Decreto Legislativo 20 luglio 1999,
n. 258
(in
GU 4 agosto 1999, n. 181)
Riordino
del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e
della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1999, n. 59
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione
Visto l'art. 11,
comma 1, lettere a), l'articolo 12,
comma 1, lettera g) e l'articolo 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni e integrazioni
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del....
Acquisito il
parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…..
Sulla proposta del Ministro della
pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione e con il Ministro della funzione pubblica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo
Art. 1
Trasformazione
del Centro europeo dell’educazione
Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
1. Il Centro
europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con sede in Frascati, è trasformato in "Centro europeo dell’educazione –
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di
seguito denominato Istituto. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del
ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con
propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l’Istituto
dovrà tener conto per programmare l’attività di valutazione.
2. L’Istituto, al
quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell’educazione, mantiene
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è
dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia
finanziaria come definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 6.
3. In
particolare, l’Istituto
valuta
l’efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e
analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica,
inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
studia le cause
dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
conduce attività
di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
fornisce supporto
e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome
iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche
mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili;
valuta gli
effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la
scuola;
valuta gli esiti
dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale;
assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo
valutativo e nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didattica.
4. All’Istituto
sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti
dall’Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di
iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura
dell’autovalutazione da parte delle scuole l’Istituto si avvale, sulla base
della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell’amministrazione della
pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche
professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal ministero della pubblica
istruzione.
Art.
2
Trasformazione
della Biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
1. La Biblioteca
di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa.
L’Istituto è
sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità
strategiche alle quali l’Istituto si uniforma
2. L'Istituto
mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa
ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia
finanziaria come definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 6.
3. All’Istituto
sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla Biblioteca di
documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in
collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE),
cura lo sviluppo
di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre
che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e
del processo di autonomia;
rileva i bisogni
formativi con riferimento ai risultati della ricerca;
sostiene le
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici
e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca
coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e
internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati;
collabora con il
Ministero della P.I. per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione
Europea.
5. L'Istituto
cura lo sviluppo delle attività
di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di
produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e
dell'autonomia;
sostiene lo
sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della
documentazione e della comunicazione nelle scuole;
cura la
valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente
alla Biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario
interno funzionale alla creazione di banche dati.
Art. 3
Disposizioni
di attuazione e disposizioni comuni
1. Gli Istituti di cui agli
articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione, di
durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un
presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione.
Essi sono dotati
di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di
consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.
2. Con
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica
Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro della funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
a) la struttura
organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;
b) la durata, le
modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della
gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;
c) la dotazione
organica di. personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le
modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle
competenze relative agli ambiti di attività degli Istituti acquisite presso il
Centro europeo dell’educazione e presso la Biblioteca di documentazione
pedagogica;
d) la dotazione
massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a
tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo,
contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché‚ i criteri e le
modalità di selezione di tale personale;
e) le modalità di
conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non
appartenente alla Unione europea;
f) le modalità di
trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il
personale di cui alla lettera c);
g) le modalità di
associazione alle attività degli istituti da parte di enti di ricerca, nonché
le modalità di conferimento agli stessi di incarichi per studi e ricerche.
3. Con i
regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
4. Il compenso da
corrispondere ai componenti degli organi degli Istituti è determinato con
decreto del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e programmazione economica e con il Ministro della
funzione pubblica.
5. Gli Istituti
di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:
a) redditi del
patrimonio;
b) contributi
ordinari dello Stato;
c) eventuali
contributi straordinari dello Stato;
d) eventuali
proventi della gestione dell’attività;
e) eventuali
contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
f) eventuali
altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività commerciali coerenti
con le finalità degli Istituti.
6. Entro tre mesi dalla data del
loro insediamento gli organi di amministrazione degli Istituti di cui agli
articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile
degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le
relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse
responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza nella
erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio,
consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa.
Il regolamento
disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno
sull’efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell’Istituto e
l’amministrazione del patrimonio.
Il regolamento è
trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni,
esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta
motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il
regolamento è adottato dall’organo di amministrazione.
7. Agli Istituti di cui agli
articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 e gli articoli 25
e 30 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Si applica
altresì l’articolo 29,
comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n, 448.
8. Per i
regolamenti previsti dal comma 2, si applica l’articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 4
Museo
della scienza e della tecnica
1. Il Museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di
Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile
1958 n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è
trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnologia Leonardo da Vinci ", ed acquista personalità giuridica di
diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla
data di pubblicazione dello Statuto.
2. Il Consiglio
di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo
da Vinci adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è
sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire
entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in
carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo
all'entrata in vigore dello Statuto della fondazione.
3. Ove lo Statuto
non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica
istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto
disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne
individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri; la loro
durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultati; esso
prevede che del consiglio di amministrazione, oltre agli enti pubblici e
privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro
costruttivo apporto alla vita della Fondazione, facciano parte rappresentanti
del ministero dell'istruzione, del ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive
delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e
la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le
finalità della Fondazione lo Statuto individua in particolare:
a) la diffusione
della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni,
implicazioni e interazioni con i settori del sapere, anche con riferimento alla
dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la
conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico
delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una
prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione
è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della
fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova
Fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad
incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei
propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite
del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di
procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il Consiglio
di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel
registro dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per la redazione di
stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del
codice di procedura civile. La relazione contiene la descrizione delle singole
componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei
criteri di valutazione seguiti.
7. La
"Fondazione nazionale Museo della Scienza e delle Tecnica Leonardo da
Vinci" provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del
suo patrimonio;
b) i contributi
ordinari dello Stato;
c) eventuali
contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;
d) eventuali
proventi della gestione delle attività;
e) eventuali
contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di
soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali
altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le
finalità della Fondazione.
8. Ai fini della
determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla Fondazione
restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 332, come modificate dalla legge 2
maggio 1984, n. .105.
9. La Fondazione
è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per la
parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del
personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e
dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i
diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro
derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo
contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico
impiego ed essere collocato in mobilità, con precedenza assoluta per la
collocazione nei ruoli delle Agenzie di cui agli articoli 1 e 2 o nei ruoli
dell'amministrazione dell'istruzione.
Art. 5
Abrogazioni
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 3, comma 2,
cessano di applicarsi agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni
relative al Centro europeo dell’educazione e alla Biblioteca di documentazione
pedagogica contenute negli articoli da 290
a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.