Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 262
"Disposizioni
per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2008
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1,
lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza
degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante
norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica;
Vista la legge 17 maggio
1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo
alla istruzione tecnica superiore;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del
20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Ritenuto di non accogliere talune
condizioni poste dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nel
suddetto parere del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto
ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la
definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti esterni
all'amministrazione scolastica, nonchè l'eliminazione delle norme sulla
certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni per l'accesso
all'istruzione e formazione superiore;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca
e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e
finalità
1. L'incentivazione delle
eccellenze di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, è finalizzata alla
valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati
elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche
statali e paritarie.
2. L'incentivazione concorre a
promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle
diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di
pieno sviluppo delle capacità.
3. Il riconoscimento delle
eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzato
anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei,
negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma
2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.
4. Il raggiungimento di risultati
elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.
5. L'iniziativa di valorizzazione
delle eccellenze è tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le
comunità scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di
cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari,
esperti tecnico-professionali di settore.
Art. 2.
Criteri e
procedure
1. La valorizzazione dell'eccellenza
riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole
statali e paritarie.
2. L'eccellenza è valorizzata in
relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree
pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonchè a settori
avanzati di carattere tecnico e professionale.
3. Il sistema di valorizzazione
dell'eccellenza è organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a
prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le
specificità di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli
alle pari opportunità determinati dalle variabili di genere, di cultura, di
lingua e di disabilità.
4. Nell'azione di valorizzazione
si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i
risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e
professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra
studenti.
5. Nella valorizzazione
dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di
certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con
validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può
avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.
6. Per la valorizzazione
dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli
studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Art. 3.
Organizzazione
1. Al fine di rendere possibile il
coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione
scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di
competenza, l'individuazione delle eccellenze avverrà mediante procedure di
confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonchè olimpiadi e
certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola
istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello
nazionale.
2. I responsabili dei diversi
livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi
compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze già
consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica,
possono concorrere alla individuazione delle eccellenze.
3. Il Ministero della pubblica
istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di
cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare
all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i
criteri indicati nel comma 4.
4. Per le iniziative di
individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) ogni iniziativa di
riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità
scientifica significativa quale ad esempio università, accademia, istituti di
alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validità ad ogni
valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilità delle azioni
intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli
studenti e delle loro famiglie;
b) per l'accreditamento di
soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le
esperienze già realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed
internazionale, la capillarità della loro presenza territoriale, la capacità
operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilità di risorse
organizzative e professionali;
c) vanno garantiti il pieno
rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di
selezione, nonchè la pubblicità dei risultati ottenuti.
Art. 4.
Riconoscimenti
e premi
1. Il riconoscimento dei risultati
elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce
l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di
incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste
al comma 4 dell'articolo 7:
a) benefit e accreditamenti per
l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
b) ammissione a tirocini formativi;
c) partecipazione ad iniziative
formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta
alla qualità della formazione scolastica;
d) viaggi di istruzione e visite
presso centri specialistici;
e) benefici di tipo economico;
f) altre forme di incentivo
secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.
Art. 5.
Programma
annuale
1. Prima dell'avvio di ogni anno
scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione
dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro
genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno
scolastico.
2. Il programma annuale viene definito
sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico
condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di
specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo
della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo
innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento
dell'area tecnica e professionale.
3. Il programma annuale contiene:
a) le discipline, le aree
disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende
operare;
b) le certificazioni di cui
all'articolo 2, comma 5, il cui conseguimento dà origine a riconoscimento;
c) le procedure di accreditamento
per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione
scolastica;
d) i soggetti proponenti, sia
dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati;
e) il calendario delle iniziative,
le modalità di partecipazione;
f) le procedure di confronto e di
competizione e la loro organizzazione;
g) le risorse finanziarie
dedicate, la quota pro capite di incentivo che verrà assicurata agli studenti
eccellenti, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.
4. Possono confluire nel programma
le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di
consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o
per specifiche discipline di studio, purchè promosse e realizzate
dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione
scolastica medesima.
5. Le competizioni incluse nel
programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal
Ministero; particolare attenzione sarà dedicata a competizioni con sviluppi
anche internazionali.
6. Il programma annuale prevede
le modalità per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di
impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.
Art. 6.
Certificazione
dei risultati di eccellenza
1. Il conseguimento di eccellenza
dà sempre diritto a specifica certificazione, che è condizione necessaria per
conseguire gli incentivi di cui all'articolo 4 e le facilitazioni utili per i
percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria.
2. Per quanto attiene alle
eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da
parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole
che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale,
ciascuna per le rispettive competenze.
3. I soggetti accreditati
comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli
studenti interessati.
4. Le certificazioni di cui ai
precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
Art. 7.
Norme
finali e finanziarie
1. Entro la fine di ogni anno
scolastico il Ministero della pubblica istruzione renderà pubblico per ciascuna
istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno
conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli
incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.
2. Gli elenchi degli studenti che
conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno
disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le
imprese.
3. Le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla
data della sua entrata in vigore.
4. All'onere derivante dal
presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio
dall'articolo 3 della
legge 11 gennaio 2007, n. 1.