilitati per legge.
Articolo
209
Oggetto
del servizio di tesoreria
1. Il
servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla
gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli
e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto,
dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il
tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
3. Ogni
deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito
dal tesoriere.
Articolo
210
Affidamento
del servizio di tesoreria
1.
L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con
modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le
condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il
rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo
consiliare dell'ente.
Articolo
211
Responsabilita'
del tesoriere
1. Per
eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con
tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
2. Il
tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati
all'ente.
Articolo
212
Servizio
di tesoreria svolto per piu' enti locali
1. I
soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per
conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte e separate per
ciascuno di essi.
Articolo
213
Gestione
informatizzata del servizio di tesoreria
1.
Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio
di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con
collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere,
al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi
alla gestione del servizio.
CAPO II
Riscossione
delle entrate
Articolo
214
Operazioni
di riscossione
1. Per
ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine
cronologico per esercizio finanziario.
Articolo
215
Procedure
per la registrazione delle entrate
1. Il
regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la
fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina,
altresi' le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione
eseguite, nonche' la relativa prova documentale.
CAPO III
Pagamento
delle spese
Articolo
216
Condizioni
di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere
1. I
pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti
dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi
per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di
previsione approvato nonche' tutte le delibere di variazione e di
prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun
mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della
codifica.
3. Il
tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto
residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui
sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al
tesoriere.
Articolo
217
Estinzione
dei mandati di pagamento
1.
L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della
legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di
responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio
patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi
creditori, in ordine alla regolarita' delle operazioni di pagamento eseguite.
Articolo 218
Annotazione
della quietanza
1. Il
tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su
documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati
pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su
richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi
operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova documentale.
Articolo
219
Mandati
non estinti al termine dell'esercizio
1. I
mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono
eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Articolo
220
Obblighi
del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A
seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai
creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora
in caso di ritardato pagamento.
CAPO IV
Altre
attivita'
Articolo 221
Gestione
di titoli e valori
1. I
titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal
tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro
rispettive scadenze.
2. Il tesoriere
provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese
contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo
rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria,
contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il
regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le procedure per i
prelievi e per le restituzioni.
Articolo
222
Anticipazioni
di tesoreria
1. Il tesoriere,
su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti
per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai
primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
due titoli.
2. Gli
interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo
delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo
210.
CAPO V
Adempimenti
e verifiche contabili
Articolo
223
Verifiche
ordinarie di cassa
1.
L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione
del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui
all'articolo 233.
2. Il
regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche di cassa da
parte dell'amministrazione dell'ente.
Articolo
224
Verifiche
straordinarie di cassa
1. Si
provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della
persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco
metropolitano e del presidente della comunita' montana. Alle operazioni di
verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro
che la assumono, nonche' il segretario, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
Articolo
225
Obblighi
di documentazione e conservazione
1. Il
tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a)
aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b)
conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e
224;
c) conservazione
delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. Le
modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione di cui al
comma 1 sono fissate nella convenzione.
Articolo
226
Conto del
tesoriere
1. Entro
il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il
tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della
propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
2. Il
conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col regolamento di cui
all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli
allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo
intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di entrata e di spesa per i
servizi per conto di terzi;
b) gli
ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la
parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di
riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle medesime;
d)
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
TITOLO VI
RILEVAZIONE
E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo
227
Rendiconto
della gestione
1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
2. Il
rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo
di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato
il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di
controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133.
3. Per le
province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad
8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero
rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e' presentato
alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Ai
fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono
allegati al rendiconto:
a) la relazione
dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la
relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera
d);
c)
l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Qualora
l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto e' trasmesso
alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con
modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
Articolo
228
Conto del
bilancio
1. Il
conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Per
ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonche'
per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio
comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per
l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di
quella ancora da riscuotere;
b) per la
spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella
ancora da pagare.
3. Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente
locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei
residui.
4. Il
conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile
di gestione e con quello contabile di amministrazione in termini di avanzo
pareggio o disavanzo.
5. Al
conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri
gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al
certificato del rendiconto.
6.
Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni
uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente
locale.
7. Il
Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione
dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei
servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5.
I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. I
modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono
approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo
229
Conto
economico
1. Il
conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita'
dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti
e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la
dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei
residui e gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.
2. Il
conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le
voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati
parziali e del risultato economico finale.
3.
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del
passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E'
espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli
accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire
la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i
seguenti elementi:
a) i
risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le
variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i
costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in
economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di
diversi esercizi;
d) le
quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le
quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta
sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime di impresa.
5.
Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie
prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di
terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi
e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale,
gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze
da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori
crediti e i minori residui attivi. E' espresso ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.
6. Gli
impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la
dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti
elementi :
a) i
costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
b) le
variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le
quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le
quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e)
l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime
d'impresa.
7. Gli
ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti
coefficienti :
a)
edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b)
strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c)
macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d)
attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e)
automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri
beni al 20%.
8. Il
regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti economici
di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al
conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai
dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con
l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I
valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I
modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono
approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo
230
Conto del
patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto
del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
2. Il
patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,
suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile
ed il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli
enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con
specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in
relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli
enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle
relative manutenzioni straordinarie, come segue :
a) i beni
demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in
estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente
successivamente sono valutati al costo;
b) i
terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni gia'
acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire la rendita catastale
la valutazione si effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti
all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati al costo;
c) i fabbricati
gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i
mobili sono valutati al costo;
e) i
crediti sono valutati al valore nominale;
f) i
censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della
rendita al tasso legale;
g) le
rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice
civile;
h) i
debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli
enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione.
6. Il
regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di un conto
consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita' interne e
esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato
degli amministratori.
7. Gli
enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il
regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni mobili non
inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico
valore.
9. I
modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di
cui all'articolo 160.
Articolo
231
Relazione
al rendiconto della gestione
1. Nella
relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti
rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
Articolo
232
Contabilita'
economica
1. Gli
enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione,
adottano il sistema di contabilita' che piu' ritengono idoneo per le proprie
esigenze.
Articolo
233
Conti
degli agenti contabili interni
1. Entro
il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo,
il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma
2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro
60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli
agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di
rispettiva competenza:
a) il
provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la
lista per tipologie di beni;
c) copia
degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione
giustificativa della gestione;
e) i
verbali di passaggio di gestione;
f) le
verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e
simili;
g)
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3.
Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le
informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi
anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
4. I
conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento
previsto dall'articolo 160.
TITOLO
VII
REVISIONE
ECONONIICO-FINANZIARIA
Articolo
234
Organo di
revisione economico-finanziario
1. I
consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto
limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I
componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le
funzioni di presidente del collegio;
b) uno
tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno
tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e
nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un
solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di
comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli
enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e'
affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera
di nomina.
Articolo
235
Durata
dell'incarico e cause di cessazione
1.
L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla
data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita'
nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una
sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente
la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino
alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli
organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
2. Il
revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore
cessa dall'incarico per:
a)
scadenza del mandato;
b)
dimissioni volontarie;
c)
impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un
periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Articolo
236
Incompatibilita'
ed ineleggibilita' dei revisori
1.
Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2.
L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai
componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale
di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui
deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I
componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi
o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Articolo
237
Funzionamento
del collegio dei revisori
1. Il
collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano
presenti solo due componenti.
2. Il
collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche,
determinazioni e decisioni adottate.
Articolo
238
Limiti
all'affidamento di incarichi
1. Salvo
diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale ciascun
revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i
quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i
5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2.
L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione,
resa nelle forme di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui
al comma 1.
Articolo 239
Funzioni
dell'organo di revisione
1.
L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a)
attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento;
b) pareri
sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle
variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di
congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle
variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare
l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo
consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c)
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione
delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza
della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento.
d)
relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal
regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La
relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti
a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
e)
referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con
contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita';
f)
verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al
fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma,
l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e
puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi'
partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo
statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono
comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono
trasmessi:
a) da
parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei
confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
b) da
parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di
copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3.
L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari
per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto
e dai regolamenti.
4.
L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria
funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i
requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a
carico dell'organo di revisione.
5. I
singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di
eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo
statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate
ai revisori.
Articolo
240
Responsabilita'
dell'organo di revisione
1. I
revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai
loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la
riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei
loro ufficio.
Articolo 241
Compenso
dei revisori
1. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi
del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle
spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il
compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale fino al
limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni
assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il
compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale quando i
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni
dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando
la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei
revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 e' aumentato per
il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la
determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore
della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa
ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la
determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della
citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe
demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente
locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina.
TITOLO
VIII
ENTI
LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I
Enti
locali deficitari: disposizioni generali
Articolo
242
Individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino
valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della
gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei
rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la
compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Le norme
di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita' montane.
Articolo
243
Controlli
per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed
altri enti
1. Gli
enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo
242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parie della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in
relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli
enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano
mediante un'apposita certificazione che:
a) il
costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari
e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine
i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare;
b) il
costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati
della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non
inferiore all'80 per cento;
c) il costo
complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla
legislazione vigente.
3. I
costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque
comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di
ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro
delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni.
I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili
acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono
forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di
gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,
n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti
proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle
tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di
gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
4. Con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i
tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione
di cui al comma 2.
5. Agli
enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non
rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al
comma 2, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del
contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si e' verificata
l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti
erariali spettanti per gli anni successivi.
6. Sono
soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
a) gli
enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa
tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione
della stessa;
b) gli
enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la
deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti
locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti,
per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i
servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del
livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).
CAPO II
Enti
locali dissestati: disposizioni generali
Articolo
244
Dissesto
finanziario
1. Si ha
stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento
delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti
dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le
modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le
norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a
province e comuni.
Articolo
245
Soggetti
della procedura di risanamento
1.
Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di
liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2.
L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento
pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli
organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio
della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno
determinato il dissesto.
Articolo
246
Deliberazione
di dissesto
1. La
deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto
finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui
all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La
deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e'
allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico
finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La
deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data
di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso
la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione
dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero
dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.
3.
L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne
ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141,
comma 3.
4. Se,
per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di
dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale
atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario,
intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti
dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo'
essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo
straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio
successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le
disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base
della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai
conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai
dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
Articolo
247
Omissione
della deliberazione di dissesto
1. Ove
dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da
altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale
condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione
all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di
trenta giorni.
2. Ove
sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di
controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione
del dissesto.
3.
Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina
un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del
provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo
141.
Articolo
248
Conseguenze
della dichiarazione di dissesto
1. A
seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di
cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del
bilancio.
2. Dalla
data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto
di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza
dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti
alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini
per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta
e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese.
3. I
pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle
somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla
data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto
di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti
nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita'
ed esigibilita'.
5. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli
amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in
primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque
anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore
dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri
enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le
circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo
e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.
Articolo
249
Limiti
alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla
data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui,
con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a
totale carico dello Stato o delle regioni.
Articolo 250
Gestione
del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla
data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261
l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo
delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi
di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e
mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta
dallo stesso.
2. Per le
spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali
indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del
tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi
insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi
relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le
fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere
assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame
dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Articolo
251
Attivazione
delle entrate proprie
1. Nella
prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro
trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera il consiglio
dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e'
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i
limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi
massimi del tributo dovuto.
2. La
delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della
delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma
dell'articolo 136.
3. Per le
imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del
dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della
legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la
prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base
nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di
anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta
fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni,
riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui
ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il
periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli
enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del
servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni
vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere
coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella
misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle
delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima
delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo
alla deliberazione del dissesto.
6. Le
delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i
contributi erariali.
CAPO III
Attivita'
dell'organo straordinario di liquidazione
Articolo
252
Composizione,
nomina e attribuzioni
1. Per i
comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di
liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo
straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri.
Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000
abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono
nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura
ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea
esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza
degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero
delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i
ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in
quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli
iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei
ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se
presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura
ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad
eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di
liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La
nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
3. Per i
componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le
incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4.
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed
atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a)
rilevazione della massa passiva;
b)
acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento
anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c)
liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In
ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario,
l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla
Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al
Ministero dell'interno tramite le prefetture.
Articolo
253
Poteri
organizzatori
1.
L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti
dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente
locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente
locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di
liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
3. Organo
straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate
esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali,
al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio
dell'ente locale.
Articolo
254
Rilevazione
della massa passiva
1.
L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa
passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano
di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per
le province.
2. Ai
fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di
liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso,
mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio
della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con
l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di
averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento
motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea
documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il
relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel
piano di rilevazione.
3. Nel
piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di
cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i
debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo
248, comma 2;
c) i
debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di
liquidazione ai sensi del comma 7.
4.
L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede
all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che
la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e'
avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il
debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di
dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in
senso negativo circa la sussistenza del debito.
5.
Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e
delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di
liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di
prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore,
da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6.
Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione
per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato
riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera,
entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il
Ministero, dell'interno si, pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal
ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la
decisione vale quale rigetto del ricorso.
7.
L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze
giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di
cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel
piano di rilevazione.
8. In
caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di
ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere
disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo
straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno,
previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla
richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica
l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno
stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari
sostituiti.
Articolo
255
Acquisizione
e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1.
Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b),
l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa
attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati
dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da
alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il
risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un
mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso
vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere
finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3.
L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla base
di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto
contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa,
solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La
quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire
13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire
15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire
18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire
20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire
1.241 per le province.
5. Il
fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a favore
degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi
erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4,
possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e
dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri
e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di
mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di
liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche'
nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere
con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno,
previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La
priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per
l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti
locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni
debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui
all'articolo 204, comma 1.
7.
Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti,
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la
concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere
integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali
procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.
8.
L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,
nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha
omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per
legge.
9. Ove
necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a
disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi
derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione
procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione
di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati
incarichi a societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate
dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed
integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di
liquidazione le facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda
evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad
assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un
mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo
dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed
altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, e'
elevato sino al 40 per cento.
10. Non
compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle
relative spese.
11. Per
il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare quota
dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei
confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non
sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
Articolo
256
Liquidazione
e pagamento della massa passiva
1. Il
piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita' con il
deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo
straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo
254, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel
piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione
relativa.
2.
Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede
l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella
misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano
di rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro
i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il
Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito, autorizza
l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro
30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione
deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per
tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare
l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad
accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente
quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale
uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al
presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo
erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive
effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli
importi degli accantonamenti non piu' necessari, su segnalazione del
Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento
di diniego di ammissione al passivo o per definitivita' della pronuncia sui
ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 254, comma 6.
5.
Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della
liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite
nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando
le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a
carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di
pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e'
autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per
cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle
passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del
decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo
consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo
straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue
passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa
depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A
seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi
finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine
di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione
predispone il piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita'
accertate successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei
debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il
piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal
deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della
formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte
nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del
parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie
cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro
sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
8. Il
decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro
dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di
liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A
seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di
liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al
pagamento delle residue passivita' sino alla concorrenza della massa attiva
realizzata.
10. Con
l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro
dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di
presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga
conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro
il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento,
l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo
ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul
riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel
caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile,
e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno,
su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della
massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti,
comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo
257
Debiti
non ammessi alla liquidazione
1. In
allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8,
sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il
consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60
giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i
soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone
contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il
consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 136.
Articolo
258
Modalita'
semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1.
L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di
tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle
pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale
dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al
presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta
giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse
finanziare di cui al comma 2.
2.
L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente
locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2,
nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in
relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato e'
tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti
o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del
limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa,
a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che
consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato,
tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E'
fatta salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3.
L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione
sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le
pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di
una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione
all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la
liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione
della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per
prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la
transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a
30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4.
L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento
dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione.
L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da
privilegio.
5. Si
applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli
precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il
deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al
comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del
piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della
procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte
dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente
il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256,
comma 11.
6. I
debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco
allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In
caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei mutui, con
priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita
all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della
liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
CAPO IV
Bilancio
stabilmente riequilibrato
Articolo 259
Ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il
consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
2.
L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di
entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per
l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di cui
all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le
province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai
trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella
parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali,
sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica
nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua
dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la
riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di
efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine
l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i
provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti
od organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente
locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la
dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in
sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le
compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato
deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media
sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La
rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta all'esame della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per
l'approvazione.
8. Il
mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei
fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata
dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno
subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui
attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La
Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati,
su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente
locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i
contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui
preesistenti.
10. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti
locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica
rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti
operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per
le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a seguito di
indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
Articolo
260
Collocamento
in disponibilita' del personale eccedente
1. I
dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono
collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni,
cosi' come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza
di personale e di mobilita' collettiva o individuale.
2. Il
Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in
disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico
con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della
disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e'
corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume
servizio.
Articolo
261
Istruttoria
e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1.
L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita
dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che
formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce
risposta entro sessanta giorni.
2. Entro
il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validita'
delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione
finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita'
alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o
richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In
caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi
all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio
decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione
dell'ente.
4. In
caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro
dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione,
prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare,
entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di
bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere
favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha
carattere definitivo.
5. Con il
decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei contributi
alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.
Articolo
262
Inosservanza
degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1.
L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di
cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma
4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del
Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).
2. Nel
caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui
all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti
necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo
263
Determinazione
delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente
e della consistenza delle dotazioni organiche
1. Con
decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie
nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le
province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con
decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio
decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle
dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi
dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in
condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso
agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante
agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
CAPO V
Prescrizioni
e limiti conseguenti al risanamento
Articolo
264
Deliberazione
del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A
seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente
provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui
l'ipotesi si riferisce.
2. Con il
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine, non
superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di
previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione
delle relative certificazioni.
Articolo
265
Durata
della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal
decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il
risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni
decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento
dei contributi erariali.
2. Le
prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio
sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente
locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito
capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3.
L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed
all'organo regionale di controllo.
4.
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei
fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.
Articolo
266
Prescrizioni
in materia di investimenti
1.
Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata
del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono
procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di
prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Articolo
267
Prescrizioni
sulla dotazione organica
1. Per la
durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione
organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo' essere variata in
aumento.
Articolo
268
Ricostituzione
di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di
cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili
con le modalita' di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte
dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita'
giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti
alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di
gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei
casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su
proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,
stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle
norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il
ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui
agli articoli da 30 a 34.
Articolo
269
Modalita'
applicative della procedura di risanamento
1. Le
modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali in
stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle
more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.
PARTE III
Associazioni
degli enti locali
Articolo
270
Contributi
associativi
1. I
contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti
dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre
associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale
che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi
con ruoli, formati ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai
concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno
l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicita'
relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La
riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta
dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli
enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31
ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Articolo
271
Sedi
associative
1. Gli
enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali
hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita
deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione
gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative
spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del
proprio bilancio.
2. Gli
enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il
distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso
gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la
loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico,
a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre
autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a
riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le
associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di dieci
dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le
rispettive sedi nazionali e non piu' di tre dipendenti predetti presso
ciascuna sezione regionale.
Articolo
272
Attivita'
delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
1. L'Anci
e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare
programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche'
ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del
Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di
cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I
comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per
cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri
bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo
ed interventi di solidarieta' internazionale.
PARTE IV
Disposizioni
transitorie ed abrogazioni
Articolo 273
Norme
transitorie
1. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli
statuti, nonche' quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo,
della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Resta
fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 51, commi 3-ter e 3- quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai
C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
sottoscritti il '31 marzo e il I' aprile 1999 limitamente a quanto gia'
attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La
disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico
relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi
successivo alla data di entrata in vigore della legge 30
aprile 1999, n. 120.
4. Fino
al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre
forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 437.
5. Fino
all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta
fermo il disposto dell'articolo 19 dei regio decreto marzo 1934, n. 383, per
la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le
disposizioni degli articoli 125,
127 e 289 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle
modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.
7. Sono
fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia
organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio
1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti
emanati in applicazione di detti regolamenti.
Articolo
274
Norme
abrogate
1. Sono o
restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b)
articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943 ), n. 651;
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122;
d) articolo 63
della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
e)
articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi
previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del
16 maggio 1960, n. 570;
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
j)
articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
k)
articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
l) legge
23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i
consiglieri regionali;
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
n)
articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e
35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
p) articoli
15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi
comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i
consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
r)
articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 80;
s)
articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
t)
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale,
provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunita'
montane;
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
z)
articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68;
aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
bb)
articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
aprile 1993, n. 120;
cc) legge
25 marzo 1933, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 6, 7,
7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
ee)
decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
ff)
articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
gg)
articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95;
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
ii)
articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli
articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
e 12 fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da
33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato
regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione
del 79-bis, da 84 a 86;
ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno
1998, n. 191;
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
nn)
articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo
1999, n. 75;
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4,
commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13,
commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione
dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli
amministratori regionali.
Articolo
275
Norma
finale
1. Salvo
che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione
per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli
articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle
corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da
ciascun articolo.
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