Decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 265
Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine
all'insegnamento in lingua tedesca nel Conservatorio di musica di Bolzano.
(GU n. 094
suppl.ord. del 22/04/1992)
Preambolo
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo
unico delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con Decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentita la commissione paritetica
per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma
secondo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;
Sulla proposta del presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari
regionali, di concerto con il ministro della pubblica istruzione;
E m a n a
Il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
1. Nel conservatorio di musica di
Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata è impartito in lingua italiana ed in
lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli
allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.
2. L'insegnamento delle materie
diverse da quelle di cui al comma 1 è impartito da docenti i quali, nei limiti
di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare
la lingua italiana e quella tedesca.
3. Se sono introdotte classi di
concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella
allegata può essere disposto con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.
Art. 2
1. Alle cattedre per
l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti
rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante
concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante
graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante
trasferimenti.
2. Qualora non sia possibile
provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento è impartito da supplenti
temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due
lingue, anche in deroga all'art. 1, comma 1.
3. Per i docenti di cui all'art.
1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati
dal medesimo comma 2 dell'art. 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, è accertata mediante colloquio da una commissione di quattro
componenti, nominata dal ministro della pubblica istruzione, e composta dal
direttore del conservatorio che la presiede, dal vice direttore e da due
direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero
esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla
provincia autonoma.
4. Per i docenti che abbiano
titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e
chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di
ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il
colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di
destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza
presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto
colloquio, il docente può chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito
del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al
conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di
trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il
predetto docente può essere utilizzato presso il conservatorio di musica di
Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri
conservatori di musica. Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il
predetto docente, per l'anno scolastico successivo, è trasferito d'ufficio ad
altro conservatorio.
5. Il supplente annuale deve
sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di
insegnamento presso il conservatorio. Nel caso di mancato superamento del
colloquio non può ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano
durante il periodo di validità della graduatoria o per le graduatorie successive
se non ha nel frattempo superato il colloquio.
6. Il consiglio di amministrazione
può assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della
conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca.
7. L'accertamento di cui al comma
3 non è richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica
di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I cittadini italiani
appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre
di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua
d'insegnamento.
Art. 3
1. Per gli insegnamenti di cui
all'art. 10 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116,
in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla
base di graduatorie di istituto compilate secondo quanto previsto dalla
ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze nei conservatori di
musica.
2. Con il provvedimento istitutivo
dei corsi di cui all'art. 10 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, si
definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnamenti svolti nei corsi
medesimi nella tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. A
tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sarà considerata consona
alle tradizioni delle popolazioni locali.
Art. 4
1. Il vicedirettore del
conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del
direttore.
2. Presso il conservatorio di
Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di
bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per
il personale amministrativo del conservatorio.
3. Per l'espletamento delle
funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano è richiesta la conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca. Essa è accertata nel modo previsto
nel Decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero
mediante esame sostenuto dinanzi ad una commissione presieduta da un magistrato
designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa, e composta anche dal sovraintendente scolastico e
dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca.
4. L'accertamento di cui al comma
3 è svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o
di incarico secondo procedure da definire con apposita ordinanza.
Art. 5
1. Il consiglio di
amministrazione del conservatorio è composto dal presidente e da:
A) il direttore dell'istituto;
B) due insegnanti dell'istituto,
uno dei quali di madre lingua italiana e l'altro di madre lingua tedesca,
designati dal collegio dei docenti;
C) un rappresentante della
provincia di Bolzano, designato dalla giunta provinciale;
D) un rappresentante del ministero
della pubblica istruzione.
2. Un docente di ruolo di lingua
ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti,
fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di parità di voti in
seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.
4. Il collegio dei revisori dei
conti è composto da un rappresentante del ministero del tesoro, che lo
presiede, da un rappresentante del ministero della pubblica istruzione e da un
rappresentante della provincia autonoma designato dal presidente della stessa.
5. I contributi dello stato e
della provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio
sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.
Art. 6
1. Ferme restando le date di
inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i
Conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del
personale direttivo e docente, il ministro della pubblica istruzione stabilisce
il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, previa
intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta,
il predetto calendario è stabilito dal governo della repubblica.
2. Il calendario di cui al comma 1
stabilisce le date di inizio e di termine delle attività didattiche, le
sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione
dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.
Art. 7
1 . Il Conservatorio continua ad
avvalersi di personale non docente fornito dalla provincia autonoma.
Art. 8
1. I docenti di ruolo in servizio
nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di
soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, continuano a
prestare insegnamento nel conservatorio medesimo, in utilizzazione, anche nelle
cattedre previste nella tabella allegata per non oltre quattro anni scolastici
successivi a quello in corso. I predetti docenti hanno titolo ad essere
trasferiti a domanda con precedenza assoluta in altra sede da loro prescelta e
comunque, allo scadere del quadriennio, sono trasferiti d'ufficio.
2. Al compimento dell'anno
scolastico in corso perdono efficacia le graduatorie dei supplenti formate per
il conservatorio di musica di Bolzano anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 9
1. Se non diversamente disposto
dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio
Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e
amministrative da osservarsi per gli altri Conservatori di musica.
2. Resta fermo quanto disposto
dall'art. 10 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.
3. Per la scuola media annessa al
conservatorio si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in
materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1992
Cossiga
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Martinazzoli, ministro per le
riforme istituzionali e gli affari regionali
Misasi, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il guardasigilli: Martelli
ANNESSO A
TABELLA (PREVISTA DALL'ART. 1)
1. Cultura musicale generale.
2. Storia della musica e storia ed
estetica musicale.
3. Teoria, solfeggio e dettato
musicale.
4. Pianoforte complementare.
5. Letteratura poetica e
drammatica.
6. Letterature italiana e tedesca.
7. Arte scenica.
8. Organo complementare e canto
gregoriano.
9. Accompagnatore al pianoforte.
10. Musica sacra.