Decreto
Legislativo 8/8/91 n° 257
Attuazione
della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante
modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti,
a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge Comunitaria
1990)
Art.1
- Formazione a tempo pieno del medico
specialista
1. La formazione specialistica
dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità Economica
Europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2. L'elenco delle specializzazioni
di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica, di concerto con
quello della Sanità.
Art.2 -
Programmazione
1. Con decreto del Ministro della
Sanità, sentite le regioni e le provincie autonome, di concerto con il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentite le Facoltà
di Medicina e Chirurgia, e con il Ministro del Tesoro, é determinato, ogni tre
anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze
sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al
contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque
acquisite dalle Università.
2. In relazione alla
programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della Sanità, determina il
numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai
requisiti previsti dall' art.7 , tenuto conto delle richieste delle Facoltà di
Medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso
convenzioni. Il predetto decreto é adottato su parere del Comitato Consultivo
di Medicina del Consiglio Universitario Nazionale.
3. Nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola
specializzazione é stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a
favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da
riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo é
determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati é
effettuata con il decreto di cui al comma 2.
4. Per usufruire dei posti
riservati di cui al comma 3 i candidati devono avere superato le prove di
ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
5. Restano ferme le disposizioni
di cui all'art.2, comma
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Il Consiglio della Scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli
specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste
dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio, a
condizione che le predette attività siano coerenti con il programma del corso
di studio.
Art.3 -
Ammissione
1. L'ammissione alle scuole di
specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art.13 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
2. Le modalità per la costituzione delle commissioni di
ammissione e di esame finale di cui all'art.4, comma 5, sono disciplinate dal
regolamento didattico di ateneo di cui all'art.11 della
legge 19 novembre 1990, n.341.
Art.4 -
Diritti e doveri degli specializzandi
1. La formazione del medico
specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle
attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa
si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline
chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo
che lo specializzando dedichi alla formazione teorica e pratica tutta la sua
attività professionale per l'intero anno.
2. Gli specializzandi sono
utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.
3. L'ammissione e la frequenza
alla scuola, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto,
non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
4. L'impegno richiesto per la
formazione specialistica é almeno pari a quello previsto per il personale
medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Le modalità di
svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il
numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere
personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale,
sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art.11 della
legge 19 novembre 1990, n.341.
5. Per ogni anno di corso é
prevista una prova di esame finale, che può essere ripetuta una sola volta
purchè entro l'anno.
6. Lo specializzando, che al
termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento
delle attività pratiche previste, non é ammesso a proseguire il corso di studi,
fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art.5.
7. Il diploma di specializzazione
costituisce titolo da valutare separatamente con specifico punteggio, fra
quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici.
8. Le Università sono tenute alla
copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio
é detratto dalla borsa di studio di cui all'art.6, spettante a ciascun
specializzando.
Art.5 -
Incompatibilità, congedi e interruzioni
1. Per la durata della formazione
a tempo pieno é inibito l'esercizio delle attività libero professionali esterne
alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni
rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. Lo specializzando, ove sussista
un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui
all'art.2, comma 5, é collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi
dell'art.6 della
legge 30 novembre 1989, n.398.
3. Il periodo di formazione può
essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e
malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa
delle suddette sospensioni.
4. Non costituisce interruzione
della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va
recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a
trenta giorni in un anno accademico.
5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
didattico-scientifica integrata tra le Università italiane ed Università di
Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per periodi
complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi
della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art.12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
Art.6 -
Borse di studio
1. Agli ammessi alle scuole di
specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all' art.2,
comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro
formazione, é corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei
periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio
determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000*. Tale importo viene
annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato
d'inflazione ed é rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della
Sanità, di concerto con i Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e del Tesoro, in funzione del miglioramento tabellare minimo
previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del
Servizio Sanitario Nazionale.
* L’importo della borsa è stato
successivamente fissato in 22.500.000 di lire.
2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate
bimestrali posticipate, dalle Università presso cui operano le scuole di
specializzazione riconosciute ai sensi dell' art. 7. La corresponsione della
borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo,
la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio
del mese successivo a quello del mancato superamento della prova.
3. Alla ripartizione ed
assegnazione a favore delle Università dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n.428, provvede, con proprio
decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, sulla base del decreto
di cui all' art.2 , comma 2.
4. La borsa di studio a favore dei
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella
riserva dei posti prevista dall' art.2 , comma 3, é corrisposta dal Ministro
degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26
febbraio 1987, n.49, e con le modalità contenute nella
stessa.
5. Si applica l'art.4 della
legge 13 agosto 1984, n.476
Art.7 -
Requisiti di idoneità delle strutture
1. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la
formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
Sanità, su parere del comitato consultivo di Medicina del Consiglio
Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore della Sanità, tenuto conto:
della disponibilità di attrezzature
e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attività inerenti alla formazione
specialistica;
del numero dei posti letto e
dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli
specilizzandi;
della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla
struttura dove si svolge la formazione;
della tipologia delle patologie
trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;
delle caratteristiche di
professionalità del personale presente nella struttura.
2. Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei
requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il
Ministro della Sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole
scuole.
Art.8 - Norme finali
1. I decreti
di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art.9 della
legge 19 novembre 1990, n.341, disciplinano le modalità per
la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui
ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all' art.1 ,
garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino
iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per
obiettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il
Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Universitario Nazionale ed il
Consiglio Superiore della Sanità, possono essere confermate le scuole di
specializzazione non conformi a quelle di cui all' art.1 , comma 1,
esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dall'anno accademico 1991-92.